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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4515/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/09/2024 proposto da (difeso dall'avv. Marco Ambesi) Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1
(difeso dall'avv. A. Manuela Nucera),
[...] viste le note di trattazione scritta dell' CP_1
così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda. Nulla sulle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Accertare, confermare e dichiarare l'illegittimità nota di comunicazione del 23.11.2019 inviata dall' con la quale “non viene riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica” CP_1
Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, sito in Via IV Novembre 144, 00187 Roma (RM), in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante pro-tempore, al riconoscimento, in favore del Sig. dell'indennità Pt_1 CP_1 per infortunio sul lavoro e a provvedere alla conseguente liquidazione del danno biologico subito dal nostro Assistito.
Parte ricorrente deduceva che:
1 - Che in data 26.01.2017, , durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, subiva infortunio sul lavoro poiché, come riportato dal certificato medico ,mentre era intento a tagliare delle tavolozze di legno, nell'alzarsi perdeva l'equilibrio sulla gamba di appoggio e scivolava. Nel cadere subiva una torsione alla gamba ed al ginocchio cadendo rovinosamente a terra.
L' contro gli Infortuni sul Lavoro come in Controparte_1 CP_1 epigrafe si costituiva e contestava la domanda.
Evidenziava che:
Il Signor , lavoratore autonomo con la qualifica di “operaio specializzato nelle Parte_1 lavorazioni casearie”, denunciava all' infortunio occorsogli del 26-1-2017 (caso n. CP_1
515480570, gestione 113) con diagnosi di contusione distorsione ginocchio destro.
All'esito dell'istruttoria amministrativa e sanitaria, l'evento non veniva riconosciuto, decisione confermata anche all'esito dell'opposizione (come attestato dagli all.ti provvedimenti)
Successivamente, in data 5-6-2019, l'odierno ricorrente denunciava malattia professionale con la diagnosi di meniscopatia degenerativa, malattia individuata dal n. 515485993, gestione 123.
Detta malattia professionale non veniva riconosciuta dall'area medica “perché gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e la malattia professionale tabellata denunciata, manifestatasi oltre il periodo massimo d'indennizzabilità”, come si evince dal provvedimento allegato dell'8-10-2019.
In data 9-10-2019 veniva presentata opposizione amministrativa a seguito della quale il caso veniva definito senza menomazione (cfr provvedimento allegato del 23-11-2019).Giova altresì rappresentare, benchè non oggetto del presente giudizio, che il ricorrente è titolare di rendita unificata nel grado complessivo del 21% per esiti di malattia professionale n. 511951331 del
13-8-2012 con diagnosi lombalgia (riconosciuta con menomazione del 16%) e di infortunio
511958504 del 12-1- 2016 per esiti di condropatie traumatiche del ginocchio sx (grado di invalidità del
7%).
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di asserito infortunio sul lavoro del /26.1.2017.
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa e di aver avuto solo riconosciuta la temporanea inabilità al lavoro fino al 20.2.2017 ma non anche la liquidazione del danno permanente .
2 L' eccepisce l'indeterminatezza della domanda , l' assenza di rischio , il non provato infortunio CP_1
e la prescrizione del diritto , l'insussistenza della malattia professionale e assenza di rischio lavorativo.
Orbene in primo luogo occorre chiarire sulla eccepita indeterminatezza del ricorso.
E' vero che il ricorrente in narrativa del ricorso . evoca sia una menomazione da infortunio sul lavoro e sia da una malattia professionale .
Tuttavia le conclusioni del ricorso - che sono la parte di domanda che definiscono l'oggetto e lo scopo del giudizio - presentano solo due pretese : CP_
la declaratoria di illegittimità della missiva del 23.11.2019 e il riconoscimento, in favore del
Sig. , dell'indennità per infortunio sul lavoro e a provvedere alla conseguente Pt_1 CP_1 liquidazione del danno biologico subito dal nostro Assistito.
Orbene in relazione alla declaratoria di illegittimità della missiva del 23.11.2019 la domanda CP_1
è inammissibile perché il processo del lavoro non giudica la legittimità dell'atto amministrativo dell'ente pubblico ma accerta solo diritti e obblighi .
