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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14252/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossioni - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210047463027501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso nei confronti di Regione Lazio ed Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n°09720210047463027501 di € 320,83, notificata a mezzo posta il 11 maggio 2024 in qualità di erede del sig. Ricorrente_1, per presunto
“omesso pagamento di tasse automobilistiche relative a quattro veicoli espressamente indicati nell'atto impugnato oltre sanzioni ed interessi, eccependo prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
2. Si è costituito con controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituita con controdeduzioni la Regione Lazio chiedendo in via preliminare la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per essersi proceduto al discarico delle sanzioni e per il resto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Difatti, alla data del
11.5.2024, risulta ampiamente decorso il termine di tre anni entro il quale si prescrive il diritto ad esigere la pretesa tributaria. Segnatamente dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la prima notifica dell'atto impositivo è quella avvenuta con la cartella impugnata nell'ambito del presente procedimento, null'altro avendo provato sullo specifico punto le parti resistenti costituite.
Stante la soccombenza le parti resistenti, in solido, devono essere condannate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spse processuali liquidate in euro 500,00 oltre spse generali e accessori di legge.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Roberto M. Carrelli Palombi di Montrone
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14252/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossioni - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210047463027501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso nei confronti di Regione Lazio ed Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n°09720210047463027501 di € 320,83, notificata a mezzo posta il 11 maggio 2024 in qualità di erede del sig. Ricorrente_1, per presunto
“omesso pagamento di tasse automobilistiche relative a quattro veicoli espressamente indicati nell'atto impugnato oltre sanzioni ed interessi, eccependo prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
2. Si è costituito con controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituita con controdeduzioni la Regione Lazio chiedendo in via preliminare la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per essersi proceduto al discarico delle sanzioni e per il resto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Difatti, alla data del
11.5.2024, risulta ampiamente decorso il termine di tre anni entro il quale si prescrive il diritto ad esigere la pretesa tributaria. Segnatamente dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la prima notifica dell'atto impositivo è quella avvenuta con la cartella impugnata nell'ambito del presente procedimento, null'altro avendo provato sullo specifico punto le parti resistenti costituite.
Stante la soccombenza le parti resistenti, in solido, devono essere condannate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spse processuali liquidate in euro 500,00 oltre spse generali e accessori di legge.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Roberto M. Carrelli Palombi di Montrone