Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per mancata considerazione delle perdite

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo fosse illegittimo nella motivazione riguardo alla determinazione dei redditi di capitale di fonte estera, non avendo adeguatamente considerato le perdite subite dal contribuente e non motivando in modo chiaro come si sia giunti alla determinazione della somma accertata. Inoltre, la sanzione applicata avrebbe dovuto essere rideterminata dall'Ufficio scorporando il saldo dei conti intrattenuti presso una specifica società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 46
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo