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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 934/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza dell'11 dicembre 2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Alessandria (AL), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1
BE LO del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente
contro
con sede in Roma e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
con sede in Roma in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e CP_3
difesa dall' Avv.to Melissa Gaiardelli del Foro di VA e presso la stessa domiciliata, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 490/2021 del 26/4/2021
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi fogli di precisazione delle conclusioni depositati rispettivamente il 1° e il 2 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di opposizione tardiva proposta nel corso dell'esecuzione forzata che l'attore sta subendo presso il Tribunale di Nuoro, ove la parte convenuta, in base a decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto negli ordinari termini di legge, ha notificato a controparte pignoramento di un immobile di sua proprietà.
Il giudice di quell'esecuzione, vista la qualità di consumatore del sig. - il quale in data 12 Pt_1
luglio 2011 aveva prestato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 220.000 a favore della figlia che aveva acceso presso AN AR di VA ( poi divenuto Banco BPM CP_4
il quale ha a sua volta ceduto il credito ad un mutuo ipotecario per l'acquisto di Controparte_1
un'abitazione in Alessandria – in applicazione della nota giurisprudenza comunitaria sull'effettività della tutela del consumatore e di Cass. Sez. unite 9479/23 che ha individuato proprio nell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo lo strumento processuale più idoneo a garantire tale tutela - ha avvisato il sig. della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
490/2021 emesso da questo Tribunale in data 26/4/2021 al fine di far valere l'eventuale abusività, ai sensi della normativa consumeristica, del contratto concluso con il professionista ( nel caso di specie la fideiussione azionata dalla AN per ottenere il titolo esecutivo).
Il ha quindi proposto tempestivamente opposizione tardiva rilevando l'abusività per Pt_1
contrarietà alla disciplina consumeristica e la vessatorietà delle norme contenute negli artt.
2,6,7,8,9, 12 e 16 del contratto di fideiussione e ha chiesto che il Tribunale dichiari nulla o annullabile la fideiussione prestata a favore della figlia. Inoltre, evidenziando che Controparte_2
non è un istituto di credito iscritto all'Albo Previsto dall'art. 106 D.L.vo 385/93 ha
[...]
rilevato la violazione dell'art. 2 comma 6 della legge n. 130/99 sulla cartolarizzazione e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di chiedendo in ogni caso la Controparte_2
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la AN, la quale con riferimento al proprio difetto di legittimazione attiva ha evidenziato come fosse sufficiente, per l'osservanza dell'art. 2 l. 180/99, che a rivestire la qualità di Finanziario iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario Controparte_5
fosse la mandante ( Master service per le attività di riscossione dei crediti) non Controparte_1
essendo invece necessario che lo fosse anche la mandataria ( special servicer) Controparte_6
[..
[...] cui era stato solo conferito il potere di agire in nome e per conto della mandante.
[...]
Nel merito rilevava come l'eventuale nullità delle clausole indicate dall'opponente e contenute nel contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto il 12 luglio 2011 non facesse venir meno l'obbligazione di garanzia assunta dal Sig. perfettamente valida ed efficace nel suo oggetto Pt_1
essenziale, a dispetto della presenza di clausole vessatorie e della conseguente nullità parziale del contratto stesso. In particolare, per addivenire ad una pronuncia di nullità totale dell'obbligazione di garanzia parte opposta, ai sensi dell'art. 1419 c.c. sulla nullità di alcune clausole contrattuali, avrebbe dovuto allegare e provare che egli, o la banca, non avrebbero sottoscritto il contratto in mancanza di tali clausole, ciò che il sig. neppure allegava, e che andava in ogni caso escluso, Pt_1
essendo evidente che le parti avevano voluto rafforzare attraverso la garanzia personale del Pt_1
il credito della AN, che altrimenti non lo avrebbe concesso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
La causa, dopo la sospensione del decreto opposto, concessa da giudice diverso dallo scrivente, è stata istruita solo a mezzo produzioni documentali e poi avviata alla fase decisoria.
All'esito il Tribunale decide come segue.
L'opposizione si è rivelata infondata.
Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di Controparte_2
va innanzitutto precisato che parte opponente, in comparsa conclusionale a pag. 3 vi ha
[...]
rinunciato in virtù dell'arresto di Cass. Civile n. 7243/24 a mente della quale “ Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo solo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In ogni caso a giudizio di questo Tribunale appare sufficiente che l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB sia in capo alla mandante a nulla rilevando che l'abbia anche la Controparte_1
mandataria la quale si limita a porre in essere le attività ad essa Controparte_2
demandate in apposita procura, che discendono direttamente dai poteri della mandante.
3 Passando dunque al merito dell'opposizione va rilevato che parte opponente si limita a far valere la nullità di singole clausole della fideiussione prestata, ma non ne trae le corrette conclusioni.
La difesa del sig. infatti fa derivare dalla nullità di singole clausole e quindi dalla nullità solo Pt_1
di alcune parti del contratto, l'invalidità totale della fideiussione, ma si tratta di impostazione che è stata del tutto esclusa dalla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (in materia di nullità delle clausole delle fideiussione per violazione della normativa antitrust), la quale con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno escluso che possa parlarsi di nullità totale del contratto di fideiussione, ma solo parziale con riferimento alle tre clausole del modulo Abi ritenute dall'Autorità Garante adottate in violazione della concorrenza.
Nel caso che ci occupa parte attrice invoca però la tutela consumeristica ritenendo che non solo le tre clausole che finirono nel mirino dell'Autorità Garante della concorrenza, (nel contratto de quo le numero 2, 6 e 9) siano nulle, ma anche quelle contenute negli articoli, 7,8,12,16 del modulo utilizzato dalla AN per il contratto di garanzia.
Va però rilevato che all'art. 18 del medesimo contratto è espressamente escluso che le clausole 2,
6 commi II e III, 7 commi I, II,II e V, 8 commi II e V, 12 comma II e 16 si applichino se il contraente è consumatore, sicché una buona parte delle clausole per cui l'opponente invoca la vessatorietà neppure sono di fatto contenute nel contratto de quo.
Quanto alle clausole residue non solo l'opponente non ne riporta il contenuto, le esamina o le commenta in alcun modo, ma neppure allega che la AN le abbia mai applicate o se ne sia in qualche modo avvalsa, sicché al Tribunale, in applicazione dell'art. 1419 c.c., non resta che stabilire se la loro presenza infici l'intero contratto.
Ebbene ritiene il Tribunale che nessuna delle clausole residue ( art. 6 comma I , art. 7 comma IV e
VI; art. 8 commi I, III e IV, art. 12 comma I ) - le quale contengono pattuizioni secondarie che non
4 attengono alla causa e alle obbligazioni principali del contratto - anche ammesso che siano nulle per contrarietà alla disciplina consumeristica, possa rendere nullo l'intero contratto.
In proposito inoltre lo stesso opponente – come giustamente rilevato dalla AN opposta - non ha mai neppure allegato che, in assenza di quelle clausole, non avrebbe stipulato il contratto;
e lo stesso si può affermare, senza tema di smentita, per la AN, la quale in ogni caso avrebbe preferito una garanzia purché fosse, piuttosto che nessuna.
Appare pertanto irrilevante anche stabilire se le clausole indicate dall'attore siano o non siano vessatorie e quindi nulle perché, in ogni caso, la loro invalidità non comporterebbe il venir meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente.
Solo per completezza si evidenzia che nella memoria ex art. 171 ter n. III per la prima volta la difesa dell'opponente ha richiamato specificamente la clausola di cui all'art. 6 comma I, affermando che essendone stata sollevata la vessatorietà la banca avrebbe dovuto allegare e dare la prova di aver agito nell'osservanza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Ora - a parte il fatto che si tratta di questione sollevata tardivamente, tanto vero che sulla stessa non si è potuto sviluppare alcun effettivo contraddittorio – va qui stigmatizzato come fosse piuttosto onere dell'attore sollevare tempestivamente eccezione di decadenza della AN dalla garanzia per inosservanza del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; ciò che l'attore non ha fatto, limitandosi senza alcun costrutto ad evidenziare la vessatorietà di varie clausole contenute nella fideiussione, ivi compresa quella di cui all'art. 6 comma I, senza trarne alcuna conseguenza.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 260.000, valori minimi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli atti successivi a quelli introduttivi sono più che altro una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
5 Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 490/2021 del
26/4/2021 che dichiara esecutivo;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 23 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 934/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza dell'11 dicembre 2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Alessandria (AL), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1
BE LO del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente
contro
con sede in Roma e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
con sede in Roma in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e CP_3
difesa dall' Avv.to Melissa Gaiardelli del Foro di VA e presso la stessa domiciliata, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 490/2021 del 26/4/2021
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi fogli di precisazione delle conclusioni depositati rispettivamente il 1° e il 2 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di opposizione tardiva proposta nel corso dell'esecuzione forzata che l'attore sta subendo presso il Tribunale di Nuoro, ove la parte convenuta, in base a decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto negli ordinari termini di legge, ha notificato a controparte pignoramento di un immobile di sua proprietà.
