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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), in proprio e in C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di con il proc. dom. avv.to Daria Russo De Luca, delega Persona_1
in atti
-attori- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Antonio Controparte_1 C.F._4
Maiorino, delega in atti e
( ), in proprio e in qualità di erede di CP_2 C.F._5 Per_2
, con il proc. dom. avv.to Aniello Feleppa, delega in atti
[...]
e
( ) in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6 Persona_2
con il proc. dom. avv.to Maria Gabriella Marotta, delega in atti
-convenuti-
( ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5
( ) C.F._8
pagina 1 di 8 -convenuti contumaci-
e
( ) e Persona_1 C.F._9 Controparte_6
( ) in qualità di eredi di e C.F._10 Parte_1 CP_7
-convenuti contumaci e in qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Per_2
[...]
-convenuti contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, gli attori deducevano che il proprio dante causa aveva citato in giudizio i convenuti (tranne ), avanti al Tribunale di Persona_2
Salerno, Sez. distaccata di Cava de' Tirreni, con atto del 16.9.1999 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare il confine tra la proprietà di esso attore e quelle dei convenuti in Persona_1
forza dell'atto notarile e tipo di frazionamento redatto in sede di acquisto;
b) conseguentemente imporre termini secondo quanto a ciascuno effettivamente compete, con riserva di chiedere il risarcimento del danno in separata sede, derivante da indebito utilizzo della proprietà attorea;
c) ancora conseguentemente ordinare di spostare la recinzione, lungo l'effettivo confine;
d) ordinare di spostare il varco del muro, ove risulti aperto in proprietà attorea, con ogni connesso provvedimento.
Esponevano che con sentenza n. 170/08 (pronunciata nella causa n. r.g. 367/1999) il
Tribunale, sul presupposto che il varco in contestazione insistesse sulla proprietà attorea, aveva deciso nei seguenti termini: “disattesa l'azione di regolamento di confine in
pagina 2 di 8 ordine al capo a),b),c) dell'atto di citazione, accoglie la domanda limitatamente al capo d) dello stesso atto di citazione e per l'effetto condanna i convenuti in solido a spostare il cancello oggetto del giudizio e se del caso, il varco che esso cancello va a chiudere, lungo il confine come attualmente delimitato dal muro esistente.”.
Davano atto che la predetta pronuncia era stata dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 697/2016, che aveva disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, per essere stato pretermesso dal giudizio , Persona_2
litisconsorte necessario in quanto comproprietario dell'area su cui avrebbe dovuto essere spostato il varco per l'esercizio della servitù.
A seguito della riassunzione venivano quindi formulate le seguenti conclusioni:
a) verificato il confine tra la proprietà degli attori (in proprio e quali eredi di e Persona_1
quelle dei convenuti in forza dell'atto notarile e tipo di frazionamento redatto in sede di acquisto, verificati ed imposti i termini secondo quanto a ciascuno effettivamente compete anche alla luce della decisione passata in giudicata inter partes, emessa dal Tribunale di
Salerno, sezione Dist. di avente n.91/1995, con riserva di chiedere il Controparte_10
risarcimento del danno in separata sede, derivante da indebito utilizzo della proprietà attorea, ordinare di spostare la recinzione, lungo l'effettivo confine del suolo degli aventi diritto, come già fissato in sede giudiziale;
b) Ordinare di spostare il varco del muro, come oggi aperto in proprietà attorea, con ogni connesso provvedimento.
Costituitosi, il convenuto si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda avversaria rilevando in primo luogo che essa doveva interpretarsi come azione di rivendica e non come azione di regolamento di confini.
Aggiungeva poi che , nonno del deducente Controparte_1 Parte_4
aveva acquistato, con atto per notar dell'11.11.1947, in agro del comune Persona_3
di Cava de' Tirreni, una porzione di fondo rustico, identificato in catasto al foglio 12, part. 596, con annessa porzione di fabbricato, identificato in catasto al foglio 12, particella 339/3.
pagina 3 di 8 Successivamente, senior, con atto per notar del 15.11.1973, Controparte_1 Per_4
aveva alienato a l'appezzamento di terreno, identificato in catasto Parte_5
al foglio 12, particella 596, costituendo, con il medesimo atto, servitù prediale di apertura di comunicazione pedonale (larga metri 2) a carico del fondo acquistato dal ed a favore della sua porzione di fabbricato. Parte_5
Prima di allora però aveva acquistato anche il fondo di Parte_5 Per_1
(giusto atto per notar dell'08.02.1973) e, pertanto, costui ben
[...] Persona_5
aveva potuto con l'atto notar del 15.11.1973 costituire la servitù ed aprire il Per_4
varco di metri due del muro sul fondo che lo stesso aveva acquistato in precedenza dal
Persona_1
Invero, aveva rivenduto, successivamente, con atto per notar Parte_5
del 22.04.1991, rep. n. 52077 piccola parte di tale proprietà al Persona_6 Per_1
(precisamente locale terraneo con annesso spiazzo o corte su cui risulta aperto il
[...]
varco da spostare), già modificata per effetto delle costruzioni realizzate nel 1974 dal costruttore . Parte_5
In subordine all'accoglimento della domanda attorea, il convenuto Controparte_1
proponeva eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo altrui e del conseguente diritto a mantenere aperto il varco nel muro necessario al suo esercizio.
Formulava altresì domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti Per_2
e sempre subordinata all'accoglimento della domanda
[...] CP_2
principale, di accertamento del diritto di aprire il varco nel muro corrispondente alla proprietà da questi acquistata e di esercitare la costituita servitù di passaggio sulla loro proprietà sino al nuovo varco da chiudersi con un cancello.
Si costituivano anche e , con comparse depositate oltre CP_2 Persona_2
il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (con conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali in esse contenute), aderendo alle difese di , mentre Controparte_1
gli altri convenuti non si costituivano e vanno pertanto dichiarati contumaci.
pagina 4 di 8 A seguito della interruzione del processo determinata dalla morte di Persona_2
si costituiva il solo erede , restando contumaci gli altri (ad eccezione Controparte_3
di già costituita in proprio). CP_2
Espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario ed omessa ogni ulteriore istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.9.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. nei termini di legge.
Giova premettere, per essere stato oggetto di contestazione, che l'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cassazione n. 11822/2018).
Ne deriva che l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non è idonea a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, quando, con detta eccezione, si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso
(Cassazione n. 18870/2013).
Nel caso in esame deve prendersi atto che il confine tra le rispettive proprietà è già stato stabilito con sentenza passata in giudicato n. 91/95 pronunciata dal Pretore di
Cava de' Tirreni nella causa n.r.g. 8492/1991 promossa da , Persona_1 Pt_1
ed con atto di citazione del 21.10.1991 e che non vi è contestazione Pt_2 Pt_3
sul fatto che l'attuale muro che divide le rispettive proprietà corra appunto lungo il confine giudizialmente stabilito.
Al contempo, va rilevato che instando per lo spostamento del varco aperto sul muro, parte attrice ha esercitato un'actio negatoria servitutis. Questa è invero integrata non solo dalla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pagina 5 di 8 anche da quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (arg. ex
Cassazione n. 27405/2014).
Ciò posto, deve essere respinta l'eccezione di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo attraverso il varco in contestazione, per via del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul convenuto.
All'evidenza, infatti, i capitoli di prova formulati con la memoria del 16.11.2017 non potevano essere ammessi a causa del loro contenuto valutativo, dovendosi al riguardo convenire con i provvedimenti di rigetto adottati dai precedenti giudici assegnatari.
