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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 1077/2023
Il Giudice, dott. OL CE, a seguito dell'udienza del 28/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni, presso il cui studio, sito in
Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia RICORRENTE
CONTRO
P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Casarosa, presso il cui studio sito in
Cascina (PI), alla Via Tosco Romagnola n. 211, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 3 agosto 2023, il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente in data 10 gennaio 2023 per superamento del periodo di comporto, chiedendo l'accertamento della sua nullità per discriminazione indiretta, attesa la propria condizione di disabilità. Ha domandato, altresì, l'accertamento del diritto alla corresponsione del III elemento della retribuzione, ed il riconoscimento del
RG n. 1077/2023 - Pagina 1 di 8 IV livello di inquadramento del CCNL applicato dal mese di gennaio 2017 al mese di novembre 2021 e del II livello di inquadramento del medesimo CCNL dal mese di dicembre 2021, per aver svolto de facto mansioni a tali livelli riconducibili. Infine, ha chiesto la condanna della società resistente ad effettuare i versamenti mancanti in favore del Fondo Complementare Alleanza ed a restituire le trattenute illegittimamente operate in busta paga a titolo di finanziamento del Fondo Est.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto dalla società in data 12.11.2015, con contratto di lavoro a CP_2 tempo indeterminato, orario di lavoro part-time di 30 ore settimanali ed inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi, con mansione di aiuto cuoco;
b) era passato alle dipendenze della società convenuta in data 4.11.2016, senza soluzione di continuità ex art. 2112 cod. civ., con inquadramento al V livello del CCNL
Pubblici Esercizi;
c) a partire dal mese di gennaio 2017, aveva svolto la mansione di cuoco, occupandosi delle operazioni di prima preparazione delle pietanze e della formazione dei nuovi assunti;
d) a partire dal mese di dicembre 2021, aveva svolto il ruolo di responsabile di cucina, occupandosi della predisposizione dei turni di lavoro dei colleghi, della supervisione del loro operato, della gestione dei permessi da loro richiesti e dell'effettuazione degli ordini delle materie prime;
e) aveva subito comportamenti vessatori e mobbizzanti da parte della figlia del titolare, sviluppando, in ragione degli stessi, una patologia ansio-depressiva, per la quale si riservava di agire in separato giudizio;
f) in data 10.7.2022, era stato vittima di un incidente stradale, a seguito del quale aveva subito l'amputazione del piede sinistro;
g) nel mese di novembre 2022, l'Inps, in ragione del fatto che era portatore di handicap ai sensi dell'art. 4, della legge 5.02.1992, n. 104, gli aveva riconosciuto l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%;
h) la società resistente era stata tempestivamente informata del suddetto incidente e della amputazione del piede sinistro dalla sua compagna;
i) era stato assente dal lavoro per malattia, attestata da certificati medici successivi,
RG n. 1077/2023 - Pagina 2 di 8 relativi al periodo dal 10.07.2022 al 04.02.2023;
j) in data 10.01.2023, tuttavia, venne licenziato per superamento del periodo di comporto e, in particolare, per aver superato il limite temporale per la conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL applicato, pari a 180 giorni.
1.2. Con memoria depositata in data 9.02.2024, si è costituita la società resistente, la quale si si è opposta all'accoglimento della domanda, asserendo:
a) la legittimità del licenziamento, essendosi la società resistente limitata ad applicare una norma del CCNL vigente;
b) la correttezza dell'inquadramento del ricorrente, il quale non aveva mai svolto mansioni diverse dalla cottura della carne e/o dalla frittura degli alimenti e non aveva mai operato in autonomia né ricoperto ruoli di responsabilità;
c) l'inesistenza di un diritto del ricorrente alla corresponsione del III elemento, non essendovi accordi vigenti nel settore di pertinenza che lo prevedessero;
d) il corretto versamento delle somme dovute al Fondo Complementare Alleata;
c) il corretto versamento delle somme dovute al Fondo Est, effettuato senza operare trattenute sulla busta paga del ricorrente.