Il giudice di quell'esecuzione, vista la qualità di consumatore del sig. - il quale in data 12 Pt_1
luglio 2011 aveva prestato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 220.000 a favore della figlia che aveva acceso presso AN AR di VA ( poi divenuto Banco BPM CP_4
il quale ha a sua volta ceduto il credito ad un mutuo ipotecario per l'acquisto di Controparte_1
un'abitazione in Alessandria – in applicazione della nota giurisprudenza comunitaria sull'effettività della tutela del consumatore e di Cass. Sez. unite 9479/23 che ha individuato proprio nell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo lo strumento processuale più idoneo a garantire tale tutela - ha avvisato il sig. della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
490/2021 emesso da questo Tribunale in data 26/4/2021 al fine di far valere l'eventuale abusività, ai sensi della normativa consumeristica, del contratto concluso con il professionista ( nel caso di specie la fideiussione azionata dalla AN per ottenere il titolo esecutivo).
Il ha quindi proposto tempestivamente opposizione tardiva rilevando l'abusività per Pt_1
contrarietà alla disciplina consumeristica e la vessatorietà delle norme contenute negli artt.
2,6,7,8,9, 12 e 16 del contratto di fideiussione e ha chiesto che il Tribunale dichiari nulla o annullabile la fideiussione prestata a favore della figlia. Inoltre, evidenziando che Controparte_2
non è un istituto di credito iscritto all'Albo Previsto dall'art. 106 D.L.vo 385/93 ha
[...]
rilevato la violazione dell'art. 2 comma 6 della legge n. 130/99 sulla cartolarizzazione e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di chiedendo in ogni caso la Controparte_2
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la AN, la quale con riferimento al proprio difetto di legittimazione attiva ha evidenziato come fosse sufficiente, per l'osservanza dell'art. 2 l. 180/99, che a rivestire la qualità di Finanziario iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario Controparte_5
fosse la mandante ( Master service per le attività di riscossione dei crediti) non Controparte_1
essendo invece necessario che lo fosse anche la mandataria ( special servicer) Controparte_6
[..
[...] cui era stato solo conferito il potere di agire in nome e per conto della mandante.
[...]
Nel merito rilevava come l'eventuale nullità delle clausole indicate dall'opponente e contenute nel contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto il 12 luglio 2011 non facesse venir meno l'obbligazione di garanzia assunta dal Sig. perfettamente valida ed efficace nel suo oggetto Pt_1
essenziale, a dispetto della presenza di clausole vessatorie e della conseguente nullità parziale del contratto stesso. In particolare, per addivenire ad una pronuncia di nullità totale dell'obbligazione di garanzia parte opposta, ai sensi dell'art. 1419 c.c. sulla nullità di alcune clausole contrattuali, avrebbe dovuto allegare e provare che egli, o la banca, non avrebbero sottoscritto il contratto in mancanza di tali clausole, ciò che il sig. neppure allegava, e che andava in ogni caso escluso, Pt_1
essendo evidente che le parti avevano voluto rafforzare attraverso la garanzia personale del Pt_1
il credito della AN, che altrimenti non lo avrebbe concesso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
La causa, dopo la sospensione del decreto opposto, concessa da giudice diverso dallo scrivente, è stata istruita solo a mezzo produzioni documentali e poi avviata alla fase decisoria.
All'esito il Tribunale decide come segue.
L'opposizione si è rivelata infondata.
Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di Controparte_2
va innanzitutto precisato che parte opponente, in comparsa conclusionale a pag. 3 vi ha
[...]
rinunciato in virtù dell'arresto di Cass. Civile n. 7243/24 a mente della quale “ Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo solo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In ogni caso a giudizio di questo Tribunale appare sufficiente che l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB sia in capo alla mandante a nulla rilevando che l'abbia anche la Controparte_1
mandataria la quale si limita a porre in essere le attività ad essa Controparte_2
demandate in apposita procura, che discendono direttamente dai poteri della mandante.
3 Passando dunque al merito dell'opposizione va rilevato che parte opponente si limita a far valere la nullità di singole clausole della fideiussione prestata, ma non ne trae le corrette conclusioni.
La difesa del sig. infatti fa derivare dalla nullità di singole clausole e quindi dalla nullità solo Pt_1
di alcune parti del contratto, l'invalidità totale della fideiussione, ma si tratta di impostazione che è stata del tutto esclusa dalla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (in materia di nullità delle clausole delle fideiussione per violazione della normativa antitrust), la quale con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno escluso che possa parlarsi di nullità totale del contratto di fideiussione, ma solo parziale con riferimento alle tre clausole del modulo Abi ritenute dall'Autorità Garante adottate in violazione della concorrenza.
Nel caso che ci occupa parte attrice invoca però la tutela consumeristica ritenendo che non solo le tre clausole che finirono nel mirino dell'Autorità Garante della concorrenza, (nel contratto de quo le numero 2, 6 e 9) siano nulle, ma anche quelle contenute negli articoli, 7,8,12,16 del modulo utilizzato dalla AN per il contratto di garanzia.
Va però rilevato che all'art. 18 del medesimo contratto è espressamente escluso che le clausole 2,
6 commi II e III, 7 commi I, II,II e V, 8 commi II e V, 12 comma II e 16 si applichino se il contraente è consumatore, sicché una buona parte delle clausole per cui l'opponente invoca la vessatorietà neppure sono di fatto contenute nel contratto de quo.
Quanto alle clausole residue non solo l'opponente non ne riporta il contenuto, le esamina o le commenta in alcun modo, ma neppure allega che la AN le abbia mai applicate o se ne sia in qualche modo avvalsa, sicché al Tribunale, in applicazione dell'art. 1419 c.c., non resta che stabilire se la loro presenza infici l'intero contratto.
Ebbene ritiene il Tribunale che nessuna delle clausole residue ( art. 6 comma I , art. 7 comma IV e
VI; art. 8 commi I, III e IV, art. 12 comma I ) - le quale contengono pattuizioni secondarie che non
4 attengono alla causa e alle obbligazioni principali del contratto - anche ammesso che siano nulle per contrarietà alla disciplina consumeristica, possa rendere nullo l'intero contratto.
In proposito inoltre lo stesso opponente – come giustamente rilevato dalla AN opposta - non ha mai neppure allegato che, in assenza di quelle clausole, non avrebbe stipulato il contratto;
e lo stesso si può affermare, senza tema di smentita, per la AN, la quale in ogni caso avrebbe preferito una garanzia purché fosse, piuttosto che nessuna.
Appare pertanto irrilevante anche stabilire se le clausole indicate dall'attore siano o non siano vessatorie e quindi nulle perché, in ogni caso, la loro invalidità non comporterebbe il venir meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente.
Solo per completezza si evidenzia che nella memoria ex art. 171 ter n. III per la prima volta la difesa dell'opponente ha richiamato specificamente la clausola di cui all'art. 6 comma I, affermando che essendone stata sollevata la vessatorietà la banca avrebbe dovuto allegare e dare la prova di aver agito nell'osservanza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Ora - a parte il fatto che si tratta di questione sollevata tardivamente, tanto vero che sulla stessa non si è potuto sviluppare alcun effettivo contraddittorio – va qui stigmatizzato come fosse piuttosto onere dell'attore sollevare tempestivamente eccezione di decadenza della AN dalla garanzia per inosservanza del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; ciò che l'attore non ha fatto, limitandosi senza alcun costrutto ad evidenziare la vessatorietà di varie clausole contenute nella fideiussione, ivi compresa quella di cui all'art. 6 comma I, senza trarne alcuna conseguenza.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 260.000, valori minimi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli atti successivi a quelli introduttivi sono più che altro una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
5 Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 490/2021 del
26/4/2021 che dichiara esecutivo;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 23 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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