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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 5648/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LOI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
NL IG (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPANO CAROLA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti nella quale hanno esposto:
“Le parti sono genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, sulla figlia minore , nata a [...]
Cagliari il 4 ottobre 2015.
Che con decreto in data 14 febbraio 2020, il Tribunale accoglieva il ricorso congiunto depositato dai Sig.ri e GA disponendo quanto appresso ( doc 1- decreto cron274/2020 del 14/02/2020 Pt_1
Per_ RG 6877/2019 ) : “Dispone l'affido condiviso della figlia minore, , nata a [...], il 4 ottobre
2015, che seppure affidata congiuntamente, ad entrambi i genitori, avrà la residenza anagrafica prevalente, presso la casa familiare materna, sita in Cagliari, via San Saturnino, n.58 B. I genitori provvederanno alla cura, all'educazione ed all'istruzione della minore figlia, che manterrà con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Il padre terrà con sé la figlia minore, in coincidenza di due fine settimana al mese, secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 10,00 del sabato e fino alle 20,00,(d'estate alle ore 21,00), della domenica seguente, oltre al martedì e giovedì,
dall'uscita di scuola e fino alle 20,00,(d'estate alle ore 21,00) della stessa giornata. Nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, in coincidenza del martedì o del giovedì, starà
con il padre dall'uscita di scuola e fino alla mattina seguente, quando sarà il padre a farsi carico di accompagnare la figlia all'ingresso di scuola. Con riferimento alle vacanze estive e in considerazione
Per_ della tenera età di , inizialmente il padre trascorrerà con la minore, quindici giorni, non consecutivi, cosi suddivisi: 4 giorni, nel mese di luglio, 7 nel mese di agosto e 4 nel mese di settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere comunicato entro il 15 maggio, di ogni anno, in modo che le parti possano pianificare le rispettive ferie. Si ritiene che in relazione alla volontà della bambina,
le modalità di visita saranno gradualmente aumentate e che ciascun genitore, possa tenere presso di sè la minore, per un periodo anche consecutivo di 15, salva la comunicazione telefonica quotidiana,
Pag. 2 a 6 obbligatoria da parte del genitore al momento collocatario. Le festività pasquali, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse dalla minore, con i genitori, secondo il principio dell'alternanza, di anno in anno. Le parti, al fine di non sottoporre la minore ad eccessivi cambiamenti, solo per l'anno corrente, durante le festività natalizie, osserveranno la seguente turnazione: la notte della vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno del 26,
secondo il principio dell'alternanza, iniziando il padre, oltre ad alcune giornate che le parti concerteranno e il primo dell'anno. Per l'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'atto, le parti si impegnano ad osservare le seguenti modalità di visita: oltre a quelle già indicate nella precedente espositiva, un periodo di tre giorni consecutivi, dal 27 al 30 dicembre, dal 2 gennaio al 5 gennaio, il
31 dicembre e il 1 gennaio secondo il principio dell'alternanza e lo stesso per il 6 gennaio. Le parti si impegnano negli anni a seguire, ad aumentare gradualmente le modalità di visita, nel rispetto delle
Per_ esigenze e volontà della piccola , seguendo, in tal modo e sempre con il principio dell'alternanza, le modalità di visita ordinarie, ossia, la vigilia con un genitore e il giorno di Natale
con l'altro. La minore trascorrerà, inoltre, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, anche se lo stesso dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore, senza possibilità
di recupero del giorno. Tutte le suddette modalità, relative alla regolamentazione del diritto di visita della minore, saranno soggette ad eventuali variazioni, concertate tra le parti e in ogni caso saranno
Per_ adattate alle esigenze e ai tempi della piccola . Il compleanno della minore, sarà festeggiato,
congiuntamente o disgiuntamente, con i genitori, e comunque facendo in modo che la stessa,
trascorra, metà della giornata, con ciascun genitore, nell'impossibilità di festeggiarlo con entrambi.
A titolo di contributo di mantenimento il signor GA si obbliga a versare la somma di € 250,00, il quinto giorno di ogni mese, alla signora oltre ad € 50,00 a titolo di contributo forfettario per Pt_1
Per_ il pagamento della retta mensile della scuola privata, frequentata da . Il contributo di 50 € verrà
rivalutato nel mese di settembre 2020, e il sig. GA si impegna a contribuire in misura maggiore
Pag. 3 a 6 qualora la sua condizione lavorativa dovesse migliorare rispetto allo stato attuale. Per tutte le altre spese straordinarie, le parti, in relazione alla loro natura, considerano.....”
Che i ricorrenti intendono mantenere ferme le condizioni sopra esposte ad eccezione del contributo posto a carico del sig. GA per il mantenimento della minore che concordano nella misura di €
450,00 m ensili da versarsi il quinto giorno di ogni mese, alla signora Le parti precisano Pt_1
che detto importo comprende la mensa scolastica. Le parti concordano che, nei mesi di luglio e agosto, durante i quali la minore non usufruisce del servizio mensa scolastica, l'importo mensile forfettario di euro 40,00 – corrispondente al valore medio dei pasti non fruiti – sarà destinato a costituire un fondo spese da utilizzare per le eventuali spese straordinarie relative alla minore. I
ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi della
Per_ minore . Per quanto sopra esposto, le parti come sopra rappresentate e difese, congiuntamente
Per_ chiedono l' accoglimento delle seguenti conclusioni: Affido condiviso della figlia minore, , nata a Cagliari, il 4 ottobre 2015, che seppure affidata congiuntamente, ad entrambi i genitori, avrà la residenza anagrafica prevalente, presso la casa familiare materna, sita in Cagliari, via San
Saturnino, n.58 B. I genitori provvederanno alla cura, all'educazione ed all'istruzione della minore figlia, che manterrà con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Il padre terrà con sé la figlia minore, in coincidenza di due fine settimana al mese, secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 10,00 del sabato e fino alle 20,00,(d'estate alle ore 21,00), della domenica seguente, oltre al martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle 20,00, (d'estate alle ore 21,00) della stessa giornata. Nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, in coincidenza del martedì o del giovedì, starà con il padre dall'uscita di scuola e fino alla mattina seguente, quando sarà il padre a farsi carico di accompagnare la figlia all'ingresso di scuola. Con riferimento alle vacanze estive il padre trascorrerà con la minore, quindici giorni, non consecutivi, cosi suddivisi: 4
giorni, nel mese di luglio, 7 nel mese di agosto e 4 nel mese di settembre di ogni anno. Detto periodo
Pag. 4 a 6 dovrà essere comunicato entro il 15 maggio, di ogni anno, in modo che le parti possano pianificare le rispettive ferie. Si ritiene che in relazione alla volontà della bambina, le modalità di visita saranno gradualmente aumentate e che ciascun genitore, possa tenere presso di sé la minore, per un periodo anche consecutivo di 15, salva la comunicazione telefonica quotidiana, obbligatoria da parte del genitore al momento collocatario. Le festività pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
saranno trascorse dalla minore, con i genitori, secondo il principio dell'alternanza, di anno in anno.
Durante le festività natalizie osserveranno la seguente turnazione: la notte della vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno del 26, secondo il principio dell'alternanza, iniziando il padre, oltre a un periodo di tre giorni consecutivi, dal 27 al 30 dicembre, dal 2 gennaio al 5 gennaio,
il 31 dicembre e il 1 gennaio secondo il principio dell'alternanza e lo stesso per il 6 gennaio. Le parti si impegnano negli anni a seguire, ad aumentare gradualmente le modalità di visita, nel rispetto delle
Per_ esigenze e volontà della piccola , seguendo, in tal modo e sempre con il principio dell'alternanza, le modalità di visita ordinarie, ossia, la vigilia con un genitore e il giorno di Natale
con l'altro. La minore trascorrerà, inoltre, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, anche se lo stesso dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore, senza possibilità
di recupero del giorno. Tutte le suddette modalità, relative alla regolamentazione del diritto di visita della minore, saranno soggette ad eventuali variazioni, concertate tra le parti e in ogni caso saranno
Per_ adattate alle esigenze e ai tempi della piccola . Il compleanno della minore, sarà festeggiato,
congiuntamente o disgiuntamente, con i genitori, e comunque facendo in modo che la stessa,
trascorra, metà della giornata, con ciascun genitore, nell'impossibilità di festeggiarlo con entrambi.
A titolo di contributo di mantenimento il signor GA si obbliga a versare la somma di € 450,00,
comprensivo della mensa scolastica, il quinto giorno di ogni mese, alla signora oltre al 50% Pt_1
delle spese straordinarie. Le parti concordano che, nei mesi di luglio e agosto, durante i quali la minore non usufruisce del servizio mensa scolastica, l'importo mensile forfettario di euro 40,00 –
corrispondente al valore medio dei pasti non fruiti – sarà destinato a costituire un fondo spese da
Pag. 5 a 6 utilizzare per le eventuali spese straordinarie relative alla minore. I ricorrenti dichiarano che le
Per_ condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi della minore .”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Cagliari del 14/02/2020 nel procedimento
R.G. n. 6877/2019,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 03/12/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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