In relazione invece all'indennità essa è riferita all'infortunio per cui non è oggetto di domanda la prestazione per la malattia professionale di cui neppure di individua la ipoologia ed entità
La richiesta di indennità per infortunio è ammissibile perché riguarda il diritto alla prestazione economica assicurativa , quindi propone l'accertamento di un diritto e ciò è valido.
MERITO
Ciò detto , unicamente sarà valutato il diritto all'indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro del 26.1.2017,
SI evince che a dire del ricorrente e del parere tecnico di parte la menomazione determina un danno biologico del 8 % come ritenuto dal dr nella relazione del 15.5.2019 .( nulla invece Per_1 si dice su una data di consolidamento in data precedente ) .
Ciò posto l' però in memoria afferma nè alcuna prova offre in merito alla riferibilità CP_1 all'evento infortunistico solo riferito ma in alcun modo provato.>.
Contesta dunque la sussistenza dell'evento infortunistico e ciò è preliminare ad ogni aspeto.
Sul punto il ricorrente - al quale incombe l'onere di allegare e provare l'infortunio – nessuna prova
, neppure testimoniale offre al giudizio né formula richiesta di prova testimoniale
L'evento infortunio è quindi destituito di ogni fondamento.
In ogni caso la pretesa all'indennizzo per danno biologico permanente da infortunio sul lavoro è prescritta . Invero è decorso il triennio( < Le azioni volte a conseguire le prestazioni di cui al titolo
3 I del «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali» si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre «dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale» (art. 112, primo comma, del citato Testo unico). La prescrizione rimane sospesa «durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità» (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi «nel termine di centocinquanta giorni», elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma). > così Cass Cass Civile Ord. Sez.
L Num. 29532 Anno 2022) senza atti interruttivi sia considerando la risposta alla opposizione a marzo 2017 sia dal maggio 2019 allorquando il sanitario dr certifica l'8 % di entità del Per_1 danno biologico .
La domanda quindi mancando la prova dell'infortunio sul lavoro e comunque apparendo , in mancanza di elementi contrari , la prescrizione triennale del diritto , non può essere accolta .
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'ar 152 disp att cpc.
Reggio Calabria, 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4515/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/09/2024 proposto da (difeso dall'avv. Marco Ambesi) Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1
(difeso dall'avv. A. Manuela Nucera),
[...] viste le note di trattazione scritta dell' CP_1
così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda. Nulla sulle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Accertare, confermare e dichiarare l'illegittimità nota di comunicazione del 23.11.2019 inviata dall' con la quale “non viene riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica” CP_1
Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, sito in Via IV Novembre 144, 00187 Roma (RM), in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante pro-tempore, al riconoscimento, in favore del Sig. dell'indennità Pt_1 CP_1 per infortunio sul lavoro e a provvedere alla conseguente liquidazione del danno biologico subito dal nostro Assistito.
Parte ricorrente deduceva che:
1 - Che in data 26.01.2017, , durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, subiva infortunio sul lavoro poiché, come riportato dal certificato medico ,mentre era intento a tagliare delle tavolozze di legno, nell'alzarsi perdeva l'equilibrio sulla gamba di appoggio e scivolava. Nel cadere subiva una torsione alla gamba ed al ginocchio cadendo rovinosamente a terra.
L' contro gli Infortuni sul Lavoro come in Controparte_1 CP_1 epigrafe si costituiva e contestava la domanda.
Evidenziava che:
Il Signor , lavoratore autonomo con la qualifica di “operaio specializzato nelle Parte_1 lavorazioni casearie”, denunciava all' infortunio occorsogli del 26-1-2017 (caso n. CP_1
515480570, gestione 113) con diagnosi di contusione distorsione ginocchio destro.
All'esito dell'istruttoria amministrativa e sanitaria, l'evento non veniva riconosciuto, decisione confermata anche all'esito dell'opposizione (come attestato dagli all.ti provvedimenti)
Successivamente, in data 5-6-2019, l'odierno ricorrente denunciava malattia professionale con la diagnosi di meniscopatia degenerativa, malattia individuata dal n. 515485993, gestione 123.
Detta malattia professionale non veniva riconosciuta dall'area medica “perché gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e la malattia professionale tabellata denunciata, manifestatasi oltre il periodo massimo d'indennizzabilità”, come si evince dal provvedimento allegato dell'8-10-2019.
In data 9-10-2019 veniva presentata opposizione amministrativa a seguito della quale il caso veniva definito senza menomazione (cfr provvedimento allegato del 23-11-2019).Giova altresì rappresentare, benchè non oggetto del presente giudizio, che il ricorrente è titolare di rendita unificata nel grado complessivo del 21% per esiti di malattia professionale n. 511951331 del
13-8-2012 con diagnosi lombalgia (riconosciuta con menomazione del 16%) e di infortunio
511958504 del 12-1- 2016 per esiti di condropatie traumatiche del ginocchio sx (grado di invalidità del
7%).
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di asserito infortunio sul lavoro del /26.1.2017.
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa e di aver avuto solo riconosciuta la temporanea inabilità al lavoro fino al 20.2.2017 ma non anche la liquidazione del danno permanente .
2 L' eccepisce l'indeterminatezza della domanda , l' assenza di rischio , il non provato infortunio CP_1
e la prescrizione del diritto , l'insussistenza della malattia professionale e assenza di rischio lavorativo.
Orbene in primo luogo occorre chiarire sulla eccepita indeterminatezza del ricorso.
E' vero che il ricorrente in narrativa del ricorso . evoca sia una menomazione da infortunio sul lavoro e sia da una malattia professionale .
Tuttavia le conclusioni del ricorso - che sono la parte di domanda che definiscono l'oggetto e lo scopo del giudizio - presentano solo due pretese : CP_
la declaratoria di illegittimità della missiva del 23.11.2019 e il riconoscimento, in favore del
Sig. , dell'indennità per infortunio sul lavoro e a provvedere alla conseguente Pt_1 CP_1 liquidazione del danno biologico subito dal nostro Assistito.
Orbene in relazione alla declaratoria di illegittimità della missiva del 23.11.2019 la domanda CP_1
è inammissibile perché il processo del lavoro non giudica la legittimità dell'atto amministrativo dell'ente pubblico ma accerta solo diritti e obblighi .
In relazione invece all'indennità essa è riferita all'infortunio per cui non è oggetto di domanda la prestazione per la malattia professionale di cui neppure di individua la ipoologia ed entità
La richiesta di indennità per infortunio è ammissibile perché riguarda il diritto alla prestazione economica assicurativa , quindi propone l'accertamento di un diritto e ciò è valido.
MERITO
Ciò detto , unicamente sarà valutato il diritto all'indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro del 26.1.2017,
SI evince che a dire del ricorrente e del parere tecnico di parte la menomazione determina un danno biologico del 8 % come ritenuto dal dr nella relazione del 15.5.2019 .( nulla invece Per_1 si dice su una data di consolidamento in data precedente ) .
Ciò posto l' però in memoria afferma nè alcuna prova offre in merito alla riferibilità CP_1 all'evento infortunistico solo riferito ma in alcun modo provato.>.
Contesta dunque la sussistenza dell'evento infortunistico e ciò è preliminare ad ogni aspeto.
Sul punto il ricorrente - al quale incombe l'onere di allegare e provare l'infortunio – nessuna prova
, neppure testimoniale offre al giudizio né formula richiesta di prova testimoniale
L'evento infortunio è quindi destituito di ogni fondamento.
In ogni caso la pretesa all'indennizzo per danno biologico permanente da infortunio sul lavoro è prescritta . Invero è decorso il triennio( < Le azioni volte a conseguire le prestazioni di cui al titolo
3 I del «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali» si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre «dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale» (art. 112, primo comma, del citato Testo unico). La prescrizione rimane sospesa «durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità» (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi «nel termine di centocinquanta giorni», elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma). > così Cass Cass Civile Ord. Sez.
L Num. 29532 Anno 2022) senza atti interruttivi sia considerando la risposta alla opposizione a marzo 2017 sia dal maggio 2019 allorquando il sanitario dr certifica l'8 % di entità del Per_1 danno biologico .
La domanda quindi mancando la prova dell'infortunio sul lavoro e comunque apparendo , in mancanza di elementi contrari , la prescrizione triennale del diritto , non può essere accolta .
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'ar 152 disp att cpc.
Reggio Calabria, 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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