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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice Ausiliario all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Peri Daniela, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Picone Giuseppe, come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14273/2021 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 9 settembre 2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con citazione ritualmente notificata
[...]
e , comproprietari dell'unità immobiliare int. 6 Parte_1 Parte_2 sita all'interno del , hanno Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto 13485/2019 emesso in data 2 luglio 2019 dal Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio r.g. n° 36976/2019 che ha loro ingiunto il pagamento di euro 5.950,64 in favore del Condominio. In sede monitoria il Controparte_1
aveva sostenuto che l'importo era dovuto in forza delle
[...] delibere del 12.02.2019, del 06.05.2019 e del 13.10.2014 con le quali l'assemblea condominiale aveva approvato il preventivo dei lavori straordinari cornicioni del 2014 della Ditta Ega 74 s.r.l. ed il relativo piano di riparto, il rendiconto del riscaldamento relativo all'esercizio 2017-2018 ed il relativo stato di riparto, il bilancio preventivo del riscaldamento relativo all'esercizio 2018-2019 ed il relativo stato di riparto, il rendiconto della gestione ordinaria esercizio 2018 ed il relativo piano di riparto, il bilancio preventivo relativo alla gestione ordinaria esercizio 2019 ed il relativo piano di riparto. Aveva al riguardo precisato che gli opponenti non avevano corrisposto la complessiva somma di € 5.950,64 così ripartita: rata unica lavori straordinari cornicioni 2014 (€ 432,11), saldo finale conguaglio riscaldamento esercizio 2017-2018 (€
453,77), I, II, III rata riscaldamento esercizio 2018-2019 (€ 423,90), saldo finale conguaglio gestione ordinaria esercizio 2018 (€3.815,86), I, II, III rata gestione ordinaria esercizio 2019 (€ 825,00) come da estratto conto analitico del 30.05.2019. Ciò premesso gli opponenti a supporto dell'opposizione hanno sostenuto che le somme richieste erano già oggetto di un precedente ed autonomo ricorso per decreto ingiuntivo anch'esso oggetto di opposizione e che le somme richieste dal condomino erano oggetto dei diversi giudizi di impugnazione delle delibere assembleari in cui le stesse erano state approvate. Hanno infine eccepito l'erroneità delle tabelle millesimali applicate nonché l'illegittima applicazione del criterio di ripartizione capitario in violazione del disposto normativo. Si è costituito il eccependo l'inammissibilità e/o CP_1 improcedibilità della proposta opposizione per tutte le questioni di merito attinenti le delibere assembleari di approvazione delle spese ingiunte incluse quelle relative alle ripartizioni tabellari. Ha in particolare osservato che i motivi di opposizione sarebbero valutabili sotto il profilo della annullabilità delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese condominiali oggetto di decreto ingiuntivo che, come tali, avrebbero potuto essere sollevate esclusivamente nei singoli giudizi di impugnazione delle medesime delibere. Ha inoltre evidenziato che l'importo di € 432,11 relativo alla rata unica lavori straordinari cornicione anno 2014, era stato per mera svista inserito nel ricorso per r.g. n. 2 decreto ingiuntivo n. 13485/19 R.G. 36976/19 nonostante la stessa somma fosse già oggetto del precedente ricorso per decreto ingiuntivo n. 11588/17 R.G. 15648/17 proposto dinnanzi al Giudice di Pace di Ha pertanto CP_1 rinunziato al decreto ingiuntivo chiedendo che gli opponenti vengano condannati al pagamento del residuo importo di € 5.518,53”. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ha così deciso: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Roma 13485/2019 emesso in data 2 luglio2019 dal Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio r.g. n° 36976/2019; - condanna e Parte_1
in solido al pagamento in favore del Parte_2 [...]
della somma di € 5.518,53, oltre interessi nella Controparte_1 misura legale dal 30.8.2019; - compensa fra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna e , Parte_1 Parte_2 in solido, al pagamento di due terzi delle spese di giudizio in favore del che, per l'intero, si liquidano Controparte_1 in euro 3.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge.” Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha osservato: “L'importo di € 432,11 relativo alla rata unica lavori straordinari cornicione anno 2014 non è oggetto di controversia in questa sede avendo la parte opposta confermato che tale importo, dovuto per lo stesso titolo, era stato inserito nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo n. 11588/17 R.G. 15648/17 del GDP di Roma. Con riguardo ai residui importi è da considerare che, come già rilevato con la precedente ordinanza emessa in corso di causa, di regola nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., avente ad oggetto una ingiunzione giudiziale, emessa ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di oneri condominiali, il relativo ambito cognitivo non può abbracciare questioni involventi la legittimità del deliberato assembleare condominiale posto a suo fondamento atteso che, come costantemente e condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, ciò che, in esso, assume rilievo è unicamente l'esecutività della decisione dell'assise condominiale che, qualora non privata - a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell'ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell'atto da parte del medesimo organo che l'aveva adottato, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità- supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione. L'opposizione può, pertanto, concernere la sussistenza del debito e/o la documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione ovvero il verbale della delibera assembleare ma non anche la validità della stessa che può venire contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. poiché l'attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia (ex plurimis, Cass. 24.08.2005 n. 17206). Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare la r.g. n. 3 legalità del deliberato verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall'art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ed esigenze di certezza nell'assetto delle relazioni intersubiettive condominiali. Deve, per altro verso, rilevarsi che ciò che non può ammettersi, secondo la ricostruzione pretoria dell'istituto del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e ai pertinenti rapporti tra giudizio avente ad oggetto la validità del titolo alla cui stregua l'ingiunzione venga emessa (id est il deliberato assembleare approvativo del relativo bilancio gestorio e del pertinente piano individuale di riparto) e il relativo titolo monitorio è l'apprezzamento in termini incidentali della validità di esso deliberato, secondo le svariate forme tipologiche (di nullità e/o annullabilità) secondo le quali potrebbe variamente atteggiarsi (v. Cass. SS.UU. 18.12.2009 n. 26629). Nel mentre nulla esclude che tale validità possa essere autonomamente dedotta anche nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c., pure in modo espresso e distinto, così originando un cumulo oggettivo di giudizi ai sensi dell'art. 103 c.p.c.. Sul punto giova anche osservare come sia possibile contestare l'opponibilità della delibera congiuntamente all'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c, pur dovendo in tal caso l'opponente avere cura di rispettare i termini di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. E quindi da rilevare che gli opponenti non hanno impugnato in questa sede le delibere che supportano i crediti azionati dal , né hanno formulato contestazioni alle stesse CP_1 delibere suscettibili di valutazione sotto il profilo della loro nullità dovendo peraltro ritenersi generiche le contestazioni concernenti i criteri tabellari di ripartizione degli oneri condominiali che, in assenza di ogni ulteriore elemento, sarebbero comunque valutabili sotto il profilo della mera annullabilità. Previa pertanto la revoca del decreto ingiuntivo la parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 5.518,53, oltre interessi nella misura legale dal 30.8.2019 (data di notifica del decreto ingiuntivo). In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle spese di giudizio vanno posti a carico degli opponenti in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo”. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “(..)in totale riforma Parte_2 della appellata sentenza dichiarare l'estinzione del processo e/o la cessazione della materia del contendere vista l'avvenuta rinuncia al decreto ingiuntivo dell'appellato con conseguente accettazione della stessa da parte degli appellanti. Nella denegata, subordinata e non creduta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra richiesto revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovuta dai signori e Parte_1 Pt_2
r.g. n. 4 la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto né dovuta Parte_2 dagli stessi alcuna altra somma. Con condanna del Controparte_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
[...]
Il di cui in epigrafe ha contestato le avverse doglianze, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del presente giudizio incrementate nella misura di 1/3, ex art. 4 comma 8 DM 55/2014, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Sulle rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Gli appellanti hanno censurato la sentenza, in primo luogo, per non aver dichiarato “l'estinzione del processo e/o la cessazione della materia del contendere vista l'avvenuta rinuncia al decreto ingiuntivo dell'appellato con conseguente accettazione della stessa da parte degli appellanti”. Hanno dedotto che nonostante il avesse rinunciato al decreto CP_1 ingiuntivo e tale rinuncia fosse stata espressamente accettata, con conseguente “venir meno” del decreto ingiuntivo, il Tribunale non avesse dichiarato l'estinzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere. La censura è destituita di ogni fondamento, perché confonde la pretesa creditoria con il decreto ingiuntivo. Si osserva al riguardo che nell'ipotesi in cui il debitore adempie parzialmente il credito dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero nell'ipotesi, verificatasi nel caso in esame, in cui il creditore rinuncia a parte della pretesa creditoria, riconoscendola non dovuta, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto, venendo meno la persistenza sia pure in parte del debito, come individuato nel decreto ingiuntivo. Se la domanda monitoria risulta fondata relativamente alla residua parte di credito, si dovrà procedere alla condanna del residuo.
Ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione, che deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, il , resosi conto che per mero errore aveva CP_1 richiesto anche una somma non dovuta, ha rinunciato alla pretesa monitoria con riferimento ad essa (e ciò comporta inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo per quanto sopra detto), senza rinunciare all'ulteriore importo di cui alla pretesa monitoria, tanto che ha chiesto emettersi ordinanza di ingiunzione di pagamento per la residua somma di euro 5.518,53, e, nel merito, ha chiesto “previa rinunzia al decreto ingiuntivo opposto accertare e dichiarare che gli attuali opponenti sono tuttora debitori nei confronti del della residua somma Controparte_1
r.g. n. 5 di euro 5518,53 o di quella eventualmente minore che dovesse essere in corso di giudizio”. E'evidente che l'espressione “previa rinunzia al decreto ingiuntivo opposto” deve intendersi “previa revoca del decreto ingiuntivo”, avendo il condominio espressamente rinunciato, come evincibile dal contenuto degli atti, solo alla somma di € 432,11, in quanto ritenuta non dovuta, e non anche all'ulteriore importo di cui alla domanda monitoria. Sono infondate anche le ulteriori censure. Gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, dopo aver affermato che la delibera assembleare doveva essere impugnata esclusivamente ex art 1137 c.p.c., non ha tenuto conto del fatto che gli stessi avevano impugnato ex art. 1137 c.c. tutte le delibere sottostanti al decreto ingiuntivo opposto. Tale censura è infondata, in quanto il Tribunale, dopo aver richiamato la norma di cui all'art. 1137 c.c., che disciplina l'impugnazione delle delibere assembleari, non ha detto che gli appellanti non avessero impugnato le delibere, anzi, al contrario, ne ha dato espressamente atto, solo che ha rilevato che esse non erano state annullate, né tantomeno sospese, donde in forza della loro persistente vincolatività erano dovute le somme ivi cristallizzate. Ha poi precisato che non potesse vagliare la legittimità di tali delibere, in quanto non impugnate ai sensi dell'art. 1137 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma in separata sede. Hanno sostenuto gli appellanti che, in ogni caso, venendo in rilievo anche l'ipotesi della nullità, essendo stato utilizzato il criterio capitario per ripartire le spese dell'acqua, il Tribunale non potesse esimersi dall'esaminare le delibere. Osserva la Corte che il Tribunale sul punto ha osservato: “(..) E quindi da rilevare che gli opponenti non hanno impugnato in questa sede le delibere che supportano i crediti azionati dal , né hanno CP_1 formulato contestazioni alle stesse delibere suscettibili di valutazione sotto il profilo della loro nullità dovendo peraltro ritenersi generiche le contestazioni concernenti i criteri tabellari di ripartizione degli oneri condominiali che, in assenza di ogni ulteriore elemento, sarebbero comunque valutabili sotto il profilo della mera annullabilità.”. Per contrastare tale motivazione, gli appellanti si sono limitati a dedurre che “è sufficiente leggete l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed esaminare la documentazione a corredo di tale atto per smentire tale affermazione resa in maniera superficiale ed approssimativa dal Giudice di primo grado”. La censura è generica, non avendo avuto cura gli appellanti neanche di indicare quale sia la documentazione allegata all'atto di citazione non esaminata dal Tribunale e che avrebbe consentito di ritenere il vizio dedotto rientrante nelle ipotesi di nullità e non in quelle di annullabilità.
r.g. n. 6 Oltretutto, l'esame dell'atto di citazione consente di confermare la genericità rilevata dal Tribunale, sol se si consideri che, al fine di dimostrare l'erroneità del riparto, si richiamano le tabelle millesimali applicate, peraltro neanche allegate, sostenendo la loro erroneità perché non complete e basate su criteri non idonei per la corretta determinazione dei valori proporzionali, senza nessuna altra specificazione. E' vero che gli attori, a conferma della dedotta erroneità, hanno allegato all'atto di citazione un elaborato peritale, ma non lo hanno depositato in questa sede, come sarebbe stato loro onere, avendo ritirato il fascicolo di parte in data 15 ottobre 2021, donde neanche attraverso la lettura di esso è possibile comprendere la fondatezza delle ragioni dedotte dai medesimi.
Sempre con riferimento ai criteri seguiti per il riparto delle spese., si legge nell'atto di citazione “tutti i bilanci ex adverso menzionati approvano la ripartizione delle spese effettuata con criterio capitario, criterio non consentito dalla legge”. E' evidente che la genericità della contestazione non consente di comprendere se a causa dell'asserito erroneo riparto delle spese le delibere siano nulle o annullabili. Ed invero, le Sezioni Unite hanno precisato che: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria delle nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni”- , contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini relativi alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (S.U. sentenza n. 9839/2021). Alla luce del su esposto principio, gli appellanti avrebbero dovuto, al fine di far rilevare la nullità delle delibere, la modifica dei criteri di ripartizione delle spese previste dalla legge, da valere per il futuro. Per quanto fin qui detto, deve rigettarsi l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014.
r.g. n. 7
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore del condominio di , CP_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.780,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Roma, 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 8