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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7191/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7191 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 17.07.1960;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Grandoni e dall'avv. Federica
Grandoni, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 09.11.1995, che dall'unione erano nati i figli
(19.01.1999) e (16.09.2003), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 2 economicamente autosufficienti), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate.
Con sentenza non definitiva n. 641/2025 pubblicata il 24.03.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a RA (Romania) il 9/11/1995, annotato nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Roma con atto n. 948 parte 2, serie C, dell'anno 1995, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (cfr. doc. 01 ricorso), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa n. 641/2025 del 24/3/2025, ossia: 1) confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Roma-Via Martino
Martini n. 51/55 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della sig.ra
, ove convive con i figli maggiorenni ed economicamente Controparte_1 autosufficienti;
2) confermare che ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
7191/2024, preso atto della sentenza parziale n. 641/2025 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 3
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AC (Romania) in data
09.11.1995 tra e , trascritto presso Parte_1 Controparte_1 il Comune di Roma;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n.
00948, parte 2, serie C07);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
23.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7191 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 17.07.1960;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Grandoni e dall'avv. Federica
Grandoni, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 09.11.1995, che dall'unione erano nati i figli
(19.01.1999) e (16.09.2003), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 2 economicamente autosufficienti), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate.
Con sentenza non definitiva n. 641/2025 pubblicata il 24.03.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a RA (Romania) il 9/11/1995, annotato nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Roma con atto n. 948 parte 2, serie C, dell'anno 1995, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (cfr. doc. 01 ricorso), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa n. 641/2025 del 24/3/2025, ossia: 1) confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Roma-Via Martino
Martini n. 51/55 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della sig.ra
, ove convive con i figli maggiorenni ed economicamente Controparte_1 autosufficienti;
2) confermare che ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
7191/2024, preso atto della sentenza parziale n. 641/2025 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 3
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AC (Romania) in data
09.11.1995 tra e , trascritto presso Parte_1 Controparte_1 il Comune di Roma;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n.
00948, parte 2, serie C07);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
23.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI