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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 123/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentata e difesa da: avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. MARRONI MATTIA, elettivamente Controparte_1 domiciliata come in atti;
-appellato-
Oggetto: Dimissioni. Appello avverso la sentenza n. 620/2024 del 30/10/2024, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta con ricorso del
07/02/2024 da , già dipendente della con mansioni di impiegata Controparte_1 Parte_1
- Livello AE2, in base al CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali, dal
01/02/2021 al 14/06/2023, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice della somma di €. 2.418,60, indebitamente trattenuta alla stessa dal cedolino paga di giugno 2023 a titolo di indennità di mancato preavviso per le proprie dimissioni, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che: aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data Controparte_1
01/06/2023 con decorrenza dal 15/06/2023, non rispettando il termine di preavviso previsto dall'art. 116 del citato CCNL (un mese, decorrente dalla metà o dalla fine di ogni mese), che nel caso di specie avrebbe dovuto interessare il periodo dal 15/06/2023 al 15/07/2023, sicché la Parte_1 avrebbe avuto diritto al versamento da parte della lavoratrice dell'indennità di mancato preavviso;
la datrice di lavoro aveva però deciso di non avvalersi più dell'attività lavorativa della dipendente dal 12/06/2023, mediante comunicazione a mezzo e.mail pec in pari data, manifestando così la volontà di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato, e di rinunciare al preavviso dovuto dalla lavoratrice, liberandola, di conseguenza, dal rispetto del periodo di preavviso e dal pagamento della relativa indennità; era irrilevante che la decisione datoriale potesse essere stata frutto di condotte illecite ed inadempimenti della lavoratrice, non risultando alcun procedimento disciplinare a suo carico.
Avverso la suindicata sentenza, pronunciata il 30/10/2024, depositata in pari data e non notificata, ha proposto appello la con ricorso depositato il 30/04/2025, deducendo, nei Parte_1 motivi articolati, vizio di motivazione, violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2118 c.c.,
91, 92, 115 e 116 c.p.c., travisamento dei fatti, errata interpretazione delle allegazioni e deduzioni della resistente, nonché delle risultanze probatorie, poiché: la lavoratrice aveva rassegnato le proprie dimissioni non rispettando il termine di preavviso previsto dal CCNL e, non avendo essa datrice rinunciato al preavviso, ne conseguiva la sussistenza del proprio diritto alla percezione della relativa indennità; le dimissioni comunicate dalla lavoratrice avevano valore di recesso immediato, pur se con effetti posticipati al 15/06/2023, sicché le vicende verificatesi fra le parti successivamente al
01/06/2023 erano irrilevanti, ed in particolare la e.mail inviata alla lavoratrice il 12/06/2023 non poteva integrare o sostituire il recesso già da lei comunicato, che doveva considerarsi avente effetto immediato non avendo ella rispettato il preavviso, anche perché la lavoratrice aveva posto in essere reiterati comportamenti illeciti ed aveva avuto, il 09/06/2023, un diverbio con il responsabile
, di gravità tale da indurlo ad acconsentire alla specifica richiesta della Persona_1 lavoratrice di abbandonare il posto di lavoro e di non far più rientro, sicché la e.mail del 12/06/2023 non rappresentava la rinuncia al termine di preavviso da parte di essa datrice, ma soltanto un'azione necessitata dell'azienda, volta a contenere i danni prodotti dalla condotta illecita della ex lavoratrice.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto della domanda avanzata dall'appellante in primo grado, o, in via subordinata, la rideterminazione secondo i parametri di legge o anche in via equitativa della somma dovuta dall'appellata a titolo di indennità sostituiva del preavviso.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'appello, deducendo Controparte_1 la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
Le censure proposte nei due motivi, involgendo questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente.
In tema di natura giuridica e la funzione del preavviso in caso di dimissioni del lavoratore, conseguenze in caso di mancato preavviso e rinunciabilità dei diritti nascenti da tale omissione, è pacifico in giurisprudenza quanto segue.
