Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa sospensione,
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Capo reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno, per esito positivo agli accertamenti tossicologici;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti al suindicato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Presidente OR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il giorno successivo, il signor -OMISSIS- soldato in servizio presso il -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Capo reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, previa comunicazione di avvio del procedimento, riscontrate le osservazioni con il richiamo del parere del Collegio medico legale di Roma prot. n. -OMISSIS-, lo ha prosciolto dalla ferma prefissata di un anno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, comma 1, lettera b, e 957, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 66 del 2010, per esito positivo -OMISSIS- e lo ha collocato in congedo illimitato a decorrere dal 4 giugno 2025.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto procedimento. Omesso avviso dei diritti in occasione dell’esame -OMISSIS-. Illegittimità dell’accertamento sanitario posto a fondamento del decreto di proscioglimento.
2) Invalidità tecnica e inattendibilità dell’accertamento -OMISSIS--. Violazione delle regole di corretta esecuzione dell’esame del sangue. Lesione del diritto di difesa. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; del travisamento e dell’erronea valutazione del presupposto tecnico-sanitario.
3) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria.
4) Erroneità tecnica del provvedimento impugnato nella parte in cui tende a sminuire il valore del test del capello a cui il soldato si è sottoposto.
Il ricorrente ha sollecitato l’esercizio dei poteri istruttori di questo Giudice e, in particolare, l’effettuazione di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio.
2. Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
4. L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata, rispetto alla quale le parti nulla hanno osservato, la causa è stata posta in decisione.
6. Precisato che il Collegio non ritiene necessario disporre istruttoria e prima di procedere all’esame dei motivi va rilevato che la causa ha ad oggetto un provvedimento adottato ai sensi dell’art. 957, commi 1, lettera c) e 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, i quali dispongono che il proscioglimento dalla ferma è disposto in caso di esito positivo degli accertamenti diagnostici -OMISSIS- sulla base della documentazione attestante gli stessi.
Trattasi di un provvedimento vincolato, basato su accertamenti diagnostici, che, nella specie, sono stati effettuati dall’ASP di Palermo, a seguito del coinvolgimento del ricorrente in un incidente stradale con conseguente ricovero in pronto soccorso, da cui è risultata -OMISSIS-.
Tali accertamenti si sono articolati in: test di primo livello del Dipartimento di diagnostica di laboratorio - U.O.C. “Patologia clinica” del Polo ospedaliero “Civico” di Partinico effettuato il -OMISSIS- e refertato il giorno successivo; analisi -OMISSIS- di Palermo effettuato il 12 giugno 2025.
7. Così inquadrata la vicenda, va esaminato il primo motivo, che è infondato, con il quale parte ricorrente deduce che l’accertamento -OMISSIS- è stato svolto in violazione delle garanzie difensive.
In disparte la circostanza rappresentata dall’Avvocatura dello Stato circa l’avvenuta acquisizione della dichiarazione di consenso informato e della manifestazione di volontà per l’accertamento di eventuali violazioni degli artt. 186 e 187 del Codice della strada, è troncante la considerazione che il succitato art. 957 collega il proscioglimento all’accertamento diagnostico, che non deve essere preceduto da particolari formalità, ma di cui occorre contestare le risultanze, come fatto dal ricorrente con le ulteriori censure.
8. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui parte ricorrente deduce la violazione delle regole tecniche sanitarie; in disparte la genericità della censura, va rilevato che gli accertamenti in questione sono stati effettuati da una struttura pubblica di tipo ospedaliero nel rispetto dei relativi protocolli, come risulta dalla documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato (vedi produzione del 10 gennaio 2026).
9. Infondati sono il terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto la carenza d’istruttoria e il conseguente difetto di motivazione.
Come anticipato, il contestato provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata è stato basato sui risultati degli accertamenti diagnostici effettuati dal Dipartimento di diagnostica di laboratorio - U.O.C. “Patologia clinica” del Polo ospedaliero “Civico” di Partinico (test di primo livello) e dall’U.O.S. “Tossicologia e biochimica di laboratorio” di Palermo (test di conferma).
Tali accertamenti sono stati contestati dal ricorrente con un referto, datato 10 settembre 2025, relativo all’esame di “ capelli di lunghezza 1 - 2 cm ”, proveniente dal Laboratorio di analisi cliniche “Leonardo da Vinci” di Palermo, attestante l’assenza -OMISSIS-.
L’Amministrazione resistente ha ritenuto superabile tale test sulla base del parere del Collegio medico legale di Roma prot. n. -OMISSIS-, il quale ha, in particolare, rilevato che:
- “ il campione esaminato (capelli) presentava una lunghezza di 1-2 cm ”;
- “ I capelli che hanno una lunghezza di 1 cm (dal bulbo pilifero) danno indicazione circa le sostanze utilizzate negli ultimi 30 giorni di vita, quella della lunghezza di 2 cm presentano un range temporale dell’ampiezza di due mesi ”;
- “ pur avvalorando i requisiti più favorevoli al militare volontario, ipotizzando che la lunghezza dei capelli fosse di 2 cm reali e non di 1 cm, comunque, il dato laboratoristico presentato non collima con il dato laboratoristico precedente, poiché dallo stesso si evince che non vi è stato -OMISSIS- solo ed esclusivamente dalla prima decade del mese di luglio 2025 in poi ”.
La conclusione alla quale è giunto il Collegio medico legale e che è stata condivisa dal Ministero della difesa, ovverosia la mancata dimostrazione della non positività nella data del test effettuato presso il Polo ospedaliero “Civico” di Partinico (i.e. -OMISSIS-), non è contraddetta dalla nota del Laboratorio di analisi cliniche “Leonardo da Vinci” del 20 dicembre 2025 depositata dal ricorrente in prossimità della camera di consiglio.
In tale nota, precisato che: “ la consegna del referto in data 10 settembre 2025 è avvenuta esclusivamente per chiusura per ferie del laboratorio, senza pregiudizio per la validità e attendibilità dell’esame ”, si dichiara che: “ l’esame -OMISSIS- su matrice cheratinica (capello), eseguito in data 7 agosto 2025, in considerazione delle caratteristiche biologiche del campione analizzato e dei tempi medi di crescita del capello, consente un’attendibile valutazione dell’esposizione alle sostanze ricercate nel periodo ricompreso tra i mesi di giugno e luglio 2025 ”.
Rileva, in particolare, il Collegio che il generico riferimento al “periodo ricompreso tra i mesi di giugno e luglio 2025” va precisato alla luce dell’indicazione contenuta nel succitato parere del Collegio medico legale di Roma, secondo cui i capelli che hanno una lunghezza di 2 cm dal bulbo pilifero si riferiscono a un arco temporale di 60 giorni di vita.
Ne deriva che, essendo il prelievo stato effettuato il 7 agosto 2025, avvalorando il requisito più favorevole al ricorrente e ipotizzando che la lunghezza dei capelli fosse di 2 cm reali e non 1 cm, il calcolo a ritroso di 60 giorni conduce a una data successiva a quella di effettuazione del test ospedaliero, che è il -OMISSIS-, cosicché deve ritenersi che parte ricorrente non ha adeguatamente contrastato i risultati degli accertamenti posti dall’Amministrazione alla base del contestato provvedimento, che risulta, pertanto, preceduto da adeguata istruttoria e sorretto da adeguata motivazione.
10. In considerazione delle peculiarità della vicenda controversa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.