Passando allora al merito della domanda di parte attrice, è documentalmente provato
(e verificato dal ctu nominato in corso di causa) che la servitù di passaggio di cui sono titolari i convenuti si fonda sull'atto pubblico del notaio in Baronissi Persona_5
del 15.11.1973, con cui (nato in [...] l'[...]) ha Controparte_1
venduto a , il fondo identificato al catasto al Foglio 12 Particella 596, Parte_5
contenente un patto per il quale: “a favore della proprietà limitrofa a Controparte_1
quella col presente alienata al signor , nonché dell'area che ha formato nel Parte_5
presente oggetto di riserva da parte del detto è costituita servitù prediale di Controparte_1
apertura di un varco di comunicazione pedonale della larghezza di metri lineari due, a carico della proprietà col presente acquistata dal signor , da praticarsi nel muretto Parte_5
di confine che andrà a dividere i detti immobili rispettivamente dominanti e servente.”.
Il fondo dominante di proprietà di era individuato nel numero Controparte_1
particellare frazionato 339/3.
Successivamente, con atto pubblico del notaio in Baronissi del Persona_5
24.04.1976, ha venduto ai coniugi e Parte_5 Controparte_11 CP_2
, le due particelle di terreno individuate al foglio 12 particelle 1082 – 1083,
[...]
originate dal frazionamento della particella 596 di cui era Parte_5
proprietario, e confinanti rispettivamente:
− la particella 1082: a Nord per due lati con l'area condominiale del Fabbricato B
pagina 6 di 8 insistente sulla restante particella 596, e per gli altri due lati con i fondi di proprietà
e ; Parte_1 Parte_6
− la particella 1083: per un lato con l'area condominiale e per gli altri lati con i fondi rispettivamente di , e il fondo di . Controparte_12 Parte_1 Controparte_1
Nello stesso atto si evidenzia che la vendita di tali particelle fu effettuata con ogni servitù attiva o passiva legalmente esistente con istituzione di un nuovo diritto di passaggio a favore degli acquirenti sulla stessa area condominiale. Infine, con atto pubblico del notaio in Nocera del 01.06.2017, la particella 1083 venne Persona_8
donata dai coniugi e al figlio Controparte_11 CP_2 Parte_7
riservandosene l'usufrutto (cfr. relazione ing. del 2012.2020). Persona_9
Dunque, se alcuna servitù grava sulla particella 992 di cui era proprietario Per_1
dante causa degli attori, va ordinato lo spostamento del cancello ed accolta la
[...]
domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di Controparte_1
e . Persona_2 CP_2
Invero, questi ultimi sono proprietari del fondo servente identificato alla particella
1083 su cui grava la servitù di passaggio in favore del fondo dominante identificato dalla particella 339.
Considerato poi che il varco dovrà essere aperto sulla proprietà , non è CP_13
di ostacolo alla relativa pronuncia la mancata partecipazione al giudizio del che gode della destinazione a parcheggio dell'area cortile identificata con Parte_8
la particella n. 596.
Invero, l'actio negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente “pro indiviso” a più proprietari, sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune.
Nella specie la creazione del nuovo varco andrà ad incidere solo sulla proprietà
(come peraltro affermato dalla Corte di Appello di Salerno con CP_13
sentenza n. 697/2016) e il fatto che la modifica o la demolizione della “res” di proprietà del solo convenuto incida, in sede esecutiva, sulla sfera giuridica di soggetti pagina 7 di 8 terzi, richiedendone la necessaria cooperazione, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi (Cassazione n. 2170/2013).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti sia in ragione della reciproca soccombenza sia per essere la controversia scaturita da una obbiettiva incertezza su confini e sulle errate scelte operate dai precedenti proprietari in ordine all'originario posizionamento del varco in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna i convenuti allo spostamento, a proprie spese, della recinzione e del varco per cui è causa attualmente posti sulla proprietà attorea (particella 992); condanna i convenuti alla creazione, a proprie spese, di un varco, da chiudersi con cancello, nel muro corrispondente alla proprietà (particella 1083), nel CP_13
punto rappresentato graficamente nell'all'allegato 4 della relazione peritale dell'ing.
del 20.12.2020; Persona_9
rigetta nel resto; compensa integralmente le spese tra tutte le parti;
pone definitivamente a carico di tutte le parti gli onorari di ctu liquidati con decreto del 21.12.2020.