2. Con ordinanza del 16.7.2025 è stata disposta ex art. 441 bis c.p.c. la separazione della domanda relativa all'impugnazione del licenziamento dalle altre domande avanzate in giudizio, confluite nel giudizio recante RG 1183/2025.
3. La domanda relativa alla nullità del licenziamento per discriminazione è infondata.
4. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento per violazione del termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto espulsivo, prevista dall'art. 6 della Legge n. 604/1966.
Secondo la parte resistente, più in particolare, l'atto di impugnazione recante la data del
22.2.2023 non sarebbe idoneo allo scopo, mancando esso della sottoscrizione del ricorrente.
4.1. L'eccezione di decadenza deve ritenersi fondata.
Sulla questione si è di recente espresso il giudice della nomofilachia il quale ha ritenuto che “quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass.
12106 del 16/05/2017) “secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di
RG n. 1077/2023 - Pagina 3 di 8 firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000)”” (così, Cass. civ., n.
18529/2024).
Tale orientamento non persuade.
4.2. Dispone l'art. 6, comma primo, della Legge 15 luglio 1966, n. 604 che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Costituisce opinione largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale tale impugnativa abbia natura giuridica di atto negoziale dispositivo ed anche formale, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam (così, Cass. civ., Sez.
Un., 2179/1987). Rappresenta un'opzione ermeneutica minoritaria, ormai, quella secondo la quale tale atto debba essere inquadrato nel novero degli atti giuridici in senso stretto (così, Cass. civ., n. 9182/2014 e 2374/1998).
Esso può essere compiuto oltre che dal lavoratore anche dall'associazione sindacale a cui quest'ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall'art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 cit., ovvero da un rappresentante del lavoratore medesimo munito di specifica procura scritta. Si è ritenuto, pacificamente, che anche un terzo sprovvisto di procura possa impugnare il licenziamento con effetti incidenti sulla sfera giuridica del lavoratore, purché il suo operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo con atto avente forma scritta che venga comunicato o notificato al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza di sessanta giorni.
Anche di recente si è consapevolmente condiviso l'orientamento che ritiene applicabile a tale atto di impugnativa stragiudiziale, in forza del disposto di cui all'art. 1324 c.c., la disciplina della rappresentanza dettata dagli artt. 1387 e ss. c.c. e, più in particolare, dall'art. 1392 c.c. per il quale “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere” (così, Cass. civ., n.
RG n. 1077/2023 - Pagina 4 di 8 9182 del 2014), sicché è pacifico che la procura per impugnare ex art. 6, L. n. 604/66 cit., debba rivestire la forma scritta.
Invece, non si è ritenuto applicabile quanto previsto dall'art. 1399 c.c., comma secondo, secondo il quale la ratifica ha effetto retroattivo. In tal guisa, si è considerato che la ratifica stessa può spiegare effetti solo qualora intervenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso datoriale, posto che “le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con
l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del dominus” (così, da ultimo, Cass. civ., n. 9182 del 2014 cit.).
4.3. Lo stato della giurisprudenza di legittimità in materia di ratificabilità dell'atto di impugnativa di cui all'art. 6, comma primo, della Legge n. 604/1966 cit., ribadito anche da ultimo (così, Cass. civ., 9650/2021), e più in particolare, la necessità che esso sia posto in essere comunque nel termine decadenziale di sessanta giorni ivi previsto, non può restare privo di rilevanza con riguardo alla connessa, ancorché distinta, questione oggetto del presente giudizio e relativa alla individuazione del momento in cui devono ritenersi sussistenti i requisiti essenziali dell'atto di impugnativa stragiudiziale medesimo, quando esso è posto in essere direttamente dal lavoratore, tra i quali figura la sottoscrizione del documento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale già esaminato, la mancanza della sottoscrizione sarebbe superata dalla produzione in giudizio della scrittura da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla (così, Cass. civ., n. 18529/2024 cit.).
Se tale opzione ermeneutica deve ritenersi condivisibile avuto riguardo al licenziamento
(così, Cass. civ., n. 12106 del 16/05/2017 cit.), analoga conclusione non può ritenersi praticabile tout court con riferimento al suo atto di impugnazione stragiudiziale, per il quale, per come esaminato, è previsto un termine decadenziale per il suo compimento.
Ed infatti, anche con riguardo a tale ipotesi devono ritenersi sussistenti quelle esigenze di certezza sottese alla previsione di un termine decadenziale entro il quale l'atto debba essere compiuto. Per tale via, la possibilità, equipollente alla sua sottoscrizione, della produzione in giudizio dell'impugnativa ex art. 6 della Legge n. 604/1966 cit, ad opera della parte che avrebbe dovuto sottoscriverla, non può che avvenire pur sempre nel
RG n. 1077/2023 - Pagina 5 di 8 termine di sessanta giorni ivi contemplato. La diversa opinione giurisprudenziale, per quanto autorevolmente sostenuta (così, Cass. civ., n. 18529/2024 cit.), appare idonea a determinare una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi a tempo indeterminato,
o comunque per uno spatium temporis rimesso all'esclusiva disponibilità del lavoratore.
In definitiva, in tale sede non può che essere sostenuta la tesi secondo la quale la produzione giudiziale dell'atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento può ritenersi equipollente alla sottoscrizione del medesimo atto purché avvenga nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. art. 6 della Legge n. 604/1966 cit.
4.3.1. Nella fattispecie in esame, è pacifico che il licenziamento del 10.1.2023 sia stato impugnato una prima volta con missiva del 22.2.2023 priva di sottoscrizione, ed una seconda volta con lettera del 27.3.2023 da parte dell'organizzazione sindacale. Orbene, essendo priva di efficacia la prima impugnazione in quanto non recante la sottoscrizione del lavoratore, deve rilevarsi la tardività già dell'impugnazione del 27.3.2023 in quanto posta in essere oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento, avvenuta in data 13.1.2023.
Tanto comporta il rigetto della domanda, avendo il lavoratore perso la possibilità di impugnare l'atto espulsivo.
5. Solo per completezza, atteso il contrasto giurisprudenziale in merito al perimetro applicativo della decadenza dal potere di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, possono vagliarsi le ragioni di invalidità dell'atto espulsivo censurate dal ricorrente.
Esse sono infondate.
6. Costituisce questione dirimente la riconduzione, nell'ambito della nozione di discriminazione indiretta, della condotta datoriale consistita nell'applicazione al ricorrente del periodo di comporto previsto dall'art. 194 del CCNL Pubblici Esercizi nella medesima misura per tutti i lavoratori, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condizione di disabilità.
6.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici
RG n. 1077/2023 - Pagina 6 di 8 di handicap, le persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
L'art. 3, comma 3 bis, dello stesso d.lgs. n. 216/2003, proprio con l'intento di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, prevede come “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
6.2. In via preliminare, occorre verificare se la condizione di salute del ricorrente possa essere considerata quale handicap/disabilità.
Deve, al riguardo richiamarsi, il condivisibile orientamento del giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. secondo il quale “In numerose pronunce la Corte di Giustizia ha definito la nozione di handicap/disabilità, quale limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e ha ribadito il principio per cui le direttive antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione
ONU (v. CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C335/11 e C-337/11, punti 38- Perso 42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, C-354/13, punto
53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42; 18 gennaio 2018, Carlos Per_2
Conejero C 270/16)” (così, Cass. civ., n. 15723/2024).
[...]
6.3. Dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente, risulta che lo stesso sia stato vittima di un grave incidente stradale, a seguito del quale ha subito l'amputazione del piede sinistro. In relazione a tale condizione, l'Inps ha riconosciuto il ricorrente
“portatore di handicap” ai sensi dell'art. 4, della legge 5.2.1992 n. 104 ed invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%.
6.4 Nondimeno, l'esito positivo dell'accertamento medico-legale effettuato dall'Inps non comporta, automaticamente e necessariamente, l'applicabilità della disciplina antidiscriminatoria del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 cit. A tal proposito, si richiama la
RG n. 1077/2023 - Pagina 7 di 8 giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale il fatto che il lavoratore “sia riconosciuto come persona disabile secondo il diritto nazionale, non comporta a priori che egli sia affetto da una disabilità ai sensi la direttiva
2000/78” e “spetta al giudice del rinvio verificare se la limitazione della capacità del medesimo debba essere qualificata come disabilità, ai sensi di tale direttiva” (così,
CGUE, 18 gennaio 2018, C-270/16, parr. 32 e 33), applicando la nozione di handicap precedentemente enunciata.
6.5. Nella fattispecie in esame è dirimente, ai fini dell'accertamento della discriminatorietà della condotta del datore di lavoro che abbia licenziato il lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, che le assenze considerate siano “dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore” (così, CGUE, 18 gennaio
2018, C-270/16, par. 57; e Cass. civ., n. 15723/2024).
6.6. Ferma restando la gravità della menomazione fisica subita dal ricorrente, non è stato neanche oggetto di allegazione nel ricorso, la ragione per cui la malattia del lavoratore potesse esporlo ad una condizione di maggior rischio di morbilità.
Ed è proprio tale condizione, invero non apprezzabile nella fattispecie in esame, a fondare la valutazione di inadeguatezza della durata del periodo di comporto, ove riferita a lavoratori disabili e perciò maggiormente esposti al rischio di accumulare giorni di assenza per malattia (cfr. Cass. civ. n. 9095/2023 e, ancora, CGUE, 18 gennaio
2018, C-270/16).
7. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale relativo alla portata applicativa del termine decadenziale previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/1966 cit.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
OL CE
RG n. 1077/2023 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 1077/2023
Il Giudice, dott. OL CE, a seguito dell'udienza del 28/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni, presso il cui studio, sito in
Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia RICORRENTE
CONTRO
P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Casarosa, presso il cui studio sito in
Cascina (PI), alla Via Tosco Romagnola n. 211, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 3 agosto 2023, il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente in data 10 gennaio 2023 per superamento del periodo di comporto, chiedendo l'accertamento della sua nullità per discriminazione indiretta, attesa la propria condizione di disabilità. Ha domandato, altresì, l'accertamento del diritto alla corresponsione del III elemento della retribuzione, ed il riconoscimento del
RG n. 1077/2023 - Pagina 1 di 8 IV livello di inquadramento del CCNL applicato dal mese di gennaio 2017 al mese di novembre 2021 e del II livello di inquadramento del medesimo CCNL dal mese di dicembre 2021, per aver svolto de facto mansioni a tali livelli riconducibili. Infine, ha chiesto la condanna della società resistente ad effettuare i versamenti mancanti in favore del Fondo Complementare Alleanza ed a restituire le trattenute illegittimamente operate in busta paga a titolo di finanziamento del Fondo Est.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto dalla società in data 12.11.2015, con contratto di lavoro a CP_2 tempo indeterminato, orario di lavoro part-time di 30 ore settimanali ed inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi, con mansione di aiuto cuoco;
b) era passato alle dipendenze della società convenuta in data 4.11.2016, senza soluzione di continuità ex art. 2112 cod. civ., con inquadramento al V livello del CCNL
Pubblici Esercizi;
c) a partire dal mese di gennaio 2017, aveva svolto la mansione di cuoco, occupandosi delle operazioni di prima preparazione delle pietanze e della formazione dei nuovi assunti;
d) a partire dal mese di dicembre 2021, aveva svolto il ruolo di responsabile di cucina, occupandosi della predisposizione dei turni di lavoro dei colleghi, della supervisione del loro operato, della gestione dei permessi da loro richiesti e dell'effettuazione degli ordini delle materie prime;
e) aveva subito comportamenti vessatori e mobbizzanti da parte della figlia del titolare, sviluppando, in ragione degli stessi, una patologia ansio-depressiva, per la quale si riservava di agire in separato giudizio;
f) in data 10.7.2022, era stato vittima di un incidente stradale, a seguito del quale aveva subito l'amputazione del piede sinistro;
g) nel mese di novembre 2022, l'Inps, in ragione del fatto che era portatore di handicap ai sensi dell'art. 4, della legge 5.02.1992, n. 104, gli aveva riconosciuto l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%;
h) la società resistente era stata tempestivamente informata del suddetto incidente e della amputazione del piede sinistro dalla sua compagna;
i) era stato assente dal lavoro per malattia, attestata da certificati medici successivi,
RG n. 1077/2023 - Pagina 2 di 8 relativi al periodo dal 10.07.2022 al 04.02.2023;
j) in data 10.01.2023, tuttavia, venne licenziato per superamento del periodo di comporto e, in particolare, per aver superato il limite temporale per la conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL applicato, pari a 180 giorni.
1.2. Con memoria depositata in data 9.02.2024, si è costituita la società resistente, la quale si si è opposta all'accoglimento della domanda, asserendo:
a) la legittimità del licenziamento, essendosi la società resistente limitata ad applicare una norma del CCNL vigente;
b) la correttezza dell'inquadramento del ricorrente, il quale non aveva mai svolto mansioni diverse dalla cottura della carne e/o dalla frittura degli alimenti e non aveva mai operato in autonomia né ricoperto ruoli di responsabilità;
c) l'inesistenza di un diritto del ricorrente alla corresponsione del III elemento, non essendovi accordi vigenti nel settore di pertinenza che lo prevedessero;
d) il corretto versamento delle somme dovute al Fondo Complementare Alleata;
c) il corretto versamento delle somme dovute al Fondo Est, effettuato senza operare trattenute sulla busta paga del ricorrente.
2. Con ordinanza del 16.7.2025 è stata disposta ex art. 441 bis c.p.c. la separazione della domanda relativa all'impugnazione del licenziamento dalle altre domande avanzate in giudizio, confluite nel giudizio recante RG 1183/2025.
3. La domanda relativa alla nullità del licenziamento per discriminazione è infondata.
4. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento per violazione del termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto espulsivo, prevista dall'art. 6 della Legge n. 604/1966.
Secondo la parte resistente, più in particolare, l'atto di impugnazione recante la data del
22.2.2023 non sarebbe idoneo allo scopo, mancando esso della sottoscrizione del ricorrente.
4.1. L'eccezione di decadenza deve ritenersi fondata.
Sulla questione si è di recente espresso il giudice della nomofilachia il quale ha ritenuto che “quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass.
12106 del 16/05/2017) “secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di
RG n. 1077/2023 - Pagina 3 di 8 firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000)”” (così, Cass. civ., n.
18529/2024).
Tale orientamento non persuade.
4.2. Dispone l'art. 6, comma primo, della Legge 15 luglio 1966, n. 604 che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Costituisce opinione largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale tale impugnativa abbia natura giuridica di atto negoziale dispositivo ed anche formale, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam (così, Cass. civ., Sez.
Un., 2179/1987). Rappresenta un'opzione ermeneutica minoritaria, ormai, quella secondo la quale tale atto debba essere inquadrato nel novero degli atti giuridici in senso stretto (così, Cass. civ., n. 9182/2014 e 2374/1998).
Esso può essere compiuto oltre che dal lavoratore anche dall'associazione sindacale a cui quest'ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall'art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 cit., ovvero da un rappresentante del lavoratore medesimo munito di specifica procura scritta. Si è ritenuto, pacificamente, che anche un terzo sprovvisto di procura possa impugnare il licenziamento con effetti incidenti sulla sfera giuridica del lavoratore, purché il suo operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo con atto avente forma scritta che venga comunicato o notificato al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza di sessanta giorni.
Anche di recente si è consapevolmente condiviso l'orientamento che ritiene applicabile a tale atto di impugnativa stragiudiziale, in forza del disposto di cui all'art. 1324 c.c., la disciplina della rappresentanza dettata dagli artt. 1387 e ss. c.c. e, più in particolare, dall'art. 1392 c.c. per il quale “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere” (così, Cass. civ., n.
RG n. 1077/2023 - Pagina 4 di 8 9182 del 2014), sicché è pacifico che la procura per impugnare ex art. 6, L. n. 604/66 cit., debba rivestire la forma scritta.
Invece, non si è ritenuto applicabile quanto previsto dall'art. 1399 c.c., comma secondo, secondo il quale la ratifica ha effetto retroattivo. In tal guisa, si è considerato che la ratifica stessa può spiegare effetti solo qualora intervenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso datoriale, posto che “le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con
l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del dominus” (così, da ultimo, Cass. civ., n. 9182 del 2014 cit.).
4.3. Lo stato della giurisprudenza di legittimità in materia di ratificabilità dell'atto di impugnativa di cui all'art. 6, comma primo, della Legge n. 604/1966 cit., ribadito anche da ultimo (così, Cass. civ., 9650/2021), e più in particolare, la necessità che esso sia posto in essere comunque nel termine decadenziale di sessanta giorni ivi previsto, non può restare privo di rilevanza con riguardo alla connessa, ancorché distinta, questione oggetto del presente giudizio e relativa alla individuazione del momento in cui devono ritenersi sussistenti i requisiti essenziali dell'atto di impugnativa stragiudiziale medesimo, quando esso è posto in essere direttamente dal lavoratore, tra i quali figura la sottoscrizione del documento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale già esaminato, la mancanza della sottoscrizione sarebbe superata dalla produzione in giudizio della scrittura da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla (così, Cass. civ., n. 18529/2024 cit.).
Se tale opzione ermeneutica deve ritenersi condivisibile avuto riguardo al licenziamento
(così, Cass. civ., n. 12106 del 16/05/2017 cit.), analoga conclusione non può ritenersi praticabile tout court con riferimento al suo atto di impugnazione stragiudiziale, per il quale, per come esaminato, è previsto un termine decadenziale per il suo compimento.
Ed infatti, anche con riguardo a tale ipotesi devono ritenersi sussistenti quelle esigenze di certezza sottese alla previsione di un termine decadenziale entro il quale l'atto debba essere compiuto. Per tale via, la possibilità, equipollente alla sua sottoscrizione, della produzione in giudizio dell'impugnativa ex art. 6 della Legge n. 604/1966 cit, ad opera della parte che avrebbe dovuto sottoscriverla, non può che avvenire pur sempre nel
RG n. 1077/2023 - Pagina 5 di 8 termine di sessanta giorni ivi contemplato. La diversa opinione giurisprudenziale, per quanto autorevolmente sostenuta (così, Cass. civ., n. 18529/2024 cit.), appare idonea a determinare una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi a tempo indeterminato,
o comunque per uno spatium temporis rimesso all'esclusiva disponibilità del lavoratore.
In definitiva, in tale sede non può che essere sostenuta la tesi secondo la quale la produzione giudiziale dell'atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento può ritenersi equipollente alla sottoscrizione del medesimo atto purché avvenga nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. art. 6 della Legge n. 604/1966 cit.
4.3.1. Nella fattispecie in esame, è pacifico che il licenziamento del 10.1.2023 sia stato impugnato una prima volta con missiva del 22.2.2023 priva di sottoscrizione, ed una seconda volta con lettera del 27.3.2023 da parte dell'organizzazione sindacale. Orbene, essendo priva di efficacia la prima impugnazione in quanto non recante la sottoscrizione del lavoratore, deve rilevarsi la tardività già dell'impugnazione del 27.3.2023 in quanto posta in essere oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento, avvenuta in data 13.1.2023.
