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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2527/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'AVV. SEBASTIANO CUBEDDU resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. premesso di essere stato riconosciuto dall Parte_1 CP_1
soggetto invalido in misura del 46% nella precedente fase amministrativa, proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro di Tivoli sostenendo di essere in possesso dei requisiti sanitari per godere del beneficio di cui all'art. 12 della l. 118/1971 e/o di essere invalido in misura non inferiore al 80% per poter usufruire del c.d. “scivolo pensionistico” e/o di essere invalido in misura non inferiore al 67% ai fini dall'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie e/o di essere invalido in misura del
51% ai fini del congedo speciale per cure ex art. 7 Dlgs 119/11.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , reputava che l'istante fosse da considerarsi unicamente Persona_1
invalido in misura del 55%; a seguito di contestazione parziale nei termini di legge, veniva presentato ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale.
L' si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità CP_1
e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale non ritenendosi la stessa necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso per deposito tardivo delle contestazioni (depositate il 7.4.2025), poiché il termine di 30 giorni di queste ultime decorreva dall'11.3.2025 come disposto dal Giudice della fase di accertamento tecnico preventivo (cfr. verbale di udienza del 12.11.2024) e, inoltre, anche a voler ritenere i 30 giorni decorrere dalla data di deposito della consulenza tecnica definitiva (7.3.2025), il primo giorno non festivo successivo al termine di scadenza sarebbe stato proprio il 7.4.2025.
Allo stesso modo, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano evidenziati, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, ai sensi dell'art. 2, della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie di
“ipertensione arteriosa, remota ernioplastica inguinale destra, pregressi interventi spalla destra e sinistra, disturbo ansioso depressivo endoreattivo”, lo stesso dovesse essere ritenuto invalido in misura non superiore al 55% a decorrere dal 1.1.2024, data di presumibile aggravamento delle menomazioni in questione.
Nello specifico, come si evidenzia dall'esame obiettivo: “Colonna vertebrale limitata nei movimenti ai gradi estremi e dolente. Grandi e piccole articolazioni dolenti alla pressione e limitate nei movimenti ai gradi estremi. A carico della spalla destra presenza di esiti cicatriziali da intervento, a sinistra presenza di sfumati esiti cicatriziali da artroscopia, importante limitazione funzionale dei movimenti maggiore
a sinistra con dolore. Deambulazione libera. Passaggi posturali autonomi…. Riflessi osteotendinei nella norma, prove neurologiche sostanzialmente in ordine, prove di coordinazione eseguite con impaccio. Paziente vigile, collaborante, tono dell'umore depresso, orientato nel tempo e nello spazio”.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, giacchè il ricorrente si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate dal ricorrente.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione. Le spese di lite della fase di atp, non liquidate con il decreto di omologa parziale, possono essere compensate in ragione dell'accoglimento di una minima parte del ricorso e, vieppiù, con riconoscimento del beneficio in data successiva rispetto alla presentazione della domanda amministrativa;
le spese del giudizio di opposizione possono essere dichiarate irripetibili stante la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite del giudizio di atp;
- Dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione irripetibili;
- Pone le pese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 07/10/2025
Il giudice
OB CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2527/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'AVV. SEBASTIANO CUBEDDU resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. premesso di essere stato riconosciuto dall Parte_1 CP_1
soggetto invalido in misura del 46% nella precedente fase amministrativa, proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro di Tivoli sostenendo di essere in possesso dei requisiti sanitari per godere del beneficio di cui all'art. 12 della l. 118/1971 e/o di essere invalido in misura non inferiore al 80% per poter usufruire del c.d. “scivolo pensionistico” e/o di essere invalido in misura non inferiore al 67% ai fini dall'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie e/o di essere invalido in misura del
51% ai fini del congedo speciale per cure ex art. 7 Dlgs 119/11.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , reputava che l'istante fosse da considerarsi unicamente Persona_1
invalido in misura del 55%; a seguito di contestazione parziale nei termini di legge, veniva presentato ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale.
L' si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità CP_1
e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale non ritenendosi la stessa necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso per deposito tardivo delle contestazioni (depositate il 7.4.2025), poiché il termine di 30 giorni di queste ultime decorreva dall'11.3.2025 come disposto dal Giudice della fase di accertamento tecnico preventivo (cfr. verbale di udienza del 12.11.2024) e, inoltre, anche a voler ritenere i 30 giorni decorrere dalla data di deposito della consulenza tecnica definitiva (7.3.2025), il primo giorno non festivo successivo al termine di scadenza sarebbe stato proprio il 7.4.2025.
Allo stesso modo, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano evidenziati, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, ai sensi dell'art. 2, della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie di
“ipertensione arteriosa, remota ernioplastica inguinale destra, pregressi interventi spalla destra e sinistra, disturbo ansioso depressivo endoreattivo”, lo stesso dovesse essere ritenuto invalido in misura non superiore al 55% a decorrere dal 1.1.2024, data di presumibile aggravamento delle menomazioni in questione.
Nello specifico, come si evidenzia dall'esame obiettivo: “Colonna vertebrale limitata nei movimenti ai gradi estremi e dolente. Grandi e piccole articolazioni dolenti alla pressione e limitate nei movimenti ai gradi estremi. A carico della spalla destra presenza di esiti cicatriziali da intervento, a sinistra presenza di sfumati esiti cicatriziali da artroscopia, importante limitazione funzionale dei movimenti maggiore
a sinistra con dolore. Deambulazione libera. Passaggi posturali autonomi…. Riflessi osteotendinei nella norma, prove neurologiche sostanzialmente in ordine, prove di coordinazione eseguite con impaccio. Paziente vigile, collaborante, tono dell'umore depresso, orientato nel tempo e nello spazio”.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, giacchè il ricorrente si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate dal ricorrente.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione. Le spese di lite della fase di atp, non liquidate con il decreto di omologa parziale, possono essere compensate in ragione dell'accoglimento di una minima parte del ricorso e, vieppiù, con riconoscimento del beneficio in data successiva rispetto alla presentazione della domanda amministrativa;
le spese del giudizio di opposizione possono essere dichiarate irripetibili stante la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite del giudizio di atp;
- Dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione irripetibili;
- Pone le pese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 07/10/2025
Il giudice
OB CO