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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3443/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
21.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
R.G. n. 3443/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3443/2020
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marasco, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Piazza
Carità n. 32, in Napoli, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Gelsomina De Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via Gandhi n. 23, in Cercola (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 30.9.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la (d'ora in poi, solo proponeva Parte_1 Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 517/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data
26.02.2020, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 820/2020, pubblicato in data
27.02.2020, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente Controparte_1
(in prosieguo, solo ), la somma di € 5.130,34, oltre gli interessi di mora ex D.Lgs. n.
[...] CP_1
231/2002, dalla data di insorgenza del credito fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 88 del
30.5.2019, dell'importo di € 5.613,34, emessa dalla per l'esecuzione dell'attività CP_1
commissionata dall'ingiunta.
Con la spiegata opposizione, la premesso che le lavorazioni commissionate dalla Pt_1 CP_1
consistevano “nell'apporre dei numeri di serie su di una placca metallica prelavorata dalla che, dopo la Pt_1
serializzazione, veniva assemblata con altri elementi, segnatamente un'altra placca prelavorata ed un perno centrale di congiunzione, per comporre un unico manufatto da consegnare al cliente della la società tedesca E.I.S. Aircraft Pt_1
Products and Services”, eccepiva che “una parte delle lavorazioni commissionate alla non era conforme CP_1
agli standard richiesti in quanto i numeri di serie risultavano illeggibili” e che, in particolare, “il vizio riguardava parte dei componenti di cui al DDT n. 159 del 28.05.19”, giacché “dei 5067 pezzi ivi previsti ben 3994 presentavano una serializzazione illeggibile”, nonché deduceva che “essendo impossibile per ragioni tecniche la riserializzazione dei pezzi scartati, che infatti vennero poi smaltiti come rifiuti di lavorazione, è stata costretta a riacquistare la materia prima ed a procedere alla sua rilavorazione, all'incisione dei numeri di serie ed all'assemblaggio finale, sostenendo costi per un importo di € 21.161,97 IVA inclusa” e che, perciò, a fronte della fattura messa dall'opposta, la ffettuava solo “il versamento della somma di € 483,00, pari al valore dei pezzi di cui al Pt_1
DDT 159 del 28.05.19 non scartati” (cfr. pagg. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
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La società opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta “al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 16.031,63”, quale differenza tra il costo, pari complessivamente ad
[...]
€ 21.161,97, sostenuto dalla per effettuare “ex novo” le lavorazioni affidate alla ed il Pt_1 CP_1
credito di quest'ultima nei confronti della oltre al risarcimento del danno. Pt_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva all'opposizione insistendo per il suo rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia.
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza resa all'esito dell'udienza del 10.11.2020) ed espletata l'istruttoria, mediante escussione testimoniale, la causa, all'udienza del 30.9.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni rassegnate dalle parti, giunge alla decisione.
Va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando al merito della controversia, osserva il Tribunale che, secondo costante giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 ss.
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è la società opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto,
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il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata, per i seguenti motivi.
Nella fattispecie in esame, come innanzi anticipato, la ha agito al fine di ottenere il CP_1
pagamento della fattura emessa a fronte delle lavorazioni effettuate in favore della Pt_1
L'opposta, a supporto del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, ha depositato, sin dalla fase monitoria: la fattura n. 88 del 30.5.2019, dell'importo di € 5.613,34 (cfr. all. n. 1 – così numerato dal
Giudice – del fascicolo di parte della fase monitoria); il D.D.T. n. 159 del 28.5.2019 (cfr. all. n. 2 del medesimo fascicolo); l'estratto autentico delle scritture contabili (cfr. all. n. 3 del medesimo fascicolo); la comunicazione di costituzione in mora del 13.12.2019 (cfr. all. n. 4 del medesimo fascicolo); la foto del fac simile della placca metallica da incidere (cfr. all. n. 5 del medesimo fascicolo).
Ebbene, a fronte di tale produzione documentale, la società opponente - che non contesta, invero, la sussistenza del rapporto contrattuale instaurato con l'opposta né la consegna della merce da parte di quest'ultima - eccepisce, come innanzi detto, la presenza di vizi di conformità nella merce lavorata dalla
, tale da legittimare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. CP_1
In primo luogo, va evidenziato che la committente non ha provato di avere pattuito specifiche caratteristiche dell'opera appaltata, di talché non vi sono elementi per ritenere integrata una forma di inadempimento ascrivibile all'opposta. Al riguardo, occorre, infatti, richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 13685/2019; nello stesso senso, Cass. n. 25584/2018 e Cass. n. 826/2015).
