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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
UC NI Presidente rel.
TT Di BE GI
IO AN GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 699/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto:
REGOLAMENTAZIONE CONDIZIONI ESERCIZIO RESPONSABILITA'
GENITORIALE posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1 avv. NERI ROBERTA - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. BINI VALERIA - PARTE CONVENUTA -
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“Si chiede disporre:
1. affidamento esclusivo della minore alla madre;
2.riconoscimento del diritto di visita e frequentazione del padre alla minore, senza pernottamento, per almeno un pomeriggio settimanale, tenuto conto degli impegni sportivi e scolastici della minore, nonché di quelli lavorativi del padre, nonché della volontà della minore di incontrarlo;
3.Autorizzazione all'inserimento della minore nel passaporto della sola madre ed al rinnovo del documento di identità di anche in assenza del consenso paterno;
Per_1
4.Corresponsione del padre alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo mensile di € 350,00; partecipazione di entrambi i genitori in pari misura al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per , secondo le modalità ed il disposto del Per_1 relativo Protocollo, adottato dal Tribunale della Spezia il 13/12/2018; 5. Diritto
a percepire l'assegno unico solo alla Sig.ra nella misura Parte_1 dell'intero. Vittoria di spese e competenze.”
PER PARTE CONVENUTA :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, disporre le seguenti modalità di affidamento e mantenimento di : Persona_2
1. Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. Il padre, nel rispetto dei desideri e dei tempi della minore, potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina
2 oppure (in caso di impegni lavorativi del padre) fino alla domenica sera, nonché il martedì e il giovedì pomeriggio (dall'uscita da scuola alle ore 21.00, oppure, in caso di impegni lavorativi del padre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00);
3. Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento di , la somma di €200,00 mensili, Per_1 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la regolazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati della Spezia in data 13.12.2018;
4. Disporre che l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato CP_ dall' venga corrisposto integralmente alla madre e che le detrazioni fiscali
e le deduzioni ai fini RP vadano a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5. Disporre che possa trascorrere con ciascun genitore una Per_1 settimana consecutiva nel periodo estivo, purchè ciò sia compatibile con gli impegni lavorativi dei genitori, oppure in altro periodo dell'anno, qualora gli impegni scolastici di lo consentano, previo accordo tra i genitori e nel Per_1 rispetto della volontà della minore;
6. disporre che trascorra un anno la vigilia e il Natale con la madre e Per_1
Santo TE con il padre e l'anno successivo viceversa, così come un anno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo viceversa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il [...] Per_1 dalla relazione sentimentale pluriennale (dal 2007 al 2016), ora conclusa, con già padre di , da tempo maggiorenne. Controparte_1 Per_3
A tal fine la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore, evidenziandone i gravi problemi di salute (deficit visivi, disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività di grado medio e problematiche cardiopatiche) che comportano puntuali controlli periodici e costanti visite mediche, la necessità di un percorso di supporto psicologico, la sua opposizione a stare con il padre e rilevando le criticità caratteriali di quest'ultimo che rendono difficile la dinamica relazionale padre-figlia.
Si è costituito il convenuto, ammettendo le proprie criticità caratteriali e psicologiche per le quali è seguito da medico psichiatra privato, ritenute comunque non tali da influire negativamente sul rapporto con la figlia o da causare pregiudizio all'incolumità psicofisica della stessa.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sono stati disposti, ex art. 473-bis.22 c.p.c.: l'affido condiviso della minore, la sua collocazione presso la madre, un contributo del padre al mantenimento della minore quantificato nell'importo mensile di € 200,00, gli incontri di con il padre un Per_1 pomeriggio alla settimana in presenza della madre o di altri familiari ed anche liberi se rispondenti alla volontà della minore.
La lunga ed approfondita istruttoria è consistita in particolare nell'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociosanitari, che hanno preso in carico la minore per un supporto psicologico, e che sono intervenuti ad alcune delle udienze,
4 nonché nell'espletamento di CTU.
Durante il corso del giudizio si è fatto luogo anche all'ascolto della minore ex art. 473-bis.4 c.p.c. e sono stati attivati incontri assistiti, più volte interrotti a causa del rifiuto altalenante della minore di vedere il padre e sostituiti da videochiamate, rivelatesi non idonee a favorire la relazione padre-figlia.
La causa giunge ora in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e previo deposito degli atti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c.
Al termine del giudizio è incontestabile che permangono serie criticità caratteriali del convenuto significativamente influenti non solo sul rapporto padre-figlia, pregiudicato da una carenza di capacità empatica /affettiva
(intesa, come ben specificato nella relazione peritale, quale disponibilità ed interesse all'ascolto dei bisogni della minore, capacità di favorirne la soddisfazione e capacità di favorire lo sviluppo psicologico e relazionale di
), ma anche sulla capacità di condivisione della gestione della minore Per_1 con la madre, la cui adeguatezza nel ruolo genitoriale, peraltro indiscussa, è stata confermata in sede peritale.
Gli sviluppi processuali ed in particolare le risultanze della CTU portano a ritenere non attuabile, almeno per il momento, un affidamento condiviso della minore, attesa in particolare la riscontrata incapacità del di favorire CP_1 la bigenitorialità (intesa anche come la “capacità delle parti di affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture personologiche valutando la capacità di negoziazione” – cfr. relazione peritale).
Risulta dagli atti di causa che il ha sempre provveduto al CP_1 pagamento del contributo provvisoriamente disposto a titolo di mantenimento della figlia ed al rimborso della propria quota parte delle spese straordinarie;
che i pochi incontri che i pochi incontri assistiti tra padre e figlia organizzati
5 dagli stessi hanno avuto esito positivo e che non vi sono gravi motivi specifici del rifiuto della minore a stare con il padre (né alcun
Tuttavia, il come certificato dalla d.ssa Rusmini che lo ha in cura e CP_1 come rilevato anche dalla CTU d.ssa Mantovani, è soggetto affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso ed è aduso a comportamenti e reazioni infantili, ovvero aggressivi su cose, anche in presenza della figlia: significativo al riguardo è l'episodio del compleanno di
, riferito dallo stesso convenuto e in relazione al quale la psichiatra Per_1 che lo ha in cura ha riferito alla CTU che il pur riconoscendo di CP_1 aver ecceduto, non ha mai messo in discussione il proprio comportamento: “
Alla fine quando i genitori e i bambini sono andati via io sono rimasto da solo con la madre della bambina, il suo compagno, la madre del suo compagno,
l'ex moglie del suo compagno, la bimba non mi considerava ed è andata in braccio a , il compagno della madre e io non ce l'ho più fatta e ho Per_4 dato due o tre calci alle sedie, ho bestemmiato e ho chiamato mia figlia, dicendo che non mi aveva considerato…..Ho reagito così perché mia figlia non mi ha considerato” – cfr. verbale di comparizione delle parti in data
6.7.2023, nonché dichiarazioni rese alla Ctu: “Al compleanno della bimba, avevo dato i calci alla seggiola perché la bimba non mi aveva considerato”; altrettanto significativo il fatto che il fa regali alla figlia e poi li CP_1 pretende indietro se si offende perchè non li usa o se la ricorrente gli chiede contributi a spese straordinarie, pur necessarie, come evidenziato anche dai
Servizi sociali in persona della d.ssa Dell'Amico).
In sintesi, è accertato che il convenuto presenta tratti istrionici, impulsivi, ossessivi e infantili, manifesta rigidità di pensiero e difficoltà comunicative, faticando a riconoscere i propri limiti ed è risultato ancora focalizzato sul conflitto con la madre della minore, colpevolizzata di essere ostacolante nel
6 suo rapporto con la figlia.
L'ascolto della minore da parte del giudice delegato, espletato dopo il deposito della relazione peritale, ha evidenziato un suo stato psichico di agitazione e confusione, che nulla ha aggiunto ai fini del decidere (sia sufficiente al riguardo rilevare che ha, immotivatamente, riferito di Per_1 voler vedere il padre solo se e quando la porta a lezione di equitazione – cfr. verbale ud. 27.5.2025).
Per tutte le motivazioni sopra riportate, indiscussi il forte legame affettivo del padre con la minore e l'assenza di pregiudizio per l'incolumità fisica di quest'ultima, va quindi disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, Per_1 non ritenendosi rispondente all'interesse della minore neppure un affidamento condiviso con attribuzione alla della totale gestione solo Pt_1 delle questioni di principale importanza in ambito sanitario (come suggerito dalla CTU), in quanto le criticità del si appalesano e riflettono anche CP_1 sugli altri settori della vita di (si vedano i comportamenti, non Per_1 contestati, del convenuto in occasione di richiesta di consenso alle gite scolastiche, ovvero di organizzazione di eventi quali la Prima Comunione, nonché la delega di fatto alla madre della gestione dei rapporti con l'istituto scolastico nonostante la doglianza di non essere mai messo a conoscenza delle questioni relative alla minore).
La collocazione della minore presso la madre non è in discussione.
Va confermata la presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali al fine di organizzare un incontro settimanale alla presenza di un educatore, al fine di osservare e facilitare la relazione padre- figlia, pur lasciando alle parti, nel rispetto della volontà di quest'ultima, di concordare incontri liberi tradi essi, ed anche con la sorella di , alla quale la minore si è mostrata Per_1 legata da sincero e profondo affetto.
7 Non si ritiene opportuno al momento prevedere pernottamenti di con Per_1 il padre, stante il comportamento ostativo della minore, né tantomeno periodi di vacanza, pur rilevandosi che nulla osta all'ampliamento degli incontri padre-figlia (anche nei periodi di vacanze e festività) se frutto dei desideri e volontà di , previo accordo con la madre.. Per_1
I Servizi Sociali del Comune della Spezia (non risultando allo stato cambiamenti di residenza della minore) relazioneranno quadrimestralmente al
GI Tutelare sull'andamento degli incontri assistiti anche al fine di pervenire ad una completa liberalizzazione degli stessi, se del caso all'esito del percorso terapeutico già in atto del con la psichiatra, d.ssa CP_1
Rusmini, e del percorso di ausilio alla genitorialità che, anche su indicazione della CTU e degli stessi Servizi Sociali e della d.ssa che lo ha in Per_5 cura, viene invitato ad intraprendere presso i Servizi Consultoriali competenti territorialmente (dandosi peraltro atto che lo stesso convenuto, tramite il proprio avvocato, ha manifestato la propria disponibilità al riguardo – cfr. verbale ud. 10.10.2024).
I Servizi Sociali relazioneranno altresì, previa assunzione di informazioni dai genitori e, se ritenuto, dalla stessa minore, sull'andamento ed esito di eventuali ulteriori incontri liberi concordati tra le parti
Sul piano economico la permanenza della minore pressochè integrale con la madre giustifica: la percezione da parte della dell'intero importo a Pt_1 titolo di assegno unico familiare (dichiarato in circa € 175,00); la quantificazione in € 300,00 del contributo mensile al mantenimento di dovuto dal padre, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese, o altro giorno concordato, secondo le modalità indicate da quest'ultima, comparate le rispettive capacità reddituali ma anche lavorative delle parti (il dipendente stagionale di lavanderia CP_1
8 industriale con uno stipendio mensile di circa € 1450,00, la Pt_1 dipendente part time presso una tabaccheria), e tenuto conto delle esigenze di vita di un'adolescente; la ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, specificate e disciplinate come nelle linee Guida in uso presso questo Tribunale
La natura del procedimento e lo svolgimento di un approfondita istruttoria nell'esclusivo interesse della minore giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio e la ripartizione in pari misura delle spese di
CTU, come già liquidate in istruttoria con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 699/2023 R.G.A.C., così provvede: dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_1 collocazione presso quest'ultima; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore settimanalmente, nell'ambito di incontri alla presenza di educatore, predisposti dai Servizi Sociali della Spezia e nulla osta a che le parti concordino anche incontri liberi tra padre e minore, anche alla presenza della sorella , che potrà liberamente vedere , previo accordo con la Per_3 Per_1 ricorrente;
invita il a proseguire il percorso psichiatrico già in atto e ad CP_1 intraprendere percorso di ausilio alla genitorialità presso i Servizi Consultoriali della Spezia;
a tal fine conferma la presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali della Spezia che relazioneranno ogni sei mesi al GI Tutelare sugli
9 incontri assistiti e sugli eventuali ulteriori incontri liberi nonché interventi posti in essere nell'interesse della minore e in ausilio del convenuto.
Dispone che:
- il versi alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, ovvero altro giorno concordato tra le parti, con le modalità indicate dalla Prosperi;
- l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla ricorrente
[...]
Pt_1
- le spese straordinarie, disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale, siano ripartite in pari misura tra i genitori.
Dispone altresì:
- La compensazione integrale delle spese processuali rispettivamente sostenute dalle parti nel presente giudizio;
- La ripartizione in pari misura delle spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali della Spezia ed al GI Tutelare della Spezia per l'apertura del procedimento di vigilanza.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente estensore
UC NI
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