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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 14.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 788/2021 vertente tra
nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Ricorrente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.3.2021 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' gli aveva comunicato di averlo cancellato dagli elenchi per tale anno e CP_2 che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui lo stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche al ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.3.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato;
ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie, noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Il lavoratore, come affermato dalle norme e circolari citate, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2017 il ricorrente ha lavorato come bracciante Parte_1 agricolo alle dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate, e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 14.05.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 14.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 788/2021 vertente tra
nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Ricorrente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.3.2021 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' gli aveva comunicato di averlo cancellato dagli elenchi per tale anno e CP_2 che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui lo stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche al ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.3.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato;
ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie, noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Il lavoratore, come affermato dalle norme e circolari citate, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2017 il ricorrente ha lavorato come bracciante Parte_1 agricolo alle dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate, e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 14.05.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena