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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 35001 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 l'avv. C. Liso – S. Sernia in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/09/24 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo :
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto in Controparte_1 favore del ricorrente param te svolti (203 giorni per il 2020/2021 e 199 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Fissata l'udienza di discussione il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene CP_1 ritualmente citato, e dello stesso de ichiarata la contumacia La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 19/02/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
1 Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“Il sig. ha svolto servizio a favore del , in qualità di Parte_1 Controparte_1 docente forza di 7 contratti individual all'annualità 2020/2021 per un totale di 203 giorni di lavoro effettivamente svolto;
(ii) in forza di 6 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2021/2022 per un totale di 199 giorni di lavoro (cfr. doc. 1 e doc. 2: contratti di lavoro).
- Nel caso di specie, il docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili (cfr. doc. 3 e 4: cedolini mensili del docente) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Infatti l'art. 7 del CCNL, letto e interpretato alla luce di tale principio di non discriminazione, attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazione tra gli assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze.
- Diviene quindi essenziale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , affinchè questo venga condannato al pagamento delle relative Controparte_1 di i di lavoro effettivamente svolti (203 giorni per il 2020/2021 e 199 giorni per il 2021/2022), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalle singole scadenze al saldo. “ Ha lamentato parte ricorrente l'illegittimità della mancata attribuzione dell'elemento accessorio della retribuzione denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento ed una discriminazione tra docenti a termine e docenti di ruolo, ponendosi in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale a cui si fa espresso rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. quale precedente conforme:
“La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che “ 1 «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “...nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). Secondo la Corte il PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. A tale scopo, “Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile” (Corte di Giustizia sent. Rosado). Non rileva la sola previsione legislativa o contrattuale astratta, poiché la nozione di “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro punto 57). Per_1 Secondo la sentenza della Corte di “Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria […] dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle
2 caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza , punto 53). Persona_2 Nel caso oggetto del presente giudizio la evidente se sol si considera che i lavoratori a tempo determinato alle dipendenze del svolgono le stesse mansioni dei lavoratori a tempo indeterminato. CP_2 Non vi sono d'altra parte ragi giustifichino l'indubbia disparità effettuata dalla PA resistente tra personale assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Per elementi oggettivi si devono intendere tutte le circostanze precise e concrete che caratterizzano una certa attività, certamente non rinvenibili nel caso in esame. La direttiva 1999/70 e l'allegato Accordo Quadro trovano quindi applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato o indeterminato che li vincola al loro datore di lavoro (CGE 307/05 e 444/10) e “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come < di ruolo > in base all'ordinamento interno e presenta taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti del diritto dell'Unione” (42° punto CGE 22.12.2010, n. 444; 29° punto GCE sent. 13.09.2007, n.307). Anche CGE 177 del 08.09.2011 ha ribadito che: “La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro. .... Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva”. Ebbene le “ragioni oggettive” sono di fatto insussistenti stante lo svolgimento di identiche attività nel caso di contratto a tempo determinato e nel caso di contratto a tempo indeterminato. Altresì, stante l'irrilevanza di una mera petizione di principio, è sufficiente sottolineare come l'onere della prova sulla sussistenza di dette ragioni è a carico esclusivo della P.A. E' stato altresì affermato che “non basta una disciplina di legge purchessia a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa a giustificare un diverso trattamento economico. In proposito la recente normativa richiamata non offre alcun elemento per andare di diverso avviso in merito a ragioni oggettive che giustifichino un trattamento economico deteriore per il personale a tempo determinato” (cfr. Corte di Appello di Genova n. 743 del 20.9.2011). Infatti, la clausola 4 prevede esclusivamente che possa esservi una “discriminazione”, o meglio una differenziazione di trattamento, solo in presenza di ragioni oggettive, che come già indicato, non possono sussistere “Laddove le mansioni dei lavoratori a termine siano qualitativamente e quantitativamente identiche a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato, il quale deve essere ritenuto rientrante nella nozione di "condizione di impiego". (rif. Trib. Pisa 13.10.2010; anche Cass. Civ. sez. lav. n. 3871 del 17.02.2011 in materia di permessi studio). A fronte di identiche mansioni e qualifiche, nonché di una identica attività lavorativa rispetto al personale di ruolo, parte ricorrente avrà quindi il diritto a vedersi riconoscere il trattamento accessorio della retribuzione identificato come Retribuzione Professionale. Infine, la giurisprudenza comunitaria anche di recente, nel ribadire il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, ha stabilito che “l'Accordo quadro osta alla concessione, da parte di una normativa nazionale, di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti come funzionari di ruolo, con esclusione degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale” (CGUE Sentenza del 20/06/2019 nella causa C-72/18 / ). Persona_3 Controparte_3
3 Inoltre, secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, essendo la clausola 4 sufficientemente precisa, può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione (sentenza n. 444 del 22.12.2010 punti 87- 83, 90; analogamente, Persona_4 sentenza 18.10.2012, Valenza punto 70; in riferiment non discriminazione in relazione all'età, sentenza 19.01.2010 C555/07). Persona_5 Ciò premesso, la norma ist ompenso Individuale Accessorio, ossia l'art. 25 del CCNI del 31/08/1999, nel riservare il trattamento retributivo ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche va interpretato alla luce del principio di non discriminazione come sopra ampiamente argomentato e quindi ha la finalità soltanto di individuare le modalità di calcolo e di corresponsione del trattamento, non già quella di limitare i destinatari dello stesso. Per tale motivo l'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15/03/2001, al comma 5 statuisce che “5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Ciò proprio in quanto la volontà delle parti contrattuali era quella di estendere la retribuzione accessoria anche al personale con supplenze brevi e saltuarie, stante l'identità di funzioni, mansioni e condizioni soggettive del personale con supplenza temporanea rispetto a quello con supplenza annuale. In tal senso la norma istitutiva delle Retribuzione professionale Docenti, ossia l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 disciplina la finalità di tale parte della retribuzione, ossia “l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Tale obiettivo non può che riguardare sia i supplenti con supplenza annuale che i supplenti con incarico breve e saltuario.” Il ricorso deve essere, quindi, accolto sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cass.n. 6293/20 - n. 6435/20). Con tale pronuncia la Cassazione ha inteso comunque dare continuità all'orientamento già espresso con l'ordinanza n. 20015/18 che proprio in ordine alla fattispecie de qua ha affermato:: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato
4 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_2 177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione no nterpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezion D;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente
5 orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta ro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”. Le osservazioni della Cassazione sono condivise dal sottoscritto Giudice, dovendo evidenziarsi che l'emolumento in questione assume i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna e, quindi, tale emolumento non è connesso a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi, secondo la giurisprudenza comunitaria ricordata, la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie. Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti. In ordine alla domanda di condanna al pagamento del quantum si osserva che la domanda di condanna formulata in ricorso è generica e che il sottoscritto Giudice in analoga controversia ha affermato:
“Per il personale docente, si è detto che il CCNL Scuola 2007 riconosce la RPD nella misura di € 164,00 per la prima fascia stipendiale a decorrere dal 01.01.2006. Trattandosi di personale precario, al quale non vengono riconosciuti gli incrementi stipendiali conseguenti al passaggio da una fascia retributiva inferiore ad una superiore, il calcolo viene effettuato prendendo come riferimento la fascia stipendiale 0-8, così come avviene per i supplenti con incarico annuale. Tale importo è stato aumentato dal CCNL Scuola 2018 di € 10,50 mensili per la prima fascia stipendiale,
per cui a decorrere dal 01.03.2018, la Retribuzione Professionale Docenti spettante è pari ad € 174,50 mensili per 12 mensilità. Ne consegue che per il contratto relativo a periodi di supplenza dal 11.10.2017 fino al 28.02.2018, la RPD va riconosciuta nella misura di € 5,47 al giorno (€ 164,00 : 30 giorni). Mentre per il periodo di supplenza dal 01/03/2018 al 14/06/2018 (termine di conclusione dell'a.s. in corso per il ricorrente), la RPD va riconosciuta nella misura di € 5,82 al giorno (€ 174,50 : 30 giorni). Gli importi mensili e giornalieri sopra indicati vanno, inoltre, proporzionalmente ridotti qualora il contratto di supplenza non sia stipulato per un posto ad orario completo (ossia di 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, 24 ore per la scuola primaria, 25 ore per la scuola dell'infanzia e 36 ore per il personale ATA2), ma per un posto ad orario ridotto.”
Contr Il deve, conclusivamente, essere condannato in forma generica a corrispondere alla ricorrente le enze retributive maturate con riferimento al periodo di n. 203 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e di n. 199 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 sulla base dei criteri di quantificazione appena esposti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere le differenze CP_1 maturate con riferimento al periodo di n. 203 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e di n. 199 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma CP_1 di euro 2.00 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 19/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 35001 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 l'avv. C. Liso – S. Sernia in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/09/24 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo :
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto in Controparte_1 favore del ricorrente param te svolti (203 giorni per il 2020/2021 e 199 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Fissata l'udienza di discussione il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene CP_1 ritualmente citato, e dello stesso de ichiarata la contumacia La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 19/02/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
1 Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“Il sig. ha svolto servizio a favore del , in qualità di Parte_1 Controparte_1 docente forza di 7 contratti individual all'annualità 2020/2021 per un totale di 203 giorni di lavoro effettivamente svolto;
(ii) in forza di 6 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2021/2022 per un totale di 199 giorni di lavoro (cfr. doc. 1 e doc. 2: contratti di lavoro).
- Nel caso di specie, il docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili (cfr. doc. 3 e 4: cedolini mensili del docente) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Infatti l'art. 7 del CCNL, letto e interpretato alla luce di tale principio di non discriminazione, attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazione tra gli assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze.
- Diviene quindi essenziale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , affinchè questo venga condannato al pagamento delle relative Controparte_1 di i di lavoro effettivamente svolti (203 giorni per il 2020/2021 e 199 giorni per il 2021/2022), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalle singole scadenze al saldo. “ Ha lamentato parte ricorrente l'illegittimità della mancata attribuzione dell'elemento accessorio della retribuzione denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento ed una discriminazione tra docenti a termine e docenti di ruolo, ponendosi in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale a cui si fa espresso rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. quale precedente conforme:
“La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che “ 1 «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “...nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). Secondo la Corte il PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. A tale scopo, “Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile” (Corte di Giustizia sent. Rosado). Non rileva la sola previsione legislativa o contrattuale astratta, poiché la nozione di “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro punto 57). Per_1 Secondo la sentenza della Corte di “Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria […] dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle
2 caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza , punto 53). Persona_2 Nel caso oggetto del presente giudizio la evidente se sol si considera che i lavoratori a tempo determinato alle dipendenze del svolgono le stesse mansioni dei lavoratori a tempo indeterminato. CP_2 Non vi sono d'altra parte ragi giustifichino l'indubbia disparità effettuata dalla PA resistente tra personale assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Per elementi oggettivi si devono intendere tutte le circostanze precise e concrete che caratterizzano una certa attività, certamente non rinvenibili nel caso in esame. La direttiva 1999/70 e l'allegato Accordo Quadro trovano quindi applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato o indeterminato che li vincola al loro datore di lavoro (CGE 307/05 e 444/10) e “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come < di ruolo > in base all'ordinamento interno e presenta taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti del diritto dell'Unione” (42° punto CGE 22.12.2010, n. 444; 29° punto GCE sent. 13.09.2007, n.307). Anche CGE 177 del 08.09.2011 ha ribadito che: “La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro. .... Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva”. Ebbene le “ragioni oggettive” sono di fatto insussistenti stante lo svolgimento di identiche attività nel caso di contratto a tempo determinato e nel caso di contratto a tempo indeterminato. Altresì, stante l'irrilevanza di una mera petizione di principio, è sufficiente sottolineare come l'onere della prova sulla sussistenza di dette ragioni è a carico esclusivo della P.A. E' stato altresì affermato che “non basta una disciplina di legge purchessia a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa a giustificare un diverso trattamento economico. In proposito la recente normativa richiamata non offre alcun elemento per andare di diverso avviso in merito a ragioni oggettive che giustifichino un trattamento economico deteriore per il personale a tempo determinato” (cfr. Corte di Appello di Genova n. 743 del 20.9.2011). Infatti, la clausola 4 prevede esclusivamente che possa esservi una “discriminazione”, o meglio una differenziazione di trattamento, solo in presenza di ragioni oggettive, che come già indicato, non possono sussistere “Laddove le mansioni dei lavoratori a termine siano qualitativamente e quantitativamente identiche a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato, il quale deve essere ritenuto rientrante nella nozione di "condizione di impiego". (rif. Trib. Pisa 13.10.2010; anche Cass. Civ. sez. lav. n. 3871 del 17.02.2011 in materia di permessi studio). A fronte di identiche mansioni e qualifiche, nonché di una identica attività lavorativa rispetto al personale di ruolo, parte ricorrente avrà quindi il diritto a vedersi riconoscere il trattamento accessorio della retribuzione identificato come Retribuzione Professionale. Infine, la giurisprudenza comunitaria anche di recente, nel ribadire il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, ha stabilito che “l'Accordo quadro osta alla concessione, da parte di una normativa nazionale, di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti come funzionari di ruolo, con esclusione degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale” (CGUE Sentenza del 20/06/2019 nella causa C-72/18 / ). Persona_3 Controparte_3
3 Inoltre, secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, essendo la clausola 4 sufficientemente precisa, può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione (sentenza n. 444 del 22.12.2010 punti 87- 83, 90; analogamente, Persona_4 sentenza 18.10.2012, Valenza punto 70; in riferiment non discriminazione in relazione all'età, sentenza 19.01.2010 C555/07). Persona_5 Ciò premesso, la norma ist ompenso Individuale Accessorio, ossia l'art. 25 del CCNI del 31/08/1999, nel riservare il trattamento retributivo ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche va interpretato alla luce del principio di non discriminazione come sopra ampiamente argomentato e quindi ha la finalità soltanto di individuare le modalità di calcolo e di corresponsione del trattamento, non già quella di limitare i destinatari dello stesso. Per tale motivo l'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15/03/2001, al comma 5 statuisce che “5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Ciò proprio in quanto la volontà delle parti contrattuali era quella di estendere la retribuzione accessoria anche al personale con supplenze brevi e saltuarie, stante l'identità di funzioni, mansioni e condizioni soggettive del personale con supplenza temporanea rispetto a quello con supplenza annuale. In tal senso la norma istitutiva delle Retribuzione professionale Docenti, ossia l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 disciplina la finalità di tale parte della retribuzione, ossia “l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Tale obiettivo non può che riguardare sia i supplenti con supplenza annuale che i supplenti con incarico breve e saltuario.” Il ricorso deve essere, quindi, accolto sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cass.n. 6293/20 - n. 6435/20). Con tale pronuncia la Cassazione ha inteso comunque dare continuità all'orientamento già espresso con l'ordinanza n. 20015/18 che proprio in ordine alla fattispecie de qua ha affermato:: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato
4 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_2 177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione no nterpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezion D;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente
5 orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta ro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”. Le osservazioni della Cassazione sono condivise dal sottoscritto Giudice, dovendo evidenziarsi che l'emolumento in questione assume i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna e, quindi, tale emolumento non è connesso a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi, secondo la giurisprudenza comunitaria ricordata, la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie. Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti. In ordine alla domanda di condanna al pagamento del quantum si osserva che la domanda di condanna formulata in ricorso è generica e che il sottoscritto Giudice in analoga controversia ha affermato:
“Per il personale docente, si è detto che il CCNL Scuola 2007 riconosce la RPD nella misura di € 164,00 per la prima fascia stipendiale a decorrere dal 01.01.2006. Trattandosi di personale precario, al quale non vengono riconosciuti gli incrementi stipendiali conseguenti al passaggio da una fascia retributiva inferiore ad una superiore, il calcolo viene effettuato prendendo come riferimento la fascia stipendiale 0-8, così come avviene per i supplenti con incarico annuale. Tale importo è stato aumentato dal CCNL Scuola 2018 di € 10,50 mensili per la prima fascia stipendiale,
per cui a decorrere dal 01.03.2018, la Retribuzione Professionale Docenti spettante è pari ad € 174,50 mensili per 12 mensilità. Ne consegue che per il contratto relativo a periodi di supplenza dal 11.10.2017 fino al 28.02.2018, la RPD va riconosciuta nella misura di € 5,47 al giorno (€ 164,00 : 30 giorni). Mentre per il periodo di supplenza dal 01/03/2018 al 14/06/2018 (termine di conclusione dell'a.s. in corso per il ricorrente), la RPD va riconosciuta nella misura di € 5,82 al giorno (€ 174,50 : 30 giorni). Gli importi mensili e giornalieri sopra indicati vanno, inoltre, proporzionalmente ridotti qualora il contratto di supplenza non sia stipulato per un posto ad orario completo (ossia di 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, 24 ore per la scuola primaria, 25 ore per la scuola dell'infanzia e 36 ore per il personale ATA2), ma per un posto ad orario ridotto.”
Contr Il deve, conclusivamente, essere condannato in forma generica a corrispondere alla ricorrente le enze retributive maturate con riferimento al periodo di n. 203 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e di n. 199 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 sulla base dei criteri di quantificazione appena esposti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere le differenze CP_1 maturate con riferimento al periodo di n. 203 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e di n. 199 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma CP_1 di euro 2.00 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 19/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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