Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 132
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello

    La Corte conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che l'annullamento della cartella sia dovuto all'errata applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio, che non ha considerato la normativa più favorevole al contribuente introdotta successivamente.

  • Rigettato
    Violazione principio del favor rei

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia immune dalle censure, poiché la legge successiva (D.L. n. 4/2019) ha introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole al contribuente che doveva trovare applicazione. L'Ufficio avrebbe dovuto applicare la sanzione ridotta prevista dalla nuova normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 132
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo