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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 571/2021 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
AR il 18/4/53 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via San Filippo Bianchi n. 60 is. 304 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CRISAFULLI TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Guadagnino Angelo, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.02.2021 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 26.02.2018 per essere sottoposto ad accertamento sanitario il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del
100% per veder riconosciuto il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dell'handicap ex lege 104/92; che la Commissione Medica, in data 22/8/2018 lo sottoponeva a visita medico - collegiale, all'esito della quale la riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88-
Percentuale 50%; inoltre, non veniva riconosciuto l'handicap grave ex art.3 comma 3 ex lege 104/92; che pertanto aveva depositato in data 30.11.2018 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG 3784/2018, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario tale da determinare l'invalidità nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, o in via subordinata, per il periodo in cui il ricorrente era immobilizzato e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, oltre i benefici della L.104/92; che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. , riconosceva l'invalidità Persona_1
civile nella misura del 65% a decorrere dalla domanda amministrativa, senza i benefici dell'articolo 3 comma 3 Legge 104/92.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento per il periodo di immobilità assoluta avuta nell'occasione del ricovero presso l'Ospedale Piemonte, dal 18/01/2018 al
09/02/2018, e i successivi sei mesi necessari per la riabilitazione, nonché il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3 comma 1 e 3 della L. 104/1992 con condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
riconosciuta, comprensiva di ratei arretrati, ed interessi e rivalutazione come per
2 legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07.06.2022 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previa nomina di CTU diverso dalla prima fase.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 e il D.P. n. 50 del 2022.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato, Dott. , ha infatti chiaramente illustrato Persona_2
al giudicante la condizione clinica di , descrivendo Parte_1 dettagliatamente le patologie da cui lo stesso risulta affetto, “Il signor Parte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, in via
[...]
Umberto I n. 211/A, di professione pensionato, a mio giudizio, in funzione delle considerazioni sopra riportate, deve essere considerato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art.
9 DL 509/88), percentuale 67%, ai sensi di legge, a decorrere dal 26 febbraio
2018.
In virtù di quanto sopra esposto si ritiene, inoltre, che il signor Parte_1
sia da considerare anche persona portatrice di handicap ai sensi
[...]
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, a decorrere dal 26 febbraio 2018.”
(cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, sono state tuttavia oggetto di contestazione atteso che il consulente ha omesso di considerare alcuni documenti, pur ritualmente prodotti da parte ricorrente nella fase di ATPO.
A seguito di richiesta di chiarimenti, il CTU precisava di non aver avuto accesso a tale documentazione al momento dell'espletamento dell'incarico
3 Sulla base dei nuovi accertamenti depositati in atti, il consulente ha poi proceduto a nuova valutazione, riconoscendo che: “Il signor , nato a [...]
IO RE (ME) il 18 aprile 1953 ed ivi residente, in via Umberto I n. 211/A, di professione pensionato, a mio giudizio, in funzione delle considerazioni sopra riportate, deve essere considerato invalido con diritto alla indennità di accompagnamento, ai sensi di legge, nel periodo dal 9 febbraio 2018 al 7 marzo
2018.”
Le conclusioni del CTU, dunque, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è stato soggetto Parte_1
invalido con necessità di assistenza continua nel periodo dal 9.02.2018 al
07.03.2018.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della
4 prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 18.02.2021 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che possedeva il requisito Parte_1 sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo dal 9.02.2018 al 07.03.2018;
- Dichiara che è soggetto invalido nella Parte_1
misura del 67% a decorrere dal 26 febbraio 2018.
- Dichiara che è persona portatrice di Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, a decorrere dal 26 febbraio 2018.
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 6 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
5 (dott. Carmelo Proiti)
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