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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale costituito dai magistrati:
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Giudice
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.904 /2025
Promosso
da
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLUZZO PAOLA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. DI DONATO CARMELA, unitamente e disgiuntamente all'avv. ANTONIO
-1 di 5- CARDILLO, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come formulate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3 dicembre
2025; dal P.M. in data 16 dicembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 , Pt_1
ha chiesto al Tribunale di Benevento di
[...] pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con disponendo Controparte_1
l'affidamento esclusivo della figlia alla CP_1 madre, aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in sede di separazione -da
200,00€ a 500,00€- oltre obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, assegnazione a sé in via esclusiva dell'Assegno
Unico, con rinuncia all'assegno divorzile essendo autonoma.
Nel costituirsi in giudizio, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si
è opposto alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, così come avanzata dalla ricorrente, rendendosi, altresì, disponibile a versare la somma di 250,00 € mensili, oltre contribuzione al 50% alle spese straordinarie, rappresentando che la figlia era ormai maggiorenne e pertanto alcuna statuizione su
-2 di 5- affido, collocazione e diritto di visita doveva essere adottata.
All'udienza tenuto in data 11 luglio 2025 sono comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e le parti hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 3 dicembre 2025 dopo ampia discussione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: obbligo del padre di versare, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 350,00 per i mesi da settembre a giugno (comprensivo della quota della metà dell'abbonamento al pullman per raggiungere l'università) invece, per i mesi di luglio e agosto, la somma di 300,00 € mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat;
ripartizione al 50 % tra le parti delle spese straordinarie, come da protocollo del tribunale di Benevento, con la precisazione che quelle anticipate dalla ricorrente in un mese saranno rimborsate il mese successivo;
corresponsione dell'assegno unico per intero alla ricorrente;
rinuncia reciproca all'assegno divorzile, essendo le parti autonome;
spese del giudizio compensate.
La causa è stata alla detta udienza rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M.ha espresso parere favorevole alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
-3 di 5- La domnda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va pertanto accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3,
n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del 13 gennaio 2009 e le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Poiché i patti concordati dalle parti all'udienza citata non sono contrari a norme imperative ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, il contegno processuale delle parti- che sono addivenute nel corso del giudizio a conclusioni congiunte- ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE di Benevento nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 9 marzo 2006 in Benevento,
(Registro atti di matrimonio del Comune di Benevento,
Anno 2006 , Parte I, serie A, N. 6)tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] nel Frignano (MO) il 7 maggio
[...]
-4 di 5- 1973 alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile, alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento,così deciso nella camera di consiglio del
18 dicembre 2025.
il Giudice Estensore
dott. ssa Serena Berruti
il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
-5 di 5-