Ordinanza cautelare 14 dicembre 2023
Sentenza 17 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03322/2026REG.PROV.COLL.
N. 01525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2025, proposto da:
Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG NA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AO IN e LO IN, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ponsacco, Comune di Pontedera, Provincia di Pisa, Unione Valdera, Prefettura di Pisa in persona del legale rappresentante Prefetto di Pisa quale commissario ad acta , Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 914/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sig.ri AO IN e LO IN e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. Francesco IL e uditi per le parti gli avvocati Giorgia Baldan e Giuseppe Toscano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e TO
1. - La famiglia IN conduce da tempo risalente alcuni fondi rustici di proprietà del sig. IL IN, siti in località “Val di Cava”, che si estendono in parte nel territorio comunale di Ponsacco e in parte in quello di Pontedera.
Nel giugno 2015 il sig. LO IN, in qualità di titolare dell’azienda agricola “Podere Orto Primo”, presentava istanza per l’attuazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della legge regionale toscana n. 65/2014 presso i Comuni di Ponsacco e Pontedera.
Il programma prevedeva la demolizione di alcuni edifici fatiscenti siti in Pontedera ed il recupero delle relative volumetrie per la realizzazione di un’unità a destinazione residenziale nel Comune di Ponsacco.
Venivano rilasciati i necessari atti autorizzativi, tra cui il permesso di costruire n. 2017/002, avverso il quale la società Fattorie Toscane proponeva ricorso r.g. n. 1346/2017 dinanzi al T.a.r. Toscana.
Il T.a.r. con sentenza n. 925 del 25 giugno 2018 così provvedeva:
«… definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente.
Per l’effetto, in parte dichiara improcedibile, in parte respinge, l’impugnazione originariamente proposta con l’atto introduttivo del giudizio . …».
Con sentenza n. 7579 del 30 novembre 2020 il Consiglio di Stato, sulla base di apposita verificazione, accertava la preesistenza di un’area boscata inedificabile nel luogo interessato dall’intervento e i titoli abilitativi rilasciati ai sig. IN venivano, pertanto, annullati in parziale riforma della sentenza impugnata.
Il ricorso per revocazione proposto dai sig.ri IN avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7579/2020 era dichiarato inammissibile con sentenza n. 6242 del 10 settembre 2021.
A seguito del ricorso per ottemperanza r.g. n. 3416/2022 proposto dalla ditta Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG NA & C., il Consiglio di Stato, infine, pronunciava la sentenza n. 9666 del 4 novembre 2022, con la quale ordinava al Comune di Ponsacco di “ provvedere all’esecuzione del giudicato nei sensi, modi e termini di cui in motivazione ” e, quindi, di adottare l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive già realizzate e di provvedere all’esecuzione in danno in caso di persistente inerzia dei destinatari dell’atto.
Il Comune di Ponsacco provvedeva, adottando l’ordine di demolizione n. 201 del 16 novembre 2022.
2. - Avverso la predetta ordinanza n. 201/2022 insorgevano i sig.ri AO IN e LO IN, che, con ricorso introduttivo r.g. n. 89/2023 proposto dinanzi al T.a.r. Toscana, ne chiedevano l’annullamento, per i motivi come di seguito testualmente rubricati:
«- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 e del suo Regolamento di Attuazione - Violazione e/o falsa applicazione del PIT della Regione Toscana come corretto con D.C.R. n. 93/2018 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta. ».
3. - L’adito T.a.r., con la sentenza n. 332/2023, respingeva il ricorso, oggetto di appello r.g. n. 4030/2023 da parte dei sig.ri IN (respinto con sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica del 31 marzo 2026).
4. - In data 2 gennaio 2023 i sig. IN presentavano al Comune di Ponsacco una domanda di accertamento di conformità in sanatoria per la regolarizzazione ex post degli interventi ritenuti abusivi, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 209 della legge regionale toscana n. 65/2014.
Con provvedimento del 30 maggio 2023 il Comune tuttavia negava la concessione della sanatoria, ritenendo a ciò ostativo il giudicato formatosi sulle pronunce giudiziali sopra richiamate ed evidenziando la natura assolutamente vincolata dell’ordinanza di demolizione adottata a seguito del giudizio di ottemperanza promosso da Fattorie Toscane.
5. - Con ricorso r.g. n. 863/2023 proposto dinanzi al T.a.r. Toscana i sig. IN chiedevano l’annullamento:
«- del provvedimento del Comune di Ponsacco, 3° Settore, del 30.05.2023, prot. n. 15181/2023, a firma del Responsabile del 3° Settore, Dott.ssa R. Mattera, recante “Istanza di permesso di costruire in sanatoria art. 209 LR 65/2014 pratica edilizia n. 1 del 2023. Comunicazione motivata di diniego dell’istanza ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 142 della L.R. 65/2014” (doc. 1), ricevuto in data 12.06.2023;
- nonché di ogni altro atto precedente, presupposto o conseguente, e segnatamente del “Verbale di accertamento inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 201 del 2022 delle opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi” notificato il 12.07.2023, e dell’atto deliberativo del Consiglio Comunale del 25.07.2023, di estremi ad oggi non conosciuti, con il quale è stata disposta una variazione di bilancio per finanziare i costi della demolizione a carico (eventualmente) del Comune, salvo ripetizione nei confronti dei ricorrenti, e con riserva di motivi aggiunti ».
Chiedevano inoltre, in via subordinata, la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del legittimo affidamento riposto circa la legittimità dell’edificazione realizzata in virtù del rilascio dei titoli edilizi annullati dal Consiglio di Stato (permesso di costruire del Comune di Ponsacco n. 457/2017 e PAPMAA approvato con determina n. 492/2016 del Comune di Ponsacco e determina n. 58/2016 del Comune di Pontedera).
Deducevano le seguenti doglianze:
« 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 209, L.R.T. n. 65/2014 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Violazione del principio del contraddittorio - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Carenza di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 209, L.R.T. n. 65/2014 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Falso supposto in fatto. Carenza di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 209, L.R.T. n. 65/2014 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del P.T.C della Provincia di Pisa - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Sviamento di potere. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta .».
6. - Con ricorso per motivi aggiunti venivano impugnati, tra gli altri, il provvedimento con cui il Comune ordinava lo sgombero dell’edificio e l’ordinanza con cui era ingiunto ai sig.ri IN il pagamento della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; avverso detti atti erano formulate, in via derivata, le medesime censure di cui al ricorso introduttivo.
7. - L’adito T.a.r., con la sentenza n. 914/2024, accoglieva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.
8. - Con rituale atto di appello la società Fattorie Toscane società agricola s.a.s. di EG NA & c. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« 1. Erroneità e illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c.p.a. e degli artt. 24, 111, 113 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; illogicità e contraddittorietà manifesta; errata valutazione/travisamento dei fatti; denegata giustizia; violazione e/o elusione del precedente giudicato. Erroneità e illegittimità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem e del principio secondo cui il Giudicato copre il dedotto e il deducibile.
2. Erroneità e illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c.p.a. e degli artt. 24, 111, 113 Cost. sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. sotto altro profilo; errata valutazione/travisamento dei fatti; denegata giustizia; violazione e/o elusione del precedente giudicato sotto altro profilo. ».
Formulava, inoltre, istanza di riunione ex art. 70 cod. proc. amm. con il giudizio di appello r.g. n. 4030/2023.
9. - Resistevano al gravame i sig. AO IN e LO IN e il Ministero dell’Interno, chiedendone il rigetto.
10. - All’udienza pubblica del 31 marzo 2026 la causa passava in decisione.
11. - L’appello è fondato.
11.1. - Preliminarmente ritiene questo Collegio di disattendere l’istanza di riunione, venendo in rilievo l’impugnazione di distinte sentenze.
11.2. - Nel merito si evidenzia quanto segue.
11.2.1. - Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente e prima ancora dal Comune di Ponsacco nel contestato provvedimento del 30 maggio 2023 di diniego di sanatoria, in sede di ottemperanza il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 9666/2022 (ormai costituente “ giudicato ” vincolante insieme alla sentenza ottemperata n. 7579/2020) ha imposto al Comune la demolizione delle opere abusive, evidenziando in modo chiaro e netto che “… Dinanzi a questa situazione di fatto e di diritto, l’adeguamento imposto all’amministrazione dal giudicato amministrativo non può che consistere nell’emanazione dell’ordinanza di demolizione di quanto realizzato, unico procedimento idoneo a conferire piena attuazione al giudicato portato dalla sentenza n. 7579 del 30 novembre 2020 e ad attribuire alla parte vittoriosa in giudizio il “bene della vita” anelato mediante la proposizione del ricorso giurisdizionale .”.
Pertanto, l’unica conclusione possibile della vicenda per cui è causa era e rimane l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Ne consegue che non è condivisibile l’impostazione seguita dal Giudice di primo grado secondo cui sarebbero residuati margini in capo all’Amministrazione comunale per una decisione relativamente all’istanza di sanatoria presentata dai sig.ri IN differente da quella concretamente adottata, pur ammettendo lo stesso T.a.r. l’esistenza di una fascia di rispetto boschiva e la natura abusiva del bene de quo , ma ritenendo che “… l’Amministrazione possa e debba esaminare e pronunciarsi nel merito sulla nuova istanza di regolarizzazione, senza sottostare ad inesistenti vincoli di giudicato …”.
È, pertanto, corretto e immune da censure l’impugnato provvedimento di diniego di sanatoria.
Peraltro, l’accoglimento del presente appello consente di ricondurre ad unità il quadro giuridico della complessa fattispecie in esame, reso altrimenti contraddittorio dalla sentenza appellata in questa sede rispetto alla condivisibile decisione sempre del T.a.r. Toscana n. 332/2023 (oggetto del giudizio di appello r.g. n. 4030/2023 e parimenti definito nel corso dell’udienza pubblica del 31 marzo 2026), tenuto conto che la demolizione delle opere abusive - in base alle menzionate sentenze del Consiglio di Stato n. 7579/2020 e n. 9666/2022 - rappresenta l’esito vincolato della presente vicenda (stante l’inoppugnabilmente accertata natura abusiva dell’immobile per cui è causa).
Del resto non è possibile presentare nuovamente un’istanza (in questo caso ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) per rimettere continuamente in discussione la demolizione delle opere abusive.
Come evidenziato sul tema da Cons. Stato, Sez. II, 29 ottobre 2025, n. 8385, “… l’ipotetico accoglimento della tesi degli appellanti determinerebbe un paradosso giuridico con un inaccettabile aggiramento del giudicato: al privato soccombente basterebbe ripresentare all’infinito la medesima istanza (nella specie, una richiesta di sanatoria per opere definitivamente giudicate abusive) per poi impugnare il conseguente e inevitabile diniego, sostenendo che si tratti di un “nuovo esercizio di potere”. …”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 680 precisa che “… Costituisce orientamento consolidato quello per cui la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 9/9/2024, n. 7486). …”.
11.2.2. - Infine, va ribadito che la nuova costruzione dei sig.ri IN sorge indiscutibilmente entro una fascia d’inedificabilità assoluta (a prescindere dall’eventuale errore nell’individuazione della particella nella verificazione disposta nel corso del giudizio di appello concluso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7579/2020).
In base al chiaro disposto del citato art. 29, comma 9, del PTC della Provincia di Pisa è evidentemente preclusa nella fascia di rispetto di 50 metri dalle aree boscate la realizzazione di “interventi di nuova edificazione e di ogni altro manufatto”, poco importando - per le finalità sottese alla norma provinciale - se quell’intervento di nuova edificazione è stato concesso dal Comune con recupero o meno di volumi già esistenti.
Peraltro, come condivisibilmente sottolineato dalla parte appellante, la sussistenza dei presupposti di cui all’ultima parte dell’art. 29.9 del PTC (che consente eccezionali interventi unicamente per la riduzione del rischio di incendi boschivi nella fascia di rispetto) non costituisce una circostanza sopravvenuta, che potrebbe limitare l’esecuzione del giudicato (secondo la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2016, l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile), bensì una circostanza che è sempre esistita e che, se non proprio dedotta, è comunque coperta da giudicato in quanto pacificamente deducibile.
12. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
13. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna i sig.ri AO IN e LO IN in solido tra loro al pagamento in favore dell’appellante Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di EG NA & C. delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Spese compensate con il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER RL, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco IL, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Francesco IL | ER RL |
IL SEGRETARIO