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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 2323/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Alfonso Cipresso il quale si riporta ai propri scritti chiedendone l'integrale accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
NC SI
1 N.R.G. 2323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. NC SI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 2323/2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Maiori (Sa) alla Via S. Tecla n° 46/b, presso lo Studio
dell'Avv. Alfonso Cipresso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla citazione;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., con sede in Maiori, Corso Reginna Controparte_1
n.71;
CONVENUTO - CONTUMACE
2 Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il esponendo: Controparte_1
• che in data 18.04.2020, alle ore 10.50 circa, in Maiori, alla via Nuova
Provinciale Chiunzi – all'altezza del civico n.206, la sig.ra Parte_1
nel percorrere a piedi il tratto di strada indicato, cadeva rovinosamente a terra a causa di un tombino della pubblica illuminazione sottoposto di alcuni centimetri al manto stradale, non visibile costituente insidia;
• che, a causa della caduta l'attrice subiva gravissimi danni fisici, tant'è che veniva trasportata in autoambulanza presso il Pronto Soccorso di Castiglione
di Ravello in Ravello (Sa) ove le veniva diagnosticata "frattura base-cervicale
del collo del femore sx", con apposizione di catetere vescicale ed immobilizzazione dell'arto e trasferimento al reparto di ortopedia dell'Ospedale di Cava dei Tirreni:
• che i medici dell'Ospedale S. Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni
- reparto ortopedia e traumatologia - in data 18.04.2020 diagnosticavano a parte attrice la "Frattura sottocaptata scomposta del femore sx ed ipertensione
arteriosa";
• che il 20.04.2020 la Sig.ra subiva operazione di "artroplasica anca Pt_1
sx con impianto di protesi totale, a press fit in titanio";
• che il giorno 24.04.2020 veniva dimessa e rientrava nel proprio domicilio a mezzo di ambulanza della CRI pagando la somma di € 53,00;
3 • che, all'atto della dimissione alla Sig.ra venivano prescritte venti Pt_1
sedute di rieducazione a domicilio con successivi controlli;
• che con pec del 15.07.2020 comunicava al Comune di Maiori che gli Agenti
di Polizia Locale del Comune di Maiori vigili urbani erano intervenuti sul luogo del sinistro e avevano redatto verbale di intervento con allegate foto dei luoghi;
• che vano era stato il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia,
anche mediante invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito.
2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione el sinistro Controparte_1
in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi Euro 25.163,71
(venticinquemilacentosessantatre/71) ovvero nella somma diversa minore o maggiore
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ella misura di legge
sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in
sore del procuratore antistatario”.
2. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il che Controparte_1
restava contumace con ordinanza del 29.06.2022.
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prove testimoniali e CTU medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
*** 4 5. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità del Controparte_1
nella sua qualità di custode della strada.
5.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato la giurisprudenza ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
5 è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
5.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La
giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
5.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
6 5.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
5.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice
7 alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima concretizzatesi in una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
6. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da
[...]
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Parte_1
7. In via preliminare, è pacifica la custodia e, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo al alla luce del principio di non contestazione nonché della Controparte_1
documentazione versata in atti.
Si rimanda, in particolare, alla relazione di Servizio del 18.04.2020, redatta dagli assistenti di Polizia Municipale del in cui si dà atto non solo della Controparte_1
presenza della sig.ra che lamentava forti dolori per essere caduta, ma anche Pt_1
della presenza dell'insidia, costituita dalla presenza di un tombino leggermente sottoposto di alcuni cm rispetto al manto stradale.
8 Quanto alla riconducibilità del tratto alla responsabilità dell'ente comunale, gli operanti così dichiaravano: “Si precisa che il tombino è dell'illuminazione pubblica”
(cfr. allegato alla memoria istruttoria).
8. Quanto al fatto, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che la mattina del 18.04.2020, in Maiori, alla via Nuova Provinciale Chiunzi, la sig.ra nel percorrere a piedi il tratto di strada indicato, cadeva Parte_1
rovinosamente a terra a causa di un tombino della pubblica illuminazione sottoposto di alcuni centimetri rispetto al manto stradale.
8.1 In tal senso informano le lineari dichiarazioni, non smentite da alcun elemento contrario, rese dal teste all'udienza del 26.04.2023. Il Tribunale ritiene Tes_1
genuine le dichiarazioni rilasciate dal teste, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare.
8.2. Egli ha premesso di aver assistito al fatto, così descrivendo l'accaduto: “confermo
che in data 18.04.2020 alle ore 10.50 circa in Maiori, Strada Provinciale SP 2 alla
via Nuova Provinciale Chiunzi - all'altezza del civico n.206 - la Sig.ra
[...]
nel percorrere a piedi il tratto di strada indicato, cadeva rovinosamente a Parte_1
terra a causa di un tombino della pubblica illuminazione sottoposto di alcuni
centimetri al manto stradale;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite lo stato dei
luoghi ed il tombino in questione;
tanto posso confermare poiché il fatto, a cui ho
assistito, si è svolto a distanza di 6-7 metri da dove io abito;
sul capo 2 della suddetta
memoria risponde: confermo che a causa della caduta la Sig.ra Parte_1
lamentava gravissimi danni fisici, tant'è che veniva trasportata in autoambulanza
presso il Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello;
ADR detta anomalia stradale è
stata più volte segalata al comune di Maiori”.
9 Comparando tali risultanze alle ulteriori prove documentali, si rileva innanzitutto che una determinante è rappresentata dalle fotografie in atti, riconosciute anche dal testimone, dalle quali si evince chiaramente la presenza del tombino in posizione sfalsata al ribasso rispetto al manto stradale circostante (cfr. allegati alla relazione dei vigili urbani).
8.3. Anche la teste , escussa all'udienza del 27.09.2023, ha confermato Testimone_2
la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
8.4. Non da ultimo, si rimanda alla relazione di servizio della Polizia Locale
intervenuta al momento della caduta, sopra richiamata.
9. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un tombino sottoposto rispetto al manto stradale e lasciato privo di riparazione;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello del tombino, in sostanza, l'attrice non sarebbe rovinata al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
10 9.1 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, avendo l'ente comunale optato per la contumacia. Anzi, la responsabilità non può che gravare in capo al CP_1
che non ha rimosso né segnalato un ostacolo pericoloso, la cui sussistenza era stata già segnalata all'ente territoriale. L' convenuto - lungi dall'aver posto in essere CP_2
la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
10. Può solo aggiungersi che non sono emersi comportamenti imprudenti della danneggiata nel processo generativo dell'evento dannoso, anche in considerazione della circostanza per cui il dislivello tra tombino e piano stradale era minimale – come pacificamente emerso dall'istruttoria – sì da essere particolarmente insidioso e di difficile prevedibilità.
11. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attrice abbia riportato: “Esiti di frattura
scomposta femore sopracondilare sx,operata con inserimento di impianto di protesi,
con limitazioni funzionali" (cfr. conclusioni della CTU a firma del dott. Per_1
).
[...]
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
11.1 È possibile ritenersi accertate a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in giorni 30 (trenta) di I.T.T.; giorni 30
(trenta) di I.T.P. al 50%; giorni 30 (trenta) di I.T.P. al 25%;
11 - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso dell'8%.
12. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
12.1. Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
13. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: quasi 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.951,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
12 Totale generale: € 18.988,50
13.1. All'importo così calcolato non può essere applicato né l'incremento per sofferenza soggettiva (già incluso nel suo valore “base” del sistema punto) né
l'ulteriore personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie,
stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né
provati danni ulteriori, a fronte della prova rigorosa che la giurisprudenza richiede
(Cfr. Cass. civ. n. 6444/2023).
Si ricorda, infatti, sul punto, che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, che per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico stesso. (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
14. Quanto alle spese mediche sostenute risultano al Tribunale congrue e pertinenti,
come sostenuto dal CTU, in quanto causalmente riferibili agli esiti del sinistro, spese mediche rimborsabili per euro 1.613,71.
18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di
[...]
, il è condannato al pagamento della somma totale di € Parte_1 Controparte_1
20.602,21 in favore della predetta attrice.
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (18.04.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
13 19. Sulle spese di lite, si osserva che, atteso l'esito complessivo della controversia,
vanno poste a carico del in applicazione del principio della Controparte_1
soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, stante le attività espletate sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, vanno poste definitivamente e per intero a carico del
Controparte_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, come da dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1. accerta che la caduta in oggetto si è verificata per responsabilità del CP_1
[...]
2. per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.602,21 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 264,00 (€ 237 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) a titolo di spese vive ed in € 3.500,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, definitivamente e per intero a carico del Controparte_1
14 5. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Alfonso
Cipresso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 10.12.2025
Il giudice
NC SI
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 2323/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Alfonso Cipresso il quale si riporta ai propri scritti chiedendone l'integrale accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
NC SI
1 N.R.G. 2323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. NC SI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 2323/2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Maiori (Sa) alla Via S. Tecla n° 46/b, presso lo Studio
dell'Avv. Alfonso Cipresso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla citazione;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., con sede in Maiori, Corso Reginna Controparte_1
n.71;
CONVENUTO - CONTUMACE
2 Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il esponendo: Controparte_1
• che in data 18.04.2020, alle ore 10.50 circa, in Maiori, alla via Nuova
Provinciale Chiunzi – all'altezza del civico n.206, la sig.ra Parte_1
nel percorrere a piedi il tratto di strada indicato, cadeva rovinosamente a terra a causa di un tombino della pubblica illuminazione sottoposto di alcuni centimetri al manto stradale, non visibile costituente insidia;
• che, a causa della caduta l'attrice subiva gravissimi danni fisici, tant'è che veniva trasportata in autoambulanza presso il Pronto Soccorso di Castiglione
di Ravello in Ravello (Sa) ove le veniva diagnosticata "frattura base-cervicale
del collo del femore sx", con apposizione di catetere vescicale ed immobilizzazione dell'arto e trasferimento al reparto di ortopedia dell'Ospedale di Cava dei Tirreni:
• che i medici dell'Ospedale S. Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni
- reparto ortopedia e traumatologia - in data 18.04.2020 diagnosticavano a parte attrice la "Frattura sottocaptata scomposta del femore sx ed ipertensione
arteriosa";
• che il 20.04.2020 la Sig.ra subiva operazione di "artroplasica anca Pt_1
sx con impianto di protesi totale, a press fit in titanio";
• che il giorno 24.04.2020 veniva dimessa e rientrava nel proprio domicilio a mezzo di ambulanza della CRI pagando la somma di € 53,00;
3 • che, all'atto della dimissione alla Sig.ra venivano prescritte venti Pt_1
sedute di rieducazione a domicilio con successivi controlli;
• che con pec del 15.07.2020 comunicava al Comune di Maiori che gli Agenti
di Polizia Locale del Comune di Maiori vigili urbani erano intervenuti sul luogo del sinistro e avevano redatto verbale di intervento con allegate foto dei luoghi;
• che vano era stato il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia,
anche mediante invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito.
2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione el sinistro Controparte_1
in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi Euro 25.163,71
(venticinquemilacentosessantatre/71) ovvero nella somma diversa minore o maggiore
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ella misura di legge
sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in
sore del procuratore antistatario”.
2. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il che Controparte_1
restava contumace con ordinanza del 29.06.2022.
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prove testimoniali e CTU medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
*** 4 5. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità del Controparte_1
nella sua qualità di custode della strada.
5.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato la giurisprudenza ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
5 è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
5.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La
giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
5.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
6 5.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
5.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice
7 alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima concretizzatesi in una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
6. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da
[...]
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Parte_1
7. In via preliminare, è pacifica la custodia e, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo al alla luce del principio di non contestazione nonché della Controparte_1
documentazione versata in atti.
Si rimanda, in particolare, alla relazione di Servizio del 18.04.2020, redatta dagli assistenti di Polizia Municipale del in cui si dà atto non solo della Controparte_1
presenza della sig.ra che lamentava forti dolori per essere caduta, ma anche Pt_1
della presenza dell'insidia, costituita dalla presenza di un tombino leggermente sottoposto di alcuni cm rispetto al manto stradale.
8 Quanto alla riconducibilità del tratto alla responsabilità dell'ente comunale, gli operanti così dichiaravano: “Si precisa che il tombino è dell'illuminazione pubblica”
(cfr. allegato alla memoria istruttoria).
8. Quanto al fatto, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che la mattina del 18.04.2020, in Maiori, alla via Nuova Provinciale Chiunzi, la sig.ra nel percorrere a piedi il tratto di strada indicato, cadeva Parte_1
rovinosamente a terra a causa di un tombino della pubblica illuminazione sottoposto di alcuni centimetri rispetto al manto stradale.
8.1 In tal senso informano le lineari dichiarazioni, non smentite da alcun elemento contrario, rese dal teste all'udienza del 26.04.2023. Il Tribunale ritiene Tes_1
genuine le dichiarazioni rilasciate dal teste, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare.
8.2. Egli ha premesso di aver assistito al fatto, così descrivendo l'accaduto: “confermo
che in data 18.04.2020 alle ore 10.50 circa in Maiori, Strada Provinciale SP 2 alla
via Nuova Provinciale Chiunzi - all'altezza del civico n.206 - la Sig.ra
[...]
nel percorrere a piedi il tratto di strada indicato, cadeva rovinosamente a Parte_1
terra a causa di un tombino della pubblica illuminazione sottoposto di alcuni
centimetri al manto stradale;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite lo stato dei
luoghi ed il tombino in questione;
tanto posso confermare poiché il fatto, a cui ho
assistito, si è svolto a distanza di 6-7 metri da dove io abito;
sul capo 2 della suddetta
memoria risponde: confermo che a causa della caduta la Sig.ra Parte_1
lamentava gravissimi danni fisici, tant'è che veniva trasportata in autoambulanza
presso il Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello;
ADR detta anomalia stradale è
stata più volte segalata al comune di Maiori”.
9 Comparando tali risultanze alle ulteriori prove documentali, si rileva innanzitutto che una determinante è rappresentata dalle fotografie in atti, riconosciute anche dal testimone, dalle quali si evince chiaramente la presenza del tombino in posizione sfalsata al ribasso rispetto al manto stradale circostante (cfr. allegati alla relazione dei vigili urbani).
8.3. Anche la teste , escussa all'udienza del 27.09.2023, ha confermato Testimone_2
la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
8.4. Non da ultimo, si rimanda alla relazione di servizio della Polizia Locale
intervenuta al momento della caduta, sopra richiamata.
9. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un tombino sottoposto rispetto al manto stradale e lasciato privo di riparazione;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello del tombino, in sostanza, l'attrice non sarebbe rovinata al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
10 9.1 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, avendo l'ente comunale optato per la contumacia. Anzi, la responsabilità non può che gravare in capo al CP_1
che non ha rimosso né segnalato un ostacolo pericoloso, la cui sussistenza era stata già segnalata all'ente territoriale. L' convenuto - lungi dall'aver posto in essere CP_2
la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
10. Può solo aggiungersi che non sono emersi comportamenti imprudenti della danneggiata nel processo generativo dell'evento dannoso, anche in considerazione della circostanza per cui il dislivello tra tombino e piano stradale era minimale – come pacificamente emerso dall'istruttoria – sì da essere particolarmente insidioso e di difficile prevedibilità.
11. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attrice abbia riportato: “Esiti di frattura
scomposta femore sopracondilare sx,operata con inserimento di impianto di protesi,
con limitazioni funzionali" (cfr. conclusioni della CTU a firma del dott. Per_1
).
[...]
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
11.1 È possibile ritenersi accertate a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in giorni 30 (trenta) di I.T.T.; giorni 30
(trenta) di I.T.P. al 50%; giorni 30 (trenta) di I.T.P. al 25%;
11 - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso dell'8%.
12. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
12.1. Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
13. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: quasi 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.951,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
12 Totale generale: € 18.988,50
13.1. All'importo così calcolato non può essere applicato né l'incremento per sofferenza soggettiva (già incluso nel suo valore “base” del sistema punto) né
l'ulteriore personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie,
stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né
provati danni ulteriori, a fronte della prova rigorosa che la giurisprudenza richiede
(Cfr. Cass. civ. n. 6444/2023).
Si ricorda, infatti, sul punto, che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, che per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico stesso. (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
14. Quanto alle spese mediche sostenute risultano al Tribunale congrue e pertinenti,
come sostenuto dal CTU, in quanto causalmente riferibili agli esiti del sinistro, spese mediche rimborsabili per euro 1.613,71.
18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di
[...]
, il è condannato al pagamento della somma totale di € Parte_1 Controparte_1
20.602,21 in favore della predetta attrice.
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (18.04.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
13 19. Sulle spese di lite, si osserva che, atteso l'esito complessivo della controversia,
vanno poste a carico del in applicazione del principio della Controparte_1
soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, stante le attività espletate sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, vanno poste definitivamente e per intero a carico del
Controparte_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, come da dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1. accerta che la caduta in oggetto si è verificata per responsabilità del CP_1
[...]
2. per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.602,21 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 264,00 (€ 237 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) a titolo di spese vive ed in € 3.500,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, definitivamente e per intero a carico del Controparte_1
14 5. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Alfonso
Cipresso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 10.12.2025
Il giudice
NC SI
15