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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 277/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), residente a [...], e C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente a [...], C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Comiso, Via Gen. Cascino n. 57/B, presso lo studio dell'Avv. Widad Arif, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in Comiso (RG), in data 15.05.2020, dal quale non erano nati figli. Riferivano i coniugi che era venuta meno l'affectio maritalis, a causa di incomunicabilità e contrasti insorti tra di essi, per cui la prosecuzione della convivenza si era resa insostenibile;
in data 10.07.2024 il Tribunale di Ragusa aveva emesso una sentenza di separazione personale dei suddetti (proc.n.
46/2024), pubblicata il 15.07.2024, e dall'epoca dell'udienza presidenziale del giorno 19.06.2024 gli stessi non si erano più riconciliati.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro separazione, con sentenza emessa in data 10.07.2024 dal
Tribunale di Ragusa (proc. n. 46/2024), pubblicata il 15.07.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso.
Nessuna ulteriore condizione è stata convenuta tra le parti, avendo le stesse dato atto di essere economicamente indipendenti, e quindi di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame. 4
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Comiso
(RG), in data 15.05.2020, dai coniugi nato a Parte_1
CH LF (RG) il 27.01.1952, e , nata a [...] Parte_2
(Marocco) il 28.07.1976 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2020, parte I, n. 2);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'11 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 5