Così deciso in Salerno, lì 1.10.2025
IL GIUDICE
DA AR
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), in proprio e in C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di con il proc. dom. avv.to Daria Russo De Luca, delega Persona_1
in atti
-attori- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Antonio Controparte_1 C.F._4
Maiorino, delega in atti e
( ), in proprio e in qualità di erede di CP_2 C.F._5 Per_2
, con il proc. dom. avv.to Aniello Feleppa, delega in atti
[...]
e
( ) in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6 Persona_2
con il proc. dom. avv.to Maria Gabriella Marotta, delega in atti
-convenuti-
( ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5
( ) C.F._8
pagina 1 di 8 -convenuti contumaci-
e
( ) e Persona_1 C.F._9 Controparte_6
( ) in qualità di eredi di e C.F._10 Parte_1 CP_7
-convenuti contumaci e in qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Per_2
[...]
-convenuti contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, gli attori deducevano che il proprio dante causa aveva citato in giudizio i convenuti (tranne ), avanti al Tribunale di Persona_2
Salerno, Sez. distaccata di Cava de' Tirreni, con atto del 16.9.1999 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare il confine tra la proprietà di esso attore e quelle dei convenuti in Persona_1
forza dell'atto notarile e tipo di frazionamento redatto in sede di acquisto;
b) conseguentemente imporre termini secondo quanto a ciascuno effettivamente compete, con riserva di chiedere il risarcimento del danno in separata sede, derivante da indebito utilizzo della proprietà attorea;
c) ancora conseguentemente ordinare di spostare la recinzione, lungo l'effettivo confine;
d) ordinare di spostare il varco del muro, ove risulti aperto in proprietà attorea, con ogni connesso provvedimento.
Esponevano che con sentenza n. 170/08 (pronunciata nella causa n. r.g. 367/1999) il
Tribunale, sul presupposto che il varco in contestazione insistesse sulla proprietà attorea, aveva deciso nei seguenti termini: “disattesa l'azione di regolamento di confine in
pagina 2 di 8 ordine al capo a),b),c) dell'atto di citazione, accoglie la domanda limitatamente al capo d) dello stesso atto di citazione e per l'effetto condanna i convenuti in solido a spostare il cancello oggetto del giudizio e se del caso, il varco che esso cancello va a chiudere, lungo il confine come attualmente delimitato dal muro esistente.”.
Davano atto che la predetta pronuncia era stata dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 697/2016, che aveva disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, per essere stato pretermesso dal giudizio , Persona_2
litisconsorte necessario in quanto comproprietario dell'area su cui avrebbe dovuto essere spostato il varco per l'esercizio della servitù.
A seguito della riassunzione venivano quindi formulate le seguenti conclusioni:
a) verificato il confine tra la proprietà degli attori (in proprio e quali eredi di e Persona_1
quelle dei convenuti in forza dell'atto notarile e tipo di frazionamento redatto in sede di acquisto, verificati ed imposti i termini secondo quanto a ciascuno effettivamente compete anche alla luce della decisione passata in giudicata inter partes, emessa dal Tribunale di
Salerno, sezione Dist. di avente n.91/1995, con riserva di chiedere il Controparte_10
risarcimento del danno in separata sede, derivante da indebito utilizzo della proprietà attorea, ordinare di spostare la recinzione, lungo l'effettivo confine del suolo degli aventi diritto, come già fissato in sede giudiziale;
b) Ordinare di spostare il varco del muro, come oggi aperto in proprietà attorea, con ogni connesso provvedimento.
Costituitosi, il convenuto si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda avversaria rilevando in primo luogo che essa doveva interpretarsi come azione di rivendica e non come azione di regolamento di confini.
Aggiungeva poi che , nonno del deducente Controparte_1 Parte_4
aveva acquistato, con atto per notar dell'11.11.1947, in agro del comune Persona_3
di Cava de' Tirreni, una porzione di fondo rustico, identificato in catasto al foglio 12, part. 596, con annessa porzione di fabbricato, identificato in catasto al foglio 12, particella 339/3.
pagina 3 di 8 Successivamente, senior, con atto per notar del 15.11.1973, Controparte_1 Per_4
aveva alienato a l'appezzamento di terreno, identificato in catasto Parte_5
al foglio 12, particella 596, costituendo, con il medesimo atto, servitù prediale di apertura di comunicazione pedonale (larga metri 2) a carico del fondo acquistato dal ed a favore della sua porzione di fabbricato. Parte_5
Prima di allora però aveva acquistato anche il fondo di Parte_5 Per_1
(giusto atto per notar dell'08.02.1973) e, pertanto, costui ben
[...] Persona_5
aveva potuto con l'atto notar del 15.11.1973 costituire la servitù ed aprire il Per_4
varco di metri due del muro sul fondo che lo stesso aveva acquistato in precedenza dal
Persona_1
Invero, aveva rivenduto, successivamente, con atto per notar Parte_5
del 22.04.1991, rep. n. 52077 piccola parte di tale proprietà al Persona_6 Per_1
(precisamente locale terraneo con annesso spiazzo o corte su cui risulta aperto il
[...]
varco da spostare), già modificata per effetto delle costruzioni realizzate nel 1974 dal costruttore . Parte_5
In subordine all'accoglimento della domanda attorea, il convenuto Controparte_1
proponeva eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo altrui e del conseguente diritto a mantenere aperto il varco nel muro necessario al suo esercizio.
Formulava altresì domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti Per_2
e sempre subordinata all'accoglimento della domanda
[...] CP_2
principale, di accertamento del diritto di aprire il varco nel muro corrispondente alla proprietà da questi acquistata e di esercitare la costituita servitù di passaggio sulla loro proprietà sino al nuovo varco da chiudersi con un cancello.
Si costituivano anche e , con comparse depositate oltre CP_2 Persona_2
il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (con conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali in esse contenute), aderendo alle difese di , mentre Controparte_1
gli altri convenuti non si costituivano e vanno pertanto dichiarati contumaci.
pagina 4 di 8 A seguito della interruzione del processo determinata dalla morte di Persona_2
si costituiva il solo erede , restando contumaci gli altri (ad eccezione Controparte_3
di già costituita in proprio). CP_2
Espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario ed omessa ogni ulteriore istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.9.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. nei termini di legge.
Giova premettere, per essere stato oggetto di contestazione, che l'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cassazione n. 11822/2018).
Ne deriva che l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non è idonea a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, quando, con detta eccezione, si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso
(Cassazione n. 18870/2013).
Nel caso in esame deve prendersi atto che il confine tra le rispettive proprietà è già stato stabilito con sentenza passata in giudicato n. 91/95 pronunciata dal Pretore di
Cava de' Tirreni nella causa n.r.g. 8492/1991 promossa da , Persona_1 Pt_1
ed con atto di citazione del 21.10.1991 e che non vi è contestazione Pt_2 Pt_3
sul fatto che l'attuale muro che divide le rispettive proprietà corra appunto lungo il confine giudizialmente stabilito.
Al contempo, va rilevato che instando per lo spostamento del varco aperto sul muro, parte attrice ha esercitato un'actio negatoria servitutis. Questa è invero integrata non solo dalla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pagina 5 di 8 anche da quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (arg. ex
Cassazione n. 27405/2014).
Ciò posto, deve essere respinta l'eccezione di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo attraverso il varco in contestazione, per via del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul convenuto.
All'evidenza, infatti, i capitoli di prova formulati con la memoria del 16.11.2017 non potevano essere ammessi a causa del loro contenuto valutativo, dovendosi al riguardo convenire con i provvedimenti di rigetto adottati dai precedenti giudici assegnatari.
