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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 19.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Collesano, Via Lo Varco, n. 5, presso e nello studio dell'avv. Maria Rotondi, che la rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
Flavia (PA), nella Strada Provinciale per Ventimiglia, n. 85,
-resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario – OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha concluso come da note scritte, al contenuto del quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 19.3.2024,
[...] ha rappresentato: Pt_1
- di aver contratto matrimonio concordatario, in data 20.05.1998, nel comune di Bagheria, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria al N. 31 P. II
Serie C, Ufficio 1, Anno 1998;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
-che dopo un breve periodo di serenità familiare, tra i coniugi sono cominciati ad insorgere dei problemi di incompatibilità caratteriale, tali da incrinare la comunione materiale e spirituale da rendere non più proseguibile la convivenza.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che venisse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, senza formulare alcuna ulteriore domanda di carattere economico, avendo dato atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.
Il resistente, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, ha omesso di costituirsi e deve essere dichiarato contumace.
All'udienza appositamente fissata per la comparizione personale, la ricorrente ha insistito nella richiesta di separazione, confermando l'assenza di ulteriori domande di carattere economico ed il porcedimento è stato rinviato, all'udienza di cui in epigrafe, per la rimessione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 20.12.2024 il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che vada senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate le circostanze rappresentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza di comparizione e la mancata comparizione del resistente all'udienza prevista per il tentativo di conciliazione, con conseguente impossibilità di darvi corso.
In assenza di ulteriori domande di carattere economico, va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In considerazione della contumacia del resistente le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
a) Dichiara la contumacia di CP_1
b) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in data CP_1
20.05.1998, nel comune di Bagheria, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bagheria al N. 31 P. II Serie C, Ufficio 1, Anno 1998;
c) Dichiara irripetibili le spese di lite stante la mancata costituzione di parte resistente;
d) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, all'esito del suo passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 30.12.2024.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Il Presidente
Il Giudice Rel. Laura Petitti
Claudia Musola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 19.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Collesano, Via Lo Varco, n. 5, presso e nello studio dell'avv. Maria Rotondi, che la rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
Flavia (PA), nella Strada Provinciale per Ventimiglia, n. 85,
-resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario – OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha concluso come da note scritte, al contenuto del quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 19.3.2024,
[...] ha rappresentato: Pt_1
- di aver contratto matrimonio concordatario, in data 20.05.1998, nel comune di Bagheria, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria al N. 31 P. II
Serie C, Ufficio 1, Anno 1998;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
-che dopo un breve periodo di serenità familiare, tra i coniugi sono cominciati ad insorgere dei problemi di incompatibilità caratteriale, tali da incrinare la comunione materiale e spirituale da rendere non più proseguibile la convivenza.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che venisse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, senza formulare alcuna ulteriore domanda di carattere economico, avendo dato atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.
Il resistente, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, ha omesso di costituirsi e deve essere dichiarato contumace.
All'udienza appositamente fissata per la comparizione personale, la ricorrente ha insistito nella richiesta di separazione, confermando l'assenza di ulteriori domande di carattere economico ed il porcedimento è stato rinviato, all'udienza di cui in epigrafe, per la rimessione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 20.12.2024 il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che vada senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate le circostanze rappresentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza di comparizione e la mancata comparizione del resistente all'udienza prevista per il tentativo di conciliazione, con conseguente impossibilità di darvi corso.
In assenza di ulteriori domande di carattere economico, va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In considerazione della contumacia del resistente le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
a) Dichiara la contumacia di CP_1
b) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in data CP_1
20.05.1998, nel comune di Bagheria, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bagheria al N. 31 P. II Serie C, Ufficio 1, Anno 1998;
c) Dichiara irripetibili le spese di lite stante la mancata costituzione di parte resistente;
d) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, all'esito del suo passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 30.12.2024.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Il Presidente
Il Giudice Rel. Laura Petitti
Claudia Musola