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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1853 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Parte_1 C.F._1
27/08/1966;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Parte_2 C.F._2
) il 24/10/1997; Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_1 C.F._3
) il 07/06/2005; Persona_1
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Controparte_2 C.F._4
Carlos/SP) il 19/12/1973;
• C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_3 C.F._5
) il 07/07/2000; Persona_1
• (C.F.: 491.152.168-61), nato in [...] (a Presidente Controparte_4
Prudente/SP) il 04/11/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, come sopra generalizzato) e Controparte_2 Persona_2 nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_5 C.F._6
), il 13/01/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Persona_1 e Controparte_2 Persona_2
(come sopra generalizzati);
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_6 C.F._7
) il 24/04/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Persona_1
(come sopra generalizzato) e Controparte_2 Persona_3 nata in [...] il [...];
[...] tutti elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 159, presso lo studio dell'avv.
CA AZ che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Portocannone Persona_4
(Campobasso) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_1
12/11/1983;
o nato il [...]; Controparte_2
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; Parte_2
o , nata il 07/06/2005; Controparte_1
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o nata il [...]; Controparte_3
o nata il [...]; Controparte_6
o nato il [...]; Controparte_4
o nata il [...]. CP_5 Parte_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, i doc. n. 26-27-28-29-30 allegati al ricorso, Parte_4 raffiguranti le schermate del portale “Prenotami” del sito web del Consolato di San Paolo, Pt_5 da cui si evince che, nei mesi di dicembre 2023 e di novembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, altresì, contezza, in ogni caso, delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 25 allegato al ricorso, dal quale si evince che, nel mese di novembre 2024, erano ancora in attesa di convocazione coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, come già osservato, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_7 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1853/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1853 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Parte_1 C.F._1
27/08/1966;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Parte_2 C.F._2
) il 24/10/1997; Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_1 C.F._3
) il 07/06/2005; Persona_1
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Controparte_2 C.F._4
Carlos/SP) il 19/12/1973;
• C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_3 C.F._5
) il 07/07/2000; Persona_1
• (C.F.: 491.152.168-61), nato in [...] (a Presidente Controparte_4
Prudente/SP) il 04/11/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, come sopra generalizzato) e Controparte_2 Persona_2 nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_5 C.F._6
), il 13/01/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Persona_1 e Controparte_2 Persona_2
(come sopra generalizzati);
• (C.F.: ), nata in [...] (a Presidente Controparte_6 C.F._7
) il 24/04/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Persona_1
(come sopra generalizzato) e Controparte_2 Persona_3 nata in [...] il [...];
[...] tutti elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 159, presso lo studio dell'avv.
CA AZ che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Portocannone Persona_4
(Campobasso) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_1
12/11/1983;
o nato il [...]; Controparte_2
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; Parte_2
o , nata il 07/06/2005; Controparte_1
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o nata il [...]; Controparte_3
o nata il [...]; Controparte_6
o nato il [...]; Controparte_4
o nata il [...]. CP_5 Parte_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, i doc. n. 26-27-28-29-30 allegati al ricorso, Parte_4 raffiguranti le schermate del portale “Prenotami” del sito web del Consolato di San Paolo, Pt_5 da cui si evince che, nei mesi di dicembre 2023 e di novembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, altresì, contezza, in ogni caso, delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 25 allegato al ricorso, dal quale si evince che, nel mese di novembre 2024, erano ancora in attesa di convocazione coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, come già osservato, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_7 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1853/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo