Art. 242.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di navi in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione e' iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli da 252 a 254; 256.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di navi in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione e' iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli da 252 a 254; 256.