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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100253 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. TD501O100253/2024, notificato in data 08.10.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione al controllo effettuato sulla posizione fiscale relativa all'anno 2018, in relazione alla quale veniva richiesto il pagamento di euro 8.591,00 a titolo di imposta sostitutiva, € 1.646,77
a titolo di interessi, € 3.436,40 a titolo di sanzioni ed euro 8,75 per spese di notifica, per un totale complessivo richiesto ammontate ad euro 13.682,92.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la non “dovutezza” delle somme richieste per l'illegittimità dell'atto che, peraltro, non aveva tenuto conto del fatto che gli investimenti non avevano prodotto alcun profitto, ma esclusivamente delle perdite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Crotone per evidenziare la correttezza del proprio operato e per contestare, nel merito, quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Evidenziava, in particolare, testualmente che “Il signor Ricorrente_1 … veniva inserito nella Lista cd
“CRS Common Reporting standard” e segnalato a questa Direzione Provinciale da parte della Divisione Contribuenti nell'ambito dell'attività volta a favorire l'emersione spontanea delle attività finanziarie detenute all'estero e dei redditi percepiti in relazione a tali attività.
Più in dettaglio, il contribuente è risultato intestatario dei conti finanziari di seguito indicati in Tabella non dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF avendo lo stesso presentato solo il modello 730 n. 42233798476 - 0000001 in data 27/6/2019…
Dal riscontro del Modello 730 è risultato inoltre che i suddetti importi, ricevuti a titolo di “altro” in relazione ai conti e alle altre attività finanziare detenute all'estero (segnalate attraverso il CRS) non risultano dichiarati, ai fini reddituali ed ai fini della determinazione dell'IVAFE ovvero dell'Imposta sul valore aggiunto delle attività finanziarie detenute all'estero.
Rilevato che per le violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW si applica una sanzione dal 3% al 15% (trattandosi di paesi non Black List) dell'ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero non dichiarati, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito in L. 227/1990.
Nel caso di specie l'importo su cui è stata calcolata la sanzione è pari ad € 169.709,26, quale ammontare del saldo al 31/12/2018 del conto corrente estero per cui l'Ufficio ha emanato apposito atto di contestazione n. TD5COO100113/2024, notificato il 27.05.2024.
Con tale atto è stata irrogata la sanzione (nella misura minima edittale del 3%) prevista dall'art. 5 del D.L. 167/1990, per l'omessa compilazione del quadro RW sez. II della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018, in violazione dell'art. 4 del medesimo d.l. 167/1990. Il contribuente, in data 25/07/2024 ha definito il suddetto atto in base all' art 16 D.Lgs 472/97 con pagamento della sanzione ridotta ad un terzo.
Di seguito, l'Ufficio gli trasmetteva lo schema d'atto TD5T210000062/2024 a mezzo PEC del 18/06/2024, emesso ai sensi dell'art.
6-bis comma 3 della legge n.212/2000, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dalla stessa norma al comma 3.
Il contribuente trasmetteva, in risposta, osservazioni e documentazioni, che l'Ufficio ha esitato positivamente solo in parte, per quanto motivato nell'atto impugnato a cui si rinvia, avendo constatato l'esonero da tassazione le quote dei fondi comuni di investimento presso la Società_1 LTD. In particolare, dall'esame critico operato dall'Ufficio dei documenti di chiarimento e contabili forniti, si è accertato che a tali investimenti è stata applicata l'imposta di bollo sugli strumenti finanziari, e che i proventi medesimi sono stati assoggettati a tassazione dalla
Struttura bancaria che ha assolto gli obblighi di sostituzione d'Imposta.
Pertanto, con il successivo avviso n. TD501O100253, oggetto del presente ricorso, l'Ufficio ha determinato e accertato, ex art. 41 bis del D.P.R. 600/73, per l'anno d'imposta 2018 i seguenti valori: .IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) in misura fissa pari ad Euro 34,02; .ai fini reddituali ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986,redditi di capitale di fonte estera di € 31.694,07 assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 27%.”
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'atto impositivo risulta illegittimo quantomeno sotto il profilo della motivazione.
In relazione alla determinazione dei redditi di capitale di fonte estera, pari a € 31.694,07 (e alla conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 27%), il contribuente afferma che la base imponibile sarebbe stata calcolata in maniera arbitraria, senza tenere conto della perdita che ha annullato i profitti.
Nell'avviso n. TD501O100253, oggetto del ricorso, l'Agenzia delle Entrate avrebbe infatti appurato la condizione di esonero in capo al contribuente in relazione alle sole quote dei fondi comuni di investimento presso la Società_1 senza tuttavia specificare il saldo parziale del conto detenuto presso la Società_2 (verosimilmente pari a € 21.500,00, indicato quale deposito netto nel documento di rendiconto della Società_3 - ex Società_2).
Nell'avviso in argomento, infatti, viene riportata la tabella riepilogativa oggetto del primo verbale di contestazione (n. TD5COO100113/2024), comprensiva dei conti trading intrattenuti sia con la Società_2 Ltd che con la Società_1 il cui saldo totale ammonta ad € 169.709,26 e la somma dei dividendi totale ad € 54.208,43 – dati pervenuti dalle Amministrazioni Finanziarie estere nell'ambito dello scambio di informazioni CRS (Common Reporting Standard).
Nella documentazione allegata al ricorso dal contribuente, rilasciata dalla Società_3, per l'anno 2018, in effetti viene fatto riferimento ad un profitto pari ad € 31.694,06, ma viene riportata anche una perdita pari ad
€ 50.403,12, che di fatto annulla il profitto stesso determinando una perdita finale di € 18.709,06.
Erronea appare, invece, la considerazione fatta a pag. 7 delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, ove si ritiene che “l'importo di € 50.403,12, corrisponde alla sommatoria della perdita di € 18.709,06 con il profitto realizzato di € 31.694,06 (circostanza che, peraltro, non avrebbe senso).
Ad avviso dell'Ufficio, inoltre, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per verificare che trattasi di perdita effettiva di capitale, in quanto comunque l'importo risulta inverosimile rispetto ai 21.500,00 euro di depositi/ investimenti effettuati dal contribuente.
Potendo la Corte, attese le incertezze rappresentate dallo stesso Ufficio, fondare l'analisi esclusivamente sulla documentazione prodotta da Società_3, quindi, pur risultando vero che l'istituto non ha comunicato di operare o meno in qualità di sostituto d'imposta (e che in tal caso i profitti conseguiti andrebbero considerati ai fini reddituali quali redditi di capitale di fonte estera), nel caso specifico, nell'anno 2018 non sarebbe stato realizzato alcun profitto, bensì una perdita.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, poiché nell'avviso oggetto di ricorso non si motiva in maniera adeguata in che modo si sia giunti a determinare la somma di € 31.694,07, quali redditi di capitale derivanti da dividendi e interessi, il ricorso deve essere accolto.
Con riferimento, poi, alla sanzione applicata al contribuente, pari al 3% delle somme non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, occorre specificare che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.L.
167/1990, tale obbligo non sussiste qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Nel caso di specie, avendo accolto parzialmente le osservazioni del contribuente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rideterminare l'importo sul quale è stata calcolata la sanzione, scorporando il saldo dei conti intrattenuti presso Società_1.
Appare non corretta anche la richiesta del contribuente di ricalcolare la sanzione ponendo quale importo base la somma di € 31.694,07, poiché la medesima si calcola sull'ammontare degli importi non dichiarati e non sui profitti.
La sanzione, in sostanza, dovrà essere rideterminata dall'Ufficio in esito agli approfondimenti indicati.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 950,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501O100253 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. TD501O100253/2024, notificato in data 08.10.2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione al controllo effettuato sulla posizione fiscale relativa all'anno 2018, in relazione alla quale veniva richiesto il pagamento di euro 8.591,00 a titolo di imposta sostitutiva, € 1.646,77
a titolo di interessi, € 3.436,40 a titolo di sanzioni ed euro 8,75 per spese di notifica, per un totale complessivo richiesto ammontate ad euro 13.682,92.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la non “dovutezza” delle somme richieste per l'illegittimità dell'atto che, peraltro, non aveva tenuto conto del fatto che gli investimenti non avevano prodotto alcun profitto, ma esclusivamente delle perdite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Crotone per evidenziare la correttezza del proprio operato e per contestare, nel merito, quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Evidenziava, in particolare, testualmente che “Il signor Ricorrente_1 … veniva inserito nella Lista cd
“CRS Common Reporting standard” e segnalato a questa Direzione Provinciale da parte della Divisione Contribuenti nell'ambito dell'attività volta a favorire l'emersione spontanea delle attività finanziarie detenute all'estero e dei redditi percepiti in relazione a tali attività.
Più in dettaglio, il contribuente è risultato intestatario dei conti finanziari di seguito indicati in Tabella non dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF avendo lo stesso presentato solo il modello 730 n. 42233798476 - 0000001 in data 27/6/2019…
Dal riscontro del Modello 730 è risultato inoltre che i suddetti importi, ricevuti a titolo di “altro” in relazione ai conti e alle altre attività finanziare detenute all'estero (segnalate attraverso il CRS) non risultano dichiarati, ai fini reddituali ed ai fini della determinazione dell'IVAFE ovvero dell'Imposta sul valore aggiunto delle attività finanziarie detenute all'estero.
Rilevato che per le violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW si applica una sanzione dal 3% al 15% (trattandosi di paesi non Black List) dell'ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero non dichiarati, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito in L. 227/1990.
Nel caso di specie l'importo su cui è stata calcolata la sanzione è pari ad € 169.709,26, quale ammontare del saldo al 31/12/2018 del conto corrente estero per cui l'Ufficio ha emanato apposito atto di contestazione n. TD5COO100113/2024, notificato il 27.05.2024.
Con tale atto è stata irrogata la sanzione (nella misura minima edittale del 3%) prevista dall'art. 5 del D.L. 167/1990, per l'omessa compilazione del quadro RW sez. II della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018, in violazione dell'art. 4 del medesimo d.l. 167/1990. Il contribuente, in data 25/07/2024 ha definito il suddetto atto in base all' art 16 D.Lgs 472/97 con pagamento della sanzione ridotta ad un terzo.
Di seguito, l'Ufficio gli trasmetteva lo schema d'atto TD5T210000062/2024 a mezzo PEC del 18/06/2024, emesso ai sensi dell'art.
6-bis comma 3 della legge n.212/2000, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dalla stessa norma al comma 3.
Il contribuente trasmetteva, in risposta, osservazioni e documentazioni, che l'Ufficio ha esitato positivamente solo in parte, per quanto motivato nell'atto impugnato a cui si rinvia, avendo constatato l'esonero da tassazione le quote dei fondi comuni di investimento presso la Società_1 LTD. In particolare, dall'esame critico operato dall'Ufficio dei documenti di chiarimento e contabili forniti, si è accertato che a tali investimenti è stata applicata l'imposta di bollo sugli strumenti finanziari, e che i proventi medesimi sono stati assoggettati a tassazione dalla
Struttura bancaria che ha assolto gli obblighi di sostituzione d'Imposta.
Pertanto, con il successivo avviso n. TD501O100253, oggetto del presente ricorso, l'Ufficio ha determinato e accertato, ex art. 41 bis del D.P.R. 600/73, per l'anno d'imposta 2018 i seguenti valori: .IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) in misura fissa pari ad Euro 34,02; .ai fini reddituali ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986,redditi di capitale di fonte estera di € 31.694,07 assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 27%.”
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'atto impositivo risulta illegittimo quantomeno sotto il profilo della motivazione.
In relazione alla determinazione dei redditi di capitale di fonte estera, pari a € 31.694,07 (e alla conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 27%), il contribuente afferma che la base imponibile sarebbe stata calcolata in maniera arbitraria, senza tenere conto della perdita che ha annullato i profitti.
Nell'avviso n. TD501O100253, oggetto del ricorso, l'Agenzia delle Entrate avrebbe infatti appurato la condizione di esonero in capo al contribuente in relazione alle sole quote dei fondi comuni di investimento presso la Società_1 senza tuttavia specificare il saldo parziale del conto detenuto presso la Società_2 (verosimilmente pari a € 21.500,00, indicato quale deposito netto nel documento di rendiconto della Società_3 - ex Società_2).
Nell'avviso in argomento, infatti, viene riportata la tabella riepilogativa oggetto del primo verbale di contestazione (n. TD5COO100113/2024), comprensiva dei conti trading intrattenuti sia con la Società_2 Ltd che con la Società_1 il cui saldo totale ammonta ad € 169.709,26 e la somma dei dividendi totale ad € 54.208,43 – dati pervenuti dalle Amministrazioni Finanziarie estere nell'ambito dello scambio di informazioni CRS (Common Reporting Standard).
Nella documentazione allegata al ricorso dal contribuente, rilasciata dalla Società_3, per l'anno 2018, in effetti viene fatto riferimento ad un profitto pari ad € 31.694,06, ma viene riportata anche una perdita pari ad
€ 50.403,12, che di fatto annulla il profitto stesso determinando una perdita finale di € 18.709,06.
Erronea appare, invece, la considerazione fatta a pag. 7 delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, ove si ritiene che “l'importo di € 50.403,12, corrisponde alla sommatoria della perdita di € 18.709,06 con il profitto realizzato di € 31.694,06 (circostanza che, peraltro, non avrebbe senso).
Ad avviso dell'Ufficio, inoltre, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per verificare che trattasi di perdita effettiva di capitale, in quanto comunque l'importo risulta inverosimile rispetto ai 21.500,00 euro di depositi/ investimenti effettuati dal contribuente.
Potendo la Corte, attese le incertezze rappresentate dallo stesso Ufficio, fondare l'analisi esclusivamente sulla documentazione prodotta da Società_3, quindi, pur risultando vero che l'istituto non ha comunicato di operare o meno in qualità di sostituto d'imposta (e che in tal caso i profitti conseguiti andrebbero considerati ai fini reddituali quali redditi di capitale di fonte estera), nel caso specifico, nell'anno 2018 non sarebbe stato realizzato alcun profitto, bensì una perdita.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, poiché nell'avviso oggetto di ricorso non si motiva in maniera adeguata in che modo si sia giunti a determinare la somma di € 31.694,07, quali redditi di capitale derivanti da dividendi e interessi, il ricorso deve essere accolto.
Con riferimento, poi, alla sanzione applicata al contribuente, pari al 3% delle somme non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, occorre specificare che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.L.
167/1990, tale obbligo non sussiste qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Nel caso di specie, avendo accolto parzialmente le osservazioni del contribuente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rideterminare l'importo sul quale è stata calcolata la sanzione, scorporando il saldo dei conti intrattenuti presso Società_1.
Appare non corretta anche la richiesta del contribuente di ricalcolare la sanzione ponendo quale importo base la somma di € 31.694,07, poiché la medesima si calcola sull'ammontare degli importi non dichiarati e non sui profitti.
La sanzione, in sostanza, dovrà essere rideterminata dall'Ufficio in esito agli approfondimenti indicati.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 950,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Crotone, 13.1.2026