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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2024, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3933/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Setragno Mario del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Setragno Mario del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Balzola (AL) il 23/06/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 05/02/2007 e 13/10/2010, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Balzola (AL) il 23/06/2007, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2007 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'affidamento dei figli e sarà condiviso fra entrambi i genitori con la Per_1 Per_2 collocazione dei minori presso la madre, che individuerà altro idoneo immobile ove trasferirsi nel termine ultimo di mesi due;
pagina 2 di 4 2. il padre potrà tenere con sé i figli per due weekend al mese, alternati, dal venerdì sera 18:00 alla domenica sera 21:30, oltre che dal mercoledì al giovedì nella settimana in cui i predetti passeranno il weekend con la madre e solo il mercoledì nella settimana in cui invece trascorreranno il weekend con il padre;
durante le vacanze estive trascorreranno il mese di agosto con il padre per 15 giorni in alternanza con la madre, o la prima o la seconda metà del mese, con l'impegno per i coniugi di comunicare la località di vacanza e decidere il periodo di competenza entro il 15 del mese di giugno. Per quanto attiene ai mesi di giugno e luglio quando i minori non frequenteranno la scuola, di anno in anno i genitori concorderanno se affidarli ai centri estivi, ai nonni o un'altra soluzione alternativa;
le vacanze di Pasqua saranno trascorse con ciascun genitore per un periodo equivalente. Le vacanze di Natale saranno trascorse dai minori seguendo il criterio dell'alternanza tra i genitori come segue: dal 25/12 mattina al 31/12 mattina con uno e d al 31/12 pomeriggio al
6/01 sera con l'altro, ad anni alternati;
3. il padre concorrerà al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi 140,00 € mensili, somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla madre a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei minori. Rimborserà inoltre il 50% delle spese straordinarie, secondo la definizione fornita dal Protocollo del Tribunale di Vercelli. Gli assegni familiari (assegno unico), attualmente nella misura di € 460,00 verranno percepiti interamente dalla madre. Qualora per interventi di politica fiscale l'importo dell'assegno unico venga ridotto, l'assegno di mantenimento a carico del padre verrà aumentato nella misura equivalente. A decorrere dal 1.03.2027 l'assegno di mantenimento verrà in ogni caso aumentato ad € 700,00 (sempre comprensivo dell'assegno unico) e da tale data ricomincerà a calcolarsi l'adeguamento ISTAT;
4. fatto salvo quanto sopra e quanto specificato al punto che segue, i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e che non sussistono, pertanto, le condizioni per la richiesta di assegni di mantenimento tra di essi;
5. a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti si obbliga a trasferire Parte_2
a il quale si obbliga ad acquistare, la piena proprietà della sua quota (1/2) Parte_1 delle seguenti unità immobiliari, così censite al Catasto Edilizio Urbano:
- NCEU foglio 11 numero 236 sub 1 via Cavour n.75 Piano T -1 Categoria C/2 Classe U -
Cons. 40 m2 Rendita €. 61,97 e NCEU foglio 11 numero 236 sub 2 via Cavour n.75 Piano
T Categoria C/6 Classe U - Cons. 13 m2 Rendita €. 36,93;
- NCEU foglio 11 numero 233 sub 1 e 234 sub 1 -graffati via Cavour n.53, Piano T -1
Categoria A4 - Classe 1 vani 5 Rendita €. 162,68;
6. si dà atto che a fronte del futuro trasferimento della quota di proprietà delle unità immobiliari di cui al punto precedente, si accolla, a decorrere dalla rata Parte_1 scadente nel mese di dicembre 2024 l'intero debito residuo del mutuo di originari € 49.800,00 concesso dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino oltre quelli futuri derivanti dal trasferimento sopra disciplinato, impegnandosi a tenere indenne e mallevare la moglie da qualsiasi ulteriore richiesta dell'istituto mutuante, ivi espressamente comprese le spese connesse al trasferimento dell'immobile;
7. si dà atto che il trasferimento immobiliare relativo alle predette unità avverrà a semplice richiesta ed a spese di avanti al Notaio indicato da quest'ultimo Parte_1 individuato entro e non oltre il termine del 31.01.2025. Il suddetto trasferimento immobiliare sarà in regime di esenzione ed avrà le agevolazioni fiscali in materia di pagina 3 di 4 separazione dei coniugi, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, modificato a seguito della sentenza Corte Costituzionale del 10.05.1999 n.154;
8. si dà atto che a fronte della cessione dei sopra riportati immobili, ed a definitivo conguaglio per la definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, verserà a Parte_1 la somma di complessivi €10.000,00 (diecimila/00), di cui € 5.000,00 Parte_2
(cinquemila/00) entro il 20.11.2024, rilasciandone con la firma del ricorso, la RA
, ampia e definitiva quietanza, ed i restanti € 5.000,00 (cinquemila/00), in rate Pt_2 mensili di € 100,00 decorrenti dalla stipula dell'atto notarile;
9. si dà atto che le vetture e la moto intestata ai coniugi rimarranno di proprietà di ciascun intestatario;
10. i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito tutte le altre questioni di carattere economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto previsto al punto 8 che precede;