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso –che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo– le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del preavviso di recesso, disciplinato dall'art. 2118 c.c., adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente: in caso di licenziamento ha la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore, ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Il preavviso ha efficacia obbligatoria, costituendo un mero obbligo dell'esercizio del recesso, sicché il lavoratore recedente è libero di optare per l'esecuzione, in favore del datore di lavoro, di una delle due obbligazioni previste ex lege in caso di dimissioni: comunicare il preavviso e proseguire il rapporto lavorativo durante tale periodo, oppure corrispondere l'indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso, e, di conseguenza, in capo alla parte datoriale si configura un correlativo diritto di credito, liberamente rinunziabile, anche senza il consenso del dimissionario (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 27934/2021, 27294/2018, 13988/2017, 9195/2012, 22443/2010, 21216/2009,
13959/2009, 15495/2008, 11740/2007).
In particolare, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c. (cfr. Cass. Sez. L. n. 27934/2021 cit.).
Nel caso, contrario, in cui il lavoratore si dimetta e, pur dichiarandosi disposto a lavorare per il periodo di preavviso, si veda rifiutare la possibilità di lavorare durante tale periodo, egli ha diritto a percepire la retribuzione dovuta per il periodo stesso (avendo validamente offerto la prestazione oggetto della sua obbligazione contrattuale), oppure, in accordo con il datore, l'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. Sez. L. n. 4665/1979).
Infine, la mancata contestazione, al momento della comunicazione del recesso dell'inosservanza del termine di preavviso, può essere interpretabile, nel contesto delle circostanze in cui si pone, come rinuncia della parte non recedente al preavviso stesso, e preclude a quest'ultimo la possibilità di contestazioni future sul punto ed in particolare la deduzione di invalidità del recesso coevo alla sua comunicazione (cfr. Cass. Sez. L. n. 374 del 17/01/1983 rv. 425186 - 01).
In applicazione di tali principi, nella fattispecie va considerato che l'appellata, come risulta in atti, ha reso dimissioni in via telematica, ex art. 26 c. 1 e 2 d.lgs. n. 151/2015, in data 01/06/2023, con efficacia dal 15/06/2023.
L'art. 116 del CCNL citato in narrativa, in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, prevede per gli impiegati con anzianità inferiore a 5 anni, quali l'appellata, un preavviso di 1 mese, decorrente dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Non risultando precedente manifestazione di volontà di dimissioni da parte della lavoratrice alla datrice di lavoro appellata, deve ritenersi che quest'ultima ne sia venuta a conoscenza solo con la trasmissione del relativo modulo telematico in data 01/06/2023, sicché la decorrenza del periodo di preavviso va riferita a detta data.
Il periodo di preavviso decorreva, quindi, dal 15/06/2023, e sarebbe scaduto il 15/07/2023.
Avendo l'appellata indicato quale decorrenza delle dimissioni il giorno 15/06/2023, tale termine non è stato rispettato, ma non risulta che la datrice di lavoro appellante abbia mai sollevato contestazioni al riguardo verso la lavoratrice, ed ella, come pacifico tra le parti, ha continuato a lavorare fino al 12/06/2023; in tale data, a mezzo e.mail, l'appellante ha comunicato all'appellata che dal pomeriggio di quel giorno poteva ritenersi libera dal rispetto del periodo di preavviso fino al
14/06/2023.
Perciò, da un lato le dimissioni per cui è causa non possono essere in alcun modo qualificate, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, come recesso in tronco, ma, al contrario, il rapporto di lavoro tra le parti era ancora in essere;
dall'altro, l'omessa contestazione del mancato rispetto del preavviso, valutata unitamente alla continuazione delle prestazioni lavorative e al riferimento, nella citata e.mail, al 14/06/2023 come data già prevista per la cessazione delle prestazioni, integra evidente rinuncia dell'appellante non recedente al preavviso, nella parte non osservata dall'appellata, essendo tale data quella di scadenza del preavviso per come indicata nella comunicazione di dimissioni, con conseguente preclusione di contestazioni al riguardo.
