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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 813/2021 r.g.
, Parte_1
Avv. PAOLA PASINATO parte attrice opponente
, CP_1
Avv. ORNATI ANDREA parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
“ Voglia il Tribunale adito, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, previa dichiarazione di sospensione del diritto di agire in via esecutiva dichiarare la nullità della procura a favore della e , di conseguenza, di quella alle Controparte_2 liti agli avvocati Giuseppe Le Fosse e Maria Luisa Mammoli;
in via subordinata e nel merito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione attiva di nella propria Controparte_2 qualità di procuratrice speciale di;
in via ulteriormente subordinata e nel merito si chiede che venga Parte_2 dichiarata la estinzione del credito e comunque la carenza di legittimazione passiva della opponente e che comunque nulla è dovuto a controparte e comunque non nella misura rivendicata anche , in via subordinata, alla luce delle azioni esecutive già intraprese. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
(conclusioni da atto di citazione, per come richiamate in sede di udienza di precisazione conclusioni: si vedano note dell'11/9/2024 di parte attrice opponente, e per come richiamate nella comparsa conclusionale del 2/12/2024)
Per il convenuto-opposto:
In via preliminare, di rito - accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c.
1 In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 73/2021, R.G. n. 115/2021, del 9.3.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2021, R.G. n.
115/2021, del 9.3.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. e/o la sig.ra al pagamento CP_3 Parte_1 in favore della società della uguale o diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione notificato il 14/4/2021 parte attrice opponente ha presentato rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/2021.
Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto delle ragioni a sostegno con l'opposizione.
Con ordinanza del 2/12/2021 il Giudice (diversa persona fisica rispetto allo scrivente) ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza contenuta nel verbale di udienza del 5/5/2023 il Giudice (diversa persona fisica rispetto allo scrivente) ha disposto il rinvio del procedimento “per la precisazione delle conclusioni” non accogliendo alcuna richiesta istruttoria.
La causa è stata poi trattenuta in decisione.
2. Muovendo dall'analisi della domanda proposta dall'attore in opposizione, deve evidenziarsi che le conclusioni dallo stesso rassegnate (contenute nell'atto di citazione in opposizione, poi richiamate nell'udienza di precisazione delle conclusioni) parebbero, in realtà, riferirsi ad altro e diverso procedimento;
infatti le stesse contengono l'indicazione di intermediari finanziari diversi rispetto al convenuto opposto (“ e “ ), difensori diversi rispetto a quelli coinvolti Controparte_2 Parte_2 nel presente procedimento (“avvocati Giuseppe Le Fosse e Maria Luisa Mammoli”) e parrebbero finalizzate a sostenere una opposizione all'esecuzione piuttosto che una opposizione a decreto ingiuntivo (ciò appare desumibile dalla richiesta di “dichiarazione di sospensione del diritto di agire in via esecutiva”).
Anche le argomentazioni sviluppate nel corpo dell'atto appaiono disallineate dalle menzionate conclusioni, in quanto nel corpo dell'atto di citazione in opposizione non si è mai fatto cenno ad ipotesi di “nullità della procura”, indicata poi nelle menzionate conclusioni.
2 2.1. Quanto alle motivazioni addotte con l'atto di citazione in opposizione, deve evidenziarsi che la prima dello stesso è dedicata ad una generale e commentata ricostruzione dell'istituto della cartolarizzazione del credito (pag.
1- pag. 7 prima metà).
Tale generale descrizione si conclude con la frase “Sicchè e sono prive di legittimazione CP_1 CP_4 all'azione per mancanza dello specifico potere di agire”; inoltre, poco sopra, era stato indicato che “l'operazione di cartolarizzazione de qua è dunque illegittima alla luce di quanto già ampiamente dedotto cosicché nulla è dovuto a controparte privo di legittimazione ad agire” (pag. 7 atto di citazione).
L'incedere delle argomentazioni appare tuttavia privo di consequenzialità e connessione, considerato che, nell'ambito delle generali considerazioni sull'istituto della cartolarizzazione del credito, non viene indicato quali eventuali profili di illegittimità caratterizzerebbero l'operazione in esame e, più in particolare, quali siano le ragioni per cui la convenuta opposta dovrebbe considerarsi priva della legittimazione ad agire sulla base delle considerazioni espresse dall'attore in opposizione da pag. 1 a pag. 7 (prima metà).
2.1.1. Perciò, in relazione a tale contenuto dell'atto, non pare potersi individuare una specifica domanda.
2.2. Continuando l'analisi della domanda sulla base della ricostruzione operata nell'atto di citazione, è bene evidenziare che dalla locuzione “Ma non finisce qui!!!!” (metà pag. 7), si sviluppa diversa argomentazione.
Nell'ambito di tale prospettazione, l'attore in opposizione ha argomentato circa l'insufficienza del solo estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova della titolarità del rapporto;
infatti, secondo l'attore in opposizione, la convenuta opposta “per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato” (pag. 8 atto di citazione).
A tal proposito l'attore in opposizione ha argomentato che “è principio generale, non intaccato dalle regole sulla cartolarizzazione, che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso” (pagg. 11-12 atto di citazione).
Perciò, secondo l'attore in opposizione, “la banca si limita ad allegare copia dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione ma non a dar prova dell'avvenuta cessione di quello specifico credito” (pag. 12 atto di citazione).
Il tenore di tali argomentazioni non appare coerente con le produzioni documentali già contenute nel fascicolo monitorio;
infatti, nello stesso fascicolo monitorio è già presente il contratto di cessione (allegato n. 8 fascicolo monitorio).
3 Peraltro di ciò parrebbe consapevole lo stesso attore in opposizione (a pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione, si legge che “Se poi il contratto è quello prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si contesta per un verso la mancata erogazione del prestito …”).
Valorizzando tale ultimo inciso, non si comprende per quale ragione l'attore in opposizione dubiti in relazione al fatto che il contratto di cessione, prodotto dall'ingiungente con il ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la soddisfazione del credito, sia il contratto di cessione del credito con cui lo stesso attore in opposizione dovrebbe specificamente confrontarsi, motivandone l'eventuale inidoneità.
Deve invece rilevarsi che tale confronto risulta del tutto assente;
in altre parole, come visto, l'attore in opposizione ha sviluppato le proprie argomentazioni come se l'ingiungente avesse depositato solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale;
perciò risulta omessa qualsiasi analisi in relazione al contenuto del contratto di cessione del credito e in relazione all'effetto del combinato deposito dell'estratto di G.U. e del contratto di cessione, per come già prodotti in sede monitoria.
2.2.1. Conseguentemente deve rilevarsi che la richiesta in esame deve essere rigettata poiché, in relazione a documenti già depositati nel giudizio monitorio, l'attore non si è confrontato con gli stessi.
Più in particolare, come visto, l'attore in opposizione ha sviluppato le proprie argomentazioni come se non fosse stato depositato il contratto di cessione del credito, evidenziandone l'indispensabilità e la correlativa gravità nella mancata produzione, pur essendo consapevole del già avvenuto deposito del documento nella precedente fase monitoria.
Perciò, la combinata presenza dell'estratto della G.U. e del contratto di cessione, non specificamente analizzato né contestato, portano a ritenere che possa affermarsi l'effettiva titolarità del rapporto in capo a parte convenuta opposta.
2.3. Proseguendo l'analisi della domanda, deve essere ripreso il già accennato inciso conclusivo dell'atto di citazione in opposizione, secondo cui “Se poi il contratto è quello prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si contesta per un verso la mancata erogazione del prestito e, per altro verso, il carattere palesemente usurario delle richieste di pagamento formulate sulla base delle condizioni contrattuali. Peraltro l'importo imputato a polizza assicurativa non è dovuto” (pag. 13 atto di citazione).
2.3.1. Tale domanda appare del tutto generica;
infatti, l'eventuale applicazione di tasso usurario non risulta efficacemente allegato;
non sono indicate le richieste di pagamento effettuate sulla base delle documentazioni contrattuali, né si indicano, con concretezza e con specifico riferimento alle circostanze del caso concreto, le ragioni che hanno portato ad affermare “il carattere palesemente usurario” di tali richieste.
Inoltre, non si comprende a quale polizza assicurativa l'attore in opposizione faccia riferimento, né alle ragioni per cui tale importo non sarebbe dovuto.
4 2.3.2. Si evidenzia, inoltre, che nella seconda memoria di parte attrice opponente è stata formulata richiesta di espletamento di CTU con riferimento ad una serie di quesiti;
a tal proposito si evidenzia che tali quesiti non appaiono direttamente collegati ad argomentazioni e allegazioni contenute nell'atto di citazione (si richiede al CTU di verificare “se a fronte del rapporto di c/c n. 3893365 sussiste la pattuizione di condizioni economiche” , “se a fronte del rapporto di c/c n. 3893365 sussiste la pattuizione di una valida clausola anatocistica secondo quanto richiesto dall'art. 6 della delibera CICR 9.02.2000, in comb., disp. con l'art. 120 TUB”,
“se la lettera di credito del 10.01.2011 (apertura di credito di euro 18.000,00, v. All. 5 fascicolo monitorio) contiene la pattuizione di un tasso effettivo superiore al tasso soglia stabilito dalla legge per la relativa categoria di operazione creditizia
(apertura di credito superiore ad euro 5.000,00) in violazione dell'art. 644 c.p.”).
Perciò le argomentazioni sin qui espresse (genericità allegazioni, mancato raccordo tra quesiti e allegazioni) portano a ritenere che si tratta di richiesta di CTU meramente esplorativa.
2.3.3. Inoltre, quanto alla eccepita mancata effettiva erogazione del finanziamento, è bene rilevare che parte convenuta opposta ha dimostrato che il finanziamento era stato erogato;
infatti, ha specificato che
“dalla visione dell'estratto conto, emerge il versamento di alcune rate del piano di ammortamento” e che l'effettiva erogazione della somma a prestito aveva consentito l'estinzione di precedenti finanziamenti ottenuti dalla stessa parte attrice, producendo credibile prova di tale ricostruzione (si veda allegati nn. 5, 6, 7, 8 comparsa di costituzione e risposta).
La documentata ricostruzione sostenuta dall'opposta non è stata poi contestata dall'attore opponente.
3. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin d'ora espresse, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. condanna in favore di “ , al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 quantificate in € 7.616,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 5 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 813/2021 r.g.
, Parte_1
Avv. PAOLA PASINATO parte attrice opponente
, CP_1
Avv. ORNATI ANDREA parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
“ Voglia il Tribunale adito, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, previa dichiarazione di sospensione del diritto di agire in via esecutiva dichiarare la nullità della procura a favore della e , di conseguenza, di quella alle Controparte_2 liti agli avvocati Giuseppe Le Fosse e Maria Luisa Mammoli;
in via subordinata e nel merito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione attiva di nella propria Controparte_2 qualità di procuratrice speciale di;
in via ulteriormente subordinata e nel merito si chiede che venga Parte_2 dichiarata la estinzione del credito e comunque la carenza di legittimazione passiva della opponente e che comunque nulla è dovuto a controparte e comunque non nella misura rivendicata anche , in via subordinata, alla luce delle azioni esecutive già intraprese. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
(conclusioni da atto di citazione, per come richiamate in sede di udienza di precisazione conclusioni: si vedano note dell'11/9/2024 di parte attrice opponente, e per come richiamate nella comparsa conclusionale del 2/12/2024)
Per il convenuto-opposto:
In via preliminare, di rito - accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c.
1 In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 73/2021, R.G. n. 115/2021, del 9.3.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2021, R.G. n.
115/2021, del 9.3.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. e/o la sig.ra al pagamento CP_3 Parte_1 in favore della società della uguale o diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione notificato il 14/4/2021 parte attrice opponente ha presentato rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/2021.
Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto delle ragioni a sostegno con l'opposizione.
Con ordinanza del 2/12/2021 il Giudice (diversa persona fisica rispetto allo scrivente) ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza contenuta nel verbale di udienza del 5/5/2023 il Giudice (diversa persona fisica rispetto allo scrivente) ha disposto il rinvio del procedimento “per la precisazione delle conclusioni” non accogliendo alcuna richiesta istruttoria.
La causa è stata poi trattenuta in decisione.
2. Muovendo dall'analisi della domanda proposta dall'attore in opposizione, deve evidenziarsi che le conclusioni dallo stesso rassegnate (contenute nell'atto di citazione in opposizione, poi richiamate nell'udienza di precisazione delle conclusioni) parebbero, in realtà, riferirsi ad altro e diverso procedimento;
infatti le stesse contengono l'indicazione di intermediari finanziari diversi rispetto al convenuto opposto (“ e “ ), difensori diversi rispetto a quelli coinvolti Controparte_2 Parte_2 nel presente procedimento (“avvocati Giuseppe Le Fosse e Maria Luisa Mammoli”) e parrebbero finalizzate a sostenere una opposizione all'esecuzione piuttosto che una opposizione a decreto ingiuntivo (ciò appare desumibile dalla richiesta di “dichiarazione di sospensione del diritto di agire in via esecutiva”).
Anche le argomentazioni sviluppate nel corpo dell'atto appaiono disallineate dalle menzionate conclusioni, in quanto nel corpo dell'atto di citazione in opposizione non si è mai fatto cenno ad ipotesi di “nullità della procura”, indicata poi nelle menzionate conclusioni.
2 2.1. Quanto alle motivazioni addotte con l'atto di citazione in opposizione, deve evidenziarsi che la prima dello stesso è dedicata ad una generale e commentata ricostruzione dell'istituto della cartolarizzazione del credito (pag.
1- pag. 7 prima metà).
Tale generale descrizione si conclude con la frase “Sicchè e sono prive di legittimazione CP_1 CP_4 all'azione per mancanza dello specifico potere di agire”; inoltre, poco sopra, era stato indicato che “l'operazione di cartolarizzazione de qua è dunque illegittima alla luce di quanto già ampiamente dedotto cosicché nulla è dovuto a controparte privo di legittimazione ad agire” (pag. 7 atto di citazione).
L'incedere delle argomentazioni appare tuttavia privo di consequenzialità e connessione, considerato che, nell'ambito delle generali considerazioni sull'istituto della cartolarizzazione del credito, non viene indicato quali eventuali profili di illegittimità caratterizzerebbero l'operazione in esame e, più in particolare, quali siano le ragioni per cui la convenuta opposta dovrebbe considerarsi priva della legittimazione ad agire sulla base delle considerazioni espresse dall'attore in opposizione da pag. 1 a pag. 7 (prima metà).
2.1.1. Perciò, in relazione a tale contenuto dell'atto, non pare potersi individuare una specifica domanda.
2.2. Continuando l'analisi della domanda sulla base della ricostruzione operata nell'atto di citazione, è bene evidenziare che dalla locuzione “Ma non finisce qui!!!!” (metà pag. 7), si sviluppa diversa argomentazione.
Nell'ambito di tale prospettazione, l'attore in opposizione ha argomentato circa l'insufficienza del solo estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova della titolarità del rapporto;
infatti, secondo l'attore in opposizione, la convenuta opposta “per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato” (pag. 8 atto di citazione).
A tal proposito l'attore in opposizione ha argomentato che “è principio generale, non intaccato dalle regole sulla cartolarizzazione, che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso” (pagg. 11-12 atto di citazione).
Perciò, secondo l'attore in opposizione, “la banca si limita ad allegare copia dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione ma non a dar prova dell'avvenuta cessione di quello specifico credito” (pag. 12 atto di citazione).
Il tenore di tali argomentazioni non appare coerente con le produzioni documentali già contenute nel fascicolo monitorio;
infatti, nello stesso fascicolo monitorio è già presente il contratto di cessione (allegato n. 8 fascicolo monitorio).
3 Peraltro di ciò parrebbe consapevole lo stesso attore in opposizione (a pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione, si legge che “Se poi il contratto è quello prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si contesta per un verso la mancata erogazione del prestito …”).
Valorizzando tale ultimo inciso, non si comprende per quale ragione l'attore in opposizione dubiti in relazione al fatto che il contratto di cessione, prodotto dall'ingiungente con il ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la soddisfazione del credito, sia il contratto di cessione del credito con cui lo stesso attore in opposizione dovrebbe specificamente confrontarsi, motivandone l'eventuale inidoneità.
Deve invece rilevarsi che tale confronto risulta del tutto assente;
in altre parole, come visto, l'attore in opposizione ha sviluppato le proprie argomentazioni come se l'ingiungente avesse depositato solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale;
perciò risulta omessa qualsiasi analisi in relazione al contenuto del contratto di cessione del credito e in relazione all'effetto del combinato deposito dell'estratto di G.U. e del contratto di cessione, per come già prodotti in sede monitoria.
2.2.1. Conseguentemente deve rilevarsi che la richiesta in esame deve essere rigettata poiché, in relazione a documenti già depositati nel giudizio monitorio, l'attore non si è confrontato con gli stessi.
Più in particolare, come visto, l'attore in opposizione ha sviluppato le proprie argomentazioni come se non fosse stato depositato il contratto di cessione del credito, evidenziandone l'indispensabilità e la correlativa gravità nella mancata produzione, pur essendo consapevole del già avvenuto deposito del documento nella precedente fase monitoria.
Perciò, la combinata presenza dell'estratto della G.U. e del contratto di cessione, non specificamente analizzato né contestato, portano a ritenere che possa affermarsi l'effettiva titolarità del rapporto in capo a parte convenuta opposta.
2.3. Proseguendo l'analisi della domanda, deve essere ripreso il già accennato inciso conclusivo dell'atto di citazione in opposizione, secondo cui “Se poi il contratto è quello prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si contesta per un verso la mancata erogazione del prestito e, per altro verso, il carattere palesemente usurario delle richieste di pagamento formulate sulla base delle condizioni contrattuali. Peraltro l'importo imputato a polizza assicurativa non è dovuto” (pag. 13 atto di citazione).
2.3.1. Tale domanda appare del tutto generica;
infatti, l'eventuale applicazione di tasso usurario non risulta efficacemente allegato;
non sono indicate le richieste di pagamento effettuate sulla base delle documentazioni contrattuali, né si indicano, con concretezza e con specifico riferimento alle circostanze del caso concreto, le ragioni che hanno portato ad affermare “il carattere palesemente usurario” di tali richieste.
Inoltre, non si comprende a quale polizza assicurativa l'attore in opposizione faccia riferimento, né alle ragioni per cui tale importo non sarebbe dovuto.
4 2.3.2. Si evidenzia, inoltre, che nella seconda memoria di parte attrice opponente è stata formulata richiesta di espletamento di CTU con riferimento ad una serie di quesiti;
a tal proposito si evidenzia che tali quesiti non appaiono direttamente collegati ad argomentazioni e allegazioni contenute nell'atto di citazione (si richiede al CTU di verificare “se a fronte del rapporto di c/c n. 3893365 sussiste la pattuizione di condizioni economiche” , “se a fronte del rapporto di c/c n. 3893365 sussiste la pattuizione di una valida clausola anatocistica secondo quanto richiesto dall'art. 6 della delibera CICR 9.02.2000, in comb., disp. con l'art. 120 TUB”,
“se la lettera di credito del 10.01.2011 (apertura di credito di euro 18.000,00, v. All. 5 fascicolo monitorio) contiene la pattuizione di un tasso effettivo superiore al tasso soglia stabilito dalla legge per la relativa categoria di operazione creditizia
(apertura di credito superiore ad euro 5.000,00) in violazione dell'art. 644 c.p.”).
Perciò le argomentazioni sin qui espresse (genericità allegazioni, mancato raccordo tra quesiti e allegazioni) portano a ritenere che si tratta di richiesta di CTU meramente esplorativa.
2.3.3. Inoltre, quanto alla eccepita mancata effettiva erogazione del finanziamento, è bene rilevare che parte convenuta opposta ha dimostrato che il finanziamento era stato erogato;
infatti, ha specificato che
“dalla visione dell'estratto conto, emerge il versamento di alcune rate del piano di ammortamento” e che l'effettiva erogazione della somma a prestito aveva consentito l'estinzione di precedenti finanziamenti ottenuti dalla stessa parte attrice, producendo credibile prova di tale ricostruzione (si veda allegati nn. 5, 6, 7, 8 comparsa di costituzione e risposta).
La documentata ricostruzione sostenuta dall'opposta non è stata poi contestata dall'attore opponente.
3. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin d'ora espresse, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. condanna in favore di “ , al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 quantificate in € 7.616,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 5 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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