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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1748/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OL RT, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7420/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Centro Aut.di Assistenza Fiscale 50 & Piu' Srl - 04407781006
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1255/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230132361877 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 quale Responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF 50&Più s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 09720230132361877 scaturita da un controllo effettuato dall'Agenzia delle entrate DP di
Salerno ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/73, CAF/Professionisti, relativa all'imposta, interessi e sanzioni comminate ex D. Lgs. n. 175/2014, art. 39, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, imputata al Professionista/Caf che ha rilasciato il visto di conformità infedele sul mod. 730 /2017, per l'anno d'imposta 2017, trasmesso per conto del contribuente con domicilio fiscale in Campania.
Proponeva ricorso il contribuente contestando, il difetto di motivazione della cartella impugnata, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39 del D.Lgs n. 241/1977, la carenza di legittimazione passiva del destinatario delle iscrizioni a ruolo, l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato l'iscrizione a ruolo, l'errata applicazione dell'art. 39, 2 comma D.Lgs n.241/1997.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno con la sentenza n. 1255 pronunciata il 18.3.2024 accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle entrata propone appello chiedendo di accertare la legittimità dell'avviso impugnato e, in particolare, l'assenza della denunciata incompetenza.
Resiste il contribuente.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello infondato.
Ai sensi dell'art. 118 d.att.c.p.c. si rinvia alle motivazioni già utilizzate da questa Sezione con la sentenza n.
3702 del 2025.
Il Collegio, in particolare, ritiene, in ossequio alla ragione più liquida, di valutare preliminarmente il motivo di appello inferente l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Salerno ad iscrivere a ruolo la somma contestata al trasgressore RAF con la cartella impugnata in quanto potenzialmente idoneo a risolvere l'intero giudizio. Osserva che tra le parti è in corso un contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale riguardante la medesima fattispecie e le relative pronunce di merito e di legittimità stanno consolidando il principio di diritto secondo cui la competenza ad effettuare l'scrizione a ruolo nei riguardi dei soggetti (RAF) che rilasciano visti di conformità o asseverazioni infedeli relative a dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'art. 13 del
DM 164 del 31.5.1999 è della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate e non delle Direzioni Provinciali della stessa Agenzia.
La Cassazione da ultimo con la recente Ordinanza n. 2126/2025 pubblicata il 29.1.2025 ha consolidato tale principio statuendo che : “con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando fra le stesse parti, questa
Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d. lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione
(Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n.
14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass.
n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024;
Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso. Per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell'incompetenza dell'ufficio che ha provveduto, dell'atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo del dott. Resistente_1”.
Poichè non sussistono motivi per discostarsi da tale principio, e intendendo dare altresì continuità di giudizio a precedente sentenza fra le stesse parti della Corte di secondo grado n. 4060/2024 depositata il 24.6.2024, il Collegio ritiene che il ruolo in questione non avrebbe dovuto essere formato dall'Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di Salerno, competente territorialmente con riferimento al contribuente “assistito” dal
CAAF, che si sarebbe dovuta limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione attribuita al RAF Resistente_1 alla Direzione Regionale delle entrate di Roma, competente (nel caso specifico) per l'applicazione della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, assorbiti gli altri motivi di gravame, la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la cartella di pagamento impugnata.
La complessità e l'assoluta novità della questione, unitamente alle oscillazioni della giurisprudenza di primo grado, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per entrambi i gradi di giudizio.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese. Salerno, li 19.1.2026 Il AT IL PRESIDENTE (dott. Arturo
Avolio) (dott. Massimo Buono)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OL RT, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7420/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Centro Aut.di Assistenza Fiscale 50 & Piu' Srl - 04407781006
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1255/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230132361877 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 quale Responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF 50&Più s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 09720230132361877 scaturita da un controllo effettuato dall'Agenzia delle entrate DP di
Salerno ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/73, CAF/Professionisti, relativa all'imposta, interessi e sanzioni comminate ex D. Lgs. n. 175/2014, art. 39, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, imputata al Professionista/Caf che ha rilasciato il visto di conformità infedele sul mod. 730 /2017, per l'anno d'imposta 2017, trasmesso per conto del contribuente con domicilio fiscale in Campania.
Proponeva ricorso il contribuente contestando, il difetto di motivazione della cartella impugnata, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39 del D.Lgs n. 241/1977, la carenza di legittimazione passiva del destinatario delle iscrizioni a ruolo, l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato l'iscrizione a ruolo, l'errata applicazione dell'art. 39, 2 comma D.Lgs n.241/1997.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno con la sentenza n. 1255 pronunciata il 18.3.2024 accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle entrata propone appello chiedendo di accertare la legittimità dell'avviso impugnato e, in particolare, l'assenza della denunciata incompetenza.
Resiste il contribuente.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello infondato.
Ai sensi dell'art. 118 d.att.c.p.c. si rinvia alle motivazioni già utilizzate da questa Sezione con la sentenza n.
3702 del 2025.
Il Collegio, in particolare, ritiene, in ossequio alla ragione più liquida, di valutare preliminarmente il motivo di appello inferente l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Salerno ad iscrivere a ruolo la somma contestata al trasgressore RAF con la cartella impugnata in quanto potenzialmente idoneo a risolvere l'intero giudizio. Osserva che tra le parti è in corso un contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale riguardante la medesima fattispecie e le relative pronunce di merito e di legittimità stanno consolidando il principio di diritto secondo cui la competenza ad effettuare l'scrizione a ruolo nei riguardi dei soggetti (RAF) che rilasciano visti di conformità o asseverazioni infedeli relative a dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'art. 13 del
DM 164 del 31.5.1999 è della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate e non delle Direzioni Provinciali della stessa Agenzia.
La Cassazione da ultimo con la recente Ordinanza n. 2126/2025 pubblicata il 29.1.2025 ha consolidato tale principio statuendo che : “con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando fra le stesse parti, questa
Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d. lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione
(Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n.
14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass.
n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024;
Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso. Per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell'incompetenza dell'ufficio che ha provveduto, dell'atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo del dott. Resistente_1”.
Poichè non sussistono motivi per discostarsi da tale principio, e intendendo dare altresì continuità di giudizio a precedente sentenza fra le stesse parti della Corte di secondo grado n. 4060/2024 depositata il 24.6.2024, il Collegio ritiene che il ruolo in questione non avrebbe dovuto essere formato dall'Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di Salerno, competente territorialmente con riferimento al contribuente “assistito” dal
CAAF, che si sarebbe dovuta limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione attribuita al RAF Resistente_1 alla Direzione Regionale delle entrate di Roma, competente (nel caso specifico) per l'applicazione della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, assorbiti gli altri motivi di gravame, la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la cartella di pagamento impugnata.
La complessità e l'assoluta novità della questione, unitamente alle oscillazioni della giurisprudenza di primo grado, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per entrambi i gradi di giudizio.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese. Salerno, li 19.1.2026 Il AT IL PRESIDENTE (dott. Arturo
Avolio) (dott. Massimo Buono)