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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3515/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAMPLONI Parte_1 C.F._1 LU, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 38 05018 ORVIETO presso il difensore avv. PAMPLONI LU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLLO Controparte_1 C.F._2 SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 46 73015 SALICE SALENTINO presso il difensore avv. ROLLO SALVATORE
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.3.2025, , nata a [...] il [...], ricorreva a questo Parte_1 Tribunale per lo scioglimento del matrimonio contratto con , nato a [...] Controparte_1 all'ON (CS) il 19.7.1968, in data 4.10.2007 a Fontanelice (BO) e trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, P. 1, anno 2007. La coppia non ha figli. Il 16.12.2016, con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Ficulle, i coniugi si sono separati. L'accordo è stato iscritto nel registro di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n.4, p. II, serie C, anno 2007, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 5 P. II serie C. (presente in atti).
pagina 1 di 3 Ad oggi, la ricorrente domanda, di fatto, la sola pronuncia sul vincolo, in assenza di questioni parentali o patrimoniali di sorta, essendo trascorsi sette anni senza alcuna riconciliazione tra i coniugi, e stante, per lo stesso periodo, l'assenza di contatti tra gli stessi, come ribadito dalla ricorrente in sede di udienza, da verbale del 28.10.2025. All'udienza del 1.7.2025, il Giudice ha rilevato che il convenuto non si è costituito. Ha poi rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si era perfezionata solamente in data 13.5.2025, ossia oltre i termini assegnati, e nel mancato rispetto del termine di cui all'articolo 473bis.14 c.p.c. Ha quindi ordinato alla parte ricorrente la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 28.10.2025. All'udienza del 28.10.2025, il Giudice ha dato atto che la notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza è avvenuta mediante la consegna da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale con consegna a mani proprie del plico raccomandato, ai sensi dell'art. 137 co. 7 c.p.c. Il convenuto non è comparso in udienza, costituendosi solo il giorno precedente l'udienza, tanto che il Giudice ne dichiarava la contumacia non essendo ancora visibile in consolle la sua costituzione. Alla medesima udienza, sentita personalmente la ricorrente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, rilevato che la domanda della sig.ra fosse Parte_1 limitata ad ottenere lo scioglimento del vincolo, il Giudice ha invitato l'avvocato a concludere con discussione orale e ha trattenuto la causa in decisione. Come accennato in precedenza Il convenuto si è costituito tardivamente con comparsa 27.10.2025 (il giorno precedente l'udienza – pur avendo ricevuto la notifica del ricorso il 1°.
8.2025. All'udienza 28.102025 – quando il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto – la sua costituzione non era ancora visibile in consolle. Nella sua comparsa – oltre ad associarsi alla domanda di scioglimento del matrimonio – si è CP_1 limitato a domandare di disporre, in capo alla sig.ra l'obbligo di corrispondergli la quota Parte_1 dell'immobile sito in Ficulle-Terni. Tale domanda è inammissibile.
********** Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett b., della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero, la separazione personale fra i coniugi è avvenuta con l'accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, confermato con le dichiarazioni di cui all'atto iscritto nel Comune di Ficulle, al n. 5 P. II serie C. Sono trascorsi i termini di legge dalla data della conclusione dell'accordo, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente che – sentita personalmente in udienza – ha dichiarato di non avere più notizie né contatti con il marito da ormai quasi 7 anni. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto non comparendo non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra: pagina 2 di 3 , nata a [...] il [...] Parte_1 e
, nato a [...] all'ON (CS) il 19.7.1968 Controparte_1 Contratto in data 4.10.2007 a Fontanelice (BO) e trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, P. 1, anno 2007.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 29.10.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3515/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAMPLONI Parte_1 C.F._1 LU, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 38 05018 ORVIETO presso il difensore avv. PAMPLONI LU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLLO Controparte_1 C.F._2 SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 46 73015 SALICE SALENTINO presso il difensore avv. ROLLO SALVATORE
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.3.2025, , nata a [...] il [...], ricorreva a questo Parte_1 Tribunale per lo scioglimento del matrimonio contratto con , nato a [...] Controparte_1 all'ON (CS) il 19.7.1968, in data 4.10.2007 a Fontanelice (BO) e trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, P. 1, anno 2007. La coppia non ha figli. Il 16.12.2016, con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Ficulle, i coniugi si sono separati. L'accordo è stato iscritto nel registro di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n.4, p. II, serie C, anno 2007, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 5 P. II serie C. (presente in atti).
pagina 1 di 3 Ad oggi, la ricorrente domanda, di fatto, la sola pronuncia sul vincolo, in assenza di questioni parentali o patrimoniali di sorta, essendo trascorsi sette anni senza alcuna riconciliazione tra i coniugi, e stante, per lo stesso periodo, l'assenza di contatti tra gli stessi, come ribadito dalla ricorrente in sede di udienza, da verbale del 28.10.2025. All'udienza del 1.7.2025, il Giudice ha rilevato che il convenuto non si è costituito. Ha poi rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si era perfezionata solamente in data 13.5.2025, ossia oltre i termini assegnati, e nel mancato rispetto del termine di cui all'articolo 473bis.14 c.p.c. Ha quindi ordinato alla parte ricorrente la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 28.10.2025. All'udienza del 28.10.2025, il Giudice ha dato atto che la notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza è avvenuta mediante la consegna da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale con consegna a mani proprie del plico raccomandato, ai sensi dell'art. 137 co. 7 c.p.c. Il convenuto non è comparso in udienza, costituendosi solo il giorno precedente l'udienza, tanto che il Giudice ne dichiarava la contumacia non essendo ancora visibile in consolle la sua costituzione. Alla medesima udienza, sentita personalmente la ricorrente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, rilevato che la domanda della sig.ra fosse Parte_1 limitata ad ottenere lo scioglimento del vincolo, il Giudice ha invitato l'avvocato a concludere con discussione orale e ha trattenuto la causa in decisione. Come accennato in precedenza Il convenuto si è costituito tardivamente con comparsa 27.10.2025 (il giorno precedente l'udienza – pur avendo ricevuto la notifica del ricorso il 1°.
8.2025. All'udienza 28.102025 – quando il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto – la sua costituzione non era ancora visibile in consolle. Nella sua comparsa – oltre ad associarsi alla domanda di scioglimento del matrimonio – si è CP_1 limitato a domandare di disporre, in capo alla sig.ra l'obbligo di corrispondergli la quota Parte_1 dell'immobile sito in Ficulle-Terni. Tale domanda è inammissibile.
********** Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett b., della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero, la separazione personale fra i coniugi è avvenuta con l'accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, confermato con le dichiarazioni di cui all'atto iscritto nel Comune di Ficulle, al n. 5 P. II serie C. Sono trascorsi i termini di legge dalla data della conclusione dell'accordo, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente che – sentita personalmente in udienza – ha dichiarato di non avere più notizie né contatti con il marito da ormai quasi 7 anni. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto non comparendo non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra: pagina 2 di 3 , nata a [...] il [...] Parte_1 e
, nato a [...] all'ON (CS) il 19.7.1968 Controparte_1 Contratto in data 4.10.2007 a Fontanelice (BO) e trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, P. 1, anno 2007.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 29.10.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3