Articolo 242 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 242.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di navi in costruzione).

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.

Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione e' iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli da 252 a 254; 256.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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