TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1758/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
nato [...] a [...] rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO CP_1
a mandato apposto in calce alla memoria di costituzione del 13.06.2025;
ricorrente e
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso, originariamente congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18/12/2024 e hanno chiesto CP_1 Controparte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che si nt ndo contratto matrimonio in CORBARA il 13/04/1998, deducendo che dal matrimonio erano nati i figli Per_1
e , maggiorenni ed autonomi. Per_2
P onevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
Sennonché, prima dell'udienza fissata per l'omologa, , costituendosi tramite il Parte_1 nuovo difensore, revocava il consenso, all'uopo rim izioni della separazione come originariamente concordate. Pertanto, le parti si rimettevano al Giudice per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.
Il Giudice delegato, per l'effetto, ha rimesso la causa al Collegio per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Sulla separazione e sulle residue domande accessorie. La domanda di separazione e la connessa regolamentazione delle questioni accessorie, tenuto conto della revoca del consenso alle condizioni come originariamente concordate per parte
, determina, a ben vedere, l'improcedibilità della domanda processuale (ex CP_1 ale di Venezia sent. n. 343/2025) e, per l'effetto, preclude a questo Tribunale di rendere le statuizioni conseguenziali.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la domanda di separazione improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 03.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1758/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
nato [...] a [...] rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO CP_1
a mandato apposto in calce alla memoria di costituzione del 13.06.2025;
ricorrente e
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso, originariamente congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18/12/2024 e hanno chiesto CP_1 Controparte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che si nt ndo contratto matrimonio in CORBARA il 13/04/1998, deducendo che dal matrimonio erano nati i figli Per_1
e , maggiorenni ed autonomi. Per_2
P onevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
Sennonché, prima dell'udienza fissata per l'omologa, , costituendosi tramite il Parte_1 nuovo difensore, revocava il consenso, all'uopo rim izioni della separazione come originariamente concordate. Pertanto, le parti si rimettevano al Giudice per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.
Il Giudice delegato, per l'effetto, ha rimesso la causa al Collegio per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Sulla separazione e sulle residue domande accessorie. La domanda di separazione e la connessa regolamentazione delle questioni accessorie, tenuto conto della revoca del consenso alle condizioni come originariamente concordate per parte
, determina, a ben vedere, l'improcedibilità della domanda processuale (ex CP_1 ale di Venezia sent. n. 343/2025) e, per l'effetto, preclude a questo Tribunale di rendere le statuizioni conseguenziali.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la domanda di separazione improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 03.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire