CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 381/2023 R.G.L. e vertente
TRA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Sonia Vita;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma Via IV Novembre, n. 144 in persona del Direttore
Regionale per la Lombardia in carica pro-tempore, giusta determina
Presidenziale n. 203 del 13\6\2019, rappresentato e difeso, in virtù dell'allegato mandato generale alle liti 18\9\2019 per Notaio di Per_1
Milano, dall'Avv. Pierpaolo Piluso del Foro di Milano il quale, in virtù dei poteri ricevuti, nomina quale procuratore speciale l'Avv. Antonio
D'Agostino;
- APPELLATO - N° 381/2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. N° 381/2023
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 30.07.2020 ha adito il Parte_1
Tribunale Civile di Locri - Sez. Lavoro e ha convenuto in giudizio l , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi vedersi riconoscere e accertare una percentuale di danno biologico pari al 18%; inoltre, vedersi riconoscere un grado di inabilità, residuatogli a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito sul lavoro in data 11.12.2015, nella misura maggiore all' 8%; e per l'effetto condannare l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in conto capitale ovvero in rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il giudizio si è costituito l' in persona del legale CP_1 rappresentate pro tempore, insistendo per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In accoglimento della richiesta di CTU medico legale, con provvedimento del 09.09.2022, il Giudice ha nominato CTU il Dott. . Persona_2
E' stata espletata CTU medico legale sul ricorrente.
Il giudizio è seguito con il deposito di note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa con sentenza n. 228/2023, depositata in data
16.03.2023, con la quale il Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che la percentuale di danno biologico accertata in seguito alla CTU sarebbe rimasta invariata rispetto a quella già riconosciuta dall'istituto in via amministrativa ”pertanto, vista ed esaminata la CTU, del quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, rilevato inoltre, che dalla documentazione versata in atti ed in particolare esaminato il Verbale del 13.08.2016, viste le rivendicazioni contenute nel CP_1 ricorso introduttivo ove viene chiesto il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore all' 8%, considerato che già in sede amministrativa l'Istituto N° 381/2023
ha riconosciuto con il verbale sopra richiamato il 9%, la domanda del ricorrente non
è meritevole di accoglimento”.
Avverso detta decisione interpone appello il eccependo l'errore Parte_1 di valutazione e di giudizio in cui è incorso il Giudice di primo grado nel ritenere che il provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo fosse quello del 13.08.2016 attributivo della percentuale del 9% e non quello – effettivamente finale e conclusivo – del 16.04.2018 di revisione che, invece, aveva comportato una riduzione della percentuale con attribuzione dell'8%.
Si è costituito l' per difendersi, eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la percentuale del 9% di danno biologico, ritenuta dal
CTU medico-legale dott. riconducibile al solo infortunio Per_2
dell'11\12\2015 per cui è causa, era stata già riconosciuta dall'Istituto e che, invece, le successive valutazioni erano state sempre effettuate in unifica con il precedente evento del 2013.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 08.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con l'appello la parte non contesta le risultanze dell'elaborato peritale e la percentuale di inabilità, pari al 9%, accertata in sede di CTU, residuatale a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito sul lavoro in data
11.12.2015.
L'appellante si duole del rigetto del ricorso, nonostante con lo stesso fosse stato richiesto un aggravamento della percentuale già riconosciuta in sede amministrativa (8%) e quindi anche di un solo punto percentuale in più come avvenuto nel caso di specie, essendoci, dunque, stato un pieno accoglimento della domanda.
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa fosse N° 381/2023
il 9% e non l'8% e per questo motivo è pervenuto ad una declaratoria di rigetto del ricorso, omettendo di considerare come provvedimento conclusivo di detto iter quello di revisione del 16.04.2018 che di fatto - con riferimento specifico all'infortunio per cui è causa ovvero il n. 514680746 - aveva comportato una riduzione della percentuale di danno previamente riconosciuta, determinando un passaggio dal 9% all'8% rispetto al precedente provvedimento del 13.08.2016.
Conseguentemente il Giudice ha rigettato il ricorso sull'errato presupposto che la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa sarebbe rimasta invariata a seguito della CTU.