Gravava, pertanto, in capo all'opponente – che ha invocato l'inadempimento contrattuale – l'onere di provare di avere pattuito particolari caratteristiche delle lavorazioni commissionate alla SINAD.IT.
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Ciò posto, ritiene il Tribunale, nell'esercizio del potere di riqualificazione giuridica spettantegli ex lege, che, quella proposta da parte opponente, non configuri, invero, un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., bensì un'allegazione di vizi dell'opera, essendo contestata la qualità dell'esecuzione dell'opera medesima (asseritamente difettosa) e l'inidoneità della stessa a soddisfare gli interessi della società committente.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c., attesa la natura di contratto d'appalto del rapporto intercorso tra le parti.
Da ciò deriva l'inoperatività, nell'ipotesi di specie, dell'effetto di inversione dell'onus probandi determinato dalla proposizione della exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. n.
8376/2014) e l'operatività del diverso criterio di riparto degli oneri della prova, in forza del quale incombe sulla parte eccipiente, per i vizi lamentati successivamente al discrimine temporale della consegna e dell'accettazione dell'opera, l'onere della dimostrazione della sussistenza dei vizi e della tempestività della relativa denuncia. Ed invero, va rammentato che la Suprema Corte, a Sezioni Unite,
(cfr. pronuncia n. 11748/2019) intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorto in materia di vizi della compravendita, ha chiarito anche la questione del riparto dell'onere probatorio con riferimento al contratto d'appalto, con riferimento alla specifica disciplina prevista dall'art. 1667 c.c.
A tal proposito, le Sezioni Unite affermano che l'orientamento che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi è armonico rispetto alle analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione, richiamando la propria precedente sentenza n. 19146/2013.
Detta sentenza ha affermato, infatti, che «In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che
l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose
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lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova» (cfr., in senso conforme, Cass. n. 7267/2023).
L'onere della prova dei vizi è, dunque, a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera a regola d'arte; mentre, una volta che l'opera sia stata accettata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi (cfr. Cass. n. 6161/2024; Cass. n. 21230/2023).
Ne discende, in definitiva, che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'appaltatore; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza dei vizi spetta al committente.
Tanto premesso, è noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, di collaudo e di accettazione dell'opera, da intendersi quali concetti nettamente distinti sotto il profilo tecnico e giuridico. Infatti, diversa sia dalla verifica che dal collaudo è l'accettazione, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà, attraverso la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione dell'opera eseguita.
Ed infatti, dall'accettazione discende sia l'insorgere del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, sia il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a regola d'arte, sia, infine, la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per le difformità ed i vizi palesi, conosciuti o conoscibili.
L'accettazione è, inoltre, un atto negoziale cd. a forma libera che, in quanto tale, contiene una dichiarazione - quella di gradimento dell'opera - che può essere resa, oltre che in modo espresso, anche tacitamente.
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L'art. 1665 c.c., in particolare, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita, indica alcuni dei fatti e dei comportamenti dai quali il Giudice può desumerne l'esistenza.
Infatti, al comma 4°, la norma tipizza un'ipotesi di accettazione che ha come presupposto la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione dell'opera senza riserve, da parte di quest'ultimo, prevedendo, tra l'altro, che l'accettazione possa intendersi come resa dal committente anche laddove non si sia previamente proceduto ad una verifica.
In base ai principi generali, quindi, può discorrersi di accettazione tacita, allorquando «il committente o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata» (cfr. Cass. n. 18409/2025).
Ciò chiarito, deve, a questo punto, tenersi in debito conto la circostanza per cui la una volta Pt_1
ricevute, in data 28.5.2019, le placche lavorate dalla , asseritamente difettose, procedette CP_1
comunque all'assemblaggio delle stesse ed alla loro consegna al proprio cliente (ossia, E.I.S. Aircraft
Products and Services).
Difatti, nella comunicazione inviata, tramite mail, dalla D.H. all'opposta, si legge: “Il nostro cliente sta valutando di scartare le parti da noi consegnate per serializzazione non conforme (non si legge). Nel caso ci venga confermato come scarto, saremo costretti ad addebitarvi costo del materiale e dei tempi di lavorazione” (cfr. mail del
25.6.2019, con allegato Bollettino di non conformità n. 5/19 del 24.6.2019, allegati al fascicolo telematico della D.H.).
A ciò aggiungasi che il teste di parte opponente, , escusso all'udienza del 15.12.2022, Testimone_1
dichiaratosi tecnologo e dipendente della dal 2017 circa, riferiva: “abbiamo spedito subito il pezzo Pt_1
assemblato con le placche non conformi alla EIS, però la EIS non accettò i pezzi e ce li rispedì indietro”, precisando, inoltre, che “il controllo di qualità mi riferì il difetto, ma abbiamo comunque assemblato le placche e le abbiamo inviate alla EIS e fu la EIS a rimandarcele indietro insieme ad una nota di scarto. La ricordo perché arrivò in azienda via mail
e anche con i pezzi” (cfr. verbale d'udienza del 15.12.2022).
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Del resto, l'altro teste dell'opponente, , escusso all'udienza del 20.5.2023 e dichiaratosi Testimone_2
responsabile del controllo di qualità della D.H. dal 2011, riferiva che “(…) anche in questo caso, nonostante avessimo rilevato il vizio della marcatura, abbiamo seguito la procedura standard che prevede il trattamento galvanico”
(cfr. verbale d'udienza del 20.5.2023).
Ebbene, è evidente che quanto sopra indicato - ossia il fatto per cui la abbia proceduto Pt_1
Con all'assemblaggio delle placche consegnate dalla SINAD. (seguendo, altresì, la procedura standard che prevede anche il trattamento galvanico) ed alla loro consegna al cliente - debba, senz'altro, qualificarsi alla stregua di comportamento concludente integrante, a tutti gli effetti, accettazione tacita dell'opera realizzata dall'opposta.
Occorre, d'altra parte, ricordare che l'art. 1665, comma 4°, c.c., ricollega alla consegna senza riserve dell'opera appaltata una presunzione di accettazione (cfr. Cass. n. 10452/2020).
In punto di garanzia per vizi, poi, in base al comma 1° dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Tale norma si riferisce, evidentemente ai vizi palesi o apparenti, che devono essere riscontrati al momento della verifica o del collaudo, sicché, una volta che sia avvenuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta.
La consegna dell'opera e la sua accettazione hanno, infatti, l'effetto di liberare l'appaltatore da qualsiasi responsabilità per i vizi c.d. palesi, conosciuti o conoscibili dal committente con l'ordinaria diligenza, che necessariamente devono essere fatti valere in sede di verifica o di collaudo (cfr. Cass. n. 11/2019;
Cass. n. 7969/2000).
Per converso, il 2° comma dell'art. 1667 c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti, perciò, in epoca successiva (cfr. Cass. n. 18409/2025).
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Dunque, «l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta» (cfr. Cass. n. 18409/2025, cit).
La disposizione di cui all'art. 1667, secondo comma, c.c., che impone al committente di denunciare i vizi e le difformità entro sessanta giorni dalla loro scoperta va limitata, quindi, ai soli vizi occulti e non anche a quelli agevolmente accertabili.
Ciò chiarito, si osserva che, nella fattispecie in esame, i vizi contestati dall'opponente avevano carattere apparente e, dunque, essi erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna, essendo relativi all'asserita presenza di imperfezioni sui numeri di serie impressi sulle placche de quibus.
Né l'opponente ha eccepito che si trattasse di vizi occulti o taciuti in mala fede dall'appaltatore.
Pertanto, acclarata l'accettazione tacita dell'opera da parte della nonché la riconoscibilità dei Pt_1
lamentati vizi, deve essere applicata, al caso di specie, la disciplina prevista dall'art. 1667, comma 1° c.c., che, come detto, esclude la responsabilità dell'appaltatore in caso di accettazione dell'opera da parte del committente, se le difformità o i vizi contestati erano da lui conosciuti o riconoscibili.
Essendo, quindi, preclusa alla committente l'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatrice Pt_1
, non può essere, conseguentemente, accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
prima.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Per il principio della ragione più liquida, ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con attribuzione all'avv. Gelsomina De Rosa, dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 517/2020,
emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 5.077,00 CP_1
per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Gelsomina De Rosa.
Così deciso in Nola, il 21.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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