Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
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e REPUBBLICA ITALIANA s IN NOME DEL POPOLO ITALIANO s TRIBUNALE DI POTENZA
o Sezione Civile – Giudice del Lavoro l e Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa d Giuseppina Valestra, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato la seguente if SENTENZA f nella causa civile iscritta al n. 2986/2020 R.G. vertente e r fra
e rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano;
Parte_1 n z
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1 CP_2 r RA AN (AV) rappresentata e difesa dall'avv.to Zaira Monica Capobianco;
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RESISTENTE tr
Conclusioni: come in atti. i
b FATTO E DIRITTO u
Con ricorso ex art. 414 c.pc., depositato il 19.12.2020 e ritualmente notificato, la parte ti indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto dalla v Cont società con sede legale in RA AN (AV), alla Via Nazionale Calore, snc, CP_2 e mediante contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato e parziale, con la m qualifica di operaio e mansione di ausiliario alla vendite (Livello contrattuale D1, CCNL per i a dipendenti del settore Commercio – Cisal Terziario), per eseguire l'attività lavorativa nella t sede della medesima società datoriale, sita in ME (PZ), alla Contrada Boschetto di Borea, u presso il centro commerciale “Arcobaleno” di ME (vedere contratto individuale di lavoro di r cui all'allegato n. 1), dal 5.09.2017 al 31.08.2019 (assunzione eseguita a tempo determinato, a poi prorogata sino al 31.08.2019, per ventiquattro ore settimanali );Con riferimento al t rapporto lavorativo intercorso tra le parti, cessato in data 31.08.2019, la società resistente non e soltanto ha omesso di applicare al ricorrente il trattamento economico minimo previsto dal i contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali n comparativamente più rappresentative nella categoria, ma ha anche omesso di corrispondere b
Tanto L premesso in fatto adiva il Tribunale al fine di : accertata e dichiarata l'errata applicazione del a
CCNL di riferimento ed il maggiore orario di lavoro realmente osservato dal ricorrente r durante il rapporto lavorativo intercorso tra le parti rispetto a quello indicato nel contratto e individuale di lavoro (lavoro supplementare e straordinario), condannare di conseguenza la si Co società . in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in st CP_2
RA AN (AV), alla Via Nazionale Calore, snc, al pagamento in favore del ricorrente e della somma complessiva lorda di € 25.095,82, ovvero di altra somma maggiore o minore n ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i titoli di cui in t narrativa;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da riconoscere e all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario. si c
Si costituiva la società resistente, in persona del rappresentante legale, la quale chiedeva in via o preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda per nullità del ricorso;
- nel merito st accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità nonché l'infondatezza in fatto ed in it diritto della domanda e, per l'effetto rigettarla. u i
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e CTU, v all'odierna udienza, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la a causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 127 ter e c.p.c. d e
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2. La domanda non merita accoglimento. c
Parte ricorrente, con il presente ricorso, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della e
Sv. con qualifica di operaio e mansione di ausiliare di vendita, inquadrato al livello D1 p CP_2
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CCNL Commercio – Cisal. Terziario svolgendo l'attività per un tempo superiore a quanto v contrattualmente previsto. Deduceva, poi, di aver prestato la propria attività lavorativa per a l' oltre 40 ore settimanali, invece delle 24 previste con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, dal 05.09.17 al 31.08.19 giuste proroghe del 19 gennaio e 28 e settembre 2018 e successive del 28 gennaio e 29 maggio 2019 presso la sede di ME alla si
Contrada Boschetto di Borea e precisamente presso il centro commerciale “Arcobaleno” Pt_2 punto vendita “Decò”. e
Sosteneva quindi di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alla quantità e qualità di n lavoro prestato, avendo diritto pertanto alle differenze retributive maturate e non corrisposte z oltre che in forza di una errata applicazione del CCNL. a fr a le parti di un accordo transattivo, sottoscritto, in sede sindacale dal ricorrente in data
01.02.2020 con cui le parti, oggi in lite, avevano inteso conseguire il fine di pervenire ad una determinazione accertata tra le parti ed incontestabile delle differenze retributive, ratei di mensilità aggiuntive, inquadramento, mansioni svolte inquadramento e retribuzione per esse percepita, ferie e relativa indennità sostitutiva e permessi. Il ricorrente non impugnava tale accordo, salvo poi nel presente giudizio disconoscerne la sottoscrizione in calce.
Disposta la CTU, la dott.ssa , con relazione depositata in atti, ha concluso Persona_1 per l'autenticità della sottoscrizione del ricorrente in calce al verbale di transazione del
01.02.2020, essendo emerse solo omogeneità grafiche. È evidente, dunque, che la presenza in atti di tale accordo renda inammissibile la domanda, per carenza di interesse ad agire.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19.12.2020, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
1) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
2)
Potenza, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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