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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GA ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1117/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045562685 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate l'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, dell'importo di € 304,12, per interessi e sanzioni da mancato pagamento del primo e del secondo acconto IRPEF anno 2021. Ha dedotto la connotazione indebita della pretesa “in quanto dalla propria dichiarazione mod. Unico 2022 (quadro RN46) emerge un credito di €. 1.211,00 mentre l'imposta sostitutiva dovuta (quadro LM39 imposta sostitutiva regime forfetario) è di €. 895,00; ragione per cui residuava un credito a favore del sottoscritto pari ad €. 316,00 oltre al credito della precedente dichiarazione di € 786,00”.
Ha invocato, pertanto, l'annullamento della cartella. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, assumendo che la censura di controparte nasce da un'errata qualificazione del debito tributario, che non attiene ad acconti IRPEF, ma agli acconti sull'imposta sostitutiva sul regime forfetario. Ha evidenziato che l'importo degli acconti dovuti a titolo di imposta sostitutiva va individuato sulla base dell'importo indicato al rigo LM42 del quadro LM della dichiarazione del periodo d'imposta precedente (2020), a nulla rilevando il credito IRPEF risultante al rigo RN34 del quadro RN. Ad avviso dell'ufficio, il ricorrente aveva esposto al rigo LM42 “Differenza” del quadro LM del periodo d'imposta precedente (2020) un importo pari a 1.011,00 euro. Era tenuto, perciò, a versare due acconti dell'importo di euro 505,50 ciascuno. Inoltre, ai fini della determinazione della sanzione e degli interessi, era stato preso a riferimento il minore degli importi tra quello indicato al rigo LM42 del periodo d'imposta precedente (2020) sulla base del quale il contribuente avrebbe dovuto pagare gli acconti per il periodo d'imposta successivo
(2021), e l'importo indicato al rigo LM42 dell'anno di riferimento (2021), pari a € 895,00. Pertanto, gli importi e gli interessi erano stati calcolati sulla base di quest'ultimo importo. Ha chiesto, pertanto, rigettarsi il ricorso.
All'udienza odierna, il giudizio è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non può che avallarsi la correttezza della ricostruzione effettuata dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini che interessano occorre avere riguardo al contenuto dei quadri LM delle dichiarazioni per gli anni di imposta 2020 e 2021, ove confluiscono i dati rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta sostitutiva nel regime forfettario, di cui si discorre. Il contribuente avrebbe dovuto versare due acconti, sulla base del valore riportato al rigo LM 42 (“differenza”), della dichiarazione dell'anno precedente. Il credito IRPEF emergente dal quadro RN della dichiarazione dell'anno successivo (mod. Unico 2022) non incide sull'ammontare degli acconti per l'imposta sostitutiva dovuti per l'anno di imposta 2021, sulla base delle risultanze della dichiarazione presentata per l'anno 2022. Peraltro, nel determinare l'ammontare di sanzioni e interessi, l'ufficio ha correttamente avuto riguardo al più circoscritto importo dell'imposta dovuta per il 2021, commisurando tali voci accessorie a tale importo.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 190,00.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
ND GA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GA ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1117/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045562685 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate l'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, dell'importo di € 304,12, per interessi e sanzioni da mancato pagamento del primo e del secondo acconto IRPEF anno 2021. Ha dedotto la connotazione indebita della pretesa “in quanto dalla propria dichiarazione mod. Unico 2022 (quadro RN46) emerge un credito di €. 1.211,00 mentre l'imposta sostitutiva dovuta (quadro LM39 imposta sostitutiva regime forfetario) è di €. 895,00; ragione per cui residuava un credito a favore del sottoscritto pari ad €. 316,00 oltre al credito della precedente dichiarazione di € 786,00”.
Ha invocato, pertanto, l'annullamento della cartella. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, assumendo che la censura di controparte nasce da un'errata qualificazione del debito tributario, che non attiene ad acconti IRPEF, ma agli acconti sull'imposta sostitutiva sul regime forfetario. Ha evidenziato che l'importo degli acconti dovuti a titolo di imposta sostitutiva va individuato sulla base dell'importo indicato al rigo LM42 del quadro LM della dichiarazione del periodo d'imposta precedente (2020), a nulla rilevando il credito IRPEF risultante al rigo RN34 del quadro RN. Ad avviso dell'ufficio, il ricorrente aveva esposto al rigo LM42 “Differenza” del quadro LM del periodo d'imposta precedente (2020) un importo pari a 1.011,00 euro. Era tenuto, perciò, a versare due acconti dell'importo di euro 505,50 ciascuno. Inoltre, ai fini della determinazione della sanzione e degli interessi, era stato preso a riferimento il minore degli importi tra quello indicato al rigo LM42 del periodo d'imposta precedente (2020) sulla base del quale il contribuente avrebbe dovuto pagare gli acconti per il periodo d'imposta successivo
(2021), e l'importo indicato al rigo LM42 dell'anno di riferimento (2021), pari a € 895,00. Pertanto, gli importi e gli interessi erano stati calcolati sulla base di quest'ultimo importo. Ha chiesto, pertanto, rigettarsi il ricorso.
All'udienza odierna, il giudizio è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non può che avallarsi la correttezza della ricostruzione effettuata dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini che interessano occorre avere riguardo al contenuto dei quadri LM delle dichiarazioni per gli anni di imposta 2020 e 2021, ove confluiscono i dati rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta sostitutiva nel regime forfettario, di cui si discorre. Il contribuente avrebbe dovuto versare due acconti, sulla base del valore riportato al rigo LM 42 (“differenza”), della dichiarazione dell'anno precedente. Il credito IRPEF emergente dal quadro RN della dichiarazione dell'anno successivo (mod. Unico 2022) non incide sull'ammontare degli acconti per l'imposta sostitutiva dovuti per l'anno di imposta 2021, sulla base delle risultanze della dichiarazione presentata per l'anno 2022. Peraltro, nel determinare l'ammontare di sanzioni e interessi, l'ufficio ha correttamente avuto riguardo al più circoscritto importo dell'imposta dovuta per il 2021, commisurando tali voci accessorie a tale importo.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 190,00.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
ND GA