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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Elisa Bertillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1511 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Angelo BELLAROBA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2021, la ricorrente in epigrafe indicata, docente dipendente del , premesso di aver ottenuto Controparte_1 con sentenza d l riconoscimento del diritto di percepire integralmente lo stipendio tabellare senza la trattenuta dell'indennità integrativa speciale per il periodo di lavoro svolto all'estero, con condanna alla restituzione delle somme sottratte, ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della somma dovuta al lordo delle trattenute previdenziali e che, invece, ha eseguito trattenute previdenziali pari ad euro 3.033,00, come si evince dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione (cfr. doc. n. 2) e dal cedolino di settembre 2021 (cfr. doc. n. 3). Ha pertanto chiesto al Tribunale di: «DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad
€3.033,00.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €3.033,00 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €3.033,00 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
- CONDANNARE l'Amministrazione, in combinato disposto degli artt. 19 e 23 D. Lgs. n. 219/52, a corrispondere all'erario la somma di €3.033,00, pari alle trattenute previdenziali illegittimamente operate. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario».
1.1. Il regolarmente intimato, Controparte_1 restava contumace.
2. Stante la domanda di condanna del convenuto al pagamento del datore di lavoro delle trattenute previdenziali illegittimamente operate, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con ex art. 102 c.p.c. L' si è costituito e ha chiesto di «ove fondata la pretesa della ricorrente, CP_2 CP_2 accertare l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi di legge nei confronti dell' resistente;
CP_2 condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze del giudizio. Spese come per legge».
3. La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
4. Deve innanzitutto premettersi che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti del , il Tribunale di Roma ha emesso sentenza del 24 novembre 2016, n. CP_3 10193/2016 del s tenore: «dichiara l'illegittimità della trattenuta operata sullo stipendio di importo pari alla IIS a decorrere dall'1/12/015 per l'a.s. 2015/2016; dichiara il diritto a percepire l'intero stipendio tabellare ivi compresa l'IIS conglobata nello stipendio sino al 31/8/019, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo dall'1/12/015 per euro 538,30 mensili ed al pagamento dell'intero stipendio comprensivo di detto importo per tredici mesi a decorrere dal primo mese successivo a quello in cui la trattenuta non è più operata fino al 31/8/019, il tutto oltre interessi dalle scadenze al saldo». Il , tramite il competente Ufficio della Ragioneria dello Stato, ha eseguito la detta CP_3 sentenza liquidando alla ricorrente l'importo di euro 24.169,09 e trattenendo l'importo di euro 3.033,00 quale quota contributiva. La ricorrente chiede quindi con il presente giudizio accertarsi l'illegittimità di tale trattenuta previdenziale, stante il combinato disposto degli art. 19 e 23 L. n. 218 del 1952. Ebbene, ritiene il Giudice che tale secondo giudizio genererebbe una duplicazione del titolo giudiziale, ben potendo la ricorrente procedere ad esecuzione forzata già in forza della prima pronuncia del Tribunale di Roma. Invero se, come condivisibilmente ribadito più volte dalla Suprema Corte (ex multis Cass 21768/19; idem 13612/25) non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed assoluto ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, tuttavia «la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015)». Nella specie, la ricorrente, a fronte del parziale pagamento del e in presenza di un CP_1 titolo esecutivo giudiziale, che quantifica in maniera puntuale l'importo spettante, avrebbe dovuto
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proporre atto di precetto per la differenza, lasciando al la scelta di pagare l'importo residuo CP_3 fissato dal giudice (e riportato nel precetto) o proporre opposizione a precetto contestando il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per l'importo residuo in virtù dell'obbligo del datore di lavoro di trattenere la quota di contributi a carico del datore di lavoro. In quella sede dunque, davanti al giudice dell'esecuzione deputato ad interpretare, ove necessario (stante, nella specie, l'esatta determinazione dell'importo), la portata dell'obbligo giudiziale da eseguire, sarebbe stata affrontata la questione del diritto o meno del datore di lavoro di trattenere la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore alla luce degli artt. 19 e 23 L. n. 218 del 1952, senza il rischio di duplicare i titoli esecutivi. Orbene in presenza di tale specifico procedimento, finalizzato a dare completa esecuzione al dictum giudiziale anche attraverso l'interpretazione dello stesso, non si ravvisa un interesse, giuridicamente rilevante, della parte a dotarsi di un secondo titolo esecutivo giudiziale, stante l'esatta quantificazione del capo di condanna contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma, ben potendo la ricorrente agire in sede esecutiva per l'esatto adempimento del puntuale capo di condanna contenuto nella originaria sentenza, evitando un proliferarsi inutile di giudizi e di potenziali titoli esecutivi. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
6. La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sulla questione al vaglio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Civitavecchia, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Bertillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Elisa Bertillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1511 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Angelo BELLAROBA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2021, la ricorrente in epigrafe indicata, docente dipendente del , premesso di aver ottenuto Controparte_1 con sentenza d l riconoscimento del diritto di percepire integralmente lo stipendio tabellare senza la trattenuta dell'indennità integrativa speciale per il periodo di lavoro svolto all'estero, con condanna alla restituzione delle somme sottratte, ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della somma dovuta al lordo delle trattenute previdenziali e che, invece, ha eseguito trattenute previdenziali pari ad euro 3.033,00, come si evince dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione (cfr. doc. n. 2) e dal cedolino di settembre 2021 (cfr. doc. n. 3). Ha pertanto chiesto al Tribunale di: «DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad
€3.033,00.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €3.033,00 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €3.033,00 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
- CONDANNARE l'Amministrazione, in combinato disposto degli artt. 19 e 23 D. Lgs. n. 219/52, a corrispondere all'erario la somma di €3.033,00, pari alle trattenute previdenziali illegittimamente operate. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario».
1.1. Il regolarmente intimato, Controparte_1 restava contumace.
2. Stante la domanda di condanna del convenuto al pagamento del datore di lavoro delle trattenute previdenziali illegittimamente operate, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con ex art. 102 c.p.c. L' si è costituito e ha chiesto di «ove fondata la pretesa della ricorrente, CP_2 CP_2 accertare l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi di legge nei confronti dell' resistente;
CP_2 condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze del giudizio. Spese come per legge».
3. La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
4. Deve innanzitutto premettersi che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti del , il Tribunale di Roma ha emesso sentenza del 24 novembre 2016, n. CP_3 10193/2016 del s tenore: «dichiara l'illegittimità della trattenuta operata sullo stipendio di importo pari alla IIS a decorrere dall'1/12/015 per l'a.s. 2015/2016; dichiara il diritto a percepire l'intero stipendio tabellare ivi compresa l'IIS conglobata nello stipendio sino al 31/8/019, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo dall'1/12/015 per euro 538,30 mensili ed al pagamento dell'intero stipendio comprensivo di detto importo per tredici mesi a decorrere dal primo mese successivo a quello in cui la trattenuta non è più operata fino al 31/8/019, il tutto oltre interessi dalle scadenze al saldo». Il , tramite il competente Ufficio della Ragioneria dello Stato, ha eseguito la detta CP_3 sentenza liquidando alla ricorrente l'importo di euro 24.169,09 e trattenendo l'importo di euro 3.033,00 quale quota contributiva. La ricorrente chiede quindi con il presente giudizio accertarsi l'illegittimità di tale trattenuta previdenziale, stante il combinato disposto degli art. 19 e 23 L. n. 218 del 1952. Ebbene, ritiene il Giudice che tale secondo giudizio genererebbe una duplicazione del titolo giudiziale, ben potendo la ricorrente procedere ad esecuzione forzata già in forza della prima pronuncia del Tribunale di Roma. Invero se, come condivisibilmente ribadito più volte dalla Suprema Corte (ex multis Cass 21768/19; idem 13612/25) non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed assoluto ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, tuttavia «la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015)». Nella specie, la ricorrente, a fronte del parziale pagamento del e in presenza di un CP_1 titolo esecutivo giudiziale, che quantifica in maniera puntuale l'importo spettante, avrebbe dovuto
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proporre atto di precetto per la differenza, lasciando al la scelta di pagare l'importo residuo CP_3 fissato dal giudice (e riportato nel precetto) o proporre opposizione a precetto contestando il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per l'importo residuo in virtù dell'obbligo del datore di lavoro di trattenere la quota di contributi a carico del datore di lavoro. In quella sede dunque, davanti al giudice dell'esecuzione deputato ad interpretare, ove necessario (stante, nella specie, l'esatta determinazione dell'importo), la portata dell'obbligo giudiziale da eseguire, sarebbe stata affrontata la questione del diritto o meno del datore di lavoro di trattenere la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore alla luce degli artt. 19 e 23 L. n. 218 del 1952, senza il rischio di duplicare i titoli esecutivi. Orbene in presenza di tale specifico procedimento, finalizzato a dare completa esecuzione al dictum giudiziale anche attraverso l'interpretazione dello stesso, non si ravvisa un interesse, giuridicamente rilevante, della parte a dotarsi di un secondo titolo esecutivo giudiziale, stante l'esatta quantificazione del capo di condanna contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma, ben potendo la ricorrente agire in sede esecutiva per l'esatto adempimento del puntuale capo di condanna contenuto nella originaria sentenza, evitando un proliferarsi inutile di giudizi e di potenziali titoli esecutivi. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
6. La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sulla questione al vaglio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Civitavecchia, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Bertillo
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