CA
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1. Dott. Massimo Escher Presidente
2. Dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
3. Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1685/2024 R.G., avente per oggetto: “divorzio contenzioso”;
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cultrera Giuseppe giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Brugaletta Rosaria, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA all'udienza del 25.09.2025, previa discussione, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2024 il Tribunale di Ragusa pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 2012 da e affidava i Parte_1 Controparte_1
Per_ figli minori della coppia - - in via esclusiva al padre con collocamento Per_2 Per_3 presso lo stesso;
disciplinava il diritto di visita della madre;
poneva a carico della IG
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 300,00 al mese a titolo di Controparte_1 mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello IG deducendone Parte_1
l'erroneità con riferimento alla statuizione sull'affido dei minori in via esclusiva al padre. In particolare, l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle motivazioni che, al momento
1 della separazione consensuale dei coniugi, avevano determinato la scelta sull'affido e collocamento dei figli, e cioè l'impossibilità - per ragioni burocratiche - per i minori di fare ingresso in Italia. A parere di parte appellante, non corrisponderebbe al vero la circostanza che la stessa si fosse disinteressata dei figli, in quanto non le sarebbe stato possibile vederli in questi anni a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del . CP_1
Ha chiesto, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata venga disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e, conseguentemente, che la stessa venga esonerata dal pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, da porre invece a carico del nella misura di complessivi € 450,00 al mese. Con vittoria di spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato assumendo, in particolare, che l'appellante non avrebbe mai mostrato alcun interesse per i figli, nonostante gli stessi abbiano fatto rientro in Italia nel febbraio 2023, e che la stessa non avrebbe contribuito al mantenimento dei minori, non avendo mai versato l'assegno disposto con sentenza di separazione. Assume inoltre come lo stesso si fosse adoperato affinché la madre potesse riprendere i contatti con i figli e che, pertanto, l'assenza di un rapporto sarebbe addebitabile alla sola noncuranza della IG.
Acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 25 settembre 2025, all'esito della discussione tramite il deposito delle note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Ritiene, innanzitutto, la Corte di non dover procedere all'ascolto diretto del minore nato nel 2012 e che sta per compiere 13 anni, in quanto l'audizione dello stesso appare assolutamente pregiudizievole per il minore considerate le sue condizioni di salute. Il minore, infatti, come risulta dalla documentaizone allegata dall'appellato, è affetto da disturbo dello spettro autistico ed è ricoverato presso la struttura sanitaria “Oasi Maria S.S.” di Troina sicchè coinvolgerlo nel procedimento appare dannoso per lo stesso.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Giova preliminarmente rilevare come la sentenza impugnata sia stata emanata a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei Parte_1 confronti di Le parti avevano contratto matrimonio in data 9/5/2012 e Controparte_1 dalla loro unione erano nati tre figli nato a [...] il [...], Persona_4 Per_5 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Nel 2021 la
[...] Parte_2
2 coppia decideva di separarsi per il sopraggiungere di una crisi matrimoniale durante la temporanea permanenza dell'intero nucleo familiare in Tunisia, dove difatti nascevano i due figli più piccoli della coppia. Pertanto, la e il facevano rientro in Italia dove Pt_1 CP_1 presentavano domanda congiunta di separazione ove veniva stabilito che:
1) I figli minori vengono affidati esclusivamente al padre e collocati presso di lui;
2) In ragione dell'affidamento esclusivo dei minori al padre, le decisioni di maggiore interesse riguardanti la formazione, la scuola, la salute dei minori, saranno prese esclusivamente dal padre;
parimenti ogni adempimento di carattere burocratico e/o autorizzativo e/o amministrativo sarà espletato esclusivamente dal padre che non necessiterà di alcun consenso scritto da parte della madre
3) La madre può tenere con sé i figli il venerdì pomeriggio di ogni settimana dalle 16,00 alle
20,00 e a domeniche alterne per l'intera giornata fino alle ore 20,00 di sera;
inoltre, per due giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni delle festività di Natale
o di capodanno;
per due giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni la festività di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; ad anni alterni o dal 7 al 14 agosto o dal
14 agosto al 21 agosto;
i genitori, previo accordo specifico, potranno stabilire giornate diverse e prevedere orari diversi infrasettimanali purché ciò sia confacente di volta in volta alle esigenze dei minori e sia giustificato da validi motivi e tale scelta sia stabilita di volta in volta consensualmente tra i genitori;
4) La madre si obbliga a versare al Sig. entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori
(nello specifico 100,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli”.
In sede di divorzio, il Tribunale, preso atto delle condizioni vigenti sin dal 2021, rigettava la domanda della ricorrente circa la modifica del regime di affidamento e il Parte_1 collocamento dei minori, stante la sostanziale assenza di nuove condizioni personali delle parti tali da giustificare una siffatta riforma. A parere del Tribunale, sarebbe del tutto incontestato il fatto che la madre non avrebbe visto i figli a partire dal settembre 2021
(momento della separazione) e che tale circostanza si sarebbe protratta nonostante il rientro degli stessi in Italia insieme al padre;
per il primo giudice si tratterebbe di un atteggiamento del tutto ingiustificato e, dunque, motivato dal solo disinteresse della madre nei confronti dei figli.
3 In merito alla predetta statuizione occorre premettere che, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, il giudice è chiamato a scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili, quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità indicate nell'art. 337 ter c.c. e, in particolare, di assicurare al minore “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di entrambi”.
Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice in applicazione dell'art. 337 ter c.c. è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425 del 6/07/2022 e da ultimo
Cass n. 1486 del 21.01.2025).
Sia la scelta della tipologia dell'affidamento sia la disciplina del collocamento e della modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, in quanto tali statuizioni incidono in concreto sulla relazione tra genitore e figlio.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del criterio sopra esposto, in assenza di ragioni fattuali che giustifichino la totale assenza della madre dalla vita dei figli sia sotto il profilo morale che patrimoniale, negli ultimi quattro anni.
In primo luogo occorre evidenziare che la IG solo in seno all'atto di gravame e, dunque, per la prima volta soltanto nella fase di appello, assume che la causa dei mancati contatti coni figli sia ascrivibile alla condotta ostruzionistica dell'ex marito, senza fornire dimostrazione alcuna e senza nemmeno articolare prova a conforto della tesi difensiva.
Sul punto, va evidenziato come sia incontestato inter partes che i minori per circa un anno e mezzo dalla separazione siano rimasti in territorio tunisino a causa dell'impossibilità per i piccoli - nati in Tunisia - di entrare in Italia per ragioni prettamente burocratiche. Per_2 Per_3
All'esito del disbrigo della procedura in questione, di cui si è materialmente fatto carico il
, i minori riuscivano a fare ingresso in Italia con il padre. Da quel momento, pur CP_1 avendo la madre la possibilità di vedere i figli con maggior facilità, ella non si prodigava a contattarli telefonicamente e né a far valere il proprio diritto di visita, garantitole dalla sentenza di separazione consensuale.
Tale situazione è di fatto incontestata e il comportamneto materno non può trovare giustificazione nella asserita condotta ostruzionistica posta in essere dal . Come CP_1
4 testè precisato, non vi è prova, infatti, di alcun ostacolo frapposto dal padre alla ripresa dei rapporti madre-figli. Al contrario parte appellata ha dato prova di avere di recente informato Per_ la IG dell'aggravarsi delle condizioni del figlio gravemente autistico - e del ricovero presso la struttura Oasi Maria SS di Troina (si vedano la memoria conclusionale per il sig. del 13/9/25 e i relativi allegati); ciononostante, la IG non si sarebbe interessata CP_1 della situazione dimostrando ancora una volta di non avere a cuore la sorte dei propri figli.
Pertanto, ritiene questa Corte che una modifica del regime di affidamento dei tre minori, nonché del collocamento degli stessi, costituirebbe un provvedimento contrario ai di loro interessi. Difatti, i bambini non vedono la madre da circa quattro anni e, dunque, la stessa non rappresenta un punto di riferimento per loro (nelle propria comparsa di costituzione, asserisce che addirittura il più piccolo dei tre figli non ricordi né riconosca Controparte_1 la madre;
circostanza che appare verosimile in ragione dell'età del minore e del tempo trascorso senza avere alcun contatto con la figura materna).
A fronte del disinteresse economico e materiale della IG nei confronti dei figli - circostanza sostanzialmente incontestata e, comunque, della quale la IG non ha provato il contrario- la doglianza formulata nell'atto di appello non merita accoglimento.
Al rigetto del primo motivo di gravame segue il rigetto degli ulteriori motivi di appello relativi al collocamento dei minori e all'assegno di mantenimento per i figli. Difatti, dovendosi confermare il regime di affidamento esclusivo dei minori al padre è Controparte_1 consequenziale il collocamento degli stessi presso il padre come anche il versamento a carico della IG del contributo di mantenimento per i figli pari a € 300,00 complessivi.
Avuto riguardo alla misura dell'assegno gravante sull'appellante, ritiene la Corte che la stessa non possa ridursi poiché già ancorata al minimo vitale (€100,00 per ciascun figlio) e trattandosi di una somma adeguata alle esigenze dei minori (di otto, undici e tredici anni) e proporzionata alle condizioni economiche della madre.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dei parametri minimi e che, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30/5/2002 n.115, i compensi dovuti sono ridotti della metà, va liquidato l'importo di €1.736,50, di cui € 514,50 (metà di €1.029,00) per fase di studio della controversia, €354,50 (metà di € 709,00) per fase introduttiva del giudizio ed €867,50
(metà di € 1.735,00) per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
5 Atteso il rigetto del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1685/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Parte_1 del 12 novembre 2024.
Condanna l'appellante al rimborso in favore della controparte delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € €1.736,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Si dà atto che sussiste il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Così deciso in Catania in data 2 ottobre 2025 nella camera di consiglio della sezione della
Famiglia, della Persona e dei Minori della Corte di Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1. Dott. Massimo Escher Presidente
2. Dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
3. Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1685/2024 R.G., avente per oggetto: “divorzio contenzioso”;
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cultrera Giuseppe giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Brugaletta Rosaria, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA all'udienza del 25.09.2025, previa discussione, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2024 il Tribunale di Ragusa pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 2012 da e affidava i Parte_1 Controparte_1
Per_ figli minori della coppia - - in via esclusiva al padre con collocamento Per_2 Per_3 presso lo stesso;
disciplinava il diritto di visita della madre;
poneva a carico della IG
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 300,00 al mese a titolo di Controparte_1 mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello IG deducendone Parte_1
l'erroneità con riferimento alla statuizione sull'affido dei minori in via esclusiva al padre. In particolare, l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle motivazioni che, al momento
1 della separazione consensuale dei coniugi, avevano determinato la scelta sull'affido e collocamento dei figli, e cioè l'impossibilità - per ragioni burocratiche - per i minori di fare ingresso in Italia. A parere di parte appellante, non corrisponderebbe al vero la circostanza che la stessa si fosse disinteressata dei figli, in quanto non le sarebbe stato possibile vederli in questi anni a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del . CP_1
Ha chiesto, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata venga disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e, conseguentemente, che la stessa venga esonerata dal pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, da porre invece a carico del nella misura di complessivi € 450,00 al mese. Con vittoria di spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato assumendo, in particolare, che l'appellante non avrebbe mai mostrato alcun interesse per i figli, nonostante gli stessi abbiano fatto rientro in Italia nel febbraio 2023, e che la stessa non avrebbe contribuito al mantenimento dei minori, non avendo mai versato l'assegno disposto con sentenza di separazione. Assume inoltre come lo stesso si fosse adoperato affinché la madre potesse riprendere i contatti con i figli e che, pertanto, l'assenza di un rapporto sarebbe addebitabile alla sola noncuranza della IG.
Acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 25 settembre 2025, all'esito della discussione tramite il deposito delle note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Ritiene, innanzitutto, la Corte di non dover procedere all'ascolto diretto del minore nato nel 2012 e che sta per compiere 13 anni, in quanto l'audizione dello stesso appare assolutamente pregiudizievole per il minore considerate le sue condizioni di salute. Il minore, infatti, come risulta dalla documentaizone allegata dall'appellato, è affetto da disturbo dello spettro autistico ed è ricoverato presso la struttura sanitaria “Oasi Maria S.S.” di Troina sicchè coinvolgerlo nel procedimento appare dannoso per lo stesso.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Giova preliminarmente rilevare come la sentenza impugnata sia stata emanata a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei Parte_1 confronti di Le parti avevano contratto matrimonio in data 9/5/2012 e Controparte_1 dalla loro unione erano nati tre figli nato a [...] il [...], Persona_4 Per_5 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Nel 2021 la
[...] Parte_2
2 coppia decideva di separarsi per il sopraggiungere di una crisi matrimoniale durante la temporanea permanenza dell'intero nucleo familiare in Tunisia, dove difatti nascevano i due figli più piccoli della coppia. Pertanto, la e il facevano rientro in Italia dove Pt_1 CP_1 presentavano domanda congiunta di separazione ove veniva stabilito che:
1) I figli minori vengono affidati esclusivamente al padre e collocati presso di lui;
2) In ragione dell'affidamento esclusivo dei minori al padre, le decisioni di maggiore interesse riguardanti la formazione, la scuola, la salute dei minori, saranno prese esclusivamente dal padre;
parimenti ogni adempimento di carattere burocratico e/o autorizzativo e/o amministrativo sarà espletato esclusivamente dal padre che non necessiterà di alcun consenso scritto da parte della madre
3) La madre può tenere con sé i figli il venerdì pomeriggio di ogni settimana dalle 16,00 alle
20,00 e a domeniche alterne per l'intera giornata fino alle ore 20,00 di sera;
inoltre, per due giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni delle festività di Natale
o di capodanno;
per due giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni la festività di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; ad anni alterni o dal 7 al 14 agosto o dal
14 agosto al 21 agosto;
i genitori, previo accordo specifico, potranno stabilire giornate diverse e prevedere orari diversi infrasettimanali purché ciò sia confacente di volta in volta alle esigenze dei minori e sia giustificato da validi motivi e tale scelta sia stabilita di volta in volta consensualmente tra i genitori;
4) La madre si obbliga a versare al Sig. entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori
(nello specifico 100,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli”.
In sede di divorzio, il Tribunale, preso atto delle condizioni vigenti sin dal 2021, rigettava la domanda della ricorrente circa la modifica del regime di affidamento e il Parte_1 collocamento dei minori, stante la sostanziale assenza di nuove condizioni personali delle parti tali da giustificare una siffatta riforma. A parere del Tribunale, sarebbe del tutto incontestato il fatto che la madre non avrebbe visto i figli a partire dal settembre 2021
(momento della separazione) e che tale circostanza si sarebbe protratta nonostante il rientro degli stessi in Italia insieme al padre;
per il primo giudice si tratterebbe di un atteggiamento del tutto ingiustificato e, dunque, motivato dal solo disinteresse della madre nei confronti dei figli.
3 In merito alla predetta statuizione occorre premettere che, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, il giudice è chiamato a scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili, quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità indicate nell'art. 337 ter c.c. e, in particolare, di assicurare al minore “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di entrambi”.
Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice in applicazione dell'art. 337 ter c.c. è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425 del 6/07/2022 e da ultimo
Cass n. 1486 del 21.01.2025).
Sia la scelta della tipologia dell'affidamento sia la disciplina del collocamento e della modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, in quanto tali statuizioni incidono in concreto sulla relazione tra genitore e figlio.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del criterio sopra esposto, in assenza di ragioni fattuali che giustifichino la totale assenza della madre dalla vita dei figli sia sotto il profilo morale che patrimoniale, negli ultimi quattro anni.
In primo luogo occorre evidenziare che la IG solo in seno all'atto di gravame e, dunque, per la prima volta soltanto nella fase di appello, assume che la causa dei mancati contatti coni figli sia ascrivibile alla condotta ostruzionistica dell'ex marito, senza fornire dimostrazione alcuna e senza nemmeno articolare prova a conforto della tesi difensiva.
Sul punto, va evidenziato come sia incontestato inter partes che i minori per circa un anno e mezzo dalla separazione siano rimasti in territorio tunisino a causa dell'impossibilità per i piccoli - nati in Tunisia - di entrare in Italia per ragioni prettamente burocratiche. Per_2 Per_3
All'esito del disbrigo della procedura in questione, di cui si è materialmente fatto carico il
, i minori riuscivano a fare ingresso in Italia con il padre. Da quel momento, pur CP_1 avendo la madre la possibilità di vedere i figli con maggior facilità, ella non si prodigava a contattarli telefonicamente e né a far valere il proprio diritto di visita, garantitole dalla sentenza di separazione consensuale.
Tale situazione è di fatto incontestata e il comportamneto materno non può trovare giustificazione nella asserita condotta ostruzionistica posta in essere dal . Come CP_1
4 testè precisato, non vi è prova, infatti, di alcun ostacolo frapposto dal padre alla ripresa dei rapporti madre-figli. Al contrario parte appellata ha dato prova di avere di recente informato Per_ la IG dell'aggravarsi delle condizioni del figlio gravemente autistico - e del ricovero presso la struttura Oasi Maria SS di Troina (si vedano la memoria conclusionale per il sig. del 13/9/25 e i relativi allegati); ciononostante, la IG non si sarebbe interessata CP_1 della situazione dimostrando ancora una volta di non avere a cuore la sorte dei propri figli.
Pertanto, ritiene questa Corte che una modifica del regime di affidamento dei tre minori, nonché del collocamento degli stessi, costituirebbe un provvedimento contrario ai di loro interessi. Difatti, i bambini non vedono la madre da circa quattro anni e, dunque, la stessa non rappresenta un punto di riferimento per loro (nelle propria comparsa di costituzione, asserisce che addirittura il più piccolo dei tre figli non ricordi né riconosca Controparte_1 la madre;
circostanza che appare verosimile in ragione dell'età del minore e del tempo trascorso senza avere alcun contatto con la figura materna).
A fronte del disinteresse economico e materiale della IG nei confronti dei figli - circostanza sostanzialmente incontestata e, comunque, della quale la IG non ha provato il contrario- la doglianza formulata nell'atto di appello non merita accoglimento.
Al rigetto del primo motivo di gravame segue il rigetto degli ulteriori motivi di appello relativi al collocamento dei minori e all'assegno di mantenimento per i figli. Difatti, dovendosi confermare il regime di affidamento esclusivo dei minori al padre è Controparte_1 consequenziale il collocamento degli stessi presso il padre come anche il versamento a carico della IG del contributo di mantenimento per i figli pari a € 300,00 complessivi.
Avuto riguardo alla misura dell'assegno gravante sull'appellante, ritiene la Corte che la stessa non possa ridursi poiché già ancorata al minimo vitale (€100,00 per ciascun figlio) e trattandosi di una somma adeguata alle esigenze dei minori (di otto, undici e tredici anni) e proporzionata alle condizioni economiche della madre.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dei parametri minimi e che, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30/5/2002 n.115, i compensi dovuti sono ridotti della metà, va liquidato l'importo di €1.736,50, di cui € 514,50 (metà di €1.029,00) per fase di studio della controversia, €354,50 (metà di € 709,00) per fase introduttiva del giudizio ed €867,50
(metà di € 1.735,00) per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
5 Atteso il rigetto del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1685/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Parte_1 del 12 novembre 2024.
Condanna l'appellante al rimborso in favore della controparte delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € €1.736,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Si dà atto che sussiste il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Così deciso in Catania in data 2 ottobre 2025 nella camera di consiglio della sezione della
Famiglia, della Persona e dei Minori della Corte di Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente
6