Inoltre, dal tenore della e.mail medesima (“…confermiamo la decisione presa dal sig. Per_1
dal pomeriggio del giorno 12/06/2023 puoi ritenerti libera dal rispetto del periodo di
[...] preavviso fino al 14/06/2023.”), si evince chiaramente che la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 12/06/2023 abbia costituito frutto di unilaterale decisione datoriale.
La relativa manifestazione di volontà è pienamente efficace, essendo, come visto, il rapporto di lavoro tra le parti ancora in essere, ed il tenore della e.mail, sopra riportato, ha interpretazione inequivoca ed integra, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, rinuncia al residuo preavviso da parte del datore di lavoro, parte non recedente.
L'interruzione delle prestazioni lavorative, difatti, non può ricondursi ad unilaterale volontà della lavoratrice appellata, la quale, prima di lasciare il lavoro, aveva chiesto, con e.mail del 09/06/2023, conferma della volontà datoriale, espressamente indicando che si era trattato di decisione del
D (“…il Sig. mi ha appena comunicato che a fare data da lunedì Per_1 Per_1 Per_1
12/06/2023 devo lasciare il posto di lavoro. Nulla in contrario purché mi venga corrisposto quanto di dovere.”), e nella e.mail di risposta del 12/06/2023 l'appellante non ha contestato alcunché, ed anzi, come visto, ha espressamente confermato che si era trattato di decisione dell'amministratore.
Peraltro, l'appellante non ha dedotto ipotesi interpretative alternative a quella che risulta tal tenore testuale della comunicazione, limitandosi ad affermare che sarebbe impossibile desumerne l'intenzione della rinuncia, ma senza chiarirne un diverso significato.
Inoltre, le ragioni per cui l'appellante si sia risolta a ciò sono assolutamente irrilevanti, ed in particolare è irrilevante che la lavoratrice possa avere tenuto contegno scorretto ed avuto un diverbio con l'amministratore il 09/06/2023, e che il diverbio abbia potuto indurre quest'ultimo ad acconsentire alla richiesta di lei di abbandonare il posto di lavoro e non rientrare più, perché anche in tal caso si sarebbe comunque trattato di rinuncia datoriale al residuo preavviso, non unilaterale ma consensuale con la lavoratrice.
Peraltro, la deduzione da parte dell'appellante di condotte illecite e inadempienti della dipendente nel corso del rapporto di lavoro, che avrebbero necessitato una conclusione anticipata del medesimo, oltre a non emergere dagli atti (non risultando contestazioni disciplinari di sorta), è contraddittoria e non attendibile, poiché tali comportamenti sono ricondotti dall'appellante (cfr. pag.
15 segg. dell'appello) prima a momenti successivi alla trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato (avvenuta il 15/02/2021, come risulta in atti), quindi sarebbero state tollerate per più di due anni, senza iniziative disciplinari;
poi sono collocati nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni (periodo in cui sono ricaduti, fino al 12/06/2023, solo 5 giorni lavorativi, essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana, come si rileva nel contratto di lavoro in atti), quindi sarebbero, inverosimilmente, degenerate in un periodo brevissimo.
Pertanto, avendo la datrice di lavoro appellante prima omesso di contestare il termine di preavviso che la lavoratrice appellata intendeva osservare, poi, per propria volontà, liberato la lavoratrice da residui obblighi di prestazione dopo il 12/06/2023, così rinunciando al preavviso dovutole, correttamente l'impugnata sentenza, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati, ha ritenuto l'insussistenza di alcun obbligo dell'appellata di corrispondere l'indennità di mancato preavviso in favore dell'appellante.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
620/2024 in data 30/10/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi
(15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13
c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Davide Colorizio, magistrato ordinario in tirocinio presso questa Corte.
IL MAGISTRATO AFFIDATARIO
- dott. Massimo De Cesare -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentata e difesa da: avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. MARRONI MATTIA, elettivamente Controparte_1 domiciliata come in atti;
-appellato-
Oggetto: Dimissioni. Appello avverso la sentenza n. 620/2024 del 30/10/2024, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta con ricorso del
07/02/2024 da , già dipendente della con mansioni di impiegata Controparte_1 Parte_1
- Livello AE2, in base al CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali, dal
01/02/2021 al 14/06/2023, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice della somma di €. 2.418,60, indebitamente trattenuta alla stessa dal cedolino paga di giugno 2023 a titolo di indennità di mancato preavviso per le proprie dimissioni, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che: aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data Controparte_1
01/06/2023 con decorrenza dal 15/06/2023, non rispettando il termine di preavviso previsto dall'art. 116 del citato CCNL (un mese, decorrente dalla metà o dalla fine di ogni mese), che nel caso di specie avrebbe dovuto interessare il periodo dal 15/06/2023 al 15/07/2023, sicché la Parte_1 avrebbe avuto diritto al versamento da parte della lavoratrice dell'indennità di mancato preavviso;
la datrice di lavoro aveva però deciso di non avvalersi più dell'attività lavorativa della dipendente dal 12/06/2023, mediante comunicazione a mezzo e.mail pec in pari data, manifestando così la volontà di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato, e di rinunciare al preavviso dovuto dalla lavoratrice, liberandola, di conseguenza, dal rispetto del periodo di preavviso e dal pagamento della relativa indennità; era irrilevante che la decisione datoriale potesse essere stata frutto di condotte illecite ed inadempimenti della lavoratrice, non risultando alcun procedimento disciplinare a suo carico.
Avverso la suindicata sentenza, pronunciata il 30/10/2024, depositata in pari data e non notificata, ha proposto appello la con ricorso depositato il 30/04/2025, deducendo, nei Parte_1 motivi articolati, vizio di motivazione, violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2118 c.c.,
91, 92, 115 e 116 c.p.c., travisamento dei fatti, errata interpretazione delle allegazioni e deduzioni della resistente, nonché delle risultanze probatorie, poiché: la lavoratrice aveva rassegnato le proprie dimissioni non rispettando il termine di preavviso previsto dal CCNL e, non avendo essa datrice rinunciato al preavviso, ne conseguiva la sussistenza del proprio diritto alla percezione della relativa indennità; le dimissioni comunicate dalla lavoratrice avevano valore di recesso immediato, pur se con effetti posticipati al 15/06/2023, sicché le vicende verificatesi fra le parti successivamente al
01/06/2023 erano irrilevanti, ed in particolare la e.mail inviata alla lavoratrice il 12/06/2023 non poteva integrare o sostituire il recesso già da lei comunicato, che doveva considerarsi avente effetto immediato non avendo ella rispettato il preavviso, anche perché la lavoratrice aveva posto in essere reiterati comportamenti illeciti ed aveva avuto, il 09/06/2023, un diverbio con il responsabile
, di gravità tale da indurlo ad acconsentire alla specifica richiesta della Persona_1 lavoratrice di abbandonare il posto di lavoro e di non far più rientro, sicché la e.mail del 12/06/2023 non rappresentava la rinuncia al termine di preavviso da parte di essa datrice, ma soltanto un'azione necessitata dell'azienda, volta a contenere i danni prodotti dalla condotta illecita della ex lavoratrice.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto della domanda avanzata dall'appellante in primo grado, o, in via subordinata, la rideterminazione secondo i parametri di legge o anche in via equitativa della somma dovuta dall'appellata a titolo di indennità sostituiva del preavviso.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'appello, deducendo Controparte_1 la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
Le censure proposte nei due motivi, involgendo questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente.
In tema di natura giuridica e la funzione del preavviso in caso di dimissioni del lavoratore, conseguenze in caso di mancato preavviso e rinunciabilità dei diritti nascenti da tale omissione, è pacifico in giurisprudenza quanto segue.
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso –che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo– le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del preavviso di recesso, disciplinato dall'art. 2118 c.c., adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente: in caso di licenziamento ha la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore, ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Il preavviso ha efficacia obbligatoria, costituendo un mero obbligo dell'esercizio del recesso, sicché il lavoratore recedente è libero di optare per l'esecuzione, in favore del datore di lavoro, di una delle due obbligazioni previste ex lege in caso di dimissioni: comunicare il preavviso e proseguire il rapporto lavorativo durante tale periodo, oppure corrispondere l'indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso, e, di conseguenza, in capo alla parte datoriale si configura un correlativo diritto di credito, liberamente rinunziabile, anche senza il consenso del dimissionario (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 27934/2021, 27294/2018, 13988/2017, 9195/2012, 22443/2010, 21216/2009,
13959/2009, 15495/2008, 11740/2007).
In particolare, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c. (cfr. Cass. Sez. L. n. 27934/2021 cit.).
Nel caso, contrario, in cui il lavoratore si dimetta e, pur dichiarandosi disposto a lavorare per il periodo di preavviso, si veda rifiutare la possibilità di lavorare durante tale periodo, egli ha diritto a percepire la retribuzione dovuta per il periodo stesso (avendo validamente offerto la prestazione oggetto della sua obbligazione contrattuale), oppure, in accordo con il datore, l'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. Sez. L. n. 4665/1979).
Infine, la mancata contestazione, al momento della comunicazione del recesso dell'inosservanza del termine di preavviso, può essere interpretabile, nel contesto delle circostanze in cui si pone, come rinuncia della parte non recedente al preavviso stesso, e preclude a quest'ultimo la possibilità di contestazioni future sul punto ed in particolare la deduzione di invalidità del recesso coevo alla sua comunicazione (cfr. Cass. Sez. L. n. 374 del 17/01/1983 rv. 425186 - 01).
In applicazione di tali principi, nella fattispecie va considerato che l'appellata, come risulta in atti, ha reso dimissioni in via telematica, ex art. 26 c. 1 e 2 d.lgs. n. 151/2015, in data 01/06/2023, con efficacia dal 15/06/2023.
L'art. 116 del CCNL citato in narrativa, in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, prevede per gli impiegati con anzianità inferiore a 5 anni, quali l'appellata, un preavviso di 1 mese, decorrente dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Non risultando precedente manifestazione di volontà di dimissioni da parte della lavoratrice alla datrice di lavoro appellata, deve ritenersi che quest'ultima ne sia venuta a conoscenza solo con la trasmissione del relativo modulo telematico in data 01/06/2023, sicché la decorrenza del periodo di preavviso va riferita a detta data.
Il periodo di preavviso decorreva, quindi, dal 15/06/2023, e sarebbe scaduto il 15/07/2023.
Avendo l'appellata indicato quale decorrenza delle dimissioni il giorno 15/06/2023, tale termine non è stato rispettato, ma non risulta che la datrice di lavoro appellante abbia mai sollevato contestazioni al riguardo verso la lavoratrice, ed ella, come pacifico tra le parti, ha continuato a lavorare fino al 12/06/2023; in tale data, a mezzo e.mail, l'appellante ha comunicato all'appellata che dal pomeriggio di quel giorno poteva ritenersi libera dal rispetto del periodo di preavviso fino al
14/06/2023.
Perciò, da un lato le dimissioni per cui è causa non possono essere in alcun modo qualificate, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, come recesso in tronco, ma, al contrario, il rapporto di lavoro tra le parti era ancora in essere;
dall'altro, l'omessa contestazione del mancato rispetto del preavviso, valutata unitamente alla continuazione delle prestazioni lavorative e al riferimento, nella citata e.mail, al 14/06/2023 come data già prevista per la cessazione delle prestazioni, integra evidente rinuncia dell'appellante non recedente al preavviso, nella parte non osservata dall'appellata, essendo tale data quella di scadenza del preavviso per come indicata nella comunicazione di dimissioni, con conseguente preclusione di contestazioni al riguardo.
Inoltre, dal tenore della e.mail medesima (“…confermiamo la decisione presa dal sig. Per_1
dal pomeriggio del giorno 12/06/2023 puoi ritenerti libera dal rispetto del periodo di
[...] preavviso fino al 14/06/2023.”), si evince chiaramente che la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 12/06/2023 abbia costituito frutto di unilaterale decisione datoriale.
La relativa manifestazione di volontà è pienamente efficace, essendo, come visto, il rapporto di lavoro tra le parti ancora in essere, ed il tenore della e.mail, sopra riportato, ha interpretazione inequivoca ed integra, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, rinuncia al residuo preavviso da parte del datore di lavoro, parte non recedente.
L'interruzione delle prestazioni lavorative, difatti, non può ricondursi ad unilaterale volontà della lavoratrice appellata, la quale, prima di lasciare il lavoro, aveva chiesto, con e.mail del 09/06/2023, conferma della volontà datoriale, espressamente indicando che si era trattato di decisione del
D (“…il Sig. mi ha appena comunicato che a fare data da lunedì Per_1 Per_1 Per_1
12/06/2023 devo lasciare il posto di lavoro. Nulla in contrario purché mi venga corrisposto quanto di dovere.”), e nella e.mail di risposta del 12/06/2023 l'appellante non ha contestato alcunché, ed anzi, come visto, ha espressamente confermato che si era trattato di decisione dell'amministratore.
Peraltro, l'appellante non ha dedotto ipotesi interpretative alternative a quella che risulta tal tenore testuale della comunicazione, limitandosi ad affermare che sarebbe impossibile desumerne l'intenzione della rinuncia, ma senza chiarirne un diverso significato.
Inoltre, le ragioni per cui l'appellante si sia risolta a ciò sono assolutamente irrilevanti, ed in particolare è irrilevante che la lavoratrice possa avere tenuto contegno scorretto ed avuto un diverbio con l'amministratore il 09/06/2023, e che il diverbio abbia potuto indurre quest'ultimo ad acconsentire alla richiesta di lei di abbandonare il posto di lavoro e non rientrare più, perché anche in tal caso si sarebbe comunque trattato di rinuncia datoriale al residuo preavviso, non unilaterale ma consensuale con la lavoratrice.
Peraltro, la deduzione da parte dell'appellante di condotte illecite e inadempienti della dipendente nel corso del rapporto di lavoro, che avrebbero necessitato una conclusione anticipata del medesimo, oltre a non emergere dagli atti (non risultando contestazioni disciplinari di sorta), è contraddittoria e non attendibile, poiché tali comportamenti sono ricondotti dall'appellante (cfr. pag.
15 segg. dell'appello) prima a momenti successivi alla trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato (avvenuta il 15/02/2021, come risulta in atti), quindi sarebbero state tollerate per più di due anni, senza iniziative disciplinari;
poi sono collocati nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni (periodo in cui sono ricaduti, fino al 12/06/2023, solo 5 giorni lavorativi, essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana, come si rileva nel contratto di lavoro in atti), quindi sarebbero, inverosimilmente, degenerate in un periodo brevissimo.
Pertanto, avendo la datrice di lavoro appellante prima omesso di contestare il termine di preavviso che la lavoratrice appellata intendeva osservare, poi, per propria volontà, liberato la lavoratrice da residui obblighi di prestazione dopo il 12/06/2023, così rinunciando al preavviso dovutole, correttamente l'impugnata sentenza, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati, ha ritenuto l'insussistenza di alcun obbligo dell'appellata di corrispondere l'indennità di mancato preavviso in favore dell'appellante.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
620/2024 in data 30/10/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi
(15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13
c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Davide Colorizio, magistrato ordinario in tirocinio presso questa Corte.
IL MAGISTRATO AFFIDATARIO
- dott. Massimo De Cesare -