Tanto comporta il rigetto della domanda, avendo il lavoratore perso la possibilità di impugnare l'atto espulsivo.
5. Solo per completezza, atteso il contrasto giurisprudenziale in merito al perimetro applicativo della decadenza dal potere di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, possono vagliarsi le ragioni di invalidità dell'atto espulsivo censurate dal ricorrente.
Esse sono infondate.
6. Costituisce questione dirimente la riconduzione, nell'ambito della nozione di discriminazione indiretta, della condotta datoriale consistita nell'applicazione al ricorrente del periodo di comporto previsto dall'art. 194 del CCNL Pubblici Esercizi nella medesima misura per tutti i lavoratori, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condizione di disabilità.
6.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici
RG n. 1077/2023 - Pagina 6 di 8 di handicap, le persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
L'art. 3, comma 3 bis, dello stesso d.lgs. n. 216/2003, proprio con l'intento di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, prevede come “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
6.2. In via preliminare, occorre verificare se la condizione di salute del ricorrente possa essere considerata quale handicap/disabilità.
Deve, al riguardo richiamarsi, il condivisibile orientamento del giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. secondo il quale “In numerose pronunce la Corte di Giustizia ha definito la nozione di handicap/disabilità, quale limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e ha ribadito il principio per cui le direttive antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione
ONU (v. CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C335/11 e C-337/11, punti 38- Perso 42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, C-354/13, punto
53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42; 18 gennaio 2018, Carlos Per_2
Conejero C 270/16)” (così, Cass. civ., n. 15723/2024).
[...]
6.3. Dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente, risulta che lo stesso sia stato vittima di un grave incidente stradale, a seguito del quale ha subito l'amputazione del piede sinistro. In relazione a tale condizione, l'Inps ha riconosciuto il ricorrente
“portatore di handicap” ai sensi dell'art. 4, della legge 5.2.1992 n. 104 ed invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%.
6.4 Nondimeno, l'esito positivo dell'accertamento medico-legale effettuato dall'Inps non comporta, automaticamente e necessariamente, l'applicabilità della disciplina antidiscriminatoria del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 cit. A tal proposito, si richiama la
RG n. 1077/2023 - Pagina 7 di 8 giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale il fatto che il lavoratore “sia riconosciuto come persona disabile secondo il diritto nazionale, non comporta a priori che egli sia affetto da una disabilità ai sensi la direttiva
2000/78” e “spetta al giudice del rinvio verificare se la limitazione della capacità del medesimo debba essere qualificata come disabilità, ai sensi di tale direttiva” (così,
CGUE, 18 gennaio 2018, C-270/16, parr. 32 e 33), applicando la nozione di handicap precedentemente enunciata.
6.5. Nella fattispecie in esame è dirimente, ai fini dell'accertamento della discriminatorietà della condotta del datore di lavoro che abbia licenziato il lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, che le assenze considerate siano “dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore” (così, CGUE, 18 gennaio
2018, C-270/16, par. 57; e Cass. civ., n. 15723/2024).
6.6. Ferma restando la gravità della menomazione fisica subita dal ricorrente, non è stato neanche oggetto di allegazione nel ricorso, la ragione per cui la malattia del lavoratore potesse esporlo ad una condizione di maggior rischio di morbilità.
Ed è proprio tale condizione, invero non apprezzabile nella fattispecie in esame, a fondare la valutazione di inadeguatezza della durata del periodo di comporto, ove riferita a lavoratori disabili e perciò maggiormente esposti al rischio di accumulare giorni di assenza per malattia (cfr. Cass. civ. n. 9095/2023 e, ancora, CGUE, 18 gennaio
2018, C-270/16).
7. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale relativo alla portata applicativa del termine decadenziale previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/1966 cit.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
OL CE
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