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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2817/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Maria Bloise - ATTRICE
E in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Cariati, (già dall' Avv. P.IVA_1
Dario Giannicola) - CONVENUTO
OGGETTO: “lesioni personali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.”
I FATTI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.11.2021, iscritto a ruolo in data
26.11.2021, ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 per ivi sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in Controparte_1 subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni, quantificati nella somma complessiva di euro 20.975,00.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha dedotto che: in data
08.05.2018, ore 17.30 circa, in e precisamente nel mentre camminava CP_1 regolarmente sul Corso Garibaldi, giunta nei pressi del civico n. 124, improvvisamente a causa di una buca, non visibile e non segnalata, cadeva rovinosamente a terra;
sul luogo del sinistro intervenivano numerose persone e testimoni che provvedevano a prestarle immediato soccorso;
in conseguenza della caduta subiva gravi lesioni per le quali veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove, all'esito degli accertamenti, le veniva CP_1 diagnosticato “Frattura scomposta all'epifisi metafisisaria distale del radio sinistro.
Trauma nasale con epistassi e capacità respiratoria diminuita con frattura delle
1 ossa nasali;
si consigliava trattamento specialistico in altra struttura, in via provvisoria le veniva applicata doccia gessata”; successivamente, durante il periodo di degenza (dal 09.05.2018 al 12.05.2018) presso l'Ospedale “San
Giovanni” di Lagonegro, veniva sottoposta a trattamento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna”; all'esito dei controlli medici e della terapia riabilitativa in data 07.08.2018 veniva ritenuta clinicamente guarita con postumi da accertare in sede medico legale;
i danni sofferti venivano quantificati in complessivi euro 29.975,00 (danno biologico da invalidità permanente al 7%, ITT valutata al 100% giorni 37, ITP valutata al 75% giorni 15,
ITP valutata al 50% giorni 38) comprensivi del danno estetico, oltre spese mediche;
nonostante i reiterati solleciti volti ad ottenere il ristoro dei danni nessuna offerta risarcitoria veniva formulata dal convenuto;
l'invito alla CP_1 negoziazione assistita formalizzato il 22.05.2018 rimaneva senza riscontro.
Ciò posto parte attrice ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c. nella produzione dell'evento dannoso e per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante nella somma di euro 20.975,00 o nella somma maggiore o minore di risulta, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese
e competenze tutte del giudizio, oltre IV e Cap come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa, depositata in Cancelleria in data
23.02.2022, si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda sotto il profilo dell'an e del quantum. In particolare, ha dedotto: la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. agli enti pubblici per essere il bene (marciapiede) oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, con conseguente limitazione in concreto della possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa;
l'imputabilità dell'evento alla stessa attrice danneggiata per non aver usato l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare l'evento stesso.
2 Con riferimento al quantum, ha censurato la sproporzione della richiesta risarcitoria rispetto ai danni subiti, peraltro non supportata da alcun elemento probatorio legittimante tale richiesta.
Tanto dedotto il convenuto ha concluso chiedendo a questo Tribunale di: CP_1
“In via principale rigettarsi l'atto introduttivo del giudizio perché infondato in fatto e in diritto per inesistenza del fatto;
escludere la responsabilità ex art. 2051 e/o art.
2043 c.c.; in subordine, qualora il Giudice intenda condannare l'Ente al risarcimento del danno, voglia accertare l'entità dei danni, e condannare il al pagamento di una somma proporzionale ritenuta di Controparte_1 giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., depositate le memorie, ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla parte attrice, come da provvedimento del 28.03.2023, nonché la CTU medico legale, all'udienza del 03.07.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per le conclusionali e 20 per le repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4. La domanda di parte attrice è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
5.a Parte attrice nel presente giudizio ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
e in subordine quella di cui all'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno dalla stessa patito.
L'azione proposta da è diretta a far valere la responsabilità del Parte_1 per i danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data Controparte_1
08.05.2018, allorquando nel camminare regolarmente sul Corso Garibaldi, giunta nei pressi del civico n. 124, a causa di una buca, non visibile e non segnalata, è rovinata violentemente a terra riportando gravi lesioni.
La prospettazione dei fatti operata dall'attrice (determinanti il thema decidendum e probandum della controversia) impone la sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di caduta dovuta a una irregolarità del marciapiede (dissestato e con buca), rispetto alla quale l'attrice ha lamentato l'omessa custodia e manutenzione della res da parte dell'Ente comunale proprietario.
3
5.b Ricondotta correttamente la fattispecie nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si rileva che, dopo un complesso e lungo iter giurisprudenziale,
l'orientamento della Suprema Corte è ad oggi saldo nel ritenere che per gli enti pubblici proprietari delle strade aperte al pubblico transito si applica in linea generale l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada indipendentemente dalla sua estensione. Più specificamente, “affinché la Pubblica Amministrazione possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo) l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c.” (Cass. Civ. n. 15042 del 2008).
In altre parole, la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., piuttosto vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse vanno ad incidere sull'onere della prova che la Pubblica Amministrazione deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c., infatti, ha natura oggettiva che necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra la res in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi.
4 Quanto all'onere probatorio, i presupposti indicati dalla predetta disposizione normativa, essendo elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato, unitamente al fatto storico allegato in citazione. Grava, invece, sul custode (colui che ha il “governo” della cosa, cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo) l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n.
20943 del 2022).
5.c Sempre in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha riaffermato il principio in base al quale “La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere anche possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. Civ. 11798 del
2022).
6.a Ciò posto, nello specifico, parte attrice ha fornito la prova dell'evento, del danno e del nesso causale tra la caduta verificatasi ed il danno subito attraverso apposita produzione documentale e fotografica, dalla quale risulta in primis lo stato dei luoghi, ovvero il dissesto del marciapiede, nonché la tipologia e la localizzazione delle lesioni fisiche patite (si legge nel verbale di pronto soccorso
“caduta accidentale in strada con trauma polso sx, avambraccio sx e trauma nasale”), compatibili con la dinamica prospettata dalla stessa attrice nell'atto di citazione.
Quanto narrato dall'attrice ha trovato ulteriore riscontro nelle testimonianze rese dai testi indotti dalla stessa attrice.
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6.b In particolare, il teste , intervenuto nell'immediatezza per Testimone_1 prestare soccorso, quale farmacista e titolare dell'omonima farmacia davanti alla quale è avvenuto il sinistro, sebbene non fosse testimone oculare, ha comunque riferito: “la buca è stata da me vista allorquando sono intervenuto ed era vicina la signora che era a terra;
la buca era una disconnessione del marciapiede comunque profonda e tale da poter inciampare;
la buca non era segnalata da nulla;
la signora ha avuto un trauma nasale perché fuoriusciva sangue dal naso e lamentava forte dolore al braccio;
riconosco nelle foto mostrate che trattasi del marciapiede dove è caduta la ”. Parte_1
6.c Anche l'altro teste presente al momento della caduta ha Testimone_2 confermato le circostanze di tempo e di luogo della verificazione dell'evento lesivo e le relative modalità di accadimento, oltre che le lesioni riportate dall'attrice e l'intervento di altre persone per prestarle soccorso, riconoscendo lo stato dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata, precisando “di ricordare di aver visto una signora cadere e che il marciapiede era dissestato”.
A riprova del fatto che il sinistro de quo si sia effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da parte attrice appare dirimente l'articolo social, pubblicato da persona estranea ai fatti e nell'immediatezza dell'occorso
(08.05.2018), prodotto in atti dalla stessa parte attrice e riconosciuto anche nel contenuto dal suo autore in sede di escussione testimoniale “la Testimone_2 stessa mentre passeggiava tranquillamente lungo il Corso, causa marciapiede ormai rotto e non sistemato da anni, è caduta fratturandosi il setto nasale”.
6.d Ritiene questo Tribunale che entrambi i testi, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, per essere persone estranee ai fatti, sono risultati attendibili, dimostrando un'abile conoscenza dei luoghi di causa, riconosciuti anche nel materiale fotografico prodotto da parte attrice.
Non può, quindi, dubitarsi della sussistenza sul marciapiede percorso dall'attrice di una situazione di pericolo (costituita da un marciapiede dissestato e dalla presenza di una buca) rappresentata nelle fotografie allegate e riconosciuta anche dai testi escussi.
A fronte di ciò il convenuto, nella propria memoria di costituzione, nulla CP_1 ha dedotto né tantomeno comprovato in ordine alla sussistenza di cause di forza maggiore o di caso fortuito idonee ad esonerarlo dalla responsabilità addebitatagli.
6 In particolare, nulla è stato dimostrato in ordine all'adozione delle misure necessarie ad eliminare o contenere il rischio connesso all'utilizzazione del marciapiede in questione, quale ad esempio un'adeguata segnalazione.
Invero, il convenuto ha per di più allegato al proprio atto costitutivo il CP_1 comportamento imprudente della danneggiata, senza prendere alcuna posizione sulle condizioni di dissesto del marciapiede e senza effettuare una contestazione specifica del fatto storico per come narrato dall'attrice; tanto basta per ritenere acclarati la sussistenza del nesso di causalità tra la res ed il danno subito.
6.e Lo stesso CTU, dott. , incaricato di accertare la sussistenza del Persona_1 nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni subite ha accertato positivamente il nesso causale diretto tra le lesioni lamentate dall'attrice e l'incidente per cui è causa, attestando, inequivocabilmente che “Le lesioni riportate dalla periziata al momento del sinistro sono compatibili con un meccanismo di tipo FOOSH, ovvero derivanti da un traumatismo prodottosi con braccio teso e mano in dorsi flessione.
Richiamando i dati di generica sopra riportati si può affermare, in astratto, che le lesioni patite possano porsi in nesso di causalità biologica con l'evento occorso in data 08.05.2018 ed accertate nella medesima giornata presso il PS del PO di
Secondo la criteriologia medico-legale appaiono rispettati sia il CP_1 criterio di causalità generale (possibilità scientifica o criterio quali-quantitativo) che
i criteri di causalità individuale (cronologico, topografico, continuità fenomenica ed esclusione di altre cause) tra l'evento traumatico e le lesioni patite. Nello specifico si può affermare che le lesività sarebbero compatibili con una caduta al suolo in una persona anziana ed identificabili in frattura composta delle ossa nasali e frattura scomposta dell'epifisi metafisaria distale del radio sinistro trattata chirurgicamente”.
7. È ravvisabile, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto CP_1 quale custode del bene perché la caduta è sicuramente ricollegabile alle condizioni di dissesto del marciapiede.
8. Va, quindi, ora esaminata la condotta della rimasta Parte_1 danneggiata ed il grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
Dall'esame della documentazione fotografica versata in atti dalla stessa parte attrice appare evidente che l'anomalia del marciapiede (dissestato e con buca) nel punto dichiarato della caduta era agevolmente visibile e percepibile, attese le sue dimensioni e la sua estensione oltre l'irregolarità in sé proprio (si vedono
7 mattonelle del marciapiede per lo più usurate, in parte mancanti e divelte dalla loro sede).
Tali circostanze fattuali, acquisite processualmente, portano ad escludere la possibilità di configurare nel caso de quo “una insidia”, caratterizzata, per pacifica giurisprudenza, da non visibilità dell'anomalia e non prevedibilità della stessa e a dover, invece, ritenere sussistente un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- nella misura ritenuta congrua del 50% - in considerazione della colposa disattenzione della , la quale, nel camminare su quel tratto di Parte_1 marciapiede in luogo (Corso Garibaldi - centro storico) probabilmente conosciuto, essendo residente nello stesso ha omesso di adottare le Controparte_1 cautele richieste dalle circostanze del caso e non ha prestato la dovuta attenzione nell'utilizzo del bene, considerata la fascia oraria in cui si è verificato l'evento (ore
17.30 dell'08.05.2018), ossia in presenza dell'illuminazione naturale.
