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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1088/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Lucrezia Novaro e Giovanni Sanna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Savona, Corso Italia 20/10, come da mandato in atti
Appellante contro
CP_1
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
"Previa declaratoria della contumacia della appellata signora In via CP_1 preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza n° 66/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1180/21 anche inaudita altera parte e, fissata udienza camerale, confermare detta sospensione e comunque disporla Nel merito Per tutto quanto sopra eccepito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e Parte_1 in ogni caso respingere le domande di . In subordine, Dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'azione e in via di gradato subordine la prescrizione del diritto azionato. In ogni caso con vittoria delle spese di secondo grado e di primo grado (comprese quelle dell'ATP) da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Valore della causa Vertenza di valore non superiore a
Euro 26.000,00.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di CP_1
Savona, il per sentire accertare la sua responsabilità per il danno subito Parte_1 dall'immobile attoreo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 6.807,00, nonché delle spese tecniche e legali sostenute in fase stragiudiziale e nella procedura di ATP per complessivi € 4.818,94.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era comproprietaria dell'alloggio, identificato con l'interno 20, facente parte del sito a GH Santo Spirito Parte_1 in via NI n.6, precisamente posto al piano quarto, identificato al Catasto urbano del
Comune di GH S.S. al Foglio 8, Mappale 175, Subalterno 21; -in data 26.02.2020,
l'immobile era stato interessato da uno sfondellamento, inteso come distacco e successiva caduta della parte inferiore delle pignatte, di ampia parte del solaio interno dell'abitazione per complessivi mq. 18,10; -la caduta delle suddette pignatte comportava il danneggiamento di arredi e finiture, nello specifico di diversi punti della pavimentazione del locale soggiorno, di un tavolo, una credenza ed un divano, oltre ad una porta interna;
-a seguito di perizia disposta dalla ricorrente, emergeva come lo sfondellamento derivava da un difetto strutturale, ed era conseguenza di un processo fisico dovuto all'ossidazione dei ferri d'armatura inferiore dei travetti, probabilmente accelerato da vecchie infiltrazioni di acqua meteorica del soprastante lastrico solare, già oggetto di discussione in pregresse assemblee condominiali;
-la perizia evidenziava, altresì, come il difetto riscontrato avesse comportato anche l'ammaloramento di altre porzioni del solaio interno e del sotto balcone, con conseguente necessità di intervenire al fine di scongiurare il riproporsi di ulteriori eventi di danno e di pericolo;
-in data 30.04.2020 parte ricorrente faceva pertanto eseguire all'artigiano edile i lavori di messa in CP_2 sicurezza di tutte le porzioni pericolanti, nello specifico rimozione delle parti del sotto-balcone ubicato sul lato sud-ovest e quelle del solaio oggetto di sfondellamento, residuando tuttavia l'intervento di ripristino del solaio interno e delle strutture esterne del balcone;
-in data
21.07.2020 depositava presso il Tribunale di Savona ricorso per accertamento CP_1 tecnico preventivo a fini conciliativi, recante rg. 1641/2020.
Il Tribunale di Savona, accogliendo le conclusioni della relazione svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, preso atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, emetteva l'ordinanza n. 1350/2021 che così statuiva: “1) Parte_1
Accerta e dichiara che il danno subito dall'immobile di proprietà della ricorrente identificato al
Catasto urbano del Comune di GH S.S. al Foglio 8, Mappale 175, Subalterno 21, è riconducibile alla responsabilità del Via Controparte_3
NI n. 6, in persona dell'Amministratore p.t. Signor con studio in Controparte_4
GH Santo Spirito (SV) P.zza NI n. 11/R, e per l'effetto 2) Condanna il
[...]
Via NI n. 6, in persona dell'Amministratore p.t. Signor Controparte_3
con studio in GH Santo Spirito (SV) P.zza NI n. 11/R a pagare Controparte_4 in favore della ricorrente le seguenti somme: danni patrimoniali nella misura accertata dal CTU pari ad Euro 6.807,00 (seimilaottocentosette/00), oltre oneri di legge;
spese tecniche e legali sostenute in fase stra giudiziale e nella procedura di ATP per complessivi Euro 4.818,94, il tutto oltre interessi legali fino al saldo. 3) Condanna il Controparte_3
Via NI n. 6, in persona dell'Amministratore p.t. Signor con
[...] Controparte_4 studio in GH Santo Spirito (SV) P.zza NI n. 11/R alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.800,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.”
Avverso tale ordinanza proponeva appello il Parte_2 deducendo la nullità assoluta della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e quindi la nullità dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva la sospensiva.
Si costituiva in giudizio , opponendosi all'avversario appello e chiedendone il CP_1 rigetto. La Corte, in accoglimento dell'istanza di inibitoria, sospendeva l'esecutività dell'ordinanza impugnata e con sentenza n. 274/2024 così statuiva: “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello proposto dal
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Savona in data Controparte_3
20/12/2021 nella causa R.G. 1880/2021 e, conseguentemente, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Savona;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre al contributo unificato ed oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Sanna che si dichiara anticipatario.”
In ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova,
[...] rovvedeva alla riassunzione del giudizio ex art. 354, co.2 c.p.c., domandando accertare CP_1
e dichiarare che il danno subito dall'immobile di sua proprietà fosse riconducibile alla responsabilità del , con condanna dello stesso al pagamento dei relativi Parte_1 danni nonché delle spese tecniche e legali sostenute in fase stragiudiziale e nella procedura di
ATP. In caso di opposizione, tenuto conto dell'esperito tentativo di conciliazione con esito negativo avvenuto in corso di ATP, chiedeva condannare il per lite temeraria ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, affermando che i lamentati danni provenissero dalla proprietà esclusiva sovrastante a quella dell'attrice, e domandava dichiarare l'inammissibilità dell'azione e, in subordine, la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale rilevava che, nonostante le infiltrazioni subite dall'alloggio della derivassero CP_1 dal lastrico solare ad esso sovrastante, questo copriva tutto l'edificio e, anche se di proprietà esclusiva, era comunque soggetto al dovere di custodia diligente in capo all'amministratore ex art. 1130 n.4 c.c. e della stessa assemblea condominiale ex art. 1135 n.4 c.c., oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Indi, il Giudice primo grado, istruita la causa mediante espletamento di CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi nonché alla quantificazione del pregiudizio complessivo subito dalla ricorrente, emetteva l'impugnata ordinanza ex art 702 bis cpc che così statuiva: “1. accerta
e dichiara che il danno subito dall'immobile di proprietà della ricorrente, identificato a Catasto urbano del Comune di GH S.S. al Foglio 8, Mappale 175, Subalterno 21, è riconducibile alla responsabilità del NI n. 6, Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t. , legale rappresentante della Controparte_6
con sede in GH Santo Controparte_7
Spirito, Via Cagliari 13/5 R.
2. per l'effetto condanna il Controparte_5
NI n. 6, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento in
[...] favore della ricorrente delle seguenti somme: a) Danni patrimoniali per interventi di ripristino nella misura accertata dal CTU geom. ari ad €. 8.860,00 oltre IVA di legge, oltre interessi CP_8 legali dalla costituzione in mora al saldo b) danni patrimoniali per il parziale mancato utilizzo dell'immobile nella misura accertata dall'arch. , nel corso dell'ATP R.G. Persona_1
1641/2020 - Tribunale di Savona, pari ad € 240,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
3. condanna il NI Controparte_5
n. 6, in persona dell'amministratore pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € 5.000,00 per competenze del difensore oltre accessori di legge, oltre refusione del CU di legge, oltre refusione delle spese di CTU e di ATP come da atti di liquidazione emessi rispettivamente nel corso della presente causa e nel corso del procedimento di ATP RG 1641/2020 oltre refusione delle spese dei CTP di entrambi i procedimenti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il chiedendo, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Savona, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, respingendo ogni domanda formulata da In subordine, CP_1 domandava dichiarare l'inammissibilità dell'azione e in via di gradato subordine la prescrizione del diritto azionato.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Inutilizzabilità degli atti e della consulenza di istruzione preventiva. In subordine, si doleva della ritenuta utilizzabilità della consulenza preventiva quale c.d. prova atipica e deduceva la decadenza dai mezzi di prova a carico di parte 2) Mancato riconoscimento della eccezione di CP_1 prescrizione;
3) Erronea ricostruzione in fatto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ.; 4) Erronea ricostruzione in fatto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1125 cod. civ.
Con provvedimento del 09.04.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione formulata da parte appellante e, dato atto della rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della appellata e della mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, CP_1 ne dichiarava la contumacia, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al
16.9.2025.
Con provvedimento del 17.9.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 16.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello il deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe Parte_1 incorsa in errore laddove ha utilizzato gli atti della consulenza di istruzione preventiva, anche come prova atipica.
Assume quindi che la parte di non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima CP_1 incombente.
