Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.R.L. Immobiliare Nido, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AN Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
nei confronti
Regione Puglia, Provincia di Lecce, non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Puglia, Prima Sezione di Lecce, n. 345 in data 1.3.2018 “di accoglimento del ricorso n. 1867/12 RG, e conseguente declaratoria di nullità degli atti violativi di tale giudicato e nomina di un commissario ad acta che provveda in vece dell’amministrazione inerte/oppositiva ovvero ed in subordine per l'annullamento del Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) e del Rapporto Preliminare di Orientamento ai sensi dell’art.11 della L.R. n.20/2001 della Variante Generale al Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), adottato con deliberazione 6.3.23 n. 2 del Consiglio Comunale di Porto Cesareo e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la deliberazione GC 17.2.23 n. 17, di proposta del DPP”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21.10.2025:
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tar Puglia, Prima Sezione di Lecce, n. 345 in data 1.3.2018 “di accoglimento del ricorso n. 1867/12 RG, e conseguente declaratoria di nullità degli atti violativi di tale giudicato già impugnati col ricorso introduttivo, nonché della delibera CC 13.6.25 n. 26 di adozione della variante generale al PUG di Porto Cesareo ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la deliberazione Giuntale 6.9.24 n.172 di presa d’atto degli elaborati di variante e proposta al CC di adozione della variante e la nota 10.9.25 a firma della Responsabile VII Settore del Comune di Porto Cesareo e nomina di un commissario ad acta che provveda in vece dell’amministrazione oppositiva ovvero ed in subordine per l'annullamento della Deliberazione CC 13.6.25 n. 26 di adozione della Variante Generale al Piano Urbanistico Generale del Comune di porto Cesareo e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la deliberazione Giuntale n. 172/24 di proposta di adozione della variante e la nota 10.9.25 della Responsabile VII Settore del Comune di Porto Cesareo, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere i documenti richiesti con nota 6-8.9.25”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. SI AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Immobiliare Nido, in qualità di proprietaria dell’area sita nel Comune di Porto Cesareo, censita in catasto al foglio 22, p.lla 4743, ha agito dinanzi a questo Tar onde ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 345/2018, con cui era stata annullata la destinazione urbanistica impressa dal PUG sulla stessa area, nonché la conseguente declaratoria di nullità, o comunque l’annullamento, degli atti violativi del giudicato.
In subordine, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione di C.C. n. 2 del 6.3.2023, recante l’adozione del “ Documento Programmatico Preliminare e del Rapporto Preliminare di Orientamento ” della Variante Generale al Piano Urbanistico Generale del Comune di Porto Cesareo.
1.1. In particolare, la ricorrente ha riferito che:
- con la sentenza n. 345/2018 questo Tar “ha accolto il ricorso n. 1867/12 RG proposto dalla sig.ra IA VA RI, all’epoca proprietaria (tra l’altro) di un terreno in catasto censito al foglio 22 di Porto Cesareo, p.lla 4743 ed annullato … il PUG dal Comune di Porto Cesareo” nella parte in cui attribuiva al predetto terreno la destinazione urbanistica a “ Contesto rurale a prevalente destinazione ambientale ” (PUG S) / “ Zona salvaguardia e di interesse ambientale ” (PUG P);
- la predetta pronuncia è motivata con specifico riferimento al fatto che “… la scelta urbanistica adottata dal Comune di Porto Cesareo appare manifestamente irrazionale considerato che, per quanto attiene all’area fg. 22 p.lla 4743, pur essendo adiacente al demanio marittimo, non ricade in un contesto rurale di interesse ambientale ed è localizzata in un comprensorio caratterizzato da diffusa edificazione di carattere turistico-residenziale ed è collocata in zona dotata di opere di urbanizzazione primaria … (omissis) …”;
- stante il passaggio in giudicato della sentenza, “con nota 4.3.22 prot. 6180/2022 il Comune di Porto Cesareo ha comunicato all’allora proprietaria l’avvio del procedimento di esecuzione della sentenza di che trattasi”;
- “con atto pubblico in data “28.4.22 RG n. 42109 e Racc. n. 29891 la S.r.l. Immobiliare Nido ha acquistato dalla sig.ra IA VA RI l'area in questione”;
- con nota in data 8.10.22 la società ha “comunicato al Comune la nuova situazione proprietaria dell'area e la volontà di partecipare a tale procedimento”;
- dopo circa sei mesi di inerzia, la società ha appreso che il Comune di Porto Cesareo aveva “avviato un procedimento di variante generale al PUG che tra le linee guida adottate con la epigrafata deliberazione CC 6.3.23 n. 2 … non prevede né l’obbligo di dare esecuzione alla citata sentenza … né quello … di salvaguardare i diritti oramai acquisiti dei proprietari delle aree oggetto di pianificazione”.
1.2. Ciò premesso, la società Immobiliare Nido ha articolato le seguenti doglianze:
“ A. quale ricorso per l’ottemperanza: Violazione art. 112 c.p.a e art 21 septies L. n. 241/1990 sviamento ”
- stante il giudicato di annullamento del PUG nella parte di interesse della ricorrente, “l’AC era tenuta già in sede di definizione delle linee guida della variante generale al PUG a stabilire l’esistenza di propri doveri di dare esecuzione alla (per quanto qui interessa) suddetta pronuncia giurisdizionale ovvero e comunque dare atto dell’esistenza di limiti al potere di piano derivanti dai diritti acquisiti della ricorrente”;
“ B. quale ricorso ex artt. 7 e 29 c.p.a.: Violazione dell’ordine del Giudice e sviamento. Violazione art. 11 LR n. 20/01. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatto ”
- “non vi è chi non veda che l’omessa considerazione dei contenuti e delle conseguenze della sentenza 01/03/18 n. 345 … infici i provvedimenti impugnati anche per i vizi epigrafati”.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo per resistere al ricorso.
In particolare, l’Amministrazione comunale ha eccepito che:
- “il Comune non si è minimamente sottratto all’obbligo conformativo derivante dalla precedente sentenza … n. 345/2018, tanto da pervenire alla riclassificazione dell’area in questione con la deliberazione di C.C. n. 26 del 13.6.2025 di adozione della Variante Generale al PUG”;
- in tal senso rileva il fatto che l’art. 17/P, commi 2.2 e 2.2.1, del PUG/P (parte programmatica) riporta la seguente disciplina di dettaglio: “ 2.2 Nell’area oggetto di sentenza puntualmente identificata nella Tavola PUG/01 e nella Tavola PUG/P.02.3 è inoltre ammessa la realizzazione di un’area di parcheggio permeabile di uso pubblico a supporto della fruizione della costa, in coerenza con quanto previsto dall’art. 51/P” (che reca le modalità di attuazione di tale previsione); “2.2.1 In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2.2 a tale area, qualora identificata quale ambito di origine e ceduta all’amministrazione comunale per la tutela del cordono dunare e 5 l’implementazione del progetto della Rete Ecologica comunale, è riconosciuto un indice compensativo pari a 0,03 mq/mq. Il credito edilizio maturato potrà essere commercializzato o direttamente trasferito all’interno delle aree di possibile destinazione individuate dal Piano, attraverso l’adesione ai meccanismi applicativi della perequazione di cui all’art. 4/S e in coerenza con i principi che regolano gli spostamenti delle quantità edilizie tra i differenti distretti perequativi definiti nel PUG/P ”;
- in ogni caso, “l’impugnativa giurisdizionale del DPP” deve essere dichiarata inammissibile “venendo in considerazione un atto contenente … l’esplicitazione degli obiettivi della Variante Generale, ma che non reca la zonizzazione del territorio e la disciplina urbanistica delle singole aree”.
3. Con motivi aggiunti presentati in data 21.10.2025 la società ricorrente, premesso che con nota in data 13.6.2025 aveva “contestato al Comune il carattere elusivo dell’ipotesi di variante in corso di formazione per contrasto con la sentenza n. 345/18”, ha esteso l’impugnazione alla deliberazione di C.C. 13.6.25 n. 26, recante l’adozione della variante generale al PUG di Porto Cesareo.
La predetta deliberazione è stata censura sotto i seguenti profili:
- dall’esame dei contenuti pianificatori della deliberazione impugnata emerge “la chiara volontà dell’AC di perseguire il fine … già … ritenuto illegittimo nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza: attribuire all’area in questione una tipizzazione/destinazione … “… manifestamente irrazionale …” e come tale già sanzionata”;
- “violazione dell’ordine impartito … con le … sentenze n. 345/18 e 280/25, le quali hanno indiscutibilmente escluso che l’area che ci occupa possa classificarsi come meritevole di speciale tutela paesaggistico-ambientale”;
- “la diffida in data 13.6.2025 è stata trasmessa ai consiglieri solo alcuni giorni dopo che il Consiglio si è pronunciato sulla variante, sì che i consiglieri che hanno votato il piano … non sono stati posti nelle condizioni di conoscerne l’esistenza”;
- i “provvedimenti oggi impugnati sono altresì illegittimi per i motivi di cui al ricorso introduttivo”.
4. Con memoria in data 14.11.2025 l’Amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse al relativo accoglimento, dal momento che “l’adozione del piano non produce effetti esterni (se non le misure di salvaguardia) e non è quindi atto immediatamente lesivo”.
5. Nella pubblica udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il ricorso introduttivo la società Immobiliare Nido ha lamentato che l’Amministrazione comunale avrebbe avviato il procedimento di variante al PUG senza tenere conto del dictum di annullamento di cui alla sentenza n. 345/2018, atteso che la deliberazione di CC n. 2 del 6.3.2023, recante l’adozione del “ Documento Programmatico Preliminare e del Rapporto Preliminare di Orientamento ” della Variante, non contiene specifici riferimenti alle relative statuizioni.
La doglianza, che è stata veicolata sia con l’ actio iudicati , sia con l’ordinaria azione di annullamento, è inammissibile per carenza di interesse al relativo accoglimento, dal momento che il documento in questione costituisce un mero atto istruttorio, privo di rilevanza esterna e come tale non è idoneo a ledere in via immediata e diretta la posizione soggettiva della società.
7. Lo stesso dicasi quanto ai motivi aggiunti con cui la ricorrente ha denunciato - anche in questo caso tanto con l’ actio iudicati , quanto con l’ordinaria domanda di annullamento - che la deliberazione comunale di adozione della variante, nella parte in cui provvede a disciplinare il suolo di sua proprietà (riconoscendo la possibilità di utilizzare l’area a parcheggio e attribuendo altresì un credito edilizio), non avrebbe superato i profili di irragionevolezza censurati con la sentenza n. 345/2018.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che, le predette prescrizioni, in mancanza dell’approvazione regionale, non valgono a conformare la posizione soggettiva della ricorrente: “ è giurisprudenza del tutto pacifica quella secondo cui il piano regolatore (oggi variamente denominato nelle legislazioni regionali) è un atto complesso, il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione da parte della Regione. Gli unici effetti anticipati del piano adottato dal Consiglio comunale concernono le misure di salvaguardia le quali giustificano il diniego di concessioni difformi ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.10.2018, n. 5945).
Ne consegue l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti per carenza di interesse al relativo accoglimento.
8. Resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di insorgere avverso gli atti impugnati in questa sede, unitamente alla deliberazione di approvazione della variante generale al PUG, nel caso in cui quest’ultima, quale atto finale del procedimento, dovesse presentare contenuti idonei a ledere gli interessi sostanziali della ricorrente, e comunque di agire in giudizio per far valere l’inerzia del Comune, ove il procedimento di variante non dovesse essere portato a conclusione.
9. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
SI AN, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AN | AN SC |
IL SEGRETARIO