Oggetto di impugnazione in primo grado è stata proprio la percentuale dell'8%, riconosciuta con provvedimento di revisione, in ordine all'infortunio dell'11.12.2015.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla stessa controparte nel proprio atto di costituzione e risposta (pag.6) depositato nel giudizio di primo grado, in cui si legge testualmente “…quanto delle lesioni scaturite dal secondo infortunio n.514680746 subito dal ricorrente in data 11\12\2015, infortunio che costituisce oggetto del presente giudizio, valutato nella misura del 8%”.
A corroborare ulteriormente quanto sopra rileva il verbale dell'udienza del
16.03.2023, ove le stesse parti hanno evidenziato che l'istruttoria processuale aveva comportato il riconoscimento di un solo punto in percentuale di danno biologico superiore a quello riconosciuto in via amministrativa, con passaggio dall'8% al 9%.
Per come si evince dalla documentazione in atti, l'istituto nel corso dell'udienza conclusiva tenutasi il 16.03.2023 aveva chiesto darsi corso al riconoscimento operato dal CTU all'interno del proprio elaborato peritale, che aveva comportato un passaggio dall'8% al 9%, discostandosi dalla richiesta di parte ricorrente solo con riferimento alla compensazione delle spese ma non opponendosi in alcun modo all'attribuzione della percentuale riconosciuta nella consulenza ed al consequenziale accoglimento della domanda di parte ricorrente. N° 381/2023
In quella sede la difesa dell' ha evidenziato che “il CTU ha CP_1 riconosciuto postumi nella misura de 9% a fronte dell'8% determinato dall' CP_1 in via amministrativa. Chiede pertanto, considerata la differenza di un solo punto percentuale, che in caso di condanna, vengano compensate le spese di lite”.
Stante la stessa ammissione dell' della circostanza che la consulenza CP_1 ha riconosciuto un punto in percentuale in più rispetto a quello attribuito in via amministrativa, ne consegue che l'odierno giudizio di appello è fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alle spese, atteso il riconoscimento di un solo punto in percentuale di danno biologico superiore a quello riconosciuto in via amministrativa, le stesse vanno integralmente compensate.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. n. 10113 del 2018; n. 20888 del
2018);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei Parte_1
confronti dell' , con riferimento alla sentenza n. 228/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale del 9%;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025 N° 381/2023
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 381/2023 R.G.L. e vertente
TRA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Sonia Vita;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma Via IV Novembre, n. 144 in persona del Direttore
Regionale per la Lombardia in carica pro-tempore, giusta determina
Presidenziale n. 203 del 13\6\2019, rappresentato e difeso, in virtù dell'allegato mandato generale alle liti 18\9\2019 per Notaio di Per_1
Milano, dall'Avv. Pierpaolo Piluso del Foro di Milano il quale, in virtù dei poteri ricevuti, nomina quale procuratore speciale l'Avv. Antonio
D'Agostino;
- APPELLATO - N° 381/2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. N° 381/2023
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 30.07.2020 ha adito il Parte_1
Tribunale Civile di Locri - Sez. Lavoro e ha convenuto in giudizio l , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi vedersi riconoscere e accertare una percentuale di danno biologico pari al 18%; inoltre, vedersi riconoscere un grado di inabilità, residuatogli a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito sul lavoro in data 11.12.2015, nella misura maggiore all' 8%; e per l'effetto condannare l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in conto capitale ovvero in rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il giudizio si è costituito l' in persona del legale CP_1 rappresentate pro tempore, insistendo per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In accoglimento della richiesta di CTU medico legale, con provvedimento del 09.09.2022, il Giudice ha nominato CTU il Dott. . Persona_2
E' stata espletata CTU medico legale sul ricorrente.
Il giudizio è seguito con il deposito di note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa con sentenza n. 228/2023, depositata in data
16.03.2023, con la quale il Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che la percentuale di danno biologico accertata in seguito alla CTU sarebbe rimasta invariata rispetto a quella già riconosciuta dall'istituto in via amministrativa ”pertanto, vista ed esaminata la CTU, del quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, rilevato inoltre, che dalla documentazione versata in atti ed in particolare esaminato il Verbale del 13.08.2016, viste le rivendicazioni contenute nel CP_1 ricorso introduttivo ove viene chiesto il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore all' 8%, considerato che già in sede amministrativa l'Istituto N° 381/2023
ha riconosciuto con il verbale sopra richiamato il 9%, la domanda del ricorrente non
è meritevole di accoglimento”.
Avverso detta decisione interpone appello il eccependo l'errore Parte_1 di valutazione e di giudizio in cui è incorso il Giudice di primo grado nel ritenere che il provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo fosse quello del 13.08.2016 attributivo della percentuale del 9% e non quello – effettivamente finale e conclusivo – del 16.04.2018 di revisione che, invece, aveva comportato una riduzione della percentuale con attribuzione dell'8%.
Si è costituito l' per difendersi, eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la percentuale del 9% di danno biologico, ritenuta dal
CTU medico-legale dott. riconducibile al solo infortunio Per_2
dell'11\12\2015 per cui è causa, era stata già riconosciuta dall'Istituto e che, invece, le successive valutazioni erano state sempre effettuate in unifica con il precedente evento del 2013.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 08.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con l'appello la parte non contesta le risultanze dell'elaborato peritale e la percentuale di inabilità, pari al 9%, accertata in sede di CTU, residuatale a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito sul lavoro in data
11.12.2015.
L'appellante si duole del rigetto del ricorso, nonostante con lo stesso fosse stato richiesto un aggravamento della percentuale già riconosciuta in sede amministrativa (8%) e quindi anche di un solo punto percentuale in più come avvenuto nel caso di specie, essendoci, dunque, stato un pieno accoglimento della domanda.
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa fosse N° 381/2023
il 9% e non l'8% e per questo motivo è pervenuto ad una declaratoria di rigetto del ricorso, omettendo di considerare come provvedimento conclusivo di detto iter quello di revisione del 16.04.2018 che di fatto - con riferimento specifico all'infortunio per cui è causa ovvero il n. 514680746 - aveva comportato una riduzione della percentuale di danno previamente riconosciuta, determinando un passaggio dal 9% all'8% rispetto al precedente provvedimento del 13.08.2016.
Conseguentemente il Giudice ha rigettato il ricorso sull'errato presupposto che la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa sarebbe rimasta invariata a seguito della CTU.
Oggetto di impugnazione in primo grado è stata proprio la percentuale dell'8%, riconosciuta con provvedimento di revisione, in ordine all'infortunio dell'11.12.2015.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla stessa controparte nel proprio atto di costituzione e risposta (pag.6) depositato nel giudizio di primo grado, in cui si legge testualmente “…quanto delle lesioni scaturite dal secondo infortunio n.514680746 subito dal ricorrente in data 11\12\2015, infortunio che costituisce oggetto del presente giudizio, valutato nella misura del 8%”.
A corroborare ulteriormente quanto sopra rileva il verbale dell'udienza del
16.03.2023, ove le stesse parti hanno evidenziato che l'istruttoria processuale aveva comportato il riconoscimento di un solo punto in percentuale di danno biologico superiore a quello riconosciuto in via amministrativa, con passaggio dall'8% al 9%.
Per come si evince dalla documentazione in atti, l'istituto nel corso dell'udienza conclusiva tenutasi il 16.03.2023 aveva chiesto darsi corso al riconoscimento operato dal CTU all'interno del proprio elaborato peritale, che aveva comportato un passaggio dall'8% al 9%, discostandosi dalla richiesta di parte ricorrente solo con riferimento alla compensazione delle spese ma non opponendosi in alcun modo all'attribuzione della percentuale riconosciuta nella consulenza ed al consequenziale accoglimento della domanda di parte ricorrente. N° 381/2023
In quella sede la difesa dell' ha evidenziato che “il CTU ha CP_1 riconosciuto postumi nella misura de 9% a fronte dell'8% determinato dall' CP_1 in via amministrativa. Chiede pertanto, considerata la differenza di un solo punto percentuale, che in caso di condanna, vengano compensate le spese di lite”.
Stante la stessa ammissione dell' della circostanza che la consulenza CP_1 ha riconosciuto un punto in percentuale in più rispetto a quello attribuito in via amministrativa, ne consegue che l'odierno giudizio di appello è fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alle spese, atteso il riconoscimento di un solo punto in percentuale di danno biologico superiore a quello riconosciuto in via amministrativa, le stesse vanno integralmente compensate.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. n. 10113 del 2018; n. 20888 del
2018);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei Parte_1
confronti dell' , con riferimento alla sentenza n. 228/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale del 9%;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025 N° 381/2023
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)