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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2635/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13777/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004066716 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2808/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 07120250004066716000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 352,59 notificata in data 8.05.2025, ha proposto ricorso in data 7.07.2025, depositandolo in data 18.07.2025 avente n. di R.G. 13777/2025, eccependo:
– la carenza di motivazione della cartella esattioriale rispetto ai principi dettati dall'art. 7, della legge n. 212 del 2000 – c.d. “statuto dei diritti del contribuente”;
– la nullità della cartella esattoriale di pagamento per intervenuta prescrizione della tassa automobilistica;
– la nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
Si costituisce anche Regione Campania che contesta l'intervenuta prescrizione e deposita prova della notifica dell'atto prodromico.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, con le relative ricevute pec in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente Regione
Campania ha provato l'avvenuta consegna dell'atto prodromico avvenuto in data 2.09.2022 per compiuta giacenza, con avviso depositato in data 26.07.2022. Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 964182162894 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza è stato restituito al mittente, successivamente al tentativo di consegna perfezionatosi per compiuta giacenza nella mentovata data. A tal riguardo, si precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata
A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Con riguardo all'avviso di accertamento n. 964003900641 si osserva che esso è stato regolarmente notificato al destinatario in data
2.07.2022. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Pertanto il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 50,00
(euro cinquanta / 00) in favore di Agenzia Entrate Riscossione ed € 100,00 (euro cento / 00), in favore della Regione Campania, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
LF IL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13777/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004066716 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2808/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 07120250004066716000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 352,59 notificata in data 8.05.2025, ha proposto ricorso in data 7.07.2025, depositandolo in data 18.07.2025 avente n. di R.G. 13777/2025, eccependo:
– la carenza di motivazione della cartella esattioriale rispetto ai principi dettati dall'art. 7, della legge n. 212 del 2000 – c.d. “statuto dei diritti del contribuente”;
– la nullità della cartella esattoriale di pagamento per intervenuta prescrizione della tassa automobilistica;
– la nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
Si costituisce anche Regione Campania che contesta l'intervenuta prescrizione e deposita prova della notifica dell'atto prodromico.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, con le relative ricevute pec in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente Regione
Campania ha provato l'avvenuta consegna dell'atto prodromico avvenuto in data 2.09.2022 per compiuta giacenza, con avviso depositato in data 26.07.2022. Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 964182162894 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza è stato restituito al mittente, successivamente al tentativo di consegna perfezionatosi per compiuta giacenza nella mentovata data. A tal riguardo, si precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata
A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Con riguardo all'avviso di accertamento n. 964003900641 si osserva che esso è stato regolarmente notificato al destinatario in data
2.07.2022. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Pertanto il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 50,00
(euro cinquanta / 00) in favore di Agenzia Entrate Riscossione ed € 100,00 (euro cento / 00), in favore della Regione Campania, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
LF IL