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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2328/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 ottobre 2024 da parte di: nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Gabrielli ( , C.F._1 C.F._2
numero di fax 0532 416175 e indirizzo PEC: ), con studio in Email_1
Ferrara, via San Romano 84, in forza di mandato in atti, congiuntamente all'Avv. Daniela Bizzotto, con studio in Lido degli Estensi, via Ancona 111/e (C.F. numero di fax 0532 C.F._3
416175 e indirizzo PEC: ), quale procuratore nonché Email_2
domiciliataria di nata a [...] il [...] residente a [...]
Mandura 39/a ( ), in forza di mandato in atti, con dichiarazione delle CodiceFiscale_4
procuratrici di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L.
112/08 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11
D.M. 17.07.08 agli indirizzi di PEC o di FAX suindicati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) la minore viene affidata congiuntamente ai due genitori, che dovranno curarne l'educazione e l'istruzione, con collocamento e residenza presso la madre;
2) in ragione della tenera età della bambina, di appena 1 anno, si prevede che fino al compimento del terzo anno di età della minore, il padre potrà visitare la piccola, un pomeriggio la settimana (indicato nella giornata del giovedì, ma che potrà variare, previo adeguato preavviso alla madre), dalle ore 18,00 circa ( a seconda dell'orario di fine lavoro del sig. alle ore 20,00, presso l'abitazione della sig.ra oltre al Parte_1 CP_1
pomeriggio del sabato, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 o, in alternativa ( previo accordo tra i genitori) la domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,30; 3) dal compimento dell'età di 3 anni della bambina, il padre potrà vedere la bambina un pomeriggio alla settimana, col medesimo orario dalle ore 18,00 alle ore 20,00, oltre al pernottamento del sabato sera a week end alterni, dalle ore 16,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
la settimana in cui non terrà la bambina il sabato sera, potrà vederla due pomeriggi la settimana con lo stesso orario, indicati nei giorni di mercoledì e venerdì ( salvo diverso accordo tra i genitori); 4) a partire dal compimento dei tre anni di età della piccola, durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà la Vigilia ed il Natale con un genitore e fine anno e
Capodanno con l'altro, ad anni alterni, e così anche l'Epifania; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio di alternanza;
la festa della mamma e del papà ed i rispettivi compleanni verranno trascorsi coi rispettivi genitori;
il compleanno della minore possibilmente assieme, o, in caso di disaccordo, alternando di anno in anno la presenza della minore tra mattina/ pomeriggio e tardo pomeriggio/ pernotto;
5) a partire dai tre anni, durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per 7 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio;
6) il padre si obbliga a versare assegno mensile di mantenimento dell'importo di € 350,00, soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT, da versare alla madre entro e non oltre il giorno 15 del mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore, a partire dal corrente mese di Ottobre;
7) il padre, inoltre, si impegna a pagare il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, secondo il protocollo del Tribunale di Ferrara, ovvero: senza preventivo accordo: a) mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, tickets sanitari e farmaci prescritti dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) scolastiche : tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica;
c) extrascolastiche: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di € 400,00 all'anno per ciascun figlio ( l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente); previo accordo: a) mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
b) scolastiche: tasse scolastiche istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) extrascolastiche: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature per il superamento del tetto di € 400,00 annui per ciascun figlio;
baby sitter, viaggi e vacanze. 8) ciascun genitore rimborserà all'altro la quota del 50% entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione dello scontrino di pagamento. 9) la madre percepirà l'Assegno Unico;
10) le spese legali necessarie per il presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 29 novembre 2024.
In data 20 e 25 novembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 4 dicembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2328/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 ottobre 2024 da parte di: nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Gabrielli ( , C.F._1 C.F._2
numero di fax 0532 416175 e indirizzo PEC: ), con studio in Email_1
Ferrara, via San Romano 84, in forza di mandato in atti, congiuntamente all'Avv. Daniela Bizzotto, con studio in Lido degli Estensi, via Ancona 111/e (C.F. numero di fax 0532 C.F._3
416175 e indirizzo PEC: ), quale procuratore nonché Email_2
domiciliataria di nata a [...] il [...] residente a [...]
Mandura 39/a ( ), in forza di mandato in atti, con dichiarazione delle CodiceFiscale_4
procuratrici di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L.
112/08 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11
D.M. 17.07.08 agli indirizzi di PEC o di FAX suindicati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) la minore viene affidata congiuntamente ai due genitori, che dovranno curarne l'educazione e l'istruzione, con collocamento e residenza presso la madre;
2) in ragione della tenera età della bambina, di appena 1 anno, si prevede che fino al compimento del terzo anno di età della minore, il padre potrà visitare la piccola, un pomeriggio la settimana (indicato nella giornata del giovedì, ma che potrà variare, previo adeguato preavviso alla madre), dalle ore 18,00 circa ( a seconda dell'orario di fine lavoro del sig. alle ore 20,00, presso l'abitazione della sig.ra oltre al Parte_1 CP_1
pomeriggio del sabato, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 o, in alternativa ( previo accordo tra i genitori) la domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,30; 3) dal compimento dell'età di 3 anni della bambina, il padre potrà vedere la bambina un pomeriggio alla settimana, col medesimo orario dalle ore 18,00 alle ore 20,00, oltre al pernottamento del sabato sera a week end alterni, dalle ore 16,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
la settimana in cui non terrà la bambina il sabato sera, potrà vederla due pomeriggi la settimana con lo stesso orario, indicati nei giorni di mercoledì e venerdì ( salvo diverso accordo tra i genitori); 4) a partire dal compimento dei tre anni di età della piccola, durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà la Vigilia ed il Natale con un genitore e fine anno e
Capodanno con l'altro, ad anni alterni, e così anche l'Epifania; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio di alternanza;
la festa della mamma e del papà ed i rispettivi compleanni verranno trascorsi coi rispettivi genitori;
il compleanno della minore possibilmente assieme, o, in caso di disaccordo, alternando di anno in anno la presenza della minore tra mattina/ pomeriggio e tardo pomeriggio/ pernotto;
5) a partire dai tre anni, durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per 7 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio;
6) il padre si obbliga a versare assegno mensile di mantenimento dell'importo di € 350,00, soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT, da versare alla madre entro e non oltre il giorno 15 del mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore, a partire dal corrente mese di Ottobre;
7) il padre, inoltre, si impegna a pagare il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, secondo il protocollo del Tribunale di Ferrara, ovvero: senza preventivo accordo: a) mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, tickets sanitari e farmaci prescritti dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) scolastiche : tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica;
c) extrascolastiche: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di € 400,00 all'anno per ciascun figlio ( l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente); previo accordo: a) mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
b) scolastiche: tasse scolastiche istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) extrascolastiche: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature per il superamento del tetto di € 400,00 annui per ciascun figlio;
baby sitter, viaggi e vacanze. 8) ciascun genitore rimborserà all'altro la quota del 50% entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione dello scontrino di pagamento. 9) la madre percepirà l'Assegno Unico;
10) le spese legali necessarie per il presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 29 novembre 2024.
In data 20 e 25 novembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 4 dicembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri