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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1007/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Avv.giacinto Dell'Olio N 13 76125 Trani BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1802/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1420200033380864 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1420200033381773 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1007/2023 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ha impugnato la sentenza n. 1802/7/2022 della CTP di Bari, depositata il 20/10/2022, di accoglimento del ricorso
(con condanna alle spese del giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre accessori come per legge) proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la condanna dell'appellato Dott. Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
L'appellato Dott. Resistente_1 non si è costituito in appello.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita nella presente fase di gravame.
All'udienza del 22/09/2025, sentito il Relatore, constatata la mancata comparizione del rappresentante dell'Ufficio, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole, infatti, della sentenza di prime cure nel capo in cui ha annullato la sanzione irrogata al Dott. Resistente_1, quale responsabile dell'assistenza fiscale del Società_1 S.r.l. censurando l'impugnata cartella per aver violato il principio del favor rei dovendosi, nella fattispecie in esame, applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente introdotto dal D.L. n. 4 del 2019 che ha ridotto la sanzione irrogabile in un importo corrispondente ad una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Osserva il Collegio che la sentenza gravata è totalmente immune dalle censure dedotte dall'Ufficio appellante.
Tanto ove solo si consideri l'inequivocabile disposto dell'art. 39, 1° comma bis, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 che, come è noto, stabilisce: <se la legge in vigore al momento cui è stata commessa violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica più favorevole, salvo che il provvedimento irrogazione sia divenuto definitivo>>.
Orbene, poiché la legge successiva ha introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole al contribuente,
è quest'ultima che avrebbe dovuto trovare applicazione, nella fattispecie in esame con la consequenziale illegittimità dell'impugnata cartella. Ed infatti con la modifica del regime sanzionatorio introdotta dall'art. 7 bis del D.L. n. 4/2019, convertito in L. il 27/03/2019, è stata abolita la responsabilità per il pagamento di una somma pari all'imposta, maggiorata da interessi e sanzioni, prevedendosi, invece, il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente non superiore al 30% della maggiore imposta accertata.
L'infondatezza del gravame dell'Ufficio, peraltro, appare evidente anche ove si consideri che esso determinerebbe l'irrogazione di una sanzione manifestamente sproporzionata rispetto all'errore compiuto dal CAF. Ciò posto, la sentenza di prime cure è meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento.
3) Attesa la mancata costituzione in appello sia del contribuente Dott. Resistente_1 sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
nulla per le spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 22 settembre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1007/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Avv.giacinto Dell'Olio N 13 76125 Trani BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1802/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1420200033380864 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1420200033381773 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1007/2023 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ha impugnato la sentenza n. 1802/7/2022 della CTP di Bari, depositata il 20/10/2022, di accoglimento del ricorso
(con condanna alle spese del giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre accessori come per legge) proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la condanna dell'appellato Dott. Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
L'appellato Dott. Resistente_1 non si è costituito in appello.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita nella presente fase di gravame.
All'udienza del 22/09/2025, sentito il Relatore, constatata la mancata comparizione del rappresentante dell'Ufficio, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole, infatti, della sentenza di prime cure nel capo in cui ha annullato la sanzione irrogata al Dott. Resistente_1, quale responsabile dell'assistenza fiscale del Società_1 S.r.l. censurando l'impugnata cartella per aver violato il principio del favor rei dovendosi, nella fattispecie in esame, applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente introdotto dal D.L. n. 4 del 2019 che ha ridotto la sanzione irrogabile in un importo corrispondente ad una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Osserva il Collegio che la sentenza gravata è totalmente immune dalle censure dedotte dall'Ufficio appellante.
Tanto ove solo si consideri l'inequivocabile disposto dell'art. 39, 1° comma bis, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 che, come è noto, stabilisce: <se la legge in vigore al momento cui è stata commessa violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica più favorevole, salvo che il provvedimento irrogazione sia divenuto definitivo>>.
Orbene, poiché la legge successiva ha introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole al contribuente,
è quest'ultima che avrebbe dovuto trovare applicazione, nella fattispecie in esame con la consequenziale illegittimità dell'impugnata cartella. Ed infatti con la modifica del regime sanzionatorio introdotta dall'art. 7 bis del D.L. n. 4/2019, convertito in L. il 27/03/2019, è stata abolita la responsabilità per il pagamento di una somma pari all'imposta, maggiorata da interessi e sanzioni, prevedendosi, invece, il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente non superiore al 30% della maggiore imposta accertata.
L'infondatezza del gravame dell'Ufficio, peraltro, appare evidente anche ove si consideri che esso determinerebbe l'irrogazione di una sanzione manifestamente sproporzionata rispetto all'errore compiuto dal CAF. Ciò posto, la sentenza di prime cure è meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento.
3) Attesa la mancata costituzione in appello sia del contribuente Dott. Resistente_1 sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
nulla per le spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 22 settembre 2025