Passando allora al merito della domanda di parte attrice, è documentalmente provato
(e verificato dal ctu nominato in corso di causa) che la servitù di passaggio di cui sono titolari i convenuti si fonda sull'atto pubblico del notaio in Baronissi Persona_5
del 15.11.1973, con cui (nato in [...] l'[...]) ha Controparte_1
venduto a , il fondo identificato al catasto al Foglio 12 Particella 596, Parte_5
contenente un patto per il quale: “a favore della proprietà limitrofa a Controparte_1
quella col presente alienata al signor , nonché dell'area che ha formato nel Parte_5
presente oggetto di riserva da parte del detto è costituita servitù prediale di Controparte_1
apertura di un varco di comunicazione pedonale della larghezza di metri lineari due, a carico della proprietà col presente acquistata dal signor , da praticarsi nel muretto Parte_5
di confine che andrà a dividere i detti immobili rispettivamente dominanti e servente.”.
Il fondo dominante di proprietà di era individuato nel numero Controparte_1
particellare frazionato 339/3.
Successivamente, con atto pubblico del notaio in Baronissi del Persona_5
24.04.1976, ha venduto ai coniugi e Parte_5 Controparte_11 CP_2
, le due particelle di terreno individuate al foglio 12 particelle 1082 – 1083,
[...]
originate dal frazionamento della particella 596 di cui era Parte_5
proprietario, e confinanti rispettivamente:
− la particella 1082: a Nord per due lati con l'area condominiale del Fabbricato B
pagina 6 di 8 insistente sulla restante particella 596, e per gli altri due lati con i fondi di proprietà
e ; Parte_1 Parte_6
− la particella 1083: per un lato con l'area condominiale e per gli altri lati con i fondi rispettivamente di , e il fondo di . Controparte_12 Parte_1 Controparte_1
Nello stesso atto si evidenzia che la vendita di tali particelle fu effettuata con ogni servitù attiva o passiva legalmente esistente con istituzione di un nuovo diritto di passaggio a favore degli acquirenti sulla stessa area condominiale. Infine, con atto pubblico del notaio in Nocera del 01.06.2017, la particella 1083 venne Persona_8
donata dai coniugi e al figlio Controparte_11 CP_2 Parte_7
riservandosene l'usufrutto (cfr. relazione ing. del 2012.2020). Persona_9
Dunque, se alcuna servitù grava sulla particella 992 di cui era proprietario Per_1
dante causa degli attori, va ordinato lo spostamento del cancello ed accolta la
[...]
domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di Controparte_1
e . Persona_2 CP_2
Invero, questi ultimi sono proprietari del fondo servente identificato alla particella
1083 su cui grava la servitù di passaggio in favore del fondo dominante identificato dalla particella 339.
Considerato poi che il varco dovrà essere aperto sulla proprietà , non è CP_13
di ostacolo alla relativa pronuncia la mancata partecipazione al giudizio del che gode della destinazione a parcheggio dell'area cortile identificata con Parte_8
la particella n. 596.
Invero, l'actio negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente “pro indiviso” a più proprietari, sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune.
Nella specie la creazione del nuovo varco andrà ad incidere solo sulla proprietà
(come peraltro affermato dalla Corte di Appello di Salerno con CP_13
sentenza n. 697/2016) e il fatto che la modifica o la demolizione della “res” di proprietà del solo convenuto incida, in sede esecutiva, sulla sfera giuridica di soggetti pagina 7 di 8 terzi, richiedendone la necessaria cooperazione, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi (Cassazione n. 2170/2013).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti sia in ragione della reciproca soccombenza sia per essere la controversia scaturita da una obbiettiva incertezza su confini e sulle errate scelte operate dai precedenti proprietari in ordine all'originario posizionamento del varco in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna i convenuti allo spostamento, a proprie spese, della recinzione e del varco per cui è causa attualmente posti sulla proprietà attorea (particella 992); condanna i convenuti alla creazione, a proprie spese, di un varco, da chiudersi con cancello, nel muro corrispondente alla proprietà (particella 1083), nel CP_13
punto rappresentato graficamente nell'all'allegato 4 della relazione peritale dell'ing.
del 20.12.2020; Persona_9
rigetta nel resto; compensa integralmente le spese tra tutte le parti;
pone definitivamente a carico di tutte le parti gli onorari di ctu liquidati con decreto del 21.12.2020.
Così deciso in Salerno, lì 1.10.2025
IL GIUDICE
DA AR
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