CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2173/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Ernesto Refolo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Tartaglione Controparte_1
APPELLATO
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 6.9.2023 l'istante impugnava la sentenza Pt_2
n. 1168/2023 del 10.3.2023 del Tribunale di Napoli Nord con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di addebito n. Controparte_1
32820130004344931 notificato l'8.01.2014; n. 32820130004348769 notificato il
17.12.2013; n. 32820130005173641 notificato il 10.01.2014; n. 32820150003443807 notificato il 18.11.2015; n. 32820150003481815 notificato il 18.11.2015 per debiti contributivi pretesi dall' e relativi agli anni 2011/2014. CP_2
Si costituiva il , mentre l' restava contumace. CP_1 CP_2 L'appellante non è comparso né alla prima udienza di discussione del 7.5.2025 né alla odierna udienza, nonostante la comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.; la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né
a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla sulle spese nei confronti dell' contumace;
per la natura della pronuncia, CP_2
restano invece compensate nei confronti del , il quale parimenti non è mai CP_1
comparso dinnanzi alla Corte.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara la improcedibilità dell'appello;
2) compensa le spese del grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 4/06/2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2173/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Ernesto Refolo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Tartaglione Controparte_1
APPELLATO
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 6.9.2023 l'istante impugnava la sentenza Pt_2
n. 1168/2023 del 10.3.2023 del Tribunale di Napoli Nord con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di addebito n. Controparte_1
32820130004344931 notificato l'8.01.2014; n. 32820130004348769 notificato il
17.12.2013; n. 32820130005173641 notificato il 10.01.2014; n. 32820150003443807 notificato il 18.11.2015; n. 32820150003481815 notificato il 18.11.2015 per debiti contributivi pretesi dall' e relativi agli anni 2011/2014. CP_2
Si costituiva il , mentre l' restava contumace. CP_1 CP_2 L'appellante non è comparso né alla prima udienza di discussione del 7.5.2025 né alla odierna udienza, nonostante la comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.; la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né
a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla sulle spese nei confronti dell' contumace;
per la natura della pronuncia, CP_2
restano invece compensate nei confronti del , il quale parimenti non è mai CP_1
comparso dinnanzi alla Corte.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara la improcedibilità dell'appello;
2) compensa le spese del grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 4/06/2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Lombardi