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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.320/2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Tomasello e Parte_1 dall'avv.Ausilia Sabatino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Pontecagnano (SA) alla via Alfani n.47- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Elena Del Vecchio ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via A.Diaz Trav.Guglielmi n.
6- appellata e appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Salerno n.1057/2024 pubblicata il 26/2/2024 e notificata il 27/2/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI 1
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse ritenuto e dichiarato che CP_1
avesse abbandonato il tetto coniugale senza alcun giustificato motivo con addebito a suo carico della separazione, che fosse ritenuto e dichiarato che non doveva versare alcun assegno per il mantenimento dell'ex coniuge e che fosse disposto a suo carico l'obbligo di versare una somma non superiore ad € 200,00 mensili per il mantenimento del minore , da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_2
Istat, che fosse ritenuto e dichiarato che la separazione dei coniugi non dovesse essergli addebitata, con la conferma della sentenza del
Tribunale in ordine al riparto delle spese straordinarie e in ordine alla regolamentazione del suo diritto di visita del figlio quale genitore non collocatario, il tutto con la vittoria delle spese legali del primo grado,
giusta nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e con la vittoria delle spese e degli onorari del grado di appello oltre accessori;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza e l'accoglimento dell'appello incidentale con l'aumento dell'assegno
2 di mantenimento a favore del figlio ad E 900,00 al mese e con Pt_1
la vittoria delle spese e degli onorari del giudizio di appello.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 4 dicembre 2025 e della successiva ordinanza dell'11 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che fosse CP_1
pronunciata con addebito la separazione dal coniuge Parte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 4/10/2008.
Chiedeva l'affidamento congiunto del figlio minore CP_2
nato il [...] con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre e che fosse previsto a carico del resistente un assegno di mantenimento per sé e per il figlio minore.
si costituiva aderendo alla domanda di separazione Parte_1
personale e chiedendo l'addebito a carico della ricorrente e l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa familiare.
3 Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 16/2/2021 ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 3306/2021 del 15/11/2021 il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure emetteva le seguenti statuizioni:
accoglieva la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
rigettava la domanda di addebito proposta dal resistente;
affidava il figlio minore congiuntamente ad entrambi i CP_2
genitori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale;
determinava, a decorrere dalla pronuncia, in 500,00 E oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'importo dell'assegno di mantenimento da corrispondere entro il 5 di ogni all' ex coniuge per il mantenimento del figlio;
ripartiva tra i genitori le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio nella misura del 50%; CP_2
4 determinava in euro 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di prime cure perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dall'istruttoria emergeva che il resistente aveva assunto, nel corso del matrimonio, comportamenti costantemente aggressivi e verbalmente violenti, caratterizzati da gelosia ossessiva, controllo e limitazione della libertà personale della moglie;
le dichiarazioni rese dalla teste erano Testimone_1
logicamente coerenti, dettagliate e non contraddette da altri elementi di prova, pur trattandosi di testimonianza indiretta;
in particolare,
rilevava a livello temporale il fatto che tale testimone avesse conosciuto la nel periodo immediatamente antecedente la CP_1
separazione (aprile-maggio 2020);
conformemente alla giurisprudenza di legittimità e alla sentenza
Cass.n.12392/2017 le reiterate violenze fisiche e morali costituivano,
da sole, motivo sufficiente per pronunciare la separazione con
5 addebito, senza necessità di comparare tale condotta con quella del coniuge vittima;
il resistente non forniva elementi probatori idonei a confutare le dichiarazioni raccolte in giudizio, né riusciva a dimostrare che la condotta della moglie avesse inciso in modo autonomo o preponderante nella crisi coniugale;
ne conseguiva che l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente non costituiva violazione dei doveri coniugali, poiché era giustificato dalla condizione di intollerabilità della convivenza,
determinata proprio dalla condotta del marito;
non vi erano stati sufficienti riscontri in merito alle violenze sessuali denunciate dalla ricorrente, ma era state provate altre forme di maltrattamento, idonee a giustificare l'addebito della separazione al
Pt_1
la separazione personale non faceva venir meno il vincolo coniugale e implicava il permanere del dovere di assistenza materiale e imponeva di garantire alla parte economicamente più debole un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio;
6 la aveva una generica capacità lavorativa, ma non CP_1
lavorava in modo stabile e non aveva una sistemazione abitativa autonoma continuando a vivere con i genitori;
la condizione patrimoniale delle parti e le risultanze istruttorie evidenziavano un dislivello economico tra i coniugi tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno;
rispetto alla fase presidenziale all'esito della quale era stato previsto un assegno di mantenimento di 200,00 E al mese a carico del e a favore del non vi erano elementi nuovi che Pt_1 CP_1
giustificassero una modifica della somma già determinata.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1) erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed errata declaratoria di addebito della separazione al il Parte_1
Tribunale aveva dato rilievo alle testimonianze che erano tutte de relato;
la sorella, e la cognata la cui Tes_2 Persona_1
attendibilità risultava compromessa sia dal vincolo familiare sia dal contenuto stesso delle dichiarazioni rese, poiché entrambe ammettevano di non avere assistito direttamente ai fatti;
in particolare,
7 la teste affermava che l'allontanamento della ricorrente era Per_1
avvenuto solo dopo l'invio della raccomandata dell'avvocato al coniuge, dichiarazione smentita dalla stessa , la quale, in sede di CP_1
interrogatorio, riferiva di essersi allontanata dall'abitazione coniugale prima della ricezione della comunicazione formale;
sempre la Per_1
sosteneva, inoltre, che il resistente avesse assunto atteggiamenti minacciosi anche nei confronti del figlio e tale affermazione era rimasta priva di ogni riscontro tanto è vero che non veniva posta alcuna limitazione al suo diritto di visita nei confronti del figlio, era stato previsto l'affido condiviso e che la stessa non aveva mai CP_1
formalmente dichiarato che la presenza del padre costituisse pericolo per il minore;
anche la persona amica della Testimone_1
ricorrente era inattendibile in quanto era amica dell'ex moglie, quindi,
tutt'altro che imparziale e , comunque, dichiarava di aver conosciuto la solo tra aprile e maggio 2020, in pieno periodo post-lockdown, CP_1
ossia successivamente ai fatti oggetto di giudizio, affermava di non aver mai frequentato l'abitazione coniugale, di non aver mai incontrato il di riferire i fatti che le erano stati raccontati dalla e di Pt_1 CP_1
aver ascoltato alcune telefonate senza tuttavia conoscerne
8 l'interlocutore; la sentenza impugnata si poneva in contrasto anche con la sent.Cass.n. 25663/2014 in virtù della quale le deposizioni di parenti dovevano essere valutate complessivamente, alla luce della verosimiglianza e degli eventuali riscontri, e non in maniera apodittica;
evidenziava che, invece, non era stato dato rilievo alle dichiarazioni della teste TO che aveva testimoniato in suo Tes_3
favore, confermando che si era sempre preso cura, con affetto e spirito di volontariato, del figlio disabile;
infine era pacifico e non contestato l'ottimo rapporto che aveva con il figlio minore;
CP_2
2) erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed errata quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio;
CP_2
gli accertamenti della Guardia di Finanza facevano prova fino a querela di falso e avevano consentito di accertare che aveva un reddito annuo medio di soli €9.900,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (circa
€800,00 mensili); era stato costretto ad acquistare un'autovettura,
essendo rimasto privo dell'unico mezzo familiare, portato via dalla al momento dell'allontanamento; sosteneva le spese per le CP_1
utenze e per la manutenzione della casa coniugale;
beneficiava di beni strumentali per l'attività agricola esclusivamente grazie a donazioni in
9 vita dei genitori;
aveva grosse difficoltà a conciliare la sua attività di allevatore con il dover far visita al figlio che viveva con la madre di
30 km dalla residenza materna, in assenza di collaborazione da parte della madre tanto che rischiava di dover lasciare l'abitazione concessa in uso gratuito dai suoi genitori;
nell'anno 2020 aveva subito una significativa riduzione delle entrate a causa della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19 e dalla contestuale riduzione del prezzo del latte, come comprovato dalla documentazione allegata;
invece, la percepiva redditi superiori -circa € 11.868 annui-, CP_1
non sosteneva spese di locazione o utenze vivendo presso i genitori,
era proprietaria di beni immobili da cui traeva reddito, tra cui locali turistici e non cercava lavoro nonostante il diploma da estetista preferendo lavorare irregolarmente presso il B&B della sorella, come confermato da alcuni testimoni;
l'ex coniuge in sede di interrogatorio,
negava l'esistenza di conti correnti, mentre dagli accertamenti emergevano diversi strumenti finanziari -15 buoni fruttiferi e 2 libretti di risparmio- a lei intestati;
in tale situazione in quanto obbligato a versare complessivamente € 700,00 mensili era costretto a rimanere con una disponibilità residua di circa € 100,00 mensili, situazione
10 aggravata dal peggioramento delle sue condizioni economiche negli anni 2022-2023 e dal riconoscimento di un'invalidità da parte dell'INPS;
3)erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed errata declaratoria in merito all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge ed all'omesso CP_1
addebito della separazione;
la separazione era addebitabile alla CP_1
che si era allontanata dalla casa coniugale senza giustificato motivo
(sent.Cass.n.11792/2021) in violazione dell'art.143 cc;
invero la teste aveva riferito che la ricorrente avesse lasciato la casa Testimone_4
familiare dopo aver pretestuosamente comunicato di recarsi dalla sorella per una visita medica, senza però farvi ritorno nei giorni successivi, il teste confermava l'abbandono Testimone_5
dell'abitazione da parte della insieme al figlio e il suo CP_1
trasferimento dalla madre, senza prospettare alcuna causa oggettivamente giustificata e infine la stessa ammetteva, CP_1
nell'interrogatorio formale reso in udienza il 22/9/2022, di essersi trasferita presso l'abitazione dei genitori prima che il coniuge ricevesse comunicazione formale della volontà di separarsi, comunicazione che,
11 a detta della ricorrente, era pervenuta in ritardo per “problemi postali”;
inoltre non vi era un divario reddituale significativo tra le parti;
mediante gli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza
emergeva che la percepiva un reddito mensile medio di circa CP_1
€1.000,00, superiore a quello del marito (pari a €800,00), come risultava dalle dichiarazioni fiscali (mod. 740 anni 2018-2020) e dagli esiti istruttori, durante il matrimonio, non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento della famiglia, malgrado le sue entrate, non aveva mai sostenuto spese di locazione o di utenze, continuando a vivere stabilmente presso l'abitazione dei genitori e nonostante il possesso di un diploma professionale in estetica non aveva mai cercato un'occupazione regolare, preferendo attività lavorativa irregolare (“in nero”) presso il B&B della sorella, come riferito dal teste Tes_6
in conclusione, l'allontanamento ingiustificato della , la CP_1
mancanza di disparità economica, la mancata contribuzione alla vita familiare e la falsa rappresentazione della propria situazione abitativa costituivano elementi idonei a escludere radicalmente il diritto all'assegno di mantenimento, rendendo la decisione del primo giudice erronea in fatto e in diritto e meritevole di riforma;
12 4) erronea condanna alle spese di lite;
l'accoglimento dell'appello avrebbe comportato la modifica della sentenza impugnata nella parte in cui era stata prevista a suo carico la condanna alle spese;
a tal proposito precisava di riservarsi di formulare nel corso del giudizio domanda di rimborso delle somme corrisposte a titolo di spese legali alla per l'esecutività della sentenza di primo grado. CP_1
si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
deducendo che:
il Tribunale aveva correttamente accertato e dichiarato l'addebito della separazione a carico del fondando la decisione su prove Pt_1
testimoniali attendibili e coerenti che descrivevano una condotta violenta, minacciosa, aggressiva e ossessivamente gelosa da parte del medesimo nei suoi confronti che aveva gravemente condizionato la sua vita;
le dichiarazioni testimoniali erano state ritenute attendibili, in quanto concordanti e non smentite da elementi di segno contrario;
invero nei giudizi di separazione secondo la giurisprudenza di legittimità (sent.Cass. n. 6697/2009; sent.Cass. n. 25663/2014;
sent.Cass. n. 35249/2023)anche le dichiarazioni de relato potevano
13 assumere valore probatorio, specie se confermate da circostanze obiettive e da altri riscontri;
aggiungeva che a conferma di quanto accaduto anche il figlio ne aveva risentito come attestato in CP_2
una certificazione medica del neuropsichiatra infantile Dott. Pt_1
(ASL Pontecagnano, visita del 14/9/2020), che diagnosticava nel minore una condizione di insicurezza di base, con elementi di tristezza e infantilismo, riconducibili al clima domestico;
precisava che con l'aiuto della propria famiglia e in particolare della sorella, riusciva ad affrancarsi dalla sudditanza psicologica e, con difficoltà, intraprendeva la via della separazione allontanandosi dalla casa coniugale con il pretesto di una visita medica per tutelare se stessa e il figlio, previa spedizione di una raccomandata al al fine di chiarire il Pt_1
significato del suo comportamento;
affermava che durante il matrimonio il coniuge le aveva imposto rapporti sessuali contro la sua volontà, ossessionato dall'idea di avere altri figli, e che tali costrizioni,
vissute in un contesto di costante tensione emotiva, le causavano un profondo stato di ansia e due aborti spontanei, avvenuti rispettivamente nel maggio 2017 e nel febbraio 2020; riferiva che non aveva mai sporto denuncia per timore di ritorsioni, vivendo in una
14 condizione di soggezione e paura, aggravata dal fatto che il figlio aveva più volte assistito agli scatti d'ira del padre;
sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di Finanza, i redditi dichiarati dal risultavano del tutto Pt_1
incoerenti rispetto al volume d'affari della sua azienda agricola e ai movimenti registrati sul conto corrente a lui intestato;
invero l'ex marito era titolare di un'impresa ben avviata, operante nel settore dell'allevamento di bufale da latte, nella coltivazione di mais e ortaggi,
nonché nella vendita quotidiana del latte al caseificio Ilca, con sede in
Pontecagnano; la predetta azienda impiegava stabilmente due dipendenti e un collaboratore esterno, e disponeva di un allevamento composto da circa 150-200 capi;
volendo ipotizzare una media produttiva di circa 12 litri di latte per capo, e una mungitura quotidiana di almeno 100 bufale, la produzione giornaliera dell' Parte_2
si assestava tra i 1.000 e i 1.200 litri;
applicando il prezzo medio di vendita di €1,30/1,50 al litro, si ricavava un'entrata giornaliera di circa
€1.300, per un ammontare mensile lordo pari a circa €39.000 e detratti costi mensili stimati in circa €15.000, il reddito netto si attestava intorno ai €24.000 mensili;
15 a conferma di tanto negli estratti conto bancari intestati alla ditta individuale emergevano regolari e consistenti bonifici disposti dai caseifici acquirenti;
inoltre, l'azienda del aveva dichiarato, per Pt_1
l'anno 2021, un volume d'affari pari a €622.000, a fronte, tuttavia, di un reddito imponibile dichiarato di appena €10.000, dato evidentemente incongruo e non giustificato da costi d'esercizio compatibili;
evidenziava che dava il suo contributo all'attività del marito sotto il profilo amministrativo e gestionale;
lei, invece, risultava priva di un'occupazione stabile, potendo svolgere solo saltuari incarichi estivi presso il B&B di proprietà della sorella, continuava a vivere presso l'abitazione dei genitori, non disponendo di risorse economiche sufficienti per affrontare autonomamente un canone di locazione e i suoi unici redditi consistevano in una rendita locativa lorda annua pari a circa €10.000,
derivante dalla locazione di un terreno agricolo sul quale erano installate antenne, da dividere con i due fratelli, per una quota individuale pari a circa €3.300 annui, come confermato anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza;
16 la decisione censurata era corretta quanto all'addebito che era stato provato e l'assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in primis alla luce del divario reddituale tra gli ex coniugi conseguiva anche al fatto che si era interamente dedicata, per tutta la durata del matrimonio, alla cura della famiglia e al supporto dell'attività
imprenditoriale del coniuge, rinunciando a ogni possibilità di crescita professionale e che tale scelta condivisa all'interno del progetto familiare aveva inciso negativamente sulle sue attuali possibilità di autosufficienza economica;
infine in tema di spese era stato applicato in maniera equa il principio della soccombenza.
La ha presentato appello incidentale censurando la CP_1
decisione in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio.
A sostegno del suo appello ha dedotto che:
ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, si doveva tenere conto della condizione economica di entrambi i genitori, applicando il principio di proporzionalità in base ai redditi e al tenore di vita goduto durante la
17 convivenza, in quanto l'obiettivo principale restava quello di garantire al minore uno standard di vita coerente con le risorse familiari, senza che subisse pregiudizi a seguito della separazione;
secondo la giurisprudenza di legittimità - sent.Cass. n.
19299/2020 e sent. Cass.n. 4811/2018 - il mantenimento doveva tenere conto non solo dei redditi, ma anche della permanenza del figlio presso ciascun genitore e del valore economico dei compiti di cura quotidiana;
ai fini dell'importo dell'assegno rilevava lo squilibrio tra i redditi delle parti in quanto il disponeva di una capacità reddituale Pt_1
elevata, mentre lei non era in grado di sostenere da sola le spese per il figlio, che restava prevalentemente affidato a lei e trascorreva con il padre solo due pomeriggi a settimana e a weekend alterni con conseguente esiguo mantenimento diretto da parte del padre;
il figlio, ormai quattordicenne, presentava esigenze crescenti,
come del resto era stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione (ord. n.
11724/2023) secondo la quale l'aumento dei bisogni legati all'età non necessitava di prova specifica.
L'appello principale è infondato e come tale va rigettato.
18 Con il primo motivo il ha censurato la decisione Pt_1
sostenendo che il Tribunale aveva dato erroneamente rilievo alle dichiarazioni dei testi de relato.
A tal proposito ha anche richiamato la giurisprudenza di legittimità per affermare che occorreva valutare l'attendibilità dei testi facendo una valutazione complessiva di tutto il compendio probatorio.
In realtà la Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia ritenuto significative e probanti alcune dichiarazioni testimoniali proprio nell'osservanza della giurisprudenza della Corte di Cassazione
indicata dall'appellante.
Inveronei giudizi per separazione personale dei coniugi, la
deposizione de relato “ex parte actoris” può assurgere a valido
elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e
soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al
processo che concorrano a confortarne la credibilità. Pertanto, il
giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela che
possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare
l'intero complesso delle deposizioni e giudicare della scarsa
attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto
19 che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza
o meno delle circostanze affermate e la conferma che queste possono
trovare o meno nelle deposizioni di altri testi.
Nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui
ciascuno di essi muove all'altro addebiti integranti gli estremi della
separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel momento
dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro
valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il
giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela,
dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa
obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della
scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo
rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la
verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste
possono trovare nelle deposizioni di altri testi
(cfr.sent.Cass.n.25663/2014).
Il Tribunale ha dato particolare rilievo alle dichiarazioni rese dall'amica e alla cognata Testimone_1 Per_1
20 Entrambe hanno riferito che la viveva in un condizione di CP_1
paura a causa del marito che aveva un fare autoritario, la costringeva a fare quello che lui diceva, la minacciava di toglierle il figlio e la perseguitava con modo alterati e minacciosi ogni volta che usciva di casa essendo morbosamente geloso.
La precisava che la andava via di casa dopo aver Per_1 CP_1
inviato al marito una lettera in cui spiegava il significato del suo gesto a conferma della sua incapacità di affrontare il marito e di dirgli di volersi separare.
Di solito le condotte vessatorie non vengono poste in essere in presenza di testi oculari e per questo motivo sono assai importanti le dichiarazioni de relato che se precise e circostanziate possono essere utili a comprovare le condotte patite dalla vittima.
Per l' il Tribunale ha considerato molto rilevante ai fini Tes_1
dell'attendibilità il fatto che la conoscenza era iniziata nei mesi aprile-
maggio 2020 ovvero quando la crisi era nel momento culminante.
La Corte aggiunge che il contatto tra le due donne era sorto perché la cercava lavoro e la aveva messo un CP_1 Tes_1
annuncio.
21 Tale circostanza avvalora l'attendibilità dell' perché la Tes_1
cercava lavoro per rendersi autonoma economicamente e per CP_1
affrancarsi dal marito.
Altrettanto rilevante secondo questa Corte è la deposizione della sorella dell'appellata che riferiva delle condizione della Tes_2
sorella che era costretta a subire il comportamento irruente e prepotente del marito, tanto è vero che riferiva che un giorno mentre erano a mare la sorella riceveva messaggi minatori dal marito che le diceva che se era vero che era con un altro uomo le avrebbe fatto piangere lacrime di sangue.
Tale episodio trovo un riscontro nella querela che è stata allegata al fascicolo sporta dalla dinanzi ai Carabinieri di vietri sul Mare CP_1
in data 10/8/2016.
La teste ha anche spiegato che in quell'occasione il Tes_2
aveva chiesto scusa alla moglie, le aveva promesso di fittare Pt_1
una casa lontano dai suoi genitori e alla fine non aveva cambiato nulla per ragioni economiche.
22 In sostanza il compendio probatorio posto alla base del riconoscimento dell'addebito è ben strutturato e la valutazione è stata condotta in conformità ai principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Va anche detto che la spedizione della raccomandata a mezzo della quale la spiegava la marito il suo gesto è altro elemento CP_1
rilevante, perché tale modalità conferma che l'appellata non aveva il coraggio di affrontare il marito, temendo le sue reazioni e le sue ritorsioni.
Per ragioni logiche va rigettato conseguentemente il terzo motivo di appello a mezzo del quale il ha insistito per il riconoscimento Pt_1
dell'addebito a carico della moglie per il suo indebito abbandono del tetto coniugale, abbandono che , invece, era stato necessario a tutela della destinataria di condotte vessatorie, prepotenti e CP_1
persecutorie da parte del coniuge.
Non è accoglibile neanche il secondo motivo a mezzo del quale l'appellante ha censurato la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge.
23 Ha evidenziato che i suoi redditi erano inferiori a quelli della
, che riusciva ad andare avanti grazie alla concessione a titolo CP_1
gratuito di un appartamento da parte dei genitori, che durante il Covid
i suoi introiti erano fortemente diminuiti e che la non aveva mai CP_1
voluto lavorare pur avendo il titolo di estetista.
Sulla base degli accertamenti della GDF sono emersi una serie di elementi che fanno fondatamente ritenere che le condizioni economiche del siano floride. Pt_1
Prima di tutto è emersa una significativa incongruenza tra il volume di affari e il reddito dichiarato dal ( 2022- 622.397;00 Pt_1
E- RPF;
2021 373.783,00 E RPF;
2020 319.525,00 E – RPF;
2019
256.780,00 RPF).
Poi l'appellante, proprietario di alcuni terreni, ha stipulato dal
2015 al 2022 ben sei contratti di affitto di fondo rustico e ha stipulato nel 2017 e nel 2019 due contratti di leasing per attrezzature e macchinari agricoli vincolandosi nel primo caso al pagamento per sessanta mesi di una rata semestrale di circa 6500,00 E più Iva e nel secondo caso per sessantuno mesi di un rata mensile di 3000,00 E più
Iva.
24 Ne consegue che l'assegno di mantenimento a favore del figlio non va ridotto.
Anzi sulla base di quanto dedotto dalla che ha proposto CP_1
appello incidentale in ordine alla quantificazione dello stesso assegno che a suo dire non sarebbe proporzionato rispetto alle condizioni economiche e ai tempi di permanenza del figlio presso il padre va accolta l'istanza di rideterminazione in aumento.
Coerentemente a quanto espresso in ordine alla valutazione delle condizioni economiche del padre e alle esigenze del figlio che ha 15
anni l'assegno a suo favore va aumentato a 700,00 E al mese.
Con il terzo motivo il ha anche censurato il Pt_1
riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge deducendo che la non aveva mai voluto lavorare. CP_1
Prima di tutto l'assegno in questione in sede di separazione va riconosciuto al fine di salvaguardare il tenore di vita in precedenza goduto.
Sotto tale profilo la in sede di comparizione precisava che CP_1
aveva goduto di un certo tenore di vita senza mai essere smentita e di
25 anche di aver aiutato il coniuge nello svolgimento della sua attività a livello gestionale e amministrativo.
Inoltre la questione dell'attitudine al lavoro rileva soprattutto in tema di assegno divorzile in relazione al profilo assistenziale e all'impossibilità di procurarsi un reddito per cause non imputabili.
In ogni caso l'appellante ha dedotto che l'ex moglie non aveva voluto mai lavorare come estetista pur in possesso del relativo titolo.
In realtà a livello istruttorio mediante l'interrogatorio formale dell'appellata e le circostanziate dichiarazioni della Testimone_1
di e di è emerso che la
[...] Persona_1 Tes_2 CP_1
aiutava il marito nella sua attività a livello gestionale ed amministrativo e che non poteva lavorare come estetista perché il coniuge considerava sconveniente tale attività.
In conclusione il terzo motivo di appello va rigettato integralmente.
Il motivo concernente le spese non costituisce un motivo e proprio perché mediante la sua proposizione l'appellante ha chiesto di non applicare il principio della soccombenza a seguito dell'accoglimento dell'appello.
26 Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale implicano in tema di spese l'applicazione del principio della soccombenza a favore dell'appellata ( CA : 5201,00 E-
26.000,00 E in relazione ai 900,00 E di assegni riconosciuti per due annualità ex art.13 cpc- valori minimi- va riconosciuto il 100 % per tutte le fasi salvo che per la fase della trattazione per la quale va riconosciuto il 50 % per la scarsa significatività in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002 a carico dell'appellante principale
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello principale e accoglie quello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata ridetermina in E
700,00 al mese l'assegno di mantenimento che dovrà Parte_1
versare a per il figlio;
per il resto CP_1 Controparte_2
conferma la sentenza impugnata;
27 2) condanna l'appellante pagare le spese a favore Parte_1
di spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se CP_1
dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante principale sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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