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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3307 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. TAMMARO MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/02/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/09/2004, dalla cui unione nascevano i figli (nato a Giugliano in [...], il [...]) e Persona_1 CP_2
(nata a [...] il [...]), riferendo che tra le parti, era intervenuta separazione in
[...]
forza di sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli n. 6681/2024 del 14.06.2024, resa nel procedimento RG 24419/2023 alle seguenti condizioni : “ a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno
1 di stabilire la propria residenza ove meglio ritenuto;
b) la ex casa familiare, sita in Napoli, alla Via il Barbiere di
Siviglia n. 62, viene assegnata alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai due figli;
c) la figlia minore Parte_1
(27/02/2010) è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso CP_2
l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore. Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con la minore, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono della figlia, al fine di consentire al genitore che non si trovi con loro di potersi mettere in contatto con la minore ed avere informazioni ad essa inerenti;
d) il SI. P_ potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la SI.ra , in forza ed in Pt_1 virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo conto delle primarie esigenze della minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori. Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il SI. potrà vedere e tenere con sé la P_ figlia secondo le seguenti modalità: d.1) durante la settimana: il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia P_
i giorni di Mercoledì e Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, allorquando la riaccompagnerà presso CP_2
l'abitazione materna;
d.2) durante il week end: il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni P_ CP_2 mese il week-end, a settimane alternate, il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 18:00 della domenica dello stesso week- end, con pernottamento;
d.3) durante le feste: in merito alle vacanze estive, SI. potrà tenere con sé la figlia P_
per il numero di giorni 15 consecutivi o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di Luglio o CP_2
Agosto, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno alla SI.ra . Inoltre, la minore trascorrerà, ad anni Pt_1 alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal il 30 Dicembre ed il 01 Gennaio con la madre.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedì in albis, che la minore trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento. Idem per i giorni del compleanno ed onomastico della minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia. Per il giorno della festa della mamma e della festa del papà,
sarà in compagnia del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
d.4) CP_2 ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé la figlia, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con la minore. Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé la figlia per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti della minore con l'altro genitore;
e) il SI. verserà, quale contributo P_ Per_ al mantenimento dei figli , minorenne e , maggiorenne non ancora indipendente economicamente, CP_2 entrambi residenti e conviventi presso la madre l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante bonifico da effettuarsi su conto corrente bancario o postale intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Parte_1 prole, preventivamente concordate tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra
Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., dietro valido documento comprovante la spesa effettuata. La SI.ra percepirà per intero l'importo mensile per Pt_1
l'assegno unico figli, f) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro; g) i coniugi si danno
2 reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.” chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) la ex casa familiare, sita in
Napoli, al Viale il Barbiere di Siviglia n. 62, resta assegnata alla SI.ra , che la Parte_1
abiterà unitamente ai due figli;
2) la figlia minore (27/02/2010) è affidata in maniera CP_2
condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore. Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con la minore, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono della figlia, al fine di consentire al genitore che non si trovi con loro di potersi mettere in contatto con la minore ed avere informazioni ad essa inerenti;
3) il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni P_
qualvolta lo desideri, previo accordo con la SI.ra , in forza ed in virtù del principio Pt_1 dell'affido condiviso, tenendo conto delle primarie esigenze della minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori. Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il SI.
potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: 3.1) durante la P_
settimana: il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia i giorni di Mercoledì e P_ CP_2
Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3.2) durante il week end: il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia P_ CP_2
3 ogni mese il week-end, a settimane alternate, il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 18:00 della domenica dello stesso week-end, con pernottamento;
3.3) durante le feste: in merito alle vacanze estive, il SI. potrà tenere con sé la figlia per il numero di giorni 15 consecutivi P_ CP_2
o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di Luglio o Agosto, da comunicarsi entro il
31 Maggio di ogni anno alla SI.ra . Inoltre, la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni Pt_1
dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal il 30 Dicembre ed il 01 Gennaio con la madre.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedì in albis, che la minore trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento. Idem per i giorni del compleanno ed onomastico della minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia. Per il giorno della festa della mamma e della festa del papà, sarà in CP_2
compagnia del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
3.4) ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé la figlia, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con la minore. Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé la figlia per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti della minore con l'altro genitore;
4) il SI. verserà, quale contributo al mantenimento dei figli P_
, minorenne e , maggiorenne non ancora indipendente economicamente, entrambi CP_2 Per_1
residenti e conviventi presso la madre, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante bonifico da effettuarsi su conto corrente bancario o postale a comunicarsi intestato alla SI.ra , oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie occorrenti per la prole, preventivamente concordate tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., dietro valido documento comprovante la spesa effettuata. La SI.ra percepirà per intero l'importo Pt_1 mensile per l'assegno unico figli. Pertanto, si evidenzia che, essendo l'importo mensile per A.U.F. pari a complessivi € 330,00 circa, facendo il SI. espressa rinuncia in favore della ex P_
coniuge al 50% del predetto importo a lui spettante per Legge, il contributo mensile per il mantenimento dei figli percepito dalla SI.ra sarà pari a complessivi € 565,00 (€ 400,00 per Pt_1 assegno di mantenimento a carico del ed € 165,00 quale 50% dell'importo mensile per P_
A.U.F. cui il ricorrente rinuncia espressamente in favore della ex coniuge).; 5) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli,
4 poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai ricorrenti a Napoli il
22/09/2004 (atto n.171, parte II , S. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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