In particolare, si duole della seguente statuizione: “In merito alla ritenuta inammissibilità della domanda per essere trascorsi oltre 60 giorni tra la chiusura del procedimento di ATP e l'introduzione del giudizio di merito basterà rilevare come la disciplina specifica degli atti di istruzione preventiva nulla dica in proposito. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile in via analogica la disciplina generale in materia di procedimenti cautelari, si rileva che l'art. 669 novies cpc, per il caso di mancato rispetto del termine, commina l'inefficacia del solo provvedimento interinale, nulla statuendo circa il giudizio di merito pur tardivamente instaurato: esso, peraltro, non pare poter essere in qualche modo scalfito dal detto ritardo, stante la sua autonomia rispetto alla fase precedente (sull'autonomia del giudizio di merito rispetto alla fase cautelare cfr. Cass. civ. n. 28197/2020: “Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio”).”
Seppure l'appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione tutti gli atti e documenti acquisiti in quel giudizio anticipatorio della prova e comunque laddove ritenuto di utilizzarlo quale “prova atipica”, non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione unicamente la dedotta consulenza in assenza di altri elementi probatori mai forniti dalla appellata, non sono stati dedotti concreti motivi che vadano ad inficiare la statuizione sotto il profilo della disciplina degli atti di istruzione preventiva rispetto al termine di
60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, né l'analisi del disposto dell'art.669 novies cpc (con riferimento alla disciplina generale dei procedimenti cautelari) sotto il profilo dell'autonomia del giudizio di merito.
Ma vi è di più, in quanto la pronuncia appellata rileva altresì - anche ove si dovessero disattendere le valutazioni compiute come richiamate - la valenza della relazione di ATP quale prova atipica. Anche in questo caso non sono stati dedotti elementi idonei ad inficiare la statuizione.
Del resto, la perizia resa in altro procedimento civilistico è prova atipica (Cass. n. 22384/2014,
Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008).
Ancora il si duole del fatto che il Tribunale di Savona abbia licenziato altra CTU, Parte_1 che si limita a richiamare le conclusioni dell'ATP a firma arch. . Per_1
Orbene, il ctu geom ha richiamato all'evidenza gli accertamenti svolti in sede di ATP, CP_8 salvo però adeguata verifica dello stato dei luoghi ed autonome conclusioni, dando atto del fatto che i danni sull'intradosso del solaio del balcone indicati nell'espletata consulenza in sede di ATP erano stati eliminati, mentre il vano adibito a soggiorno risultava nel medesimo stato di manutenzione della data della predetta consulenza, 22.2.2021.
Ne deriva il mancato accoglimento dell'articolato motivo.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento della eccezione di prescrizione, dando atto che ai sensi dell'art. 2947 c.c. il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
L'ordinanza impugnata si è espressa nel senso che: “D'altro canto, lo stesso convenuto nella propria memoria di costituzione richiama ampiamente il contenuto della perizia di parte prodotta dall'attrice sub. doc. 1, ritenendola più precisa della stessa CTU preventiva nella descrizione del fabbricato per cui è causa (“Più precisa nella descrizione del fabbricato nel suo complesso
– decisivo per quanto in tesi - la relazione del geom. depositata ex adverso, datata 29- CP_9
05-2020”), tanto da produrla esso stesso all'atto della propria costituzione (doc. 1). Il convenuto, dunque, mostra di avere attentamente esaminato e condiviso quanto contenuto in detta relazione…è, pertanto, significativo che nulla abbia obiettato circa l'ivi riscontrata presenza di una situazione di potenziale pericolo per gli occupanti dell'alloggio ed addirittura per persone terze, tanto da indurre il tecnico a far prontamente intervenire un artigiano per la messa in sicurezza della struttura (“condizioni di pericolo sia per gli abitanti dell'immobile che per eventuali danni a persone terze o cosa lungo la sottostante Via NI … si procede a contattare un artigiano al fine di procedere alla messa in sicurezza dei locali e delle strutture”): il tutto induce a ritenere la prossimità dell'evento dannoso rispetto alle cennate indagini peritali.
L'appellante deduce che non rinvenendosi ora infiltrazioni (il lastrico sovrastante di proprietà
in ottime condizioni), non potendo il CTU stabilire con certezza alcuna causa dello Parte_3 sfondellamento, non vi è prova che il 26 febbraio 2020 la abbia avuto contezza di un CP_1 fatto illecito a suo danno riconducibile al . Parte_1
Sul punto va invece rilevato che il termine prescrizionale viene fatto decorrere dal giorno in cui la parte abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (si veda
Cass. Ord. n. 24486 del 17/10/2017), conoscenza deriva dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. Ora, gli ammaloramenti sono riconducibili, a seguito degli accertamenti del ctu geom. a fenomeni CP_8 di avvenuta infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante.
I fenomeni infiltrativi del 2005 sono stati esaminati in sede di ATP (“Il suddetto fenomeno della carbonatazione si ritiene che sia stato innescato o accelerato dalle vecchie infiltrazioni di acqua meteorica dal soprastante terrazzo per la cui eliminazione si intervenne nel 2005 col rifacimento dell'intera impermeabilizzazione”), e come statuito dal Tribunale, non assumono rilievo al fine del decorso della prescrizione, in quanto non afferiscono alla manifestazione del fenomeno ed all'accertamento dello stesso.
Ne consegue l'infondatezza del motivo d'appello, stante il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto degli accertamenti tecnici di parte e dell'Ufficio.
Con il terzo motivo è dedotta l'erronea ricostruzione in fatto, violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellata deriverebbe dal fatto che la solo consulenza non sarebbe idonea a fornire la prova dei fatti, vieppiù considerando che l'ATP non ha ispezionato il lastrico solare di proprietà Parte_3
Orbene, è emerso che “gli ammaloramenti siano riconducibili a fenomeni di avvenute infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare” (cfr. CTU Geom. CP_8 Il ctu geom ha affermato che non si possono stabilire con certezza le cause degli CP_8 ammaloramenti, ma dai documenti si intuisce che sono riconducibili a fenomeni di avvenute infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà Parte_3
L'ATP a firma arch ha indicato la causa principale del fenomeno dello sfondellamento del Per_1 solaio nell'ossidazione dei ferri d'armatura inferiori dei travetti con conseguente rigonfiamento della sezione e generazione di sovratensioni orizzontali che vanno a sollecitare fino alla rottura le paretine dei blocchi in laterizio. Il suddetto fenomeno della carbonatazione si ritiene che sia stato innescato o accelerato dalle vecchie infiltrazioni di acqua meteorica dal soprastante terrazzo per la cui eliminazione si intervenne nel 2005 col rifacimento dell'intera impermeabilizzazione.
La ctu nelle scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche è la cd. c.t.u. percipiente, che si differenzia dalla deducente, che pertiene alla valutazione di fatti già acclarati. La prima
è una vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già un mero mezzo di valutazione;
se al consulente è conferito l'incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, la consulenza è percipiente e costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (Cass. 8 gennaio 2004
n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n.
3343, 12 dicembre 2000, n. 15630, 17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395).
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il quarto motivo è dedotta l'erronea ricostruzione in fatto;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 1125 cod. civ.
La sentenza è impugnata laddove non fa' applicazione dell'art. 1125 cod. civ, che testualmente reca: Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Secondo l'assunto di parte appellante essendo il piano sovrastante alla proprietà di CP_1 esclusiva proprietà va esclusa la legittimazione passiva del condominio. Parte_3
Secondo quest'ultimo, l'applicazione dell'art. 1126 c.c., avrebbe dovuto comunque comportare la condanna del nei limiti della quota di 2/3 per i danni accertati. Parte_1 L'ordinanza impugnata ha statuito che trattandosi di bene che serve di copertura a tutto l'edificio esso, anche se di proprietà esclusiva, è comunque soggetto al dovere di custodia diligente in capo all'amministratore ex art. 1130 n. 4 cc e della stessa assemblea condominiale ex art. 1135
n. 4 cc., oltre che ai sensi dell'art. 2051 cc.
In materia di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare erano già intervenute le Sezioni Unite
(Cass. SS. UU. 9449/2016) che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art.
2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4,
c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del » Parte_1
Sussiste, dunque, una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. del e del proprietario Parte_1
(o usuario esclusivo) del lastrico ( Cass. 7044/2020; Cass. 1674/2015).
Va chiarito che la responsabilità è solidale verso i terzi, mentre solo nei rapporti interni i criteri di ripartizione del concorso sono quelli stabiliti dall'art. 1126 c.c., un terzo delle spese di riparazione o di ricostruzione a carico del proprietario o dell'utilizzatore esclusivo del lastrico (o terrazza) ed i restanti due terzi a carico del . Parte_1
La responsabilità delle infiltrazioni può essere ascritta in via esclusiva al proprietario del lastrico (o della terrazza a livello) solo nell'ipotesi – nella fattispecie assente - in cui sia provata la riconducibilità del danno al fatto esclusivo del titolare del diritto di uso del lastrico solare o di una parte di questo (Cass. 3239/2017).
Ne deriva il rigetto del motivo.
L'ordinanza appellata trova pertanto integrale conferma.
Stante la contumacia di parte appellata non si provvede alla liquidazione delle spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal e per l'effetto conferma l'ordinanza resa n Parte_1
1088/2024 dal Tribunale di Savona.
Nulla per le spese del grado, stante la contumacia di CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1088/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Lucrezia Novaro e Giovanni Sanna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Savona, Corso Italia 20/10, come da mandato in atti
Appellante contro
CP_1
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
"Previa declaratoria della contumacia della appellata signora In via CP_1 preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza n° 66/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1180/21 anche inaudita altera parte e, fissata udienza camerale, confermare detta sospensione e comunque disporla Nel merito Per tutto quanto sopra eccepito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e Parte_1 in ogni caso respingere le domande di . In subordine, Dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'azione e in via di gradato subordine la prescrizione del diritto azionato. In ogni caso con vittoria delle spese di secondo grado e di primo grado (comprese quelle dell'ATP) da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Valore della causa Vertenza di valore non superiore a
Euro 26.000,00.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di CP_1
Savona, il per sentire accertare la sua responsabilità per il danno subito Parte_1 dall'immobile attoreo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 6.807,00, nonché delle spese tecniche e legali sostenute in fase stragiudiziale e nella procedura di ATP per complessivi € 4.818,94.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era comproprietaria dell'alloggio, identificato con l'interno 20, facente parte del sito a GH Santo Spirito Parte_1 in via NI n.6, precisamente posto al piano quarto, identificato al Catasto urbano del
Comune di GH S.S. al Foglio 8, Mappale 175, Subalterno 21; -in data 26.02.2020,
l'immobile era stato interessato da uno sfondellamento, inteso come distacco e successiva caduta della parte inferiore delle pignatte, di ampia parte del solaio interno dell'abitazione per complessivi mq. 18,10; -la caduta delle suddette pignatte comportava il danneggiamento di arredi e finiture, nello specifico di diversi punti della pavimentazione del locale soggiorno, di un tavolo, una credenza ed un divano, oltre ad una porta interna;
-a seguito di perizia disposta dalla ricorrente, emergeva come lo sfondellamento derivava da un difetto strutturale, ed era conseguenza di un processo fisico dovuto all'ossidazione dei ferri d'armatura inferiore dei travetti, probabilmente accelerato da vecchie infiltrazioni di acqua meteorica del soprastante lastrico solare, già oggetto di discussione in pregresse assemblee condominiali;
-la perizia evidenziava, altresì, come il difetto riscontrato avesse comportato anche l'ammaloramento di altre porzioni del solaio interno e del sotto balcone, con conseguente necessità di intervenire al fine di scongiurare il riproporsi di ulteriori eventi di danno e di pericolo;
-in data 30.04.2020 parte ricorrente faceva pertanto eseguire all'artigiano edile i lavori di messa in CP_2 sicurezza di tutte le porzioni pericolanti, nello specifico rimozione delle parti del sotto-balcone ubicato sul lato sud-ovest e quelle del solaio oggetto di sfondellamento, residuando tuttavia l'intervento di ripristino del solaio interno e delle strutture esterne del balcone;
-in data
21.07.2020 depositava presso il Tribunale di Savona ricorso per accertamento CP_1 tecnico preventivo a fini conciliativi, recante rg. 1641/2020.
Il Tribunale di Savona, accogliendo le conclusioni della relazione svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, preso atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, emetteva l'ordinanza n. 1350/2021 che così statuiva: “1) Parte_1
Accerta e dichiara che il danno subito dall'immobile di proprietà della ricorrente identificato al
Catasto urbano del Comune di GH S.S. al Foglio 8, Mappale 175, Subalterno 21, è riconducibile alla responsabilità del Via Controparte_3
NI n. 6, in persona dell'Amministratore p.t. Signor con studio in Controparte_4
GH Santo Spirito (SV) P.zza NI n. 11/R, e per l'effetto 2) Condanna il
[...]
Via NI n. 6, in persona dell'Amministratore p.t. Signor Controparte_3
con studio in GH Santo Spirito (SV) P.zza NI n. 11/R a pagare Controparte_4 in favore della ricorrente le seguenti somme: danni patrimoniali nella misura accertata dal CTU pari ad Euro 6.807,00 (seimilaottocentosette/00), oltre oneri di legge;
spese tecniche e legali sostenute in fase stra giudiziale e nella procedura di ATP per complessivi Euro 4.818,94, il tutto oltre interessi legali fino al saldo. 3) Condanna il Controparte_3
Via NI n. 6, in persona dell'Amministratore p.t. Signor con
[...] Controparte_4 studio in GH Santo Spirito (SV) P.zza NI n. 11/R alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.800,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.”
Avverso tale ordinanza proponeva appello il Parte_2 deducendo la nullità assoluta della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e quindi la nullità dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva la sospensiva.
Si costituiva in giudizio , opponendosi all'avversario appello e chiedendone il CP_1 rigetto. La Corte, in accoglimento dell'istanza di inibitoria, sospendeva l'esecutività dell'ordinanza impugnata e con sentenza n. 274/2024 così statuiva: “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello proposto dal
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Savona in data Controparte_3
20/12/2021 nella causa R.G. 1880/2021 e, conseguentemente, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Savona;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre al contributo unificato ed oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Sanna che si dichiara anticipatario.”
In ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova,
[...] rovvedeva alla riassunzione del giudizio ex art. 354, co.2 c.p.c., domandando accertare CP_1
e dichiarare che il danno subito dall'immobile di sua proprietà fosse riconducibile alla responsabilità del , con condanna dello stesso al pagamento dei relativi Parte_1 danni nonché delle spese tecniche e legali sostenute in fase stragiudiziale e nella procedura di
ATP. In caso di opposizione, tenuto conto dell'esperito tentativo di conciliazione con esito negativo avvenuto in corso di ATP, chiedeva condannare il per lite temeraria ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, affermando che i lamentati danni provenissero dalla proprietà esclusiva sovrastante a quella dell'attrice, e domandava dichiarare l'inammissibilità dell'azione e, in subordine, la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale rilevava che, nonostante le infiltrazioni subite dall'alloggio della derivassero CP_1 dal lastrico solare ad esso sovrastante, questo copriva tutto l'edificio e, anche se di proprietà esclusiva, era comunque soggetto al dovere di custodia diligente in capo all'amministratore ex art. 1130 n.4 c.c. e della stessa assemblea condominiale ex art. 1135 n.4 c.c., oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Indi, il Giudice primo grado, istruita la causa mediante espletamento di CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi nonché alla quantificazione del pregiudizio complessivo subito dalla ricorrente, emetteva l'impugnata ordinanza ex art 702 bis cpc che così statuiva: “1. accerta
e dichiara che il danno subito dall'immobile di proprietà della ricorrente, identificato a Catasto urbano del Comune di GH S.S. al Foglio 8, Mappale 175, Subalterno 21, è riconducibile alla responsabilità del NI n. 6, Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t. , legale rappresentante della Controparte_6
con sede in GH Santo Controparte_7
Spirito, Via Cagliari 13/5 R.
2. per l'effetto condanna il Controparte_5
NI n. 6, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento in
[...] favore della ricorrente delle seguenti somme: a) Danni patrimoniali per interventi di ripristino nella misura accertata dal CTU geom. ari ad €. 8.860,00 oltre IVA di legge, oltre interessi CP_8 legali dalla costituzione in mora al saldo b) danni patrimoniali per il parziale mancato utilizzo dell'immobile nella misura accertata dall'arch. , nel corso dell'ATP R.G. Persona_1
1641/2020 - Tribunale di Savona, pari ad € 240,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
3. condanna il NI Controparte_5
n. 6, in persona dell'amministratore pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € 5.000,00 per competenze del difensore oltre accessori di legge, oltre refusione del CU di legge, oltre refusione delle spese di CTU e di ATP come da atti di liquidazione emessi rispettivamente nel corso della presente causa e nel corso del procedimento di ATP RG 1641/2020 oltre refusione delle spese dei CTP di entrambi i procedimenti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il chiedendo, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Savona, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, respingendo ogni domanda formulata da In subordine, CP_1 domandava dichiarare l'inammissibilità dell'azione e in via di gradato subordine la prescrizione del diritto azionato.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Inutilizzabilità degli atti e della consulenza di istruzione preventiva. In subordine, si doleva della ritenuta utilizzabilità della consulenza preventiva quale c.d. prova atipica e deduceva la decadenza dai mezzi di prova a carico di parte 2) Mancato riconoscimento della eccezione di CP_1 prescrizione;
3) Erronea ricostruzione in fatto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ.; 4) Erronea ricostruzione in fatto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1125 cod. civ.
Con provvedimento del 09.04.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione formulata da parte appellante e, dato atto della rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della appellata e della mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, CP_1 ne dichiarava la contumacia, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al
16.9.2025.
Con provvedimento del 17.9.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 16.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello il deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe Parte_1 incorsa in errore laddove ha utilizzato gli atti della consulenza di istruzione preventiva, anche come prova atipica.
Assume quindi che la parte di non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima CP_1 incombente.
In particolare, si duole della seguente statuizione: “In merito alla ritenuta inammissibilità della domanda per essere trascorsi oltre 60 giorni tra la chiusura del procedimento di ATP e l'introduzione del giudizio di merito basterà rilevare come la disciplina specifica degli atti di istruzione preventiva nulla dica in proposito. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile in via analogica la disciplina generale in materia di procedimenti cautelari, si rileva che l'art. 669 novies cpc, per il caso di mancato rispetto del termine, commina l'inefficacia del solo provvedimento interinale, nulla statuendo circa il giudizio di merito pur tardivamente instaurato: esso, peraltro, non pare poter essere in qualche modo scalfito dal detto ritardo, stante la sua autonomia rispetto alla fase precedente (sull'autonomia del giudizio di merito rispetto alla fase cautelare cfr. Cass. civ. n. 28197/2020: “Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio”).”
Seppure l'appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione tutti gli atti e documenti acquisiti in quel giudizio anticipatorio della prova e comunque laddove ritenuto di utilizzarlo quale “prova atipica”, non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione unicamente la dedotta consulenza in assenza di altri elementi probatori mai forniti dalla appellata, non sono stati dedotti concreti motivi che vadano ad inficiare la statuizione sotto il profilo della disciplina degli atti di istruzione preventiva rispetto al termine di
60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, né l'analisi del disposto dell'art.669 novies cpc (con riferimento alla disciplina generale dei procedimenti cautelari) sotto il profilo dell'autonomia del giudizio di merito.
Ma vi è di più, in quanto la pronuncia appellata rileva altresì - anche ove si dovessero disattendere le valutazioni compiute come richiamate - la valenza della relazione di ATP quale prova atipica. Anche in questo caso non sono stati dedotti elementi idonei ad inficiare la statuizione.
Del resto, la perizia resa in altro procedimento civilistico è prova atipica (Cass. n. 22384/2014,
Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008).
Ancora il si duole del fatto che il Tribunale di Savona abbia licenziato altra CTU, Parte_1 che si limita a richiamare le conclusioni dell'ATP a firma arch. . Per_1
Orbene, il ctu geom ha richiamato all'evidenza gli accertamenti svolti in sede di ATP, CP_8 salvo però adeguata verifica dello stato dei luoghi ed autonome conclusioni, dando atto del fatto che i danni sull'intradosso del solaio del balcone indicati nell'espletata consulenza in sede di ATP erano stati eliminati, mentre il vano adibito a soggiorno risultava nel medesimo stato di manutenzione della data della predetta consulenza, 22.2.2021.
Ne deriva il mancato accoglimento dell'articolato motivo.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento della eccezione di prescrizione, dando atto che ai sensi dell'art. 2947 c.c. il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
L'ordinanza impugnata si è espressa nel senso che: “D'altro canto, lo stesso convenuto nella propria memoria di costituzione richiama ampiamente il contenuto della perizia di parte prodotta dall'attrice sub. doc. 1, ritenendola più precisa della stessa CTU preventiva nella descrizione del fabbricato per cui è causa (“Più precisa nella descrizione del fabbricato nel suo complesso
– decisivo per quanto in tesi - la relazione del geom. depositata ex adverso, datata 29- CP_9
05-2020”), tanto da produrla esso stesso all'atto della propria costituzione (doc. 1). Il convenuto, dunque, mostra di avere attentamente esaminato e condiviso quanto contenuto in detta relazione…è, pertanto, significativo che nulla abbia obiettato circa l'ivi riscontrata presenza di una situazione di potenziale pericolo per gli occupanti dell'alloggio ed addirittura per persone terze, tanto da indurre il tecnico a far prontamente intervenire un artigiano per la messa in sicurezza della struttura (“condizioni di pericolo sia per gli abitanti dell'immobile che per eventuali danni a persone terze o cosa lungo la sottostante Via NI … si procede a contattare un artigiano al fine di procedere alla messa in sicurezza dei locali e delle strutture”): il tutto induce a ritenere la prossimità dell'evento dannoso rispetto alle cennate indagini peritali.
L'appellante deduce che non rinvenendosi ora infiltrazioni (il lastrico sovrastante di proprietà
in ottime condizioni), non potendo il CTU stabilire con certezza alcuna causa dello Parte_3 sfondellamento, non vi è prova che il 26 febbraio 2020 la abbia avuto contezza di un CP_1 fatto illecito a suo danno riconducibile al . Parte_1
Sul punto va invece rilevato che il termine prescrizionale viene fatto decorrere dal giorno in cui la parte abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (si veda
Cass. Ord. n. 24486 del 17/10/2017), conoscenza deriva dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. Ora, gli ammaloramenti sono riconducibili, a seguito degli accertamenti del ctu geom. a fenomeni CP_8 di avvenuta infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante.
