Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 133
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancato deposito atto impugnato

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 18 comma 4 del d.lgs. 546/92, poiché la mancata produzione dell'atto impugnato rende incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, quale l'oggetto della domanda, e impedisce al giudice di valutare la questione di giurisdizione sollevata dalla resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 133
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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