Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3322
TAR
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 17 luglio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 e del suo Regolamento di Attuazione - Violazione e/o falsa applicazione del PIT della Regione Toscana come corretto con D.C.R. n. 93/2018 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta.

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a seguito del giudicato formatosi con le sentenze del Consiglio di Stato n. 7579/2020 e n. 9666/2022, l'unica conclusione possibile fosse l'adozione dell'ordinanza di demolizione. Pertanto, l'Amministrazione comunale non aveva margini per una decisione diversa sull'istanza di sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 209 della legge regionale toscana n. 65/2014 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Violazione del principio del contraddittorio - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Carenza di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta.

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diniego della sanatoria fosse corretto e immune da censure, in quanto il giudicato formatosi con le sentenze del Consiglio di Stato n. 7579/2020 e n. 9666/2022 imponeva la demolizione delle opere abusive. La presentazione di una nuova istanza di sanatoria non poteva rimettere in discussione la demolizione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 209 della legge regionale toscana n. 65/2014 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Sviamento di potere. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta.

    La domanda di risarcimento danni non è esplicitamente trattata nella parte dispositiva della sentenza, ma l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso di primo grado implicano il rigetto anche di questa domanda subordinata.

  • Accolto
    Erroneità e illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c.p.a. e degli artt. 24, 111, 113 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; illogicità e contraddittorietà manifesta; errata valutazione/travisamento dei fatti; denegata giustizia; violazione e/o elusione del precedente giudicato. Erroneità e illegittimità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem e del principio secondo cui il Giudicato copre il dedotto e il deducibile.

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che la sentenza del TAR fosse errata nel non riconoscere il vincolo del giudicato formatosi con le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che imponevano la demolizione delle opere abusive. Di conseguenza, il diniego della sanatoria era corretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3322
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3322
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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