9. Ciò premesso, passando alla liquidazione del danno, si rileva che la CTU ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attrice ha subito lesioni che hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% per giorni 4
(giorni di ricovero presso l'Ospedale “San Giovanni” di Lagonegro); inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni (periodo di immobilizzazione dell'arto sinistro); inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 15 (periodo di cauta mobilizzazione dell'arto traumatizzato); inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 45 (periodo di graduale ripresa funzionale così come documentato) e ha lasciato postumi permanenti nella misura del 5%.
10. Alla luce delle conclusioni del CTU, tenuto conto degli importi di cui alle
Tabelle Milanesi utilizzate da questo Tribunale, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice nella somma di euro 10.863,75 (di cui €
5.660,00 per danno biologico permanente ed euro 5.203,75 per danno biologico da inabilità temporanea); non risultano dedotte o documentate spese mediche.
11. Nel caso in esame va escluso, in concreto, che possa essere liquidato il danno patrimoniale da personalizzazione ulteriore rispetto a quanto sopra detto con riferimento alla sofferenza patita nel periodo di invalidità temporanea.
Infatti, la c.d. personalizzazione del danno biologico non costituisce un diritto automatico del danneggiato fondato sull'impossibilità di proseguire la propria vita come prima ovvero sulla base della semplice valorizzazione delle concrete conseguenze pregiudizievoli subite e ciò perché quanto viene risarcito col valore
8 tabellare per l'invalidità permanente non costituisce un risarcimento base da adeguare sempre e comunque alle peculiari ed irrepetibili situazioni contingenti del danneggiato, ma il giusto risarcimento per i casi ordinari, costituenti la maggioranza dei casi. Non si tratta, dunque, di un adeguamento automatico da praticare in relazione alle peculiari condizioni soggettive del danneggiato, che per ciascuna persona sono un unicum irrepetibile, ma un caso particolare che si verifica solo nell'ipotesi in cui le conseguenze pregiudizievoli siano considerevolmente maggiori rispetto a quanto accade ordinariamente per la classe di individui di appartenenza del danneggiato.
Nel caso di specie l'attrice non ha minimamente allegato una qualsiasi circostanza di fatto dalla quale si possa argomentare che la lesione subita ha inciso in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente.
12.a In definitiva, stante il riconosciuto concorso di colpa nella misura del 50% in capo all'attrice, il convenuto deve essere condannato a corrispondere il CP_1 minor importo quantificato in euro 5.431,87.
L'importo totale da risarcire, liquidato nell'interezza ammonta ad euro 5.431,87.
12.b Sul detto importo, devalutato alla data del sinistro (08.05.2018) - e quindi pari ad euro 4.564,60 - e rivalutato anno per anno decorrono gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Civ.
Sez. Un. n. 1712 del 1995). Di qui, un importo risarcitorio, comprensivo di interessi ad oggi, pari a euro 6.037,55.
Tale quantificazione già tiene conto delle sofferenze biologiche, morali ed esistenziali, e non necessita di ulteriore personalizzazione.
13. Tenuto conto dell'esito della lite ovvero del solo parziale accoglimento della domanda attorea si ritiene di compensare per metà le spese di lite e di porre le rimanenti a carico del convenuto. Il valore della causa è pari al credito CP_1 accertato (euro 6.037,55).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...] disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: CP_1
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità concorrente nella misura paritaria del
50% dell'attrice e del convenuto nella causazione del sinistro occorso l' 8.05.2018;
9 2) ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata dalla parte attrice e per l'effetto
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire il danno subito da nella misura di euro 6.037,55, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) COMPENSA per metà le spese di lite e CONDANNA il Controparte_1 in persona del pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice - e per CP_2 essa dell'avv. Bloise Gaetano Maria dichiaratosi distrattario ex art. 93 c.p.c. - della residua metà; spese che liquida nell'interezza in euro 274,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché CAP e IVA se dovute come per legge;
4) PONE definitivamente le spese di CTU per metà a carico di Parte_1
e per l'altra metà a carico del Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, in data 26/11/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Nerone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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