I fenomeni infiltrativi del 2005 sono stati esaminati in sede di ATP (“Il suddetto fenomeno della carbonatazione si ritiene che sia stato innescato o accelerato dalle vecchie infiltrazioni di acqua meteorica dal soprastante terrazzo per la cui eliminazione si intervenne nel 2005 col rifacimento dell'intera impermeabilizzazione”), e come statuito dal Tribunale, non assumono rilievo al fine del decorso della prescrizione, in quanto non afferiscono alla manifestazione del fenomeno ed all'accertamento dello stesso.
Ne consegue l'infondatezza del motivo d'appello, stante il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto degli accertamenti tecnici di parte e dell'Ufficio.
Con il terzo motivo è dedotta l'erronea ricostruzione in fatto, violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellata deriverebbe dal fatto che la solo consulenza non sarebbe idonea a fornire la prova dei fatti, vieppiù considerando che l'ATP non ha ispezionato il lastrico solare di proprietà Parte_3
Orbene, è emerso che “gli ammaloramenti siano riconducibili a fenomeni di avvenute infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare” (cfr. CTU Geom. CP_8 Il ctu geom ha affermato che non si possono stabilire con certezza le cause degli CP_8 ammaloramenti, ma dai documenti si intuisce che sono riconducibili a fenomeni di avvenute infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà Parte_3
L'ATP a firma arch ha indicato la causa principale del fenomeno dello sfondellamento del Per_1 solaio nell'ossidazione dei ferri d'armatura inferiori dei travetti con conseguente rigonfiamento della sezione e generazione di sovratensioni orizzontali che vanno a sollecitare fino alla rottura le paretine dei blocchi in laterizio. Il suddetto fenomeno della carbonatazione si ritiene che sia stato innescato o accelerato dalle vecchie infiltrazioni di acqua meteorica dal soprastante terrazzo per la cui eliminazione si intervenne nel 2005 col rifacimento dell'intera impermeabilizzazione.
La ctu nelle scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche è la cd. c.t.u. percipiente, che si differenzia dalla deducente, che pertiene alla valutazione di fatti già acclarati. La prima
è una vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già un mero mezzo di valutazione;
se al consulente è conferito l'incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, la consulenza è percipiente e costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (Cass. 8 gennaio 2004
n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n.
3343, 12 dicembre 2000, n. 15630, 17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395).
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il quarto motivo è dedotta l'erronea ricostruzione in fatto;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 1125 cod. civ.
La sentenza è impugnata laddove non fa' applicazione dell'art. 1125 cod. civ, che testualmente reca: Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Secondo l'assunto di parte appellante essendo il piano sovrastante alla proprietà di CP_1 esclusiva proprietà va esclusa la legittimazione passiva del condominio. Parte_3
Secondo quest'ultimo, l'applicazione dell'art. 1126 c.c., avrebbe dovuto comunque comportare la condanna del nei limiti della quota di 2/3 per i danni accertati. Parte_1 L'ordinanza impugnata ha statuito che trattandosi di bene che serve di copertura a tutto l'edificio esso, anche se di proprietà esclusiva, è comunque soggetto al dovere di custodia diligente in capo all'amministratore ex art. 1130 n. 4 cc e della stessa assemblea condominiale ex art. 1135
n. 4 cc., oltre che ai sensi dell'art. 2051 cc.
In materia di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare erano già intervenute le Sezioni Unite
(Cass. SS. UU. 9449/2016) che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art.
2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4,
c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del » Parte_1
Sussiste, dunque, una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. del e del proprietario Parte_1
(o usuario esclusivo) del lastrico ( Cass. 7044/2020; Cass. 1674/2015).
Va chiarito che la responsabilità è solidale verso i terzi, mentre solo nei rapporti interni i criteri di ripartizione del concorso sono quelli stabiliti dall'art. 1126 c.c., un terzo delle spese di riparazione o di ricostruzione a carico del proprietario o dell'utilizzatore esclusivo del lastrico (o terrazza) ed i restanti due terzi a carico del . Parte_1
La responsabilità delle infiltrazioni può essere ascritta in via esclusiva al proprietario del lastrico (o della terrazza a livello) solo nell'ipotesi – nella fattispecie assente - in cui sia provata la riconducibilità del danno al fatto esclusivo del titolare del diritto di uso del lastrico solare o di una parte di questo (Cass. 3239/2017).
Ne deriva il rigetto del motivo.
L'ordinanza appellata trova pertanto integrale conferma.
Stante la contumacia di parte appellata non si provvede alla liquidazione delle spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal e per l'effetto conferma l'ordinanza resa n Parte_1
1088/2024 dal Tribunale di Savona.
Nulla per le spese del grado, stante la contumacia di CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno