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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF SE, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3675/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplifica - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4490/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/7/2025 Ricorrente_1 srl impugnava nei confronti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione il fermo amministrativo per l'importo di €. 31.220,04 iscritto sul proprio veicolo Targa_1modello jeep KLJEZCUK5HD1A targato lamentando l'impignorabilità del bene in quanto strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, chiedendo la cancellazione del fermo.
In data 7/11/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo in ordine al difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle non afferenti tributo e in ordine alla non strumentalità del bene pignorato. Chiedeva quindi declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2/12/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la ricorrente non ha versato in atti il provvedimento impugnato.
La costituzione in giudizio del ricorrente è disciplinata nell'art. 22 del d.lgs. 546/92 il quale recita al primo comma che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato
o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.
Tale disciplina non prevede che, a pena di inammissibilità, debba essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita l'atto impugnato. Il deposito dell'atto impugnato è infatti disciplinato al comma 4 del medesimo articolo che recita “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.
Pur dovendo interpretare i casi di inammissibilità in senso restrittivo attesa la sanzione processuale fortemente pregiudizievole per il ricorrente, nel caso di specie la resistente ha sollevato una altrettanto significativa questione di carenza di giurisdizione risolvibile solo con l'analisi dell'atto impugnato, questione rispetto alla quale la ricorrente non ha controdedotto in alcun modo privando il giudice della possibilità di individuare l'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del d.lgs. 546/92.
Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 18 comma 4 del d.lgs. 546/92 essendo assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 quale l'oggetto della domanda.
Segue la condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in ragione del valore della causa
€ 3.000,00 a favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 a favore dell'Ufficio resistente.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
PP AF LI ON
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF SE, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3675/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplifica - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4490/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/7/2025 Ricorrente_1 srl impugnava nei confronti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione il fermo amministrativo per l'importo di €. 31.220,04 iscritto sul proprio veicolo Targa_1modello jeep KLJEZCUK5HD1A targato lamentando l'impignorabilità del bene in quanto strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, chiedendo la cancellazione del fermo.
In data 7/11/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo in ordine al difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle non afferenti tributo e in ordine alla non strumentalità del bene pignorato. Chiedeva quindi declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2/12/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la ricorrente non ha versato in atti il provvedimento impugnato.
La costituzione in giudizio del ricorrente è disciplinata nell'art. 22 del d.lgs. 546/92 il quale recita al primo comma che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato
o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.
Tale disciplina non prevede che, a pena di inammissibilità, debba essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita l'atto impugnato. Il deposito dell'atto impugnato è infatti disciplinato al comma 4 del medesimo articolo che recita “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.
Pur dovendo interpretare i casi di inammissibilità in senso restrittivo attesa la sanzione processuale fortemente pregiudizievole per il ricorrente, nel caso di specie la resistente ha sollevato una altrettanto significativa questione di carenza di giurisdizione risolvibile solo con l'analisi dell'atto impugnato, questione rispetto alla quale la ricorrente non ha controdedotto in alcun modo privando il giudice della possibilità di individuare l'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del d.lgs. 546/92.
Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 18 comma 4 del d.lgs. 546/92 essendo assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 quale l'oggetto della domanda.
Segue la condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in ragione del valore della causa
€ 3.000,00 a favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 a favore dell'Ufficio resistente.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
PP AF LI ON