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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10504/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 10504/2024
R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Teresa Moschetta,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Grazia Maria Putignano,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre della minore (21.03.2018) nata Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 6 R.G. 10504/2024.
fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che la convivenza tra i genitori è cessata e che lei si è trasferita con la minore presso un immobile di proprietà della nonna materna;
mentre il padre vive in
Terlizzi presso i di lui genitori.
Ha allegato di essere studentessa universitaria e lavoratrice per uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili;
mentre il convenuto è addetto alle vendite con uno stipendio di €
1.800,00 mensili.
Ha precisato che la minore frequenta da sempre una scuola di ginnastica artistica che la vede impegnata il mercoledì e il venerdì alle 16:30 alle 18:00.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé; un calendario di incontri padre/figlia; un contributo paterno pari ad € 400,00 mensili oltre 50% per spese straordinarie e 100% A.U.U.. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data
11.10.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di lavorare part-time e di percepire uno stipendio di € 1.300,00 mensili. Mentre l'attrice dal novembre
2023 ha migliorato la propria posizione reddituale iniziando a lavorare presso una cooperativa.
Ha allegato di dimorare in Terlizzi e di lavorare in
Triggiano precisando che i genitori si sono dati una organizzazione dei tempi di incontro con la minore compatibile con le rispettive esigenze e confacente agli interessi della figlia.
Ha concluso per: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente preso la madre;
un calendario di incontri;
fissarsi il proprio contributo al mantenimento in €
250,00 mensili oltre 50% spese straordinarie;
equilibrare la percezione dell'A.U.U.. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.03.2025).
I.3.- Il pubblico ministero è intervenuto in giudizio.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 6 R.G. 10504/2024.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 28.04.2025 il giudice delegato si è riservato di riferire direttamente al
Collegio per la decisione senza necessità di pronunciare i provvedimenti provvisori.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- I provvedimenti riguardanti la minore Persona_1
(21.03.2018) possono essere adottati come segue.
III.1.- La minore resterà affidata ad entrambi i genitori.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello che il legislatore prevede come ordinario.
III.2.- La minore deve essere collocata prevalentemente presso la madre in continuità con l'attuale assetto familiare e in conformità alla richiesta congiunta delle parti.
III.3.- Gli incontri tra il padre e la figlia devono tenere conto delle esigenze principali di quest'ultima nonché di quelle lavorative dei genitori medesimi.
Dall'ascolto delle parti è emerso che esse in questi mesi hanno definito un calendario di incontri variabile sulla base delle esigenze dei turni del padre e su quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore. Tale disciplina, poiché già utilmente sperimentata, può continuare ad essere prevista in via principale, ferma restando la necessità di disporre in via suppletiva una ulteriore disciplina per l'ipotesi di mancata persistenza dell'accordo tra i genitori.
Pertanto, il padre potrà incontrare la figlia due giorni feriali a settimana – da comunicarsi con quindici giorni di anticipo e, comunque, non appena i suoi turni lavorativi gli sono resi noti dal datore – in occasione dei quali preleverà la minore all'uscita da scuola (ovvero alle 16:30 se non ci sono attività scolastiche) per riaccompagnarla la mattina successiva (oppure presso la madre entro le 09:00 se non ci sono attività scolastiche). La settimana successiva il padre preleverà la minore alle ore 18:00 del venerdì e la terrà con sé tutto il weekend riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina successivo (oppure presso la madre entro le 09:00 se non ci sono attività scolastiche).
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 6 R.G. 10504/2024.
In ogni caso di mancato accordo ovvero di problemi che dovessero insorgere tra i genitori, il padre potrà e dovrà incontrare la figlia nei seguenti termini: a) il lunedì e mercoledì dalle 16:30 sino alla mattina del giorno successivo e, a settimane alterne, dalle 18:00 del venerdì alle 09:00 del lunedì successivo.
Per il resto, il padre incontrerà la figlia nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle
10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle
10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
tutti gli anni in occasione della festività del papà; i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
III.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono.
III.4.1.- Il padre, genitore non collocatario prevalente, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in misura pari ad € 250,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze della minore, parametrabili a quelle ordinarie di una bambina di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti prevalentemente dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre percepisce redditi mensili pari ad € 1.000,00 circa e vive con la figlia presso un immobile concessole gratuitamente dalla di lei madre.
Quanto al padre, egli ha depositato dichiarazioni fiscali che nell'ultimo triennio indicano la percezione di redditi annui netti mediamente pari ad € 17.000,00.
La distanza tra i domicili di padre e figlia (Terlizzi e Palo del Colle) impone di considerare anche che il genitore dovrà
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sostenere delle spese ulteriori per poter raggiungere la figlia ed esercitare il diritto/dovere di visita.
In definitiva, alla luce delle suddette argomentazioni e anche avendo riguardo a quanto si dirà oltre in punto di attribuzione dell'A.U.U., il Collegio stima congruo fissare il contributo paterno nella suddetta misura di € 250,00 mensili.
Quanto alla decorrenza, si avrà riguardo alla mensilità di ottobre 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
III.4.2.- Le spese straordinarie per la figlia minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
III.4.3.- L'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e avendo riguardo alla esigenza di integrazione della contribuzione ordinaria paterna.
IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e dell'adozione di provvedimenti nell'interesse di un minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 10504/2024 introdotto con ricorso del
11.10.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che la figlia minore (21.03.2018) Persona_1 resti affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlia restano regolamentati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia (oltre aggiornamenti annuali sulla base degli
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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indici di rivalutazione ISTAT-FOI) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024;
4) DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito al 100% da la quale potrà Parte_1 rivolgersi direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 10504/2024
R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Teresa Moschetta,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Grazia Maria Putignano,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre della minore (21.03.2018) nata Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 6 R.G. 10504/2024.
fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che la convivenza tra i genitori è cessata e che lei si è trasferita con la minore presso un immobile di proprietà della nonna materna;
mentre il padre vive in
Terlizzi presso i di lui genitori.
Ha allegato di essere studentessa universitaria e lavoratrice per uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili;
mentre il convenuto è addetto alle vendite con uno stipendio di €
1.800,00 mensili.
Ha precisato che la minore frequenta da sempre una scuola di ginnastica artistica che la vede impegnata il mercoledì e il venerdì alle 16:30 alle 18:00.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé; un calendario di incontri padre/figlia; un contributo paterno pari ad € 400,00 mensili oltre 50% per spese straordinarie e 100% A.U.U.. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data
11.10.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di lavorare part-time e di percepire uno stipendio di € 1.300,00 mensili. Mentre l'attrice dal novembre
2023 ha migliorato la propria posizione reddituale iniziando a lavorare presso una cooperativa.
Ha allegato di dimorare in Terlizzi e di lavorare in
Triggiano precisando che i genitori si sono dati una organizzazione dei tempi di incontro con la minore compatibile con le rispettive esigenze e confacente agli interessi della figlia.
Ha concluso per: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente preso la madre;
un calendario di incontri;
fissarsi il proprio contributo al mantenimento in €
250,00 mensili oltre 50% spese straordinarie;
equilibrare la percezione dell'A.U.U.. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.03.2025).
I.3.- Il pubblico ministero è intervenuto in giudizio.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 6 R.G. 10504/2024.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 28.04.2025 il giudice delegato si è riservato di riferire direttamente al
Collegio per la decisione senza necessità di pronunciare i provvedimenti provvisori.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- I provvedimenti riguardanti la minore Persona_1
(21.03.2018) possono essere adottati come segue.
III.1.- La minore resterà affidata ad entrambi i genitori.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello che il legislatore prevede come ordinario.
III.2.- La minore deve essere collocata prevalentemente presso la madre in continuità con l'attuale assetto familiare e in conformità alla richiesta congiunta delle parti.
III.3.- Gli incontri tra il padre e la figlia devono tenere conto delle esigenze principali di quest'ultima nonché di quelle lavorative dei genitori medesimi.
Dall'ascolto delle parti è emerso che esse in questi mesi hanno definito un calendario di incontri variabile sulla base delle esigenze dei turni del padre e su quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore. Tale disciplina, poiché già utilmente sperimentata, può continuare ad essere prevista in via principale, ferma restando la necessità di disporre in via suppletiva una ulteriore disciplina per l'ipotesi di mancata persistenza dell'accordo tra i genitori.
Pertanto, il padre potrà incontrare la figlia due giorni feriali a settimana – da comunicarsi con quindici giorni di anticipo e, comunque, non appena i suoi turni lavorativi gli sono resi noti dal datore – in occasione dei quali preleverà la minore all'uscita da scuola (ovvero alle 16:30 se non ci sono attività scolastiche) per riaccompagnarla la mattina successiva (oppure presso la madre entro le 09:00 se non ci sono attività scolastiche). La settimana successiva il padre preleverà la minore alle ore 18:00 del venerdì e la terrà con sé tutto il weekend riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina successivo (oppure presso la madre entro le 09:00 se non ci sono attività scolastiche).
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 6 R.G. 10504/2024.
In ogni caso di mancato accordo ovvero di problemi che dovessero insorgere tra i genitori, il padre potrà e dovrà incontrare la figlia nei seguenti termini: a) il lunedì e mercoledì dalle 16:30 sino alla mattina del giorno successivo e, a settimane alterne, dalle 18:00 del venerdì alle 09:00 del lunedì successivo.
Per il resto, il padre incontrerà la figlia nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle
10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle
10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
tutti gli anni in occasione della festività del papà; i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
III.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono.
III.4.1.- Il padre, genitore non collocatario prevalente, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in misura pari ad € 250,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze della minore, parametrabili a quelle ordinarie di una bambina di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti prevalentemente dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre percepisce redditi mensili pari ad € 1.000,00 circa e vive con la figlia presso un immobile concessole gratuitamente dalla di lei madre.
Quanto al padre, egli ha depositato dichiarazioni fiscali che nell'ultimo triennio indicano la percezione di redditi annui netti mediamente pari ad € 17.000,00.
La distanza tra i domicili di padre e figlia (Terlizzi e Palo del Colle) impone di considerare anche che il genitore dovrà
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 6 R.G. 10504/2024.
sostenere delle spese ulteriori per poter raggiungere la figlia ed esercitare il diritto/dovere di visita.
In definitiva, alla luce delle suddette argomentazioni e anche avendo riguardo a quanto si dirà oltre in punto di attribuzione dell'A.U.U., il Collegio stima congruo fissare il contributo paterno nella suddetta misura di € 250,00 mensili.
Quanto alla decorrenza, si avrà riguardo alla mensilità di ottobre 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
III.4.2.- Le spese straordinarie per la figlia minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
III.4.3.- L'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e avendo riguardo alla esigenza di integrazione della contribuzione ordinaria paterna.
IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e dell'adozione di provvedimenti nell'interesse di un minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 10504/2024 introdotto con ricorso del
11.10.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che la figlia minore (21.03.2018) Persona_1 resti affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlia restano regolamentati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia (oltre aggiornamenti annuali sulla base degli
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 6 R.G. 10504/2024.
indici di rivalutazione ISTAT-FOI) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024;
4) DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito al 100% da la quale potrà Parte_1 rivolgersi direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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