TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2024, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 251/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 251/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'avv. Antonietta Ciarrocchi.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Mario Del Principe.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/09/2024, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Pineto in data 11/06/2006 con CP_1
da cui erano nati i figli (il 06/10/2008), (il 02/03/2011) e
[...] Per_1 Per_2
(il 27/08/2018) e che, con decreto di questo Tribunale in data 30/09/2022, Per_3
era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento esclusivo della prole;
l'assegnazione della casa coniugale;
aumentare ad € 600,00
l'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento della prole ( concordato in € 450 nella fase separativa) , in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, da regolare come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il resistente non aveva rispettato le condizioni della separazione consensuale in ordine alle spese straordinarie necessarie per i figli ed alla frequentazione degli stessi;
- il marito era solito denigrarla di fronte ai figli per aver iniziato una convivenza more uxorio con una nuova compagna dopo la separazione, con grave disagio per gli stessi;
Nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha contestato la domanda di affidamento esclusivo e le richieste economiche della ricorrente ed ha chiesto di confermare le condizioni della separazione, con allontanamento della nuova convivente dalla casa famigliare .
In particolare, ha dedotto che:
- la convivenza more uxorio, iniziata dalla ricorrente con la nuova compagna subito dopo l'omologa della separazione, era stata pregiudizievole per i figli ed aveva compromesso il suo rapporto con gli stessi;
- svolgeva turni lavorativi notturni, con conseguente difficoltà a conciliare i tempi di frequentazione dei figli;
- non riceveva informazioni dalla ricorrente in ordine alla situazione dei figli né alle spese straordinarie dalla stessa sostenuta;
- la sua situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione, dovendo affrontare spese per un nuovo alloggio.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 16/12/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
- Conferma le condizioni della separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Teramo il 30/09/22.
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25/09/2024, le parti raggiungevano il seguente accordo in ordine alle condizioni del divorzio:
1. Conferma delle condizioni della separazione in ordine all'affidamento e collocamento e mantenimento della prole;
2. Rinuncia al contenzioso in essere presso questo Tribunale relativo agli aspetti economici della separazione, nonché alle richieste relative alle questioni patrimoniali controverse tra le parti.
3. Spese compensate.
Il Presidente, dato atto del raggiunto accordo, ha rimesso la causa alla deliberazione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in ordine alle condizioni del divorzio, possono essere recepite nella presente sede le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 25/09/2024
( sopra trascritte ) come dalle stesse richiesto, apparendo tali condizioni conformi all'interesse della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento, oltre che idonee a definire tutti gli aspetti economici controversi .
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pineto in data 11/06/2006 da e Parte_1 CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate e trascritte nel processo
[...]
verbale d'udienza in data 25/09/2024, riportate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 251/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'avv. Antonietta Ciarrocchi.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Mario Del Principe.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/09/2024, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Pineto in data 11/06/2006 con CP_1
da cui erano nati i figli (il 06/10/2008), (il 02/03/2011) e
[...] Per_1 Per_2
(il 27/08/2018) e che, con decreto di questo Tribunale in data 30/09/2022, Per_3
era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento esclusivo della prole;
l'assegnazione della casa coniugale;
aumentare ad € 600,00
l'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento della prole ( concordato in € 450 nella fase separativa) , in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, da regolare come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il resistente non aveva rispettato le condizioni della separazione consensuale in ordine alle spese straordinarie necessarie per i figli ed alla frequentazione degli stessi;
- il marito era solito denigrarla di fronte ai figli per aver iniziato una convivenza more uxorio con una nuova compagna dopo la separazione, con grave disagio per gli stessi;
Nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha contestato la domanda di affidamento esclusivo e le richieste economiche della ricorrente ed ha chiesto di confermare le condizioni della separazione, con allontanamento della nuova convivente dalla casa famigliare .
In particolare, ha dedotto che:
- la convivenza more uxorio, iniziata dalla ricorrente con la nuova compagna subito dopo l'omologa della separazione, era stata pregiudizievole per i figli ed aveva compromesso il suo rapporto con gli stessi;
- svolgeva turni lavorativi notturni, con conseguente difficoltà a conciliare i tempi di frequentazione dei figli;
- non riceveva informazioni dalla ricorrente in ordine alla situazione dei figli né alle spese straordinarie dalla stessa sostenuta;
- la sua situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione, dovendo affrontare spese per un nuovo alloggio.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 16/12/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
- Conferma le condizioni della separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Teramo il 30/09/22.
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25/09/2024, le parti raggiungevano il seguente accordo in ordine alle condizioni del divorzio:
1. Conferma delle condizioni della separazione in ordine all'affidamento e collocamento e mantenimento della prole;
2. Rinuncia al contenzioso in essere presso questo Tribunale relativo agli aspetti economici della separazione, nonché alle richieste relative alle questioni patrimoniali controverse tra le parti.
3. Spese compensate.
Il Presidente, dato atto del raggiunto accordo, ha rimesso la causa alla deliberazione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in ordine alle condizioni del divorzio, possono essere recepite nella presente sede le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 25/09/2024
( sopra trascritte ) come dalle stesse richiesto, apparendo tali condizioni conformi all'interesse della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento, oltre che idonee a definire tutti gli aspetti economici controversi .
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pineto in data 11/06/2006 da e Parte_1 CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate e trascritte nel processo
[...]
verbale d'udienza in data 25/09/2024, riportate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )