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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 653 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, e vertente tra
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Sulmona Parte_1 C.F._1
(AQ), via Stazione Introdacqua 30/A, presso e nello studio dell'Avv. Wladimiro Maraschio che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Sulmona CP_1 C.F._2
alla Via Galileo Galilei, 2 presso e nello Studio dell'Avv. Luca Tirabassi e Valeria Colantoni che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge e che fosse disposto, in via principale: l'affido condiviso delle CP_1
figlie con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre di €
400 complessivi con pagamento mediante integrazione assegno unico INPS (pari ad € 345 mensili).
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio in Sulmona il 24.6.2007; Per_
- che dal matrimonio sono nate le figlie l'8.10.2007 e il 10.12.2010; Per_2
- il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato.
Con comparsa del 19.3.2024 si costituiva in giudizio la quale contestava la CP_1
ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente, evidenziando come la crisi coniugale sia stata determinata per esclusiva responsabilità del per plurime violazioni dei doveri Pt_1
di cui all'art. 143 c.c. incluso il dovere di fedeltà.
A seguito dell'udienza, con ordinanza del 29.5.2024 il Giudice istruttore non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva procedersi ad istruttoria mediante audizione testi e acquisizione di una relazione della Guardia di Finanza in relazione alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi.
Terminata l'istruttoria e assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore, con ordinanza del 6.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Venendo al merito, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pro-nuncia della separazione personale.
La ha domandato, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'addebito della CP_1
separazione al Pt_1
Nello specifico, l'odierna resistente ha sostenuto che la separazione sarebbe addebitabile al marito per le gravi condotte perpetrate dallo stesso durante la convivenza e a partire, in particolare, dalla primavera del 2023 quando ha cominciato ad adottare uno stile di vita
2 “inusuale” (uscite serali, rientri a tarda notte, assenze per viaggi e vacanze senza moglie e figli) e culminate a giugno 2023 allorché il avrebbe raccontato in famiglia che Pt_1
doveva recarsi ad effettuare un'escursione in montagna per alcuni giorni come guida e accompagnatore e, in realtà, si recava a Parigi in compagnia di una donna con cui da poco intratteneva una relazione extraconiugale.
Inoltre, il ricorrente, nonostante continuasse a vivere con la moglie, ha continuato nella relazione ed è partito anche per trenta giorni consecutivi (dal 15 ottobre al 15 novembre) per l'Australia.
Di contro, il resistente, pur non negando la relazione con altra donna, sostiene che la crisi coniugale era in atto ormai da tempo e che i viaggi effettuati erano solo occasioni di lavoro.
Ciò posto, in base all'istruttoria svolta, la domanda riconvenzionale deve essere accolta.
In tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840;
11/06/2005, n. 12383).
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso che:
- gli amici della coppia, facenti parte della medesima comitiva, sentiti a testimonianza, hanno riferito di un buon rapporto tra i coniugi sino al giugno 2023 raccontando di come uscivano spesso con loro sia durante le festività che le domeniche e che lo stesso aveva organizzato una festa per la moglie in occasione dei suoi 40 Pt_1
anni pianificando ogni dettaglio;
- la crisi coniugale si manifestava solo a giugno 2023 allorché sia i conoscenti della coppia sia la famiglia apprendeva della relazione sentimentale del con una Pt_1
donna ( ). Persona_3
Invero, appare certamente chiara per comprendere la reale situazione familiare, la testimonianza della figlia della coppia, sentita all'udienza del 15.7.2024 che ha Tes_1
trovato riscontro nelle dichiarazioni poi degli altri testi sentiti.
La ragazza ha riferito che apprendeva, tra il 23/24 giugno 2023 che il padre si era recato a
Parigi con una donna per una vacanza in un centro benessere dalle sue amiche e Parte_2
3 che a loro volta lo avevano saputo dal padre di una delle due, amico del Per_4 Pt_1
Per_
poi dice di aver riferito tutto alla sorella e alla madre le quali erano del tutto ignare della circostanza posto che il aveva detto loro che si sarebbe assentato da casa “per Pt_1 esigenze lavorative connesse alla attività di accompagnatore in montagna di escursionisti e, in particolare, avrebbe pernottato in un rifugio allocato alle pendici del Gran Sasso in Abruzzo denominato Rifugio Franchetti” e che probabilmente non ci sarebbe stato segnale per cui avrebbero dovuto attendere la sua chiamata.
Inoltre, la ragazza riferisce anche di aver visto una donna in compagnia del padre recarsi presso l'abitazione dei nonni già da fine maggio/inizio giugno 2023.
Molti dei testi escussi, hanno confermato di aver visto in diverse occasioni, nell'estate del
2023, il in compagnia di una donna ( ) in atteggiamenti affettuosi in Pt_1 Persona_3
giro per la città o presso esercizi commerciali e di aver chiesto alla spiegazioni in CP_1 merito non conoscendo di una crisi in atto tra loro.
E' evidente, dunque, che il ha intrapreso, sin da maggio 2023, una relazione Pt_1 extraconiugale all'insaputa della con cui continuava ad abitare. CP_1
Inoltre, qualora fosse vero che i due erano ormai separati di fatto da tempo, non sarebbe stato necessario “mentire” sul suo viaggio a Parigi per poi essere scoperto dalle figlie e dalla moglie.
