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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il dì 11/7/1952, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato
SI IG CO, presso il cui studio, ha eletto domicilio
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTI-
Oggetto: restituzioni somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso, depositato il 31.12.2024, la ricorrente ha premesso: che l' terzo pignorato, nella procedura esecutiva promossa, nei suoi confronti, dalla società a seguito Controparte_2 della notifica del pignoramento presso terzi, accantonava, a far data da novembre 2023, la somma di
€106,00, dal trattamento pensionistico a lei intestato;
che il predetto pignoramento non veniva iscritto al ruolo, conseguentemente, non veniva notificato, entro la data di citazione, l'avviso di avvenuta iscrizione al ruolo prescritto, a pena di inefficacia, dall'art. 543 comma 5° c.p.c.; che stante CP_ l'inefficacia del pignoramento, con pec del 30/11/23, chiedeva all' la liberazione e corresponsione delle somme accantonate e la cessazione degli accantonamenti;
che in riscontro a detta richiesta l'istituto le chiedeva l'attestazione ex art 164 ter disp.att. cpc.; che con pec del 2/1/24 diffidava l'Istituto, intimandogli di cessare, le trattenute sulla pensione e a restituire le somme CP_ accantonate;
che, nonostante la diffida l' continuava gli accantonamenti e tratteneva quanto accantonato.
Ha eccepito l'illegittimità degli accantonamenti successivi al 28/11/23 e fino al 2/5/24 stante l'inefficace, ex legge, del pignoramento. Assume che configura appropriazione indebita il trattenere gli accantonamenti effettuati nonostante e successivamente l'inefficacia ex legge del pignoramento.
Ritiene, pertanto, che l' vada condannata a corrisponderle gli accantonamenti, sul trattamento CP_1 pensionistico, effettuati da novembre 2023 a maggio 2024 per un totale di €.742,00, oltre gli interessi legali dal 29/11/23, fino al soddisfo, oltre al risarcimento danni, stante l'indebita appropriazione, e conseguente mancata corresponsione dell'intero trattamento pensionistico dovuto, da quantificarsi in maniera equitativa da parte del Tribunale. Ritiene di aver subito un danno patrimoniale e morale per essere stata privata di parte della sua pensione e per aver dovuto sopportare di assistere impotente a che Ente pubblico, nonostante diffidato, ha trattenuto indebitamente somme e richiesto documentazione ultronea. Ha concluso chiedendo: accertare e dichiarare l'illegittimità degli accantonamenti effettuati sul trattamento pensionistico della ricorrente dall' in ragione del CP_1 pignoramento in oggetto successivamente alla sua inefficacia ex legge, art. 543 comma 5° c.p.c.,
28/11/23, e, successivamente, altresì, trattenere tutti gli accantonamenti nonostante detta inefficacia;
- in ragione di dette illegittimità condannare l' alla restituzione di tutte le somme accantonate da CP_1 ottobre 2023 a maggio 2024 per la complessiva somma di €742,00; - condannare l' al CP_1 risarcimento dei danni morali e materiali causati dalla conseguente indebita appropriazione e conseguente mancata corresponsione dell'intero trattamento pensionistico dovuto, da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale. Il tutto con vittoria di compensi di causa CP_ Con memoria depositate il dì 01.05.2025 si è costituito l' il quale, ha rappresentato di aver disposto il pagamento della somma accantonata, pari ad €. 848,00, già nel mese di giugno 2024 e che lo stesso non è andato a buon. Ha, quindi, precisato di aver riemesso il pagamento in data 30.04.2025, con valuta 06/25, con accredito sul libretto postale ove è accreditata la pensione. Ritiene, pertanto, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda restitutoria. Quanto alla domanda risarcitoria ha in primo luogo eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice adito. Nel merito ne ha contestato la fondatezza non ritenendo che nella fattispecie sussista un danno patrimoniale ingiusto in capo al ricorrente, attesa la mancanza di prova sia del danno asseritamente subito, che del comportamento antigiuridico e colpevole del suo autore, che del necessario nesso di causalità tra il primo ed il secondo. Ha quindi eccepito che incombe su controparte non solo l'onere di provare tutte le sopra evidenziate circostanze, ma anche la configurabilità dell'elemento soggettivo colposo e/o doloso in capo all'Ente impositore, come pure della sussistenza dell'an e del quantum. Ha concluso chiedendo limitatamente alle somme oggetto di pagamento da parte dell' , dichiarare la cessazione della CP_1 materia del contendere, all'esito della definizione del procedimento di pagamento medesimo;
- rigettare ogni altra avversa domanda, in quanto inammissibile e/o infondata. Spese integralmente compensate.
Con note di trattazione depositate il dì 21.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di restituzione di somme e chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 21.10.2025 la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 27.11.2025. Con provvedimento del 22.10.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
L' nella memoria di costituzione ha dato atto e documentato di aver provveduto Controparte_3 alla restituzione delle somme accantonate alla ricorrente. Le somme sono state restituite nel mese di giugno 2025. Circostanza, quest'ultima, confermato dallo stesso ricorrente
Parte ricorrente, con le note di trattazione depositate il dì 21.10.2025 ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di restituzione delle somme accantonate chiedendo, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio, ed insistendo CP_1 nella richiesta di risarcimento del danno.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e di quanto riconosciuto da parte ricorrente CP_1 va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme accantonate.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno si osserva che parte ricorrente asserisce di aver patito un danno patrimoniale e morale per essere stata privata di parte della sua pensione e per aver dovuto sopportare di assistere impotente a che Ente pubblico, trattenesse indebitamente le somme, richiedendo documentazione ultronea. CP_ Premesso che nella condotta dell' non è dato rinvenire alcuna appropriazione indebita, la stessa ha, infatti, cominciato ad accantonare legittimamente le somme, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, per conto del creditore procedente. Delle somme nessuno si è appropriato e le stesse sono state accantonate e restituite. La richiesta dell'attestazione di cui all'art. 164 ter c.p.c. di certo non scaturisce dall'intento di non voler restituire gli importi accantonati quanto piuttosto da un fine cautelativo.
Ciò posto, non è stato allegato in modo idoneo né comprovato il danno subito dalla ricorrente a causa CP_ del protrarsi dell'accantonamento e dal ritardo nello svincolo delle somme accantonate dall' Non risulta provato in concreto il danno patito, né sono stati forniti dalla ricorrente elementi utili da cui desumere che gli accantonamenti e il ritardo nello svincolo delle somme accantonate, abbia cagionato alla ricorrente danni risarcibili. Analogamente e da dirsi per il danno morale. La richiesta di risarcimento del danno non può trovare accoglimento attesa la genericità della stessa e non essendo stata provata la natura e l'entità del pregiudizio che parte ricorrente assume aver patito a seguito della condotta dell' . CP_1
Non resta che regolare le spese di giudizio.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme accantonate si osserva che, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, la restituzione delle somme accantonate è avvento dopo l'inizio del presente giudizio e costituisce sostanziale riconoscimento delle ragioni del ricorrente.
Il pignoramento presso terzi a seguito della mancata iscrizione a ruolo e conseguente mancata notifica dell'avviso di avventa iscrizione a ruolo è divenuto inefficace. In conseguenza di detta inefficacia gli accantonamenti dovevano cessare e le somme accantonate restituite. Va considerato che la restituzione non è avvenuta in modo tempestivo. In merito l' si è limitato ad affermare un CP_1 tentativo di accredito delle somme non andato a buon fine a giugno 2024
Si osserva che il ricorrente per affermare il suo diritto ha dovuto sostenere l'esborso delle spese legali.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno la stessa non ha trovato accoglimento
In definitiva si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese nella misura di 1/3. La restante parte va posta, a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.05.2024 da , nei confronti dell'istituto Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione delle somme accantonate;
nel resto rigetta il ricorso compensa in ragione di 1/3 le spese di giudizio e condanna l' , al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei restanti 2/3 che liquida nell'intero in €.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il dì 11/7/1952, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato
SI IG CO, presso il cui studio, ha eletto domicilio
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTI-
Oggetto: restituzioni somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso, depositato il 31.12.2024, la ricorrente ha premesso: che l' terzo pignorato, nella procedura esecutiva promossa, nei suoi confronti, dalla società a seguito Controparte_2 della notifica del pignoramento presso terzi, accantonava, a far data da novembre 2023, la somma di
€106,00, dal trattamento pensionistico a lei intestato;
che il predetto pignoramento non veniva iscritto al ruolo, conseguentemente, non veniva notificato, entro la data di citazione, l'avviso di avvenuta iscrizione al ruolo prescritto, a pena di inefficacia, dall'art. 543 comma 5° c.p.c.; che stante CP_ l'inefficacia del pignoramento, con pec del 30/11/23, chiedeva all' la liberazione e corresponsione delle somme accantonate e la cessazione degli accantonamenti;
che in riscontro a detta richiesta l'istituto le chiedeva l'attestazione ex art 164 ter disp.att. cpc.; che con pec del 2/1/24 diffidava l'Istituto, intimandogli di cessare, le trattenute sulla pensione e a restituire le somme CP_ accantonate;
che, nonostante la diffida l' continuava gli accantonamenti e tratteneva quanto accantonato.
Ha eccepito l'illegittimità degli accantonamenti successivi al 28/11/23 e fino al 2/5/24 stante l'inefficace, ex legge, del pignoramento. Assume che configura appropriazione indebita il trattenere gli accantonamenti effettuati nonostante e successivamente l'inefficacia ex legge del pignoramento.
Ritiene, pertanto, che l' vada condannata a corrisponderle gli accantonamenti, sul trattamento CP_1 pensionistico, effettuati da novembre 2023 a maggio 2024 per un totale di €.742,00, oltre gli interessi legali dal 29/11/23, fino al soddisfo, oltre al risarcimento danni, stante l'indebita appropriazione, e conseguente mancata corresponsione dell'intero trattamento pensionistico dovuto, da quantificarsi in maniera equitativa da parte del Tribunale. Ritiene di aver subito un danno patrimoniale e morale per essere stata privata di parte della sua pensione e per aver dovuto sopportare di assistere impotente a che Ente pubblico, nonostante diffidato, ha trattenuto indebitamente somme e richiesto documentazione ultronea. Ha concluso chiedendo: accertare e dichiarare l'illegittimità degli accantonamenti effettuati sul trattamento pensionistico della ricorrente dall' in ragione del CP_1 pignoramento in oggetto successivamente alla sua inefficacia ex legge, art. 543 comma 5° c.p.c.,
28/11/23, e, successivamente, altresì, trattenere tutti gli accantonamenti nonostante detta inefficacia;
- in ragione di dette illegittimità condannare l' alla restituzione di tutte le somme accantonate da CP_1 ottobre 2023 a maggio 2024 per la complessiva somma di €742,00; - condannare l' al CP_1 risarcimento dei danni morali e materiali causati dalla conseguente indebita appropriazione e conseguente mancata corresponsione dell'intero trattamento pensionistico dovuto, da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale. Il tutto con vittoria di compensi di causa CP_ Con memoria depositate il dì 01.05.2025 si è costituito l' il quale, ha rappresentato di aver disposto il pagamento della somma accantonata, pari ad €. 848,00, già nel mese di giugno 2024 e che lo stesso non è andato a buon. Ha, quindi, precisato di aver riemesso il pagamento in data 30.04.2025, con valuta 06/25, con accredito sul libretto postale ove è accreditata la pensione. Ritiene, pertanto, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda restitutoria. Quanto alla domanda risarcitoria ha in primo luogo eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice adito. Nel merito ne ha contestato la fondatezza non ritenendo che nella fattispecie sussista un danno patrimoniale ingiusto in capo al ricorrente, attesa la mancanza di prova sia del danno asseritamente subito, che del comportamento antigiuridico e colpevole del suo autore, che del necessario nesso di causalità tra il primo ed il secondo. Ha quindi eccepito che incombe su controparte non solo l'onere di provare tutte le sopra evidenziate circostanze, ma anche la configurabilità dell'elemento soggettivo colposo e/o doloso in capo all'Ente impositore, come pure della sussistenza dell'an e del quantum. Ha concluso chiedendo limitatamente alle somme oggetto di pagamento da parte dell' , dichiarare la cessazione della CP_1 materia del contendere, all'esito della definizione del procedimento di pagamento medesimo;
- rigettare ogni altra avversa domanda, in quanto inammissibile e/o infondata. Spese integralmente compensate.
Con note di trattazione depositate il dì 21.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di restituzione di somme e chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 21.10.2025 la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 27.11.2025. Con provvedimento del 22.10.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
L' nella memoria di costituzione ha dato atto e documentato di aver provveduto Controparte_3 alla restituzione delle somme accantonate alla ricorrente. Le somme sono state restituite nel mese di giugno 2025. Circostanza, quest'ultima, confermato dallo stesso ricorrente
Parte ricorrente, con le note di trattazione depositate il dì 21.10.2025 ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di restituzione delle somme accantonate chiedendo, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio, ed insistendo CP_1 nella richiesta di risarcimento del danno.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e di quanto riconosciuto da parte ricorrente CP_1 va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme accantonate.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno si osserva che parte ricorrente asserisce di aver patito un danno patrimoniale e morale per essere stata privata di parte della sua pensione e per aver dovuto sopportare di assistere impotente a che Ente pubblico, trattenesse indebitamente le somme, richiedendo documentazione ultronea. CP_ Premesso che nella condotta dell' non è dato rinvenire alcuna appropriazione indebita, la stessa ha, infatti, cominciato ad accantonare legittimamente le somme, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, per conto del creditore procedente. Delle somme nessuno si è appropriato e le stesse sono state accantonate e restituite. La richiesta dell'attestazione di cui all'art. 164 ter c.p.c. di certo non scaturisce dall'intento di non voler restituire gli importi accantonati quanto piuttosto da un fine cautelativo.
Ciò posto, non è stato allegato in modo idoneo né comprovato il danno subito dalla ricorrente a causa CP_ del protrarsi dell'accantonamento e dal ritardo nello svincolo delle somme accantonate dall' Non risulta provato in concreto il danno patito, né sono stati forniti dalla ricorrente elementi utili da cui desumere che gli accantonamenti e il ritardo nello svincolo delle somme accantonate, abbia cagionato alla ricorrente danni risarcibili. Analogamente e da dirsi per il danno morale. La richiesta di risarcimento del danno non può trovare accoglimento attesa la genericità della stessa e non essendo stata provata la natura e l'entità del pregiudizio che parte ricorrente assume aver patito a seguito della condotta dell' . CP_1
Non resta che regolare le spese di giudizio.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme accantonate si osserva che, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, la restituzione delle somme accantonate è avvento dopo l'inizio del presente giudizio e costituisce sostanziale riconoscimento delle ragioni del ricorrente.
Il pignoramento presso terzi a seguito della mancata iscrizione a ruolo e conseguente mancata notifica dell'avviso di avventa iscrizione a ruolo è divenuto inefficace. In conseguenza di detta inefficacia gli accantonamenti dovevano cessare e le somme accantonate restituite. Va considerato che la restituzione non è avvenuta in modo tempestivo. In merito l' si è limitato ad affermare un CP_1 tentativo di accredito delle somme non andato a buon fine a giugno 2024
Si osserva che il ricorrente per affermare il suo diritto ha dovuto sostenere l'esborso delle spese legali.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno la stessa non ha trovato accoglimento
In definitiva si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese nella misura di 1/3. La restante parte va posta, a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.05.2024 da , nei confronti dell'istituto Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione delle somme accantonate;
nel resto rigetta il ricorso compensa in ragione di 1/3 le spese di giudizio e condanna l' , al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei restanti 2/3 che liquida nell'intero in €.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi