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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa FR Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3592/2024 RG promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Gerda WALLNOFER e Annachiara BAROCCO
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
FR ND
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente:
In via in via principale: voglia il Tribunale adito integrare e parzialmente modificare il decreto n.cron. 8178/2018 del 07.08.2018 e il decreto n.cron. 8784/2019 del
01.08.2019 e voglia:
- in considerazione del reddito e delle capacità di lavoro della signora stabilire Pt_1
per quale importo massimo annuale la signora deve contribuire nel pagamento Pt_1
delle spese straordinarie, o in subordine stabilire che la signora deve contribuire Pt_1
alle spese straordinarie nella misura non superiore del 30%;
-stabilire che le spese straordinarie di cui all'art. 36 del Protocollo del Tribunale di
Vicenza nel caso in esame devono essere preventivamente concordate tra le parti in causa;
- stabilire con quale frequenza il signor deve richiedere il rimborso, tenuto CP_1
conto di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
- stabilire che la signora può cumulare un periodo di ferie con un periodo di visita Pt_1
di fine settimana;
- fermo restando quanto previsto nel decreto n. cron. 8784/2019 per le vacanze estive, natalizie e di Pasqua, stabilire che la signora può far visita ai figli per il fine Pt_1
settimana (da giovedì a mezzogiorno fino a lunedì mattina), con un preavviso di almeno dieci giorni e con una frequenza da due a otto volte all'anno;
-per quanto riguarda l'espatrio, stabilire che la signora nel periodo di visita previsto Pt_1
2 a suo favore nelle vacanze estive e/o natalizie può portare i bambini in Germania presso la sua residenza;
in subordine dichiarare per quali motivi può essere eventualmente rifiutato il consenso,
In ogni caso: con le spese a carico del resistente.
In via istruttoria subordinata: ammettersi la prova per testi sulle circostanze di cui in memoria ex art. 473 bis 17 I comma c.p.c. da no. 1 a no. 31, con i testi ivi indicati, da sentirsi per rogatoria estera, nonché in caso di ammissione delle prove dedotte da controparte - a cui ci si oppone -, ammettersi la prova contraria dedotta in memoria ex art. 473 bis 17 III comma c.p.c. d.d. 15.01.2025, con i testi ivi indicati nonché con i testi indicati in memoria ex art. 473 bis 17 I comma c.p.c., tutti da sentirsi per rogatoria estera.
Conclusioni della resistente:
1)Rigettarsi il ricorso e le domande avversarie perché inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto per quanto sopra dedotto;
in subordine,
dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la domanda di modifica del decreto n. cron. 8178/ del 7.08.2018 (introdotta solo con la prima memoria ex art. 473 bis. 17
I comma CPC);
2)Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 473 bis 17 2 comma CPC depositata in data 9.01.2025 e non ammesse e ci oppone alla ammissione di quelle avversarie.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
3 Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal resistente.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 8178/2018 del 7.8.2018 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento / mantenimento dei minori e , nati dalla relazione tra Per_1 Persona_2 Persona_3
e affidava i tre minori in via esclusiva al padre;
CP_1 Per_4
disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sé i figli: un fine settimana ogni
15 giorni, dal venerdì sera al lunedì mattina;
due pomeriggi durante la settimana;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
quattro giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
30 Maggio di ogni anno;
vietava l'espatrio dei tre minori senza il consenso di entrambi i genitori;
faceva obbligo a di provvedere in via esclusiva al CP_1
mantenimento ordinario dei figli minori;
poneva a carico di entrambi i genitori al 50%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo.
Con decreto n. 8784/2019 del'1.8.2019 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio avente ad oggetto le contrapposte domande di modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 8178/2018, modificava le modalità di esercizio del diritto di visita di Pt_1
ai figli, disponendo che la madre potesse vedere e tenere con sè i minori due fine
[...]
settimana al mese dal giovedì al lunedì, fermo il resto quanto alle vacanze natalizie,
pasquali ed estive.
4 Detta decisione veniva confermata con decreto della Corte d'Appello di Venezia reso in sede di reclamo, successivamente impugnato con ricorso per Cassazione,
dichiarato inammissibile.
Con decreto n.11844/2021 del 7.10.2021 il Tribunale di Vicenza respingeva la domanda proposta da intesa ad ottenere la revoca del divieto di espatrio Parte_1
dei tre figli minori durante i periodi di vacanza, consentendo che questi fossero trascorsi dai minori presso la madre in Germania;
autorizzava a telefonare Parte_1
e videochiamare i figli, tre volte alla settimana, previo accordo con CP_1
in merito al giorno e all'orario.
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. adiva nuovamente l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di modificare l'assetto vigente in relazione alla disciplina delle spese straordinarie ed al diritto di visita, da esercitare cumulando i week end di propria spettanza (due al mese dal giovedì al lunedì) con i periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale;
chiedeva altresì che fosse revocato il divieto di espatrio, di modo da consentire ai minori di raggiungere la madre in Germania durante i periodi di vacanza.
Con comparsa in data 7.12.2024 si costituiva in giudizio eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità delle domande svolte da controparte in punto spese straordinarie e divieto di espatrio, non avendo la ricorrente chiesto la modifica del decreto n. 8178/2018, ma unicamente quella del decreto n. 8784/2019 che aveva statuito esclusivamente in ordine alle modalità di visita dei figli da parte della madre.
Nel merito contestava il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 21.1.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
5 Con ordinanza in data 22.1.2025 il Giudice Relatore non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva l'ascolto dei minori e Per_1 Persona_2
All'udienza del 28.3.2025 il Giudice Relatore ascoltava i due minori.
All'esito, all'udienza del 13.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero in epigrafe riportate.
Preliminarmente va in questa sede confermato il giudizio di inammissibilità espresso dal Giudice Relatore con ordinanza in data 22.1.2025 riguardo alle prove orali richieste dalle parti con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. .
Invero, le prove testimoniali richieste da con la memoria datata 30.12.2024 Parte_1
non possono essere ammesse, in quanto i capitoli 1, 3, 7, 8, 10 attengono a circostanze da documentare, i capitoli 2, 11, 12, 14, 19, 22, 27, 29, 31 attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 4, 5, 24 attengono a circostanze non contestate, i capitoli 6, 9, 13, 21 sono valutativi, i capitoli 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30 sono generici.
Le prove orali richieste da con la memoria datata 7.1.2025, non CP_1
possono essere ammesse, in quanto il capitolo 1 è generico, il capitolo 6 attiene a circostanze da documentare ed i restanti capitoli attengono a circostanze irrilevanti.
L'eccezione di inammissibilità delle domande sul divieto di espatrio e sulle spese straordinarie, svolta in via preliminare dalla difesa di non è fondata. CP_1
È infatti evidente dalla lettura complessiva del ricorso, che con la presente Parte_1
iniziativa abbia inteso ottenere la revisione del regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale relativo ai minori d , Per_1 Persona_2 Persona_3
quale risultante dal combinato disposto dei decreti n. 8178/2018 e n. 8784/2019, a nulla rilevando che per una mera svista nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato
6 menzionato il solo decreto n. 8784/2019 e non anche quello precedente, reso dal
Tribunale di Vicenza nell'anno 2018.
Venendo all'esame del merito, ritiene il Collegio che le domande di cui al ricorso non possano essere accolte.
Osserva il Tribunale che il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di affidamento / mantenimento dei figli minori presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle statuizioni relative prole dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini dell'adozione del provvedimento giudiziale in vigore .
A fondamento delle domande in punto spese straordinarie e modalità di esercizio del diritto di visita materno, allega la insufficienza dei propri redditi a far fronte Parte_1
alle richieste di rimborso delle spese straordinarie avanzate da , CP_1
nonché agli ingenti costi da affrontare per recarsi in Italia ad incontrare i figli.
Tali argomenti sono privi di pregio, non essendo stata prospettata dalla ricorrente alcuna sopravvenienza rispetto alla situazione che ha giustificato l'adozione dei provvedimenti in essere.
Anzi, alla luce di quanto emerge dagli atti, si ravvisa addirittura un miglioramento delle condizioni reddituali di rispetto al tempo in cui furono adottati i decreti n. Parte_1
8178/2018 e n. 8784/2019: l'odierna ricorrente, disoccupata e priva di reddito nel 2018,
all'epoca dell'adozione del decreto n. 8784/2019 aveva reperito un'occupazione lavorativa che le garantiva un reddito netto mensile di 950/1.000 euro al mese;
7 attualmente, come esposto a pagina n. 5 del ricorso, lavora come commessa in un negozio di oggettistica e ritrae da tale attività un reddito netto mensile di circa 1.200
euro.
Tali considerazioni sono già sufficienti per rigettare la richiesta della ricorrente di ridurre al 30% la percentuale prevista a proprio carico delle spese straordinarie relative ai figli, anche tenuto conto del fatto che è stata completamente esentata Parte_1
dal mantenimento ordinario della prole, cui provvede integralmente CP_1
Neppure è possibile prevedere, come vorrebbe la ricorrente, un tetto massimo di spesa straordinaria annuale relativo ai tre figli oltre il quale non sia esigibile alcun contributo da parte della madre.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte che viene condiviso e fatto proprio dal
Tribunale, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza,
imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché
la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno
dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla
legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla
prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie e di altri indispensabili apporti;
pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina
specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che
la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e
imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto
ciò che è determinabile può essere preventivamente qualificato, introduce,
nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile
con i principi che regolano la materia (Cassazione 9.6.2015 n. 11894; Cassazione
23.1.2020 n. 1562).
8 Non vi è infine ragione per modificare quanto stabilito in tema di spese straordinarie,
in quanto il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, richiamato dai provvedimenti giudiziali vigenti tra le parti, prevede una articolata distinzione tra spese che necessitano di preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di tale accordo (articoli 34 e 35) e disciplina le modalità della richiesta di rimborso (articolo
36).
Quanto poi alle modalità di esercizio del diritto di visita materno, la pretesa di Pt_1
di accorpare i due week end mensili di propria spettanza ai periodi di vacanza
[...]
natalizia, pasquale ed estiva previsti dal decreto n. 8178/2018, in modo da contenere le spese di viaggio tra la Germania e l'Italia, non solo non è giustificata (per quanto già
detto) da alcun peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, ma non è
neanche accettata dai figli i quali, in sede di ascolto, hanno chiaramente espresso la loro contrarietà ad allungare i periodi di vacanza con la madre (attualmente previsti in sette giorni a Natale, quattro giorni a Pasqua e due settimane in estate), lamentando la superficialità del rapporto con il genitore non affidatario e, quanto a anche Per_2
una certa insofferenza verso i familiari della signora che solitamente Pt_1
l'accompagnano nei suoi viaggi in Italia.
Quanto infine al divieto di espatrio dei minori, va ricordato che le limitazioni al diritto di visita materno sono state previste dal Tribunale di Vicenza in ragione delle condotte,
gravemente lesive del diritto alla bigenitorialità dei figli, tenute da nel Parte_1
settembre del 2017 (allorché, con l'aiuto dei suoi familiari aveva allontanato i figli dal padre e dalla loro abituale residenza, conducendoli con sé in Germania e costringendo ad attivare la procedura prevista dalla Convenzione Internazionale CP_1
dell'Aia del 25.10.1980 per ottenere il rimpatrio dei figli) ed anche successivamente.
Si legge nel decreto n. 8178/2018: “Le affermazioni accusatorie del ricorrente in ordine
9 alla sottrazione internazionale dei piccoli Per_1 Persona_2 Persona_3
ad opera della madre hanno infatti trovato pieno riscontro nella decisione del Tribunale
di Dresda che, all'esito di articolata ed approfondita istruttoria, ha riconosciuto la
illegittimità del trasferimento in Germania dei tre minori e ne ha ordinato l'immediato
rimpatrio, evidenziando altresì, all'esito dell'ascolto di e come i due Per_1 Per_2
bambini (i quali hanno entrambi dichiarato di voler rimanere in Germania e, nel
contempo, sono apparsi felici nell'incontrare dopo tanto tempo il padre) siano stati
influenzati dalla madre, coinvolti nel contrasto tra i genitori e posti in una posizione di
conflitto emotivo, evidentemente contrario al loro interesse.
La condotta di contraria all'interesse dei figli minori ed al diritto degli stessi Per_4
alla bigenitorialità si è peraltro protratta anche dopo la pronuncia dell'Autorità
Giudiziaria tedesca e persiste tuttora.
La resistente infatti, rientrata in Italia con i figli in seguito alla decisione vincolante del
Tribunale di Dresda, non ha ricondotto i minori a e neppure ha consentito una CP_3
ripresa dei rapporti da lungo tempo interrotti tra questi ed il padre, preferendo stabilirsi,
sia pure solo in via temporanea, presso una località di mare a 100 km di distanza
dall'abitazione familiare, continuando a decidere unilateralmente della sorte dei figli e
perseverando in una condotta ostativa alla corretta crescita della prole.
Alla luce di tali circostanze ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per
l'affidamento esclusivo dei minori al padre: Per_1 Persona_2 Persona_3
la sottrazione dei figli all'altro genitore, il forzato allontanamento degli stessi
dall'ambiente in cui sono cresciuti e l'interruzione di ogni forma di frequentazione tra i
minori ed il padre sono condotte sintomatiche della totale inidoneità educativa del
genitore e della sua incapacità a ricoprire il ruolo di madre.
10 La gravità dei comportamenti ascritti alla resistente e la necessità di evitare il ripetersi
di condotte in danno dei figli quali quelle sopra descritte, impongono l'emissione di un
provvedimento di divieto di espatrio dei minori se non con il consenso di entrambi i
genitori”.
Come già evidenziato da questo Tribunale nel decreto n.11844/2021 del 7.10.2021,
non vi sono garanzie che se autorizzata a condurre con sé i figli in Parte_1
Germania, non attui nuovamente la condotta sottrattiva posta in essere nel settembre del 2017, anche tenuto conto del fatto che la stessa, come si evince dai certificati medici in atti (documenti n. 35 e 36 di parte ricorrente) soffre ancora oggi di un disturbo psicotico, ancorché in fase remissiva, tanto da seguire una terapia farmacologica.
Se i minori, come lamentato dalla ricorrente, ad oggi non possono vivere la quotidianità
con la madre, ciò è dipeso da una scelta, libera e volontaria, della stessa Parte_1
che, pur potendo agevolmente vivere in Italia a Bolzano, come inizialmente prospettato, ha invece deciso di rientrare in Germania, suo paese di origine,
allontanandosi dai figli e determinando uno stato di fatto tale da richiedere, a causa della sua precedente condotta, la prescrizione del divieto di espatrio.
Né può infine fondatamente sostenersi che le preoccupazioni paterne non abbiano oggi ragion d'essere, in quanto i figli hanno raggiunto un'età tale da poter reagire di fronte ad eventuali condotte sottrattive, non potendo l'ordinamento rimettere alla reattività dei minori la salvaguardia del loro interesse a non essere allontanati dal genitore affidatario e dall'ambiente in cui sono stabilmente inseriti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi (vista la non particolare complessità delle questioni trattate) di cui al DM
Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di valore
11 indeterminabile, complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro Parte_1
3.809 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del resistente ex art. 93 c.p.c..
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa FR Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3592/2024 RG promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Gerda WALLNOFER e Annachiara BAROCCO
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
FR ND
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente:
In via in via principale: voglia il Tribunale adito integrare e parzialmente modificare il decreto n.cron. 8178/2018 del 07.08.2018 e il decreto n.cron. 8784/2019 del
01.08.2019 e voglia:
- in considerazione del reddito e delle capacità di lavoro della signora stabilire Pt_1
per quale importo massimo annuale la signora deve contribuire nel pagamento Pt_1
delle spese straordinarie, o in subordine stabilire che la signora deve contribuire Pt_1
alle spese straordinarie nella misura non superiore del 30%;
-stabilire che le spese straordinarie di cui all'art. 36 del Protocollo del Tribunale di
Vicenza nel caso in esame devono essere preventivamente concordate tra le parti in causa;
- stabilire con quale frequenza il signor deve richiedere il rimborso, tenuto CP_1
conto di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
- stabilire che la signora può cumulare un periodo di ferie con un periodo di visita Pt_1
di fine settimana;
- fermo restando quanto previsto nel decreto n. cron. 8784/2019 per le vacanze estive, natalizie e di Pasqua, stabilire che la signora può far visita ai figli per il fine Pt_1
settimana (da giovedì a mezzogiorno fino a lunedì mattina), con un preavviso di almeno dieci giorni e con una frequenza da due a otto volte all'anno;
-per quanto riguarda l'espatrio, stabilire che la signora nel periodo di visita previsto Pt_1
2 a suo favore nelle vacanze estive e/o natalizie può portare i bambini in Germania presso la sua residenza;
in subordine dichiarare per quali motivi può essere eventualmente rifiutato il consenso,
In ogni caso: con le spese a carico del resistente.
In via istruttoria subordinata: ammettersi la prova per testi sulle circostanze di cui in memoria ex art. 473 bis 17 I comma c.p.c. da no. 1 a no. 31, con i testi ivi indicati, da sentirsi per rogatoria estera, nonché in caso di ammissione delle prove dedotte da controparte - a cui ci si oppone -, ammettersi la prova contraria dedotta in memoria ex art. 473 bis 17 III comma c.p.c. d.d. 15.01.2025, con i testi ivi indicati nonché con i testi indicati in memoria ex art. 473 bis 17 I comma c.p.c., tutti da sentirsi per rogatoria estera.
Conclusioni della resistente:
1)Rigettarsi il ricorso e le domande avversarie perché inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto per quanto sopra dedotto;
in subordine,
dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la domanda di modifica del decreto n. cron. 8178/ del 7.08.2018 (introdotta solo con la prima memoria ex art. 473 bis. 17
I comma CPC);
2)Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 473 bis 17 2 comma CPC depositata in data 9.01.2025 e non ammesse e ci oppone alla ammissione di quelle avversarie.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
3 Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal resistente.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 8178/2018 del 7.8.2018 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento / mantenimento dei minori e , nati dalla relazione tra Per_1 Persona_2 Persona_3
e affidava i tre minori in via esclusiva al padre;
CP_1 Per_4
disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sé i figli: un fine settimana ogni
15 giorni, dal venerdì sera al lunedì mattina;
due pomeriggi durante la settimana;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
quattro giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
30 Maggio di ogni anno;
vietava l'espatrio dei tre minori senza il consenso di entrambi i genitori;
faceva obbligo a di provvedere in via esclusiva al CP_1
mantenimento ordinario dei figli minori;
poneva a carico di entrambi i genitori al 50%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo.
Con decreto n. 8784/2019 del'1.8.2019 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio avente ad oggetto le contrapposte domande di modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 8178/2018, modificava le modalità di esercizio del diritto di visita di Pt_1
ai figli, disponendo che la madre potesse vedere e tenere con sè i minori due fine
[...]
settimana al mese dal giovedì al lunedì, fermo il resto quanto alle vacanze natalizie,
pasquali ed estive.
4 Detta decisione veniva confermata con decreto della Corte d'Appello di Venezia reso in sede di reclamo, successivamente impugnato con ricorso per Cassazione,
dichiarato inammissibile.
Con decreto n.11844/2021 del 7.10.2021 il Tribunale di Vicenza respingeva la domanda proposta da intesa ad ottenere la revoca del divieto di espatrio Parte_1
dei tre figli minori durante i periodi di vacanza, consentendo che questi fossero trascorsi dai minori presso la madre in Germania;
autorizzava a telefonare Parte_1
e videochiamare i figli, tre volte alla settimana, previo accordo con CP_1
in merito al giorno e all'orario.
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. adiva nuovamente l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di modificare l'assetto vigente in relazione alla disciplina delle spese straordinarie ed al diritto di visita, da esercitare cumulando i week end di propria spettanza (due al mese dal giovedì al lunedì) con i periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale;
chiedeva altresì che fosse revocato il divieto di espatrio, di modo da consentire ai minori di raggiungere la madre in Germania durante i periodi di vacanza.
Con comparsa in data 7.12.2024 si costituiva in giudizio eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità delle domande svolte da controparte in punto spese straordinarie e divieto di espatrio, non avendo la ricorrente chiesto la modifica del decreto n. 8178/2018, ma unicamente quella del decreto n. 8784/2019 che aveva statuito esclusivamente in ordine alle modalità di visita dei figli da parte della madre.
Nel merito contestava il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 21.1.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
5 Con ordinanza in data 22.1.2025 il Giudice Relatore non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva l'ascolto dei minori e Per_1 Persona_2
All'udienza del 28.3.2025 il Giudice Relatore ascoltava i due minori.
All'esito, all'udienza del 13.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero in epigrafe riportate.
Preliminarmente va in questa sede confermato il giudizio di inammissibilità espresso dal Giudice Relatore con ordinanza in data 22.1.2025 riguardo alle prove orali richieste dalle parti con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. .
Invero, le prove testimoniali richieste da con la memoria datata 30.12.2024 Parte_1
non possono essere ammesse, in quanto i capitoli 1, 3, 7, 8, 10 attengono a circostanze da documentare, i capitoli 2, 11, 12, 14, 19, 22, 27, 29, 31 attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 4, 5, 24 attengono a circostanze non contestate, i capitoli 6, 9, 13, 21 sono valutativi, i capitoli 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30 sono generici.
Le prove orali richieste da con la memoria datata 7.1.2025, non CP_1
possono essere ammesse, in quanto il capitolo 1 è generico, il capitolo 6 attiene a circostanze da documentare ed i restanti capitoli attengono a circostanze irrilevanti.
L'eccezione di inammissibilità delle domande sul divieto di espatrio e sulle spese straordinarie, svolta in via preliminare dalla difesa di non è fondata. CP_1
È infatti evidente dalla lettura complessiva del ricorso, che con la presente Parte_1
iniziativa abbia inteso ottenere la revisione del regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale relativo ai minori d , Per_1 Persona_2 Persona_3
quale risultante dal combinato disposto dei decreti n. 8178/2018 e n. 8784/2019, a nulla rilevando che per una mera svista nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato
6 menzionato il solo decreto n. 8784/2019 e non anche quello precedente, reso dal
Tribunale di Vicenza nell'anno 2018.
Venendo all'esame del merito, ritiene il Collegio che le domande di cui al ricorso non possano essere accolte.
Osserva il Tribunale che il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di affidamento / mantenimento dei figli minori presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle statuizioni relative prole dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini dell'adozione del provvedimento giudiziale in vigore .
A fondamento delle domande in punto spese straordinarie e modalità di esercizio del diritto di visita materno, allega la insufficienza dei propri redditi a far fronte Parte_1
alle richieste di rimborso delle spese straordinarie avanzate da , CP_1
nonché agli ingenti costi da affrontare per recarsi in Italia ad incontrare i figli.
Tali argomenti sono privi di pregio, non essendo stata prospettata dalla ricorrente alcuna sopravvenienza rispetto alla situazione che ha giustificato l'adozione dei provvedimenti in essere.
Anzi, alla luce di quanto emerge dagli atti, si ravvisa addirittura un miglioramento delle condizioni reddituali di rispetto al tempo in cui furono adottati i decreti n. Parte_1
8178/2018 e n. 8784/2019: l'odierna ricorrente, disoccupata e priva di reddito nel 2018,
all'epoca dell'adozione del decreto n. 8784/2019 aveva reperito un'occupazione lavorativa che le garantiva un reddito netto mensile di 950/1.000 euro al mese;
7 attualmente, come esposto a pagina n. 5 del ricorso, lavora come commessa in un negozio di oggettistica e ritrae da tale attività un reddito netto mensile di circa 1.200
euro.
Tali considerazioni sono già sufficienti per rigettare la richiesta della ricorrente di ridurre al 30% la percentuale prevista a proprio carico delle spese straordinarie relative ai figli, anche tenuto conto del fatto che è stata completamente esentata Parte_1
dal mantenimento ordinario della prole, cui provvede integralmente CP_1
Neppure è possibile prevedere, come vorrebbe la ricorrente, un tetto massimo di spesa straordinaria annuale relativo ai tre figli oltre il quale non sia esigibile alcun contributo da parte della madre.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte che viene condiviso e fatto proprio dal
Tribunale, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza,
imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché
la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno
dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla
legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla
prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie e di altri indispensabili apporti;
pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina
specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che
la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e
imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto
ciò che è determinabile può essere preventivamente qualificato, introduce,
nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile
con i principi che regolano la materia (Cassazione 9.6.2015 n. 11894; Cassazione
23.1.2020 n. 1562).
8 Non vi è infine ragione per modificare quanto stabilito in tema di spese straordinarie,
in quanto il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, richiamato dai provvedimenti giudiziali vigenti tra le parti, prevede una articolata distinzione tra spese che necessitano di preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di tale accordo (articoli 34 e 35) e disciplina le modalità della richiesta di rimborso (articolo
36).
Quanto poi alle modalità di esercizio del diritto di visita materno, la pretesa di Pt_1
di accorpare i due week end mensili di propria spettanza ai periodi di vacanza
[...]
natalizia, pasquale ed estiva previsti dal decreto n. 8178/2018, in modo da contenere le spese di viaggio tra la Germania e l'Italia, non solo non è giustificata (per quanto già
detto) da alcun peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, ma non è
neanche accettata dai figli i quali, in sede di ascolto, hanno chiaramente espresso la loro contrarietà ad allungare i periodi di vacanza con la madre (attualmente previsti in sette giorni a Natale, quattro giorni a Pasqua e due settimane in estate), lamentando la superficialità del rapporto con il genitore non affidatario e, quanto a anche Per_2
una certa insofferenza verso i familiari della signora che solitamente Pt_1
l'accompagnano nei suoi viaggi in Italia.
Quanto infine al divieto di espatrio dei minori, va ricordato che le limitazioni al diritto di visita materno sono state previste dal Tribunale di Vicenza in ragione delle condotte,
gravemente lesive del diritto alla bigenitorialità dei figli, tenute da nel Parte_1
settembre del 2017 (allorché, con l'aiuto dei suoi familiari aveva allontanato i figli dal padre e dalla loro abituale residenza, conducendoli con sé in Germania e costringendo ad attivare la procedura prevista dalla Convenzione Internazionale CP_1
dell'Aia del 25.10.1980 per ottenere il rimpatrio dei figli) ed anche successivamente.
Si legge nel decreto n. 8178/2018: “Le affermazioni accusatorie del ricorrente in ordine
9 alla sottrazione internazionale dei piccoli Per_1 Persona_2 Persona_3
ad opera della madre hanno infatti trovato pieno riscontro nella decisione del Tribunale
di Dresda che, all'esito di articolata ed approfondita istruttoria, ha riconosciuto la
illegittimità del trasferimento in Germania dei tre minori e ne ha ordinato l'immediato
rimpatrio, evidenziando altresì, all'esito dell'ascolto di e come i due Per_1 Per_2
bambini (i quali hanno entrambi dichiarato di voler rimanere in Germania e, nel
contempo, sono apparsi felici nell'incontrare dopo tanto tempo il padre) siano stati
influenzati dalla madre, coinvolti nel contrasto tra i genitori e posti in una posizione di
conflitto emotivo, evidentemente contrario al loro interesse.
La condotta di contraria all'interesse dei figli minori ed al diritto degli stessi Per_4
alla bigenitorialità si è peraltro protratta anche dopo la pronuncia dell'Autorità
Giudiziaria tedesca e persiste tuttora.
La resistente infatti, rientrata in Italia con i figli in seguito alla decisione vincolante del
Tribunale di Dresda, non ha ricondotto i minori a e neppure ha consentito una CP_3
ripresa dei rapporti da lungo tempo interrotti tra questi ed il padre, preferendo stabilirsi,
sia pure solo in via temporanea, presso una località di mare a 100 km di distanza
dall'abitazione familiare, continuando a decidere unilateralmente della sorte dei figli e
perseverando in una condotta ostativa alla corretta crescita della prole.
Alla luce di tali circostanze ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per
l'affidamento esclusivo dei minori al padre: Per_1 Persona_2 Persona_3
la sottrazione dei figli all'altro genitore, il forzato allontanamento degli stessi
dall'ambiente in cui sono cresciuti e l'interruzione di ogni forma di frequentazione tra i
minori ed il padre sono condotte sintomatiche della totale inidoneità educativa del
genitore e della sua incapacità a ricoprire il ruolo di madre.
10 La gravità dei comportamenti ascritti alla resistente e la necessità di evitare il ripetersi
di condotte in danno dei figli quali quelle sopra descritte, impongono l'emissione di un
provvedimento di divieto di espatrio dei minori se non con il consenso di entrambi i
genitori”.
Come già evidenziato da questo Tribunale nel decreto n.11844/2021 del 7.10.2021,
non vi sono garanzie che se autorizzata a condurre con sé i figli in Parte_1
Germania, non attui nuovamente la condotta sottrattiva posta in essere nel settembre del 2017, anche tenuto conto del fatto che la stessa, come si evince dai certificati medici in atti (documenti n. 35 e 36 di parte ricorrente) soffre ancora oggi di un disturbo psicotico, ancorché in fase remissiva, tanto da seguire una terapia farmacologica.
Se i minori, come lamentato dalla ricorrente, ad oggi non possono vivere la quotidianità
con la madre, ciò è dipeso da una scelta, libera e volontaria, della stessa Parte_1
che, pur potendo agevolmente vivere in Italia a Bolzano, come inizialmente prospettato, ha invece deciso di rientrare in Germania, suo paese di origine,
allontanandosi dai figli e determinando uno stato di fatto tale da richiedere, a causa della sua precedente condotta, la prescrizione del divieto di espatrio.
Né può infine fondatamente sostenersi che le preoccupazioni paterne non abbiano oggi ragion d'essere, in quanto i figli hanno raggiunto un'età tale da poter reagire di fronte ad eventuali condotte sottrattive, non potendo l'ordinamento rimettere alla reattività dei minori la salvaguardia del loro interesse a non essere allontanati dal genitore affidatario e dall'ambiente in cui sono stabilmente inseriti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi (vista la non particolare complessità delle questioni trattate) di cui al DM
Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di valore
11 indeterminabile, complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro Parte_1
3.809 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del resistente ex art. 93 c.p.c..
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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