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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5818/2018
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5818/2018
Oggi 30 ottobre 2025, alle ore 09:10, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per l'avv. LUCENTI CHIARA, oggi sostituito dall'avv. Luigi Parte_1
Giocolano.
Per (GIA' CP_1 Parte_2 Controparte_2
l'avv. NG GI oggi sostituito dall'avv. Federica Fantauzzo.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e verbali. L'avv. Fantauzzo insiste in particolare sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 1 di 6 N. R.G. 5818/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5818/2018 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. LUCENTI CHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(GIA' Controparte_3 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
NG GI giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello Studio dell'Avv. Raffaele De Vita, in 96100 Siracusa (SR) al Corso
Gelone n. 83.
pagina 2 di 6 CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del novembre 2018 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso in data 31/08/2018 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 60.837,07 in favore di chiedendone Controparte_3
la revoca.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta eccependo, in via preliminare, la tardività
della spiegata opposizione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile per tardività della sua proposizione.
Orbene, è noto che l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a quaranta giorni.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a in data Parte_1
26.09.2018 mediante ritiro presso l'ufficio postale coma da ricevuta allegata da parte opposta e l'opposizione è stata notificata tramite pec in data 7.11.2018 pertanto oltre il termine di cui all'art. 641
c.p.c. che scadeva il 5.11.2018.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è legittima solo quando viene accertata l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e quando viene provato - da parte dell'opponente - che a causa di quella irregolarità egli,
nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione non potendo,
pagina 3 di 6 pertanto, proporre una tempestiva opposizione" (Cass. 15175 del 12 maggio 2022).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, poiché ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Considerata la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare ultroneo l'esame delle questioni di merito. Infatti, "l'inammissibilità dell'opposizione determina l'impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale" (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25
giugno 2009, n. 8280 in Giustizia a Milano 2009, 7-8 56).
La domanda di parte opponente di declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo va pertanto dichiarata inammissibile e rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va quindi integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi
(nulla per la fase istruttoria in quanto non espletata), tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della pronuncia in rito.
Nel caso in esame risulta, altresì, applicabile l'art. 96, co. 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45,
comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Il Tribunale ritiene che la parte opponente abbia effettivamente agito quantomeno con colpa grave.
Agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa o resistere a quella pagina 4 di 6 avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
Nel caso di specie l'opponente ha proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva e, a fronte dell'eccezione di controparte, non ha dedotto nulla in merito a tale tardività.
Tali ragioni di inammissibilità dell'opposizione sono evidenti, derivano da princìpi giuridici pacifici e non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.
Parte opponente ha, dunque, tenuto un contegno processuale connotato (almeno) da colpa grave e va, di conseguenza, condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta, in quanto inammissibile, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1753/2018 del Tribunale di Siracusa;
2) Condanna l'opponente alla refusione, in favore di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 4.217,00;
3) Condanna altresì parte opponente, al pagamento in favore di in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo di € 421,00 ex art. 96, comma
3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 30/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5818/2018
Oggi 30 ottobre 2025, alle ore 09:10, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per l'avv. LUCENTI CHIARA, oggi sostituito dall'avv. Luigi Parte_1
Giocolano.
Per (GIA' CP_1 Parte_2 Controparte_2
l'avv. NG GI oggi sostituito dall'avv. Federica Fantauzzo.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e verbali. L'avv. Fantauzzo insiste in particolare sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 1 di 6 N. R.G. 5818/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5818/2018 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. LUCENTI CHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(GIA' Controparte_3 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
NG GI giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello Studio dell'Avv. Raffaele De Vita, in 96100 Siracusa (SR) al Corso
Gelone n. 83.
pagina 2 di 6 CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del novembre 2018 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso in data 31/08/2018 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 60.837,07 in favore di chiedendone Controparte_3
la revoca.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta eccependo, in via preliminare, la tardività
della spiegata opposizione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile per tardività della sua proposizione.
Orbene, è noto che l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a quaranta giorni.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a in data Parte_1
26.09.2018 mediante ritiro presso l'ufficio postale coma da ricevuta allegata da parte opposta e l'opposizione è stata notificata tramite pec in data 7.11.2018 pertanto oltre il termine di cui all'art. 641
c.p.c. che scadeva il 5.11.2018.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è legittima solo quando viene accertata l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e quando viene provato - da parte dell'opponente - che a causa di quella irregolarità egli,
nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione non potendo,
pagina 3 di 6 pertanto, proporre una tempestiva opposizione" (Cass. 15175 del 12 maggio 2022).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, poiché ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Considerata la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare ultroneo l'esame delle questioni di merito. Infatti, "l'inammissibilità dell'opposizione determina l'impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale" (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25
giugno 2009, n. 8280 in Giustizia a Milano 2009, 7-8 56).
La domanda di parte opponente di declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo va pertanto dichiarata inammissibile e rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va quindi integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi
(nulla per la fase istruttoria in quanto non espletata), tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della pronuncia in rito.
Nel caso in esame risulta, altresì, applicabile l'art. 96, co. 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45,
comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Il Tribunale ritiene che la parte opponente abbia effettivamente agito quantomeno con colpa grave.
Agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa o resistere a quella pagina 4 di 6 avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
Nel caso di specie l'opponente ha proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva e, a fronte dell'eccezione di controparte, non ha dedotto nulla in merito a tale tardività.
Tali ragioni di inammissibilità dell'opposizione sono evidenti, derivano da princìpi giuridici pacifici e non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.
Parte opponente ha, dunque, tenuto un contegno processuale connotato (almeno) da colpa grave e va, di conseguenza, condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta, in quanto inammissibile, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1753/2018 del Tribunale di Siracusa;
2) Condanna l'opponente alla refusione, in favore di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 4.217,00;
3) Condanna altresì parte opponente, al pagamento in favore di in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo di € 421,00 ex art. 96, comma
3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 30/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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