Del resto, appare evidente che il si sia sottratto ai suoi doveri genitoriali e Pt_1
matrimoniali anche in occasione del viaggio in Australia dove si recava per trenta giorni e Per_ in cui chiamava le figlie solo una volta a settimana (come da dichiarazioni di ).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che vi sia stata una violazione dei doveri inerenti il matrimonio da parte del che giustificano l'accoglimento della domanda di addebito Pt_1
della separazione nei suoi confronti.
Non vi è contrasto, invece, sull'affidamento condiviso delle figlie e sul collocamento delle minori presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale in
Sulmona alla Via Marselli, 4 piano terzo.
Sul punto, va rilevato che non è possibile, come richiesto dal ricorrente, di disporre in merito all'obbligo di separare le utenze dell'abitazione coniugale trattandosi di domanda sottoposta eventualmente al rito ordinario di cognizione.
Il diritto di visita del padre non collocatario può essere disciplinato come in dispositivo
4 non essendoci particolari contestazioni delle parti.
Vi è contrasto, invece, in ordine al mantenimento delle figlie.
Sul punto, il chiede che, stante il suo stato di disoccupazione, venga disposto un Pt_1
assegno di mantenimento per le figlie di € 400 mensili a suo carico e che lo stesso pagherà integrando l'assegno unico di € 345 mensili da lui ricevuto integralmente, sino a che non troverà un'occupazione stabile oppure, in subordine, di versare comunque una somma inferiore con pagamento pro quota mediante l'assegno unico.
Di contro la resistente chiede che le venga corrisposto integralmente l'assegno unico INPS per le figlie e che venga disposto a carico del un assegno di mantenimento pari ad € Pt_1
600 mensili.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in pro-porzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, possono essere analizzati gli accertamenti della Guardia di Finanza e l'analisi delle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, per quanto attiene ai redditi del è chiaro che lo stesso ha percepito Pt_1 comunque dei redditi seppure di modesto importo, oltre ad avere una rendita quale gestore di un esercizio commerciale (attività alberghiera).
Inoltre, non può essere accolta la sua richiesta di far fronte all'obbligo di mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'assegno unico dell'INPS trattandosi di prestazione assistenziale che, al più, può essere ripartita tra i genitori, ma non escludere comunque la contribuzione da parte del genitore non collocatario il quale deve contribuire secondo le sue capacità.
Pertanto, deve essere disposto il versamento integrale dell'assegno unico in favore della
, genitore collocatario delle figlie e genitore sul quale ricade, sulla base anche del CP_1
tempo di visita del padre, il maggior onere per il mantenimento delle figlie. A carico del
5 invece, può essere previsto un assegno di mantenimento per le figlie di € 300 Pt_1
complessivi mensili stante anche la situazione economica della Spinosa che percepisce comunque un reddito mensile derivante dalla sua attività lavorativa.
Stante la reciproca soccombenza e la natura della controversia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale tra i signori e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Sulmona il 24.6.2007, con addebito a Pt_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Sulmona, anno 2007 ,al n. 26 parte II;
Per_
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_2
madre in Sulmona Via Marselli n. 4;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, secondo accordi fra i genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: due giorni a settimana compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e con ogni altra esigenza lavorativa (assenza prolungata per ragioni di lavoro), che verranno comunicati con largo anticipo, dalle 16.00 alle 20.00, nonché 2 fine settimana alterni al mese, dalle
16.00 del venerdì, e fino alle 21 della domenica;
Se a causa dei turni di lavoro non fosse possibile tenere i figli per 2 fine settimana al mese, una fine settimana potrà essere sostituito con la presenza dei figli presso il padre per 2 gg consecutivi con pernotto infrasettimanale;
Durante le vacanze estive, cioè durante il periodo successivo alla chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé le figlie per 30 gg anche non consecutivi;
Qualora il padre decidesse di trascorrere qualche giorno unitamente alle figlie in località diverse da quella di abituale residenza dei minori, avrà l'obbligo di comunicare alla madre l'indirizzo esatto ove intende recarsi, indicando anche l'utenza telefonica per la rintracciabilità. Analogo obbligo graverà sulla madre, ogni qualvolta si recherà fuori sede;
Durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno 3 gg consecutivi dal 24/12 al 26/12 e 3 gg dal 31/12 al 02/01 in
6 maniera alternata di anno in anno, rispettivamente con il padre e con la madre.
Parimenti in maniera alternata di anno in anno, con il padre con la madre, trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi che potranno convenire diversamente, tenendo anche conto della volontà manifestata dalle minori;
I compleanni delle figlie verranno festeggiati compatibilmente con entrambi i genitori e ove ciò non fosse possibile, verranno festeggiati ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Il compleanno di ciascun genitore verrà trascorso con i figli;
- assegna la causa coniugale in Sulmona Via Marselli n. 4 terzo piano alla signora
CP_1
- dispone a carico di per il mantenimento delle figlie, un assegno di € Parte_1
300 mensili complessivi (€ 150 per ciascun figlio) da corrispondere a CP_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dalla presente sentenza;
- dispone che l'assegno unico INPS per le figlie venga corrisposto integralmente a favore di CP_1
- dispone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli come indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona, nella misura del 50% ciascuno;
- Rigetta le restanti domande.
- Compensa le spese di lite.
Sulmona, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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