11. si dà atto che i coniugi si concedono sin da ora, ove necessario, reciproco assenso al rilascio o al rinnovo di documento valido per l'espatrio e concordano di sostenere le spese di assistenza legale nel presente giudizio nella misura del 50% ciascuno, ferma la solidarietà passiva.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3933/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Setragno Mario del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Setragno Mario del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Balzola (AL) il 23/06/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 05/02/2007 e 13/10/2010, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Balzola (AL) il 23/06/2007, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2007 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'affidamento dei figli e sarà condiviso fra entrambi i genitori con la Per_1 Per_2 collocazione dei minori presso la madre, che individuerà altro idoneo immobile ove trasferirsi nel termine ultimo di mesi due;
pagina 2 di 4 2. il padre potrà tenere con sé i figli per due weekend al mese, alternati, dal venerdì sera 18:00 alla domenica sera 21:30, oltre che dal mercoledì al giovedì nella settimana in cui i predetti passeranno il weekend con la madre e solo il mercoledì nella settimana in cui invece trascorreranno il weekend con il padre;
durante le vacanze estive trascorreranno il mese di agosto con il padre per 15 giorni in alternanza con la madre, o la prima o la seconda metà del mese, con l'impegno per i coniugi di comunicare la località di vacanza e decidere il periodo di competenza entro il 15 del mese di giugno. Per quanto attiene ai mesi di giugno e luglio quando i minori non frequenteranno la scuola, di anno in anno i genitori concorderanno se affidarli ai centri estivi, ai nonni o un'altra soluzione alternativa;
le vacanze di Pasqua saranno trascorse con ciascun genitore per un periodo equivalente. Le vacanze di Natale saranno trascorse dai minori seguendo il criterio dell'alternanza tra i genitori come segue: dal 25/12 mattina al 31/12 mattina con uno e d al 31/12 pomeriggio al
6/01 sera con l'altro, ad anni alternati;
3. il padre concorrerà al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi 140,00 € mensili, somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla madre a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei minori. Rimborserà inoltre il 50% delle spese straordinarie, secondo la definizione fornita dal Protocollo del Tribunale di Vercelli. Gli assegni familiari (assegno unico), attualmente nella misura di € 460,00 verranno percepiti interamente dalla madre. Qualora per interventi di politica fiscale l'importo dell'assegno unico venga ridotto, l'assegno di mantenimento a carico del padre verrà aumentato nella misura equivalente. A decorrere dal 1.03.2027 l'assegno di mantenimento verrà in ogni caso aumentato ad € 700,00 (sempre comprensivo dell'assegno unico) e da tale data ricomincerà a calcolarsi l'adeguamento ISTAT;
4. fatto salvo quanto sopra e quanto specificato al punto che segue, i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e che non sussistono, pertanto, le condizioni per la richiesta di assegni di mantenimento tra di essi;
5. a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti si obbliga a trasferire Parte_2
a il quale si obbliga ad acquistare, la piena proprietà della sua quota (1/2) Parte_1 delle seguenti unità immobiliari, così censite al Catasto Edilizio Urbano:
- NCEU foglio 11 numero 236 sub 1 via Cavour n.75 Piano T -1 Categoria C/2 Classe U -
Cons. 40 m2 Rendita €. 61,97 e NCEU foglio 11 numero 236 sub 2 via Cavour n.75 Piano
T Categoria C/6 Classe U - Cons. 13 m2 Rendita €. 36,93;
- NCEU foglio 11 numero 233 sub 1 e 234 sub 1 -graffati via Cavour n.53, Piano T -1
Categoria A4 - Classe 1 vani 5 Rendita €. 162,68;
6. si dà atto che a fronte del futuro trasferimento della quota di proprietà delle unità immobiliari di cui al punto precedente, si accolla, a decorrere dalla rata Parte_1 scadente nel mese di dicembre 2024 l'intero debito residuo del mutuo di originari € 49.800,00 concesso dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino oltre quelli futuri derivanti dal trasferimento sopra disciplinato, impegnandosi a tenere indenne e mallevare la moglie da qualsiasi ulteriore richiesta dell'istituto mutuante, ivi espressamente comprese le spese connesse al trasferimento dell'immobile;
7. si dà atto che il trasferimento immobiliare relativo alle predette unità avverrà a semplice richiesta ed a spese di avanti al Notaio indicato da quest'ultimo Parte_1 individuato entro e non oltre il termine del 31.01.2025. Il suddetto trasferimento immobiliare sarà in regime di esenzione ed avrà le agevolazioni fiscali in materia di pagina 3 di 4 separazione dei coniugi, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, modificato a seguito della sentenza Corte Costituzionale del 10.05.1999 n.154;
8. si dà atto che a fronte della cessione dei sopra riportati immobili, ed a definitivo conguaglio per la definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, verserà a Parte_1 la somma di complessivi €10.000,00 (diecimila/00), di cui € 5.000,00 Parte_2
(cinquemila/00) entro il 20.11.2024, rilasciandone con la firma del ricorso, la RA
, ampia e definitiva quietanza, ed i restanti € 5.000,00 (cinquemila/00), in rate Pt_2 mensili di € 100,00 decorrenti dalla stipula dell'atto notarile;
9. si dà atto che le vetture e la moto intestata ai coniugi rimarranno di proprietà di ciascun intestatario;
10. i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito tutte le altre questioni di carattere economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto previsto al punto 8 che precede;
11. si dà atto che i coniugi si concedono sin da ora, ove necessario, reciproco assenso al rilascio o al rinnovo di documento valido per l'espatrio e concordano di sostenere le spese di assistenza legale nel presente giudizio nella misura del 50% ciascuno, ferma